CASS
Ordinanza 7 marzo 2022
Ordinanza 7 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/03/2022, n. 7426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7426 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dichiarazione di fallimento – reclamo ex art. 18 l.fall. MA IA Presidente UMBERTO L. C. G. SCOTTI Consigliere ER ZI Consigliere Ud. 17/11/2021 CC Cron. R.G.N. 36673/2019 AO VE Consigliere rel.est. GI ER Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36673/2019 proposto da: Agricola di Colleferro S.a.s. di ER ES & Co., in persona del liquidatore pro tempore, ER ES, ER LI, domiciliati in Roma Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Navarra Ottorino «giusta procura in calce al reclamo»;
- ricorrenti -
contro NI FR, D'DD IA ET, elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso lo studio dell'avvocato DR ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Pica RI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: IA MA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab Civile Ord. Sez. 1 Num. 7426 Anno 2022 Presidente: IA MA Relatore: VE AO Data pubblicazione: 07/03/2022 n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. 2 Fallimento Soc. Agricola Colleferro S.a.s. di ER ES & Co., in persona del curatore avv. Antonio Giovannoni, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato D'Intino IA Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato Guidaldi Piero, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro AL S.n.c., ON RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2581/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal consigliere Paola Vella. RILEVATO CHE 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il reclamo proposto da Agricola di Colleferro s.a.s. in liquidazione di ER ES & Co., ER ES ed ER LI contro la dichiarazione di fallimento della predetta società e del socio accomandatario da parte del Tribunale di Velletri, rilevando, tra l’altro: i) che non sussisteva la denunciata violazione del contraddittorio nella fase prefallimentare, per mancata notificazione dell’istanza e del decreto di convocazione al socio accomandatario, avendo questi partecipato al procedimento nella sua qualità di liquidatore;
ii) che la società era fallibile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall., essendo stati ammessi al passivo crediti per oltre due milioni e cinquecentomila euro, e versava in stato di insolvenza, attesa l’assoluta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti. Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: IA MA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022 n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. 3 1.1. La sentenza è stata impugnata dagli stessi reclamanti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il Fallimento Agricola di Colleferro S.a.s. di ER ES & Co. e i creditori istanti FR NI e IA ET D'DD, questi ultimi depositando anche memoria. Gli altri creditori istanti, AL S.n.c. e RI ON, non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che sia necessario scendere all’esame dei due motivi proposti, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale svolta da entrambe le parti controricorrenti (e rilevabile d’ufficio), di difetto della procura speciale prescritta ai fini del giudizio di legittimità: lo stesso difensore dei ricorrenti ha infatti dichiarato in epigrafe di rappresentarli e difenderli «giusta procura in calce al reclamo». 3. Si tratta di un vizio che, determinando l’ irrituale instaurazione del rapporto processuale, ha carattere assorbente (Cass. 31191/2021). 3.1. Invero, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la relativa procura sia stata conferita a margine o in calce agli introduttivi dei precedenti gradi di giudizio di merito (Cass. 25435/2019, 58/2016, 19226/2014, 5554/2011). Essa deve inoltre essere conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione ed investire espressamente il difensore del potere di Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: IA MA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022 n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. 4 proporre il ricorso medesimo (Cass. Sez. U, 16540/2006; cfr. Cass. Sez. U, 15177/2021; Cass. 24422/2016, 7014/2017, 18834/2017). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti , che si liquidano, quanto al Fallimento Agricola di Colleferro S.a.s. di ER ES & Co., nella misura di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e quanto a FR NI e IA ET D'DD in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre, per entrambi, accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2021 La Presidente Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022
- ricorrenti -
contro NI FR, D'DD IA ET, elettivamente domiciliati in Roma, Via delle Acacie n. 13, presso lo studio dell'avvocato DR ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Pica RI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: IA MA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab Civile Ord. Sez. 1 Num. 7426 Anno 2022 Presidente: IA MA Relatore: VE AO Data pubblicazione: 07/03/2022 n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. 2 Fallimento Soc. Agricola Colleferro S.a.s. di ER ES & Co., in persona del curatore avv. Antonio Giovannoni, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato D'Intino IA Antonietta, rappresentata e difesa dall'avvocato Guidaldi Piero, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro AL S.n.c., ON RI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2581/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal consigliere Paola Vella. RILEVATO CHE 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 aprile 2019, ha rigettato il reclamo proposto da Agricola di Colleferro s.a.s. in liquidazione di ER ES & Co., ER ES ed ER LI contro la dichiarazione di fallimento della predetta società e del socio accomandatario da parte del Tribunale di Velletri, rilevando, tra l’altro: i) che non sussisteva la denunciata violazione del contraddittorio nella fase prefallimentare, per mancata notificazione dell’istanza e del decreto di convocazione al socio accomandatario, avendo questi partecipato al procedimento nella sua qualità di liquidatore;
ii) che la società era fallibile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) l.fall., essendo stati ammessi al passivo crediti per oltre due milioni e cinquecentomila euro, e versava in stato di insolvenza, attesa l’assoluta insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i debiti. Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: IA MA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022 n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. 3 1.1. La sentenza è stata impugnata dagli stessi reclamanti con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il Fallimento Agricola di Colleferro S.a.s. di ER ES & Co. e i creditori istanti FR NI e IA ET D'DD, questi ultimi depositando anche memoria. Gli altri creditori istanti, AL S.n.c. e RI ON, non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza che sia necessario scendere all’esame dei due motivi proposti, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale svolta da entrambe le parti controricorrenti (e rilevabile d’ufficio), di difetto della procura speciale prescritta ai fini del giudizio di legittimità: lo stesso difensore dei ricorrenti ha infatti dichiarato in epigrafe di rappresentarli e difenderli «giusta procura in calce al reclamo». 3. Si tratta di un vizio che, determinando l’ irrituale instaurazione del rapporto processuale, ha carattere assorbente (Cass. 31191/2021). 3.1. Invero, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, sicché il ricorso è inammissibile qualora la relativa procura sia stata conferita a margine o in calce agli introduttivi dei precedenti gradi di giudizio di merito (Cass. 25435/2019, 58/2016, 19226/2014, 5554/2011). Essa deve inoltre essere conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso per cassazione ed investire espressamente il difensore del potere di Firmato Da: BARONE FABRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 39f5f8d12acdc2bb9b9bc206fc3084ca - Firmato Da: IA MA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4aa23d513038b6b4b626ef532e4f14ab Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022 n. 36673/2019 R.G. cons. Paola Vella est. 4 proporre il ricorso medesimo (Cass. Sez. U, 16540/2006; cfr. Cass. Sez. U, 15177/2021; Cass. 24422/2016, 7014/2017, 18834/2017). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti , che si liquidano, quanto al Fallimento Agricola di Colleferro S.a.s. di ER ES & Co., nella misura di Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e quanto a FR NI e IA ET D'DD in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre, per entrambi, accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17/11/2021 La Presidente Numero registro generale 36673/2019 Numero sezionale 4742/2021 Numero di raccolta generale 7426/2022 Data pubblicazione 07/03/2022