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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/07/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2586/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2586/2022 R.G. promossa da:
, (C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/10/1971 ed ivi residente nella via Costa Brava, n. 19, e (P.iva. CP_1 Parte_2
) con sede legale in Mazara del Vallo nella Via Pacinotti n.11, in persona del legale P.IVA_1 rapp.te pro tempore , nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Mazara del Vallo (TP), nella Via C.F._2
Franco Maccagnone, n. 37, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Ferro Pec:
, Email_1
- attori opponenti - contro con sede a Napoli nella via Santa Brigida Controparte_3
n.39, c.f.: e per essa, quale mandataria con rappresentanza la P.IVA_2 Parte_3
società con unico socio, con sede legale in Roma, via Curtatone n.3, codice fiscale e numero di
[...] iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: , società soggetta a direzione e P.IVA_3 coordinamento di Gruppo IVA: in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Marsala, via Stefano Bilardello n.24, presso lo studio dell'Avv. Giovan
1 Battista Salvo Lombardino del Foro di Marsala (p.e.c.: dal Email_2 quale è rappresentata e difesa
- convenuta opposta – avente ad oggetto: fideiussione omnibus/opposizione a decreto ingiuntivo_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: come in atto di citazione in opposizione a d.i.
Convenuta: come in comparsa di costituzione e di risposta.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed
2 esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) La presente causa di cognizione è stata instaurata con atto di citazione datato 16.12.2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2022, emesso il 27/09/2022 dal Tribunale di Marsala, per la somma di Euro
45.500,00 oltre interessi convenzionali di mora dalla data della domanda sino al soddisfo e oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi di avvocato ed € 286,00 per spese vive, oltre alle spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, e notificato alla in data 10 novembre 2022, mediante notifica fattane a mani, mentre Controparte_4
a in data 14.11.2022 mediante notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. Parte_1
Hanno dunque esposto gli odierni opponenti attori, così obiettando alla pretesa creditoria:
l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta decadenza del diritto discendente dal negozio fideiussorio, la violazione dell'art. 1957 c.c. nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art 6 del negozio fideiussorio.
A tal fine, specificando che il credito azionato in via monitoria trova la sua fonte nella sentenza n.
361/2020, emessa nel proc. n. 354/2017 R.G. dal Tribunale di Marsala che “(…) ha accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 102620 intrattenuto presso dalla Controparte_5
è pari al 31/12/2016 ad euro 49.082,60 a debito della correntista/attrice ed ha Controparte_6 altresì condannato la predetta società a corrispondere in favore della la Controparte_5 complessiva somma di euro 49.082,60 (…)”.
E che gli stessi esponenti risultano coinvolti nella vicenda creditoria oggetto di lite in virtù della garanzia di tipo fideiussorio stipulata dalle odierne parti opponenti a garanzia del debito contratto dalla società . Controparte_6
In particolare, che detta garanzia avrebbe dovuto operare fino alla concorrenza dell'importo di euro
45.500,00, e che ai sensi dell'art. 1957 c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Posto che il credito azionato in sede monitoria è fondato sulla sentenza n. 361/2020, emessa dal
Tribunale di Marsala il 18 giugno 2020 e pubblicata il 24 giugno 2020, peraltro passata in giudicato, è
3 evidente che prima di agire nei confronti del fideiussore parte creditrice avrebbe dovuto, nel rispetto dell'art. 1957 c.c., entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale proporre le sue istanze nei confronti della Controparte_7
E per cui: la creditrice avrebbe dovuto nei sei mesi successivi alla sua pubblicazione (24/06/2022) proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale.
Nel testo della Fidejussione del 19 maggio 2008, all'art. 6 era prevista una deroga all'art. 1957 c.c., giacché fu stabilito che “In deroga all'art. 1957 c.c. i diritti derivanti alla NC della fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”.
-Quindi, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento n. 14251/2005) ha rilevato che l'ABI quale associazione di imprese, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della legge n. 287/90, ha predisposto e diffuso uno schema di contratto di fideiussione, che conteneva alcune clausole significativamente squilibrate ai danni dei contraenti. L'AGCM ha ritenuto che lo schema ABI fosse un'intesa idonea a restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90.
Sulla base del parere AGCM, NC d'IT (all'epoca competente ad accertare la violazione delle norme antitrust nel settore bancario) con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Tra le clausole censurate dalla NC d'IT vi è quindi anche quella di cui all'art. 6 secondo cui: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Soprattutto, che la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha stabilito che le clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante sono nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti che possa far ritenere che senza tali clausole possa essere dichiarata la nullità integrale del contratto (cfr. Cass. sez. unite n. 41994/2021).
4 Infine, che come precisato sempre dalla Cassazione (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724) il decorso del termine di decadenza comporta l'estinzione della fideiussione e può essere interrotto solo con specifiche azioni giudiziarie esecutive o di cognizione.
Hanno dunque concluso chiedendo di:
- Ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. in quanto non è stato rispettato da parte creditrice il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, fissato a pena di decadenza, per proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale;
- Ritenere e dichiarare la nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 6 della fideiussione del 19 maggio 2008 per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 ed in ogni caso in quanto illegittima;
- Accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione datata 19 maggio 2008 per violazione della normativa di cui all'art. 1957 c.c.;
- Per tale effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 646/2022, emesso dal Tribunale di Marsala nel proc. n. 1735/2022 RG, in data
27/09/2022 e pubblicato il 20/10/2022;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
2) Si è costituita la convenuta opposta che Controparte_3 insistendo nella pretesa creditoria azionata in via monitoria, ha eccepito che il credito di complessivi euro 45.500,00 per il quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, è fondato, vero, liquido ed esigibile e correttamente determinato secondo legge, come si evince dalla sentenza definitiva prodotta nonché dalla fideiussione omnibus, che l'esame del contratto di garanzia e della sentenza condannatoria nei confronti della debitrice principale (emessa relativamente al rapporto di c/c n.102620 intrattenuto presso la dalla conferma Controparte_5 Controparte_6
l'infondatezza delle difese avversarie e prova pienamente l'esistenza e la consistenza del credito ingiunto in tutte le sue varie componenti. E che in detta documentazione sono indicati puntualmente gli obblighi di garanzia degli opponenti, il loro limite massimo nonché il credito vantato nei confronti della debitrice principale.
E che comunque e la hanno validamente sottoscritto la Parte_1 Controparte_4 garanzia in questione, tuttora in essere, con la quale si sono espressamente obbligate nei confronti di
(e dei suoi successori e/o aventi causa) a garantire l'adempimento delle Controparte_5 obbligazioni legate a specifici rapporti bancari nonché di quelle dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero successivamente consentite alla società Parte_4
[...
[...] E ciò nei limiti ben determinati di un importo massimo prestabilito (euro 45.500,00) che è stato
[...] legittimamente individuato e pattuito tra le parti.
Ha quindi obiettato che la fideiussione de qua è stata prestata e sottoscritta in data 19.05.2008, quindi successivamente al provvedimento n.55 del 02.05.2005 della NC d'IT e che essa ha un contenuto differente da quello del modulo allora dichiarato illegittimo.
Ed ancora, sostenendo la validità e efficacia dell'azione proposta c/ i fideiussori ex art.1957 c.c. in quando la clausola contenente espressa deroga all'art.1957 c.c., è stata validamente pattuita tra le parti ed accettata dai garanti stessi con la sua sottoscrizione anche ai sensi dell'art.1341 c.c. (come documentalmente provato).
Ed inoltre, che in casu quindi non trovano applicazione i termini di decadenza di cui all'art.1957 c.c. e la NC ricorrente (a cui è ora subentrata la deducente convenuta) ha pieno diritto di escutere la garanzia de qua nei confronti delle opponenti, e pertanto il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente richiesto ed emesso anche nei confronti delle suddette, le quali devono essere in ogni caso condannate al pagamento in solido della somma accertata come dovuta alla banca in corso di causa.
Rilevando ancora che la garanzia de qua non configura una semplice fideiussione omnibus (che comunque a sua volta si differenzia dalla fideiussione ordinaria) bensì un c.d. contratto autonomo di garanzia, come si evince infatti dall'intero contenuto negoziale e dalle sue singole clausole (sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 c.2 c.c.); e per cui l'inserimento delle suddette clausole c.d. a semplice richiesta, a prima richiesta o senza eccezioni vale a configurare il negozio in questione come contratto autonomo di garanzia ed esclude la configurabilità di un semplice contratto di fideiussione ordinaria, dal momento che in questo caso il garante si obbliga non tanto a garantire l'adempimento del debitore quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. A ciò consegue l'impossibilità per il garante (che ha sottoscritto un contratto autonomo di garanzia) di sollevare eccezioni relative all'invalidità o all'efficacia o ad altre vicende del rapporto principale garantito, non essendo in tal caso applicabile l'art. 1945 c.c. Nella fattispecie in esame, dunque, l'opponente garante non è legittimata a sollevare eccezioni attinenti alla validità o meno dei rapporti garantiti.
Conseguendo così consegue l'inapplicabilità a detto negozio della disciplina (in ogni caso derogata in contratto) di cui all'art.1957 c.c., che è norma applicabile alla fideiussione ordinaria ma non anche al contratto autonomo di garanzia.
6 Ha concluso chiedendo: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
- ritenere e dichiarare legittimamente richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'opposizione proposta dalla Signora e dalla Parte_1 CP_4 avverso il decreto ingiuntivo n.646/22 D.I. (1735/22 R.G.) Tribunale di Marsala in quanto
[...] inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, oltre che sfornita di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente detto decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna della Signora e della al pagamento in favore Parte_1 Controparte_4 dell'opposta, in solido tra di loro, della somma di euro 45.500,00, oltre gli interessi convenzionali di mora, comunque entro il tasso soglia ex L.108/96, dalla data della domanda al soddisfo, e le spese ed i compensi del procedimento monitorio liquidate, nonché le spese ed i compensi del presente giudizio con spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
- rigettare in ogni caso e comunque ogni altra domanda proposta dalle opponenti in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, oltre che sfornita di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa.
3) Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e disposto l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, successivamente ribadito come da ordinanza del 13 dicembre 2023 e qui richiamata per ragioni di brevità, la causa è stata istruita documentalmente mediante le allegazioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., per poi essere avviata alla fase decisoria e dunque assunta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti,
e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Così instaurato il contraddittorio, e delineato come sopra l'ambito del dibattito processuale, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che appresso si andranno ad esplicitare.
Premettendo, intanto, che il Supremo Collegio, Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza
30 dicembre 2021, n. 41994, ha affermato che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
7 l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.»
In primo luogo, va affrontato il tema relativo alla scadenza delle garanzie fideiussorie dopo sei mesi
(questione che ha suscitato un notevole interesse nella prassi bancaria e nel relativo contenzioso).
Va inoltre precisato che il termine di 6 mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento, Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza del 24 agosto 2023, n. 25197.
Occorre premettere che in effetti l'articolo 1957 c.c. sancisce che il fideiussore rimane obbligato anche successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale soltanto se, entro sei mesi dalla stessa, il creditore si sia attivato nei confronti del debitore con delle istanze idonee a tal fine. E tuttavia, può accadere che nei contratti di fideiussione sia inserita un'apposita clausola volta ad escludere il beneficio della scadenza del temine semestrale, esonerando la banca ad agire tempestivamente per far valere il proprio credito. Di conseguenza, l'ente creditizio potrebbe agire nei confronti del fideiussore anche dopo molto tempo per escutere la garanzia prestata.
-4.1) Occorrendo, a questo punto, procedere alla qualificazione del contratto, nel caso in esame è senz'altro riscontrabile un'ipotesi di fideiussione omnibus, in quanto la garanzia non si riferisce unicamente alle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo fondiario.
Dunque, non circoscrive l'esposizione del garante alla singola operazione garantita, e copre indistintamente tutte le obbligazioni presenti e future del debitore, entro un importo massimo garantito
(euro 45.500,00).
È da escludersi però la riconduzione della pattuizione in esame ad un contratto autonomo di garanzia mancando, nel caso di specie, un'apposita clausola che preveda un pagamento "senza eccezioni".
Ed invero, e quanto al criterio di distinzione, è proprio la sussistenza o meno del requisito dell'accessorietà, da intendersi come possibilità per il garante di sollevare al creditore le stesse eccezioni opponibili dal debitore principale, che permette di distinguere una fideiussione da un contratto autonomo di garanzia.
Il contratto stipulato tra e gli odierni attori appare prevedere, in tutte le sue clausole, il CP_5 richiamo al tipo "fideiussione", per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espressamente (vd. fideiussione del 19 maggio 2008 prodotta da parte opponente in allegato all'atto di citazione in opposizione).
La giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice vd. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 2453 del 14 giugno 2024 ha opportunamente rilevato che:
8 … che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico che ha la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e che si distingue dalla fideiussione sia in relazione all'oggetto, sia in relazione allo scopo perseguito. In relazione all'oggetto, "l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore". La causa in concreto invece "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947). Nella pratica è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia, a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima richiesta" e che può essere rivenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione. Quest'ultima infatti è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete). Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento con immediata disponibilità dell'indennizzo e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Trib. Napoli Nord n. 3553/2022). Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (Tribunale Salerno, 05/03/2020, n.893).
Detto principio è stato confermato (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020) come di seguito: "il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
9 l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale." "Mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore" (cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 30181/2018).
Tali princìpi e considerazioni possono quindi applicabili alla odierna fattispecie.
-4.2) Ed inoltre, non si rinviene la previsione della clausola di pagamento "senza eccezioni."
Né può ritenersi comunque che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Deve allora, ai fini della qualificazione della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto (ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali — a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio — ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Ed orbene, nell'odierna fattispecie, argomento a conforto della natura fideiussoria è che il negozio di garanzia contiene proprio quelle clausole, esaminate nella summenzionata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 (art. 2, art. 6, ed art. 8) che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI: all'art. 2 (ossia clausola di reviviscenza della fideiussione) "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo");
10 all'art. 6, in deroga all'art. 1957 c.c. i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altri coobbligato entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Detta clausola, è in effetti assimilabile a quella " di rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo
1957 c.c., che si intende derogato" (articolo 6).
E se anche, come dedotto da parte opponente, appare differire parzialmente da quella censurata da
NC d'IT, sostanzialmente statuisce un'estensione fino a 5 anni del termine di cui all'art. 1957 e non prevede la preventiva iniziativa per il recupero nei confronti del debitore principale, ragion per cui, di fatto, riproduce le stesse violazioni dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Certamente, siffatte clausole, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Né può ritenersi che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini della qualificazione della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto
(ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali
— a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio — ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
-4.3) Ulteriori considerazioni debbono farsi.
Ed infatti, e in ordine al tema della deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. che, aderendo (inaspettatamente) ad un orientamento dottrinale risalente, hanno qualificato la clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta nelle fideiussioni omnibus come solve et repete.
Ora, come noto, la clausola “solve et repete” affonda le sue radici nell'art. 1462 c.c., secondo cui “La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o
11 ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto”.
Dunque, il tema, parlando di fideiussioni omnibus, oggi non è più tanto quello di qualificarle (o meno) come contratti autonomi di garanzia, ma semmai quello di capire se, a prescindere da ciò e qualificando la clausola di pagamento “a prima richiesta” come una “solve et repete”, questa possa consentire di di un'eventuale dichiarazione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust: e ciò giusta il principio sancito dalla Sezioni Unite, in forza del quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l' intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass., SS. UU., sentenza del 30/12/2021, n.
41994).
E così, la Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, sent. n. 1163 del 26 giugno 2024: “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta da [omississ] nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai ove si consideri che la clausola n. 7 della Parte_5 fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla BA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del 19.03.2014 del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e
Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
12 proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346)” (Corte
d'Appello di Firenze, Sez. II, sentenza del 26 giugno 2024, n. 1163).
La seconda decisione, invece, è quella pubblicata dalla Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, il giorno immediatamente successivo, ossia il 27 giugno 2024, che si inserisce nel solco già tracciato dalla prima pronuncia con la seguente motivazione: “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata, ove si consideri che la clausola n.
7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla NC di
IT – allora quale Autorità Garante concorrenza – nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), che
– pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla BA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga
(non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”
(Cass., 26/09/2017, n. 22346)”.
Ed orbene, nel caso in esame, non risulta comprovata l'avvenuta antecedente proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale (richiesta avanzata per iscritto nei sei mesi previsti per il termine decadenziale ovvero sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale).
Peraltro, dovendosi rilevare che l'art. 1957 Codice Civile, prevede non soltanto che il creditore agisca entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ma che lo stesso abbia diligentemente
13 coltivato l'azione: pertanto, se dal momento dell'interruzione del termine decadenziale, il creditore non ha più coltivato per anni l'azione ('abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate') è da ritenersi l'avvenuta decadenza.
Cosa che nel caso di specie parimenti non appare comprovato da parte creditrice.
-4.4) I superiori rilievi appaiono comunque decisivi a fine di risolvere la controversia e ciò pur dovendosi considerare, diversamente da altri casi affrontati dalla giurisprudenza di merito, come non possa tuttavia affermarsi la nullità parziale del contratto di fideiussione in oggetto, ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons.
In tal senso, non potendo qualificarsi 'consumatori' le odierne parti attrici opponenti.
Per quanto attiene alla qualifica di consumatore, infatti, occorre sottolineare che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale in causa: dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
Nel caso di specie, non può certamente ritenersi detta qualità alla trattandosi di Controparte_4 società che verosimilmente abbia come oggetto un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale” a cui deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività.
Né tampoco può riconoscersi la qualità di consumatore alla per la semplice Parte_1 ragione, evincibile dalla lettura del contratto di fideiussione, che la stessa risulta aver sottoscritto in proprio e nella qualità di legale rapp.te della e della il contratto de quo, cosa che CP_4 CP_6 induce a ritenere una sua partecipazione societaria (e dunque rivestendo la qualità di socio e fideiussore della debitrice principale).
-5) Dovendosi trarre delle conclusioni, posto che la decadenza è stata eccepita da parte del soggetto
(parte attrice) che intende valersi della declaratoria di abusività della clausola (che deroga al termine decadenziale di sei mesi), il creditore avrebbe comunque dimostrare di aver agito nei confronti del debitore principale al fine di interrompere il termine decadenziale.
14 E rilevato, inoltre, che nei contratti come quello in esame è presente un'altra clausola – altrettanto abusiva in parte qua – che stabilisce il pagamento a semplice richiesta scritta, e per cui il fideiussore sarebbe tenuto a pagare immediatamente (clausola solve et repete), se il pagamento immediatamente può pacificamente ritenersi abusivo, occorre infine considerare che l'interruzione del termine decadenziale può avvenire anche attraverso un'azione stragiudiziale, quindi una semplice richiesta scritta.
Ciò comporta che, se presente questa clausola (come nella specie), il fatto che le parti abbiano derogato all'art. 1957 c.c. diventa irrilevante, sempre che per l'appunto sia stata provata una richiesta avanzata per iscritto nei sei mesi previsti per il termine decadenziale (sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale).
Cosa che però nel caso in esame non è stata dimostrata.
Il termine di sei (6) mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento: ebbene, considerato che l'atto di citazione contenente la domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza è stato notificato il 16.12.2022 a mezzo pec, dalla documentazione prodotta può affermarsi che il termine di cui si discute fosse scaduto in data certamente antecedente.
Segnatamente, ove considerati mesi sei dalla pubblicazione della sentenza n. 361/2020 sent.
(24.6.2020) almeno in data 24.12.2020 (data entro cui il creditore avrebbe dovuto proporre (e con diligenza continuate) le sue istanze nei confronti della Controparte_7
Pertanto, va dichiarata la nullità della clausola di rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957, primo comma c.c., e la decadenza dalla possibilità di escutere la garanzia fideiussoria, in accoglimento della domanda di parte attrice.
6) Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, per lo scaglione di riferimento dal DM 55/2018, aggiornato al D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'effettiva importanza e delle questioni trattate nel giudizio (valori medi per le fasi studio e decisionale minimi per le fasi introduttiva e istruttoria/trattazione).
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2586/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_6 in persona del legale rapp.te pro tempore:
[...]
15 - dichiara la nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 6 della fideiussione del 19 maggio 2008,
-dichiara la decadenza dalla possibilità di escutere la garanzia prestata con la fideiussione del 19 maggio 2008,
-in dipendenza revoca il decreto ingiuntivo n. 646/2022, emesso dal Tribunale di Marsala nel proc. n.
1735/2022 RG, in data 27/09/2022 e pubblicato il 20/10/2022;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta n Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore all'integrale rimborso delle spese del giudizio sostenute da
[...]
E in persona del legale rapp.te pro tempore;
e Parte_1 Controparte_4 liquidate in complessivi euro 6.111,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Torre, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2586/2022 R.G. promossa da:
, (C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11/10/1971 ed ivi residente nella via Costa Brava, n. 19, e (P.iva. CP_1 Parte_2
) con sede legale in Mazara del Vallo nella Via Pacinotti n.11, in persona del legale P.IVA_1 rapp.te pro tempore , nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Mazara del Vallo (TP), nella Via C.F._2
Franco Maccagnone, n. 37, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Ferro Pec:
, Email_1
- attori opponenti - contro con sede a Napoli nella via Santa Brigida Controparte_3
n.39, c.f.: e per essa, quale mandataria con rappresentanza la P.IVA_2 Parte_3
società con unico socio, con sede legale in Roma, via Curtatone n.3, codice fiscale e numero di
[...] iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: , società soggetta a direzione e P.IVA_3 coordinamento di Gruppo IVA: in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_3 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Marsala, via Stefano Bilardello n.24, presso lo studio dell'Avv. Giovan
1 Battista Salvo Lombardino del Foro di Marsala (p.e.c.: dal Email_2 quale è rappresentata e difesa
- convenuta opposta – avente ad oggetto: fideiussione omnibus/opposizione a decreto ingiuntivo_
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: come in atto di citazione in opposizione a d.i.
Convenuta: come in comparsa di costituzione e di risposta.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) il Giudice
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
"svolgimento del processo", essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione";
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse"
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed
2 esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti,
OSSERVA
1) La presente causa di cognizione è stata instaurata con atto di citazione datato 16.12.2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 646/2022, emesso il 27/09/2022 dal Tribunale di Marsala, per la somma di Euro
45.500,00 oltre interessi convenzionali di mora dalla data della domanda sino al soddisfo e oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi di avvocato ed € 286,00 per spese vive, oltre alle spese generali, oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, e notificato alla in data 10 novembre 2022, mediante notifica fattane a mani, mentre Controparte_4
a in data 14.11.2022 mediante notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. Parte_1
Hanno dunque esposto gli odierni opponenti attori, così obiettando alla pretesa creditoria:
l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta decadenza del diritto discendente dal negozio fideiussorio, la violazione dell'art. 1957 c.c. nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art 6 del negozio fideiussorio.
A tal fine, specificando che il credito azionato in via monitoria trova la sua fonte nella sentenza n.
361/2020, emessa nel proc. n. 354/2017 R.G. dal Tribunale di Marsala che “(…) ha accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente n. 102620 intrattenuto presso dalla Controparte_5
è pari al 31/12/2016 ad euro 49.082,60 a debito della correntista/attrice ed ha Controparte_6 altresì condannato la predetta società a corrispondere in favore della la Controparte_5 complessiva somma di euro 49.082,60 (…)”.
E che gli stessi esponenti risultano coinvolti nella vicenda creditoria oggetto di lite in virtù della garanzia di tipo fideiussorio stipulata dalle odierne parti opponenti a garanzia del debito contratto dalla società . Controparte_6
In particolare, che detta garanzia avrebbe dovuto operare fino alla concorrenza dell'importo di euro
45.500,00, e che ai sensi dell'art. 1957 c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Posto che il credito azionato in sede monitoria è fondato sulla sentenza n. 361/2020, emessa dal
Tribunale di Marsala il 18 giugno 2020 e pubblicata il 24 giugno 2020, peraltro passata in giudicato, è
3 evidente che prima di agire nei confronti del fideiussore parte creditrice avrebbe dovuto, nel rispetto dell'art. 1957 c.c., entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale proporre le sue istanze nei confronti della Controparte_7
E per cui: la creditrice avrebbe dovuto nei sei mesi successivi alla sua pubblicazione (24/06/2022) proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale.
Nel testo della Fidejussione del 19 maggio 2008, all'art. 6 era prevista una deroga all'art. 1957 c.c., giacché fu stabilito che “In deroga all'art. 1957 c.c. i diritti derivanti alla NC della fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”.
-Quindi, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimento n. 14251/2005) ha rilevato che l'ABI quale associazione di imprese, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della legge n. 287/90, ha predisposto e diffuso uno schema di contratto di fideiussione, che conteneva alcune clausole significativamente squilibrate ai danni dei contraenti. L'AGCM ha ritenuto che lo schema ABI fosse un'intesa idonea a restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90.
Sulla base del parere AGCM, NC d'IT (all'epoca competente ad accertare la violazione delle norme antitrust nel settore bancario) con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ha accertato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie contengono disposizioni in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
Tra le clausole censurate dalla NC d'IT vi è quindi anche quella di cui all'art. 6 secondo cui: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Soprattutto, che la più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha stabilito che le clausole contenute nei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante sono nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti che possa far ritenere che senza tali clausole possa essere dichiarata la nullità integrale del contratto (cfr. Cass. sez. unite n. 41994/2021).
4 Infine, che come precisato sempre dalla Cassazione (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724) il decorso del termine di decadenza comporta l'estinzione della fideiussione e può essere interrotto solo con specifiche azioni giudiziarie esecutive o di cognizione.
Hanno dunque concluso chiedendo di:
- Ritenere e dichiarare la violazione dell'art. 1957 c.c. in quanto non è stato rispettato da parte creditrice il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, fissato a pena di decadenza, per proporre le sue istanze nei confronti del debitore principale;
- Ritenere e dichiarare la nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 6 della fideiussione del 19 maggio 2008 per violazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 ed in ogni caso in quanto illegittima;
- Accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione datata 19 maggio 2008 per violazione della normativa di cui all'art. 1957 c.c.;
- Per tale effetto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 646/2022, emesso dal Tribunale di Marsala nel proc. n. 1735/2022 RG, in data
27/09/2022 e pubblicato il 20/10/2022;
Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
2) Si è costituita la convenuta opposta che Controparte_3 insistendo nella pretesa creditoria azionata in via monitoria, ha eccepito che il credito di complessivi euro 45.500,00 per il quale è stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, è fondato, vero, liquido ed esigibile e correttamente determinato secondo legge, come si evince dalla sentenza definitiva prodotta nonché dalla fideiussione omnibus, che l'esame del contratto di garanzia e della sentenza condannatoria nei confronti della debitrice principale (emessa relativamente al rapporto di c/c n.102620 intrattenuto presso la dalla conferma Controparte_5 Controparte_6
l'infondatezza delle difese avversarie e prova pienamente l'esistenza e la consistenza del credito ingiunto in tutte le sue varie componenti. E che in detta documentazione sono indicati puntualmente gli obblighi di garanzia degli opponenti, il loro limite massimo nonché il credito vantato nei confronti della debitrice principale.
E che comunque e la hanno validamente sottoscritto la Parte_1 Controparte_4 garanzia in questione, tuttora in essere, con la quale si sono espressamente obbligate nei confronti di
(e dei suoi successori e/o aventi causa) a garantire l'adempimento delle Controparte_5 obbligazioni legate a specifici rapporti bancari nonché di quelle dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura già consentite o che venissero successivamente consentite alla società Parte_4
[...
[...] E ciò nei limiti ben determinati di un importo massimo prestabilito (euro 45.500,00) che è stato
[...] legittimamente individuato e pattuito tra le parti.
Ha quindi obiettato che la fideiussione de qua è stata prestata e sottoscritta in data 19.05.2008, quindi successivamente al provvedimento n.55 del 02.05.2005 della NC d'IT e che essa ha un contenuto differente da quello del modulo allora dichiarato illegittimo.
Ed ancora, sostenendo la validità e efficacia dell'azione proposta c/ i fideiussori ex art.1957 c.c. in quando la clausola contenente espressa deroga all'art.1957 c.c., è stata validamente pattuita tra le parti ed accettata dai garanti stessi con la sua sottoscrizione anche ai sensi dell'art.1341 c.c. (come documentalmente provato).
Ed inoltre, che in casu quindi non trovano applicazione i termini di decadenza di cui all'art.1957 c.c. e la NC ricorrente (a cui è ora subentrata la deducente convenuta) ha pieno diritto di escutere la garanzia de qua nei confronti delle opponenti, e pertanto il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente richiesto ed emesso anche nei confronti delle suddette, le quali devono essere in ogni caso condannate al pagamento in solido della somma accertata come dovuta alla banca in corso di causa.
Rilevando ancora che la garanzia de qua non configura una semplice fideiussione omnibus (che comunque a sua volta si differenzia dalla fideiussione ordinaria) bensì un c.d. contratto autonomo di garanzia, come si evince infatti dall'intero contenuto negoziale e dalle sue singole clausole (sottoscritte anche ai sensi dell'art. 1341 c.2 c.c.); e per cui l'inserimento delle suddette clausole c.d. a semplice richiesta, a prima richiesta o senza eccezioni vale a configurare il negozio in questione come contratto autonomo di garanzia ed esclude la configurabilità di un semplice contratto di fideiussione ordinaria, dal momento che in questo caso il garante si obbliga non tanto a garantire l'adempimento del debitore quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. A ciò consegue l'impossibilità per il garante (che ha sottoscritto un contratto autonomo di garanzia) di sollevare eccezioni relative all'invalidità o all'efficacia o ad altre vicende del rapporto principale garantito, non essendo in tal caso applicabile l'art. 1945 c.c. Nella fattispecie in esame, dunque, l'opponente garante non è legittimata a sollevare eccezioni attinenti alla validità o meno dei rapporti garantiti.
Conseguendo così consegue l'inapplicabilità a detto negozio della disciplina (in ogni caso derogata in contratto) di cui all'art.1957 c.c., che è norma applicabile alla fideiussione ordinaria ma non anche al contratto autonomo di garanzia.
6 Ha concluso chiedendo: in via preliminare:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
- ritenere e dichiarare legittimamente richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare l'opposizione proposta dalla Signora e dalla Parte_1 CP_4 avverso il decreto ingiuntivo n.646/22 D.I. (1735/22 R.G.) Tribunale di Marsala in quanto
[...] inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, oltre che sfornita di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente detto decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna della Signora e della al pagamento in favore Parte_1 Controparte_4 dell'opposta, in solido tra di loro, della somma di euro 45.500,00, oltre gli interessi convenzionali di mora, comunque entro il tasso soglia ex L.108/96, dalla data della domanda al soddisfo, e le spese ed i compensi del procedimento monitorio liquidate, nonché le spese ed i compensi del presente giudizio con spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
- rigettare in ogni caso e comunque ogni altra domanda proposta dalle opponenti in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, oltre che sfornita di prova, per tutti i motivi esposti in narrativa.
3) Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e disposto l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, successivamente ribadito come da ordinanza del 13 dicembre 2023 e qui richiamata per ragioni di brevità, la causa è stata istruita documentalmente mediante le allegazioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6° c.p.c., per poi essere avviata alla fase decisoria e dunque assunta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti,
e con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Così instaurato il contraddittorio, e delineato come sopra l'ambito del dibattito processuale, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le ragioni che appresso si andranno ad esplicitare.
Premettendo, intanto, che il Supremo Collegio, Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza
30 dicembre 2021, n. 41994, ha affermato che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
7 l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.»
In primo luogo, va affrontato il tema relativo alla scadenza delle garanzie fideiussorie dopo sei mesi
(questione che ha suscitato un notevole interesse nella prassi bancaria e nel relativo contenzioso).
Va inoltre precisato che il termine di 6 mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento, Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza del 24 agosto 2023, n. 25197.
Occorre premettere che in effetti l'articolo 1957 c.c. sancisce che il fideiussore rimane obbligato anche successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale soltanto se, entro sei mesi dalla stessa, il creditore si sia attivato nei confronti del debitore con delle istanze idonee a tal fine. E tuttavia, può accadere che nei contratti di fideiussione sia inserita un'apposita clausola volta ad escludere il beneficio della scadenza del temine semestrale, esonerando la banca ad agire tempestivamente per far valere il proprio credito. Di conseguenza, l'ente creditizio potrebbe agire nei confronti del fideiussore anche dopo molto tempo per escutere la garanzia prestata.
-4.1) Occorrendo, a questo punto, procedere alla qualificazione del contratto, nel caso in esame è senz'altro riscontrabile un'ipotesi di fideiussione omnibus, in quanto la garanzia non si riferisce unicamente alle obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo fondiario.
Dunque, non circoscrive l'esposizione del garante alla singola operazione garantita, e copre indistintamente tutte le obbligazioni presenti e future del debitore, entro un importo massimo garantito
(euro 45.500,00).
È da escludersi però la riconduzione della pattuizione in esame ad un contratto autonomo di garanzia mancando, nel caso di specie, un'apposita clausola che preveda un pagamento "senza eccezioni".
Ed invero, e quanto al criterio di distinzione, è proprio la sussistenza o meno del requisito dell'accessorietà, da intendersi come possibilità per il garante di sollevare al creditore le stesse eccezioni opponibili dal debitore principale, che permette di distinguere una fideiussione da un contratto autonomo di garanzia.
Il contratto stipulato tra e gli odierni attori appare prevedere, in tutte le sue clausole, il CP_5 richiamo al tipo "fideiussione", per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espressamente (vd. fideiussione del 19 maggio 2008 prodotta da parte opponente in allegato all'atto di citazione in opposizione).
La giurisprudenza di merito richiamata da parte attrice vd. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n. 2453 del 14 giugno 2024 ha opportunamente rilevato che:
8 … che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico che ha la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale e che si distingue dalla fideiussione sia in relazione all'oggetto, sia in relazione allo scopo perseguito. In relazione all'oggetto, "l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore". La causa in concreto invece "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947). Nella pratica è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia, a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima richiesta" e che può essere rivenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione. Quest'ultima infatti è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete). Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento con immediata disponibilità dell'indennizzo e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Trib. Napoli Nord n. 3553/2022). Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (Tribunale Salerno, 05/03/2020, n.893).
Detto principio è stato confermato (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020) come di seguito: "il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è
9 l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato
l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale." "Mentre il fideiussore è un
"vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore" (cfr. Cassazione civile, sez. III, n. 30181/2018).
Tali princìpi e considerazioni possono quindi applicabili alla odierna fattispecie.
-4.2) Ed inoltre, non si rinviene la previsione della clausola di pagamento "senza eccezioni."
Né può ritenersi comunque che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Deve allora, ai fini della qualificazione della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto (ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali — a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio — ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Ed orbene, nell'odierna fattispecie, argomento a conforto della natura fideiussoria è che il negozio di garanzia contiene proprio quelle clausole, esaminate nella summenzionata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 (art. 2, art. 6, ed art. 8) che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI: all'art. 2 (ossia clausola di reviviscenza della fideiussione) "il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite
e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi,
o per qualsiasi altro motivo");
10 all'art. 6, in deroga all'art. 1957 c.c. i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altri coobbligato entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Detta clausola, è in effetti assimilabile a quella " di rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo
1957 c.c., che si intende derogato" (articolo 6).
E se anche, come dedotto da parte opponente, appare differire parzialmente da quella censurata da
NC d'IT, sostanzialmente statuisce un'estensione fino a 5 anni del termine di cui all'art. 1957 e non prevede la preventiva iniziativa per il recupero nei confronti del debitore principale, ragion per cui, di fatto, riproduce le stesse violazioni dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990.
Certamente, siffatte clausole, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Né può ritenersi che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini della qualificazione della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto
(ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali
— a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio — ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
-4.3) Ulteriori considerazioni debbono farsi.
Ed infatti, e in ordine al tema della deroga del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. che, aderendo (inaspettatamente) ad un orientamento dottrinale risalente, hanno qualificato la clausola di pagamento “a prima richiesta” contenuta nelle fideiussioni omnibus come solve et repete.
Ora, come noto, la clausola “solve et repete” affonda le sue radici nell'art. 1462 c.c., secondo cui “La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o
11 ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto”.
Dunque, il tema, parlando di fideiussioni omnibus, oggi non è più tanto quello di qualificarle (o meno) come contratti autonomi di garanzia, ma semmai quello di capire se, a prescindere da ciò e qualificando la clausola di pagamento “a prima richiesta” come una “solve et repete”, questa possa consentire di di un'eventuale dichiarazione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust: e ciò giusta il principio sancito dalla Sezioni Unite, in forza del quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l' intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass., SS. UU., sentenza del 30/12/2021, n.
41994).
E così, la Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, sent. n. 1163 del 26 giugno 2024: “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta da [omississ] nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata dai ove si consideri che la clausola n. 7 della Parte_5 fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete, che – pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla BA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del 19.03.2014 del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e
Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
12 proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (Cass., 26/09/2017, n. 22346)” (Corte
d'Appello di Firenze, Sez. II, sentenza del 26 giugno 2024, n. 1163).
La seconda decisione, invece, è quella pubblicata dalla Corte d'Appello di Firenze, Sez. II, il giorno immediatamente successivo, ossia il 27 giugno 2024, che si inserisce nel solco già tracciato dalla prima pronuncia con la seguente motivazione: “Occorre, quindi, verificare se l'iniziativa assunta nei confronti della debitrice principale sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c. e con le corrette modalità correlate al tipo di garanzia prestata, ove si consideri che la clausola n.
7 della fideiussione costituisce una clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla NC di
IT – allora quale Autorità Garante concorrenza – nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005), che
– pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale – consente comunque alla BA di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. Essendo, come detto, la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere
l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16825 del 09/08/2016 e Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020). Pertanto, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di pagare “immediatamente al banco a semplice richiesta scritta” (art. 7 della fideiussione) deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga
(non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguente possibilità di ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”
(Cass., 26/09/2017, n. 22346)”.
Ed orbene, nel caso in esame, non risulta comprovata l'avvenuta antecedente proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. nei confronti del debitore principale (richiesta avanzata per iscritto nei sei mesi previsti per il termine decadenziale ovvero sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale).
Peraltro, dovendosi rilevare che l'art. 1957 Codice Civile, prevede non soltanto che il creditore agisca entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale ma che lo stesso abbia diligentemente
13 coltivato l'azione: pertanto, se dal momento dell'interruzione del termine decadenziale, il creditore non ha più coltivato per anni l'azione ('abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate') è da ritenersi l'avvenuta decadenza.
Cosa che nel caso di specie parimenti non appare comprovato da parte creditrice.
-4.4) I superiori rilievi appaiono comunque decisivi a fine di risolvere la controversia e ciò pur dovendosi considerare, diversamente da altri casi affrontati dalla giurisprudenza di merito, come non possa tuttavia affermarsi la nullità parziale del contratto di fideiussione in oggetto, ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons.
In tal senso, non potendo qualificarsi 'consumatori' le odierne parti attrici opponenti.
Per quanto attiene alla qualifica di consumatore, infatti, occorre sottolineare che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale in causa: dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
Nel caso di specie, non può certamente ritenersi detta qualità alla trattandosi di Controparte_4 società che verosimilmente abbia come oggetto un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale” a cui deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività.
Né tampoco può riconoscersi la qualità di consumatore alla per la semplice Parte_1 ragione, evincibile dalla lettura del contratto di fideiussione, che la stessa risulta aver sottoscritto in proprio e nella qualità di legale rapp.te della e della il contratto de quo, cosa che CP_4 CP_6 induce a ritenere una sua partecipazione societaria (e dunque rivestendo la qualità di socio e fideiussore della debitrice principale).
-5) Dovendosi trarre delle conclusioni, posto che la decadenza è stata eccepita da parte del soggetto
(parte attrice) che intende valersi della declaratoria di abusività della clausola (che deroga al termine decadenziale di sei mesi), il creditore avrebbe comunque dimostrare di aver agito nei confronti del debitore principale al fine di interrompere il termine decadenziale.
14 E rilevato, inoltre, che nei contratti come quello in esame è presente un'altra clausola – altrettanto abusiva in parte qua – che stabilisce il pagamento a semplice richiesta scritta, e per cui il fideiussore sarebbe tenuto a pagare immediatamente (clausola solve et repete), se il pagamento immediatamente può pacificamente ritenersi abusivo, occorre infine considerare che l'interruzione del termine decadenziale può avvenire anche attraverso un'azione stragiudiziale, quindi una semplice richiesta scritta.
Ciò comporta che, se presente questa clausola (come nella specie), il fatto che le parti abbiano derogato all'art. 1957 c.c. diventa irrilevante, sempre che per l'appunto sia stata provata una richiesta avanzata per iscritto nei sei mesi previsti per il termine decadenziale (sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale).
Cosa che però nel caso in esame non è stata dimostrata.
Il termine di sei (6) mesi decorre dalla scadenza dell'obbligazione, vale a dire dal momento in cui il creditore può pretendere l'adempimento: ebbene, considerato che l'atto di citazione contenente la domanda di accertamento dell'intervenuta decadenza è stato notificato il 16.12.2022 a mezzo pec, dalla documentazione prodotta può affermarsi che il termine di cui si discute fosse scaduto in data certamente antecedente.
Segnatamente, ove considerati mesi sei dalla pubblicazione della sentenza n. 361/2020 sent.
(24.6.2020) almeno in data 24.12.2020 (data entro cui il creditore avrebbe dovuto proporre (e con diligenza continuate) le sue istanze nei confronti della Controparte_7
Pertanto, va dichiarata la nullità della clausola di rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957, primo comma c.c., e la decadenza dalla possibilità di escutere la garanzia fideiussoria, in accoglimento della domanda di parte attrice.
6) Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, per lo scaglione di riferimento dal DM 55/2018, aggiornato al D.M. 147/2022 e tenuto conto dell'effettiva importanza e delle questioni trattate nel giudizio (valori medi per le fasi studio e decisionale minimi per le fasi introduttiva e istruttoria/trattazione).
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2586/2022 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_6 in persona del legale rapp.te pro tempore:
[...]
15 - dichiara la nullità della clausola derogatoria di cui all'art. 6 della fideiussione del 19 maggio 2008,
-dichiara la decadenza dalla possibilità di escutere la garanzia prestata con la fideiussione del 19 maggio 2008,
-in dipendenza revoca il decreto ingiuntivo n. 646/2022, emesso dal Tribunale di Marsala nel proc. n.
1735/2022 RG, in data 27/09/2022 e pubblicato il 20/10/2022;
- dichiara tenuta e condanna la convenuta n Controparte_3 persona del legale rapp.te pro tempore all'integrale rimborso delle spese del giudizio sostenute da
[...]
E in persona del legale rapp.te pro tempore;
e Parte_1 Controparte_4 liquidate in complessivi euro 6.111,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 2 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Torre
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Matteo Torre in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
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