Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 874/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 17/08/1978 (C.F.: Parte_1
, residente a [...], rappr. e dif. C.F._1
dall'avv. MAMMINO RITA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a CATANIA (CT) il 14/05/1982 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappr. E dif. dall'avv. ROCCUZZO
VALENTINA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/01/2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., chiedeva a questo tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
e celebrato in Catania il 04/09/2004, matrimonio dal quale erano nati due CP_1
figli, e rispettivamente il 04/02/2001 ed il 03/02/2009. Per_1 Persona_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e ch'essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di omologa della separazione.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 17/12/2024, in quella sede il g.d. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della CP_1
sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 05/05/2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Quanto alle condizioni va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio segue con le seguenti prescrizioni:
Disporre, l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso l'abitazione della madre in Mascalucia (CT) alla Via Bari N. 17, consentendo al padre di esercitare la responsabilità genitoriale, rispettando i tempi e le modalità cosi' come erano state previste in sede di separazione dei coniugi statuita nella sentenza N.
1959/2023 Tribunale di Catania, cui fedelmente ci si riporta allegata nel fascicolo, e per l'effetto disporre in senso conforme in ordine alla cura e interesse del figlio minore;
Assegnare la casa familiare, in comproprietà tra i comparenti, sita in Mascalucia alla Via
Bari N. 17, completamente arredata, alla sig.ra che vi abiterà Controparte_1
unitamente al figlio minore;
Disporre che il padre Sig. dovrà corrispondere un assegno di mantenimento per Pt_1
il figlio minore di € 400,00 (quattrocento,00), da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT, obbligandosi a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, previa esibizione della relativa documentazione;
Autorizzare la Sig.ra a richiedere e riscuotere – per intero- l'assegno Controparte_1
unico universale per il figlio Per_2
Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la complessiva somma di € Pt_1 CP_1
3.500,00 a titolo di saldo e stralcio degli arretrati maturati a titolo di mantenimento del figlio minore nonché delle spese legali che ha dovuto affrontare per le azioni esecutive intraprese con lo stesso per recuperare dette somme;
Le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 874/2024
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e , in Catania il 04/09/2004, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del comune di Catania, al n. 540, parte II, Serie A, anno 2004.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
regola le condizioni come in motivazione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 10/01/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
(Massimo Escher)