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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2634 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Arianna Fiori che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Lorenzo Campanelli, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05.08.2024, personalmente sottoscritto e contenente la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e , dopo avere premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio civile in Mosca (Federazione Russa) il 25.09.2014 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Oristano al n. 15 – Parte II – Serie C – anno 2015), di avere un figlio, (nato il [...]), e di non avere ripreso la Persona_1 convivenza in seguito all'emanazione, in data 14.12.2021, del decreto di omologazione della
1 separazione, hanno chiesto che fosse pronunciato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ. su richiesta delle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.01.2025.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 14.12.2021, del decreto di omologazione della separazione e non sussistono ragioni per disattendere le condizioni di divorzio dalle stesse concordate, atteso che, quanto ai diritti non disponibili, l'accordo è idoneo a garantire il diritto del minore di continuare a ricevere da entrambi i Persona_1
genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Mosca (Federazione Russa) il 25.09.2014 fra
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 15 – Parte II – serie C – anno 2015, l'annotazione prevista dal D.P.R. n.
396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) è confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori;
il Persona_1
minore è collocato in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, la quale, attualmente residente in [...], trasferirà la residenza, propria e del figlio, in Cagliari. Non appena avrà trovato un immobile in Parte_1
locazione la stessa avrà cura di comunicare tempestivamente al il nuovo indirizzo di CP_1
residenza;
2) continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e Persona_1
istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi, entro gli ordinari limiti del rapporto parentale. Le questioni di straordinaria amministrazione, tra cui le
2 scelte scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche e le attività sportive e ricreative, verranno assunte congiuntamente dai genitori;
3) salvo diverso accordo fra le parti, il potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni 15 CP_1
giorni nel fine settimana. Le festività di Natale e Capodanno verranno trascorse alternativamente con il padre e la madre, così come per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ferma la possibilità per l'altro genitore di vederlo nei giorni di Natale, S.
Stefano, S. Silvestro ed Epifania. Nel periodo estivo il potrà vedere e tenere Controparte_1
con sé il figlio per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da Per_1
concordarsi entro il mese di giugno di ciascun anno;
anche in tali periodi i genitori potranno vedere il minore liberamente, previo accordo con l'altro coniuge e compatibilmente con gli impegni degli stessi;
4) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, verserà, entro il 5 di ogni Controparte_1
mese, a la somma mensile di euro 150,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente come per legge;
5) ciascun coniuge sosterrà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie – documentate – e sanitarie (non coperte dal S.S.N.) che si renderanno necessarie per il figlio;
6) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% da Pt_1 [...]
Parte_1
7) considerata la condizione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, le stesse provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
8) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2634 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Oristano nello studio dell'avv. Arianna Fiori che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Lorenzo Campanelli, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 05.08.2024, personalmente sottoscritto e contenente la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e , dopo avere premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio civile in Mosca (Federazione Russa) il 25.09.2014 (atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Oristano al n. 15 – Parte II – Serie C – anno 2015), di avere un figlio, (nato il [...]), e di non avere ripreso la Persona_1 convivenza in seguito all'emanazione, in data 14.12.2021, del decreto di omologazione della
1 separazione, hanno chiesto che fosse pronunciato, con sentenza, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ. su richiesta delle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 23.01.2025.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito all'emanazione, in data 14.12.2021, del decreto di omologazione della separazione e non sussistono ragioni per disattendere le condizioni di divorzio dalle stesse concordate, atteso che, quanto ai diritti non disponibili, l'accordo è idoneo a garantire il diritto del minore di continuare a ricevere da entrambi i Persona_1
genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Mosca (Federazione Russa) il 25.09.2014 fra
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 15 – Parte II – serie C – anno 2015, l'annotazione prevista dal D.P.R. n.
396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
1) è confermato l'affidamento condiviso di a entrambi i genitori;
il Persona_1
minore è collocato in via prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la madre, la quale, attualmente residente in [...], trasferirà la residenza, propria e del figlio, in Cagliari. Non appena avrà trovato un immobile in Parte_1
locazione la stessa avrà cura di comunicare tempestivamente al il nuovo indirizzo di CP_1
residenza;
2) continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e Persona_1
istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conserverà con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi, entro gli ordinari limiti del rapporto parentale. Le questioni di straordinaria amministrazione, tra cui le
2 scelte scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche e le attività sportive e ricreative, verranno assunte congiuntamente dai genitori;
3) salvo diverso accordo fra le parti, il potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni 15 CP_1
giorni nel fine settimana. Le festività di Natale e Capodanno verranno trascorse alternativamente con il padre e la madre, così come per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, ferma la possibilità per l'altro genitore di vederlo nei giorni di Natale, S.
Stefano, S. Silvestro ed Epifania. Nel periodo estivo il potrà vedere e tenere Controparte_1
con sé il figlio per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, da Per_1
concordarsi entro il mese di giugno di ciascun anno;
anche in tali periodi i genitori potranno vedere il minore liberamente, previo accordo con l'altro coniuge e compatibilmente con gli impegni degli stessi;
4) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, verserà, entro il 5 di ogni Controparte_1
mese, a la somma mensile di euro 150,00, da rivalutarsi Parte_1
annualmente come per legge;
5) ciascun coniuge sosterrà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie – documentate – e sanitarie (non coperte dal S.S.N.) che si renderanno necessarie per il figlio;
6) l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% da Pt_1 [...]
Parte_1
7) considerata la condizione personale, reddituale e patrimoniale delle parti, le stesse provvederanno ciascuna al proprio mantenimento;
8) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 04.06.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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