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Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/09/2025, n. 16338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16338 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16338/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14436/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14436 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Scoca in Roma, via G. Paisiello 55;
contro
il Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e della acclusa deliberazione n. -OMISSIS- del Consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato di Roma del -OMISSIS-, e di tutti gli altri atti ad essi presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, ivi compreso il rapporto di prova del -OMISSIS-;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.5.2025:
dei sopra indicati atti, come integrati dai documenti versati in giudizio dal Ministero resistente in data 11.3.2025, nonché “ove occorra” anche di questi ultimi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 18 luglio 2025, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del Capo della Polizia indicato in epigrafe, unitamente alla presupposta deliberazione del Consiglio provinciale di Disciplina, con cui è stata inflitta a suo carico la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese ex art. 6 n. 8 del d.P.R. n. 737/1981, “ per aver fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale ”.
1.1. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 737/1981, dell’art. 103 del T.U. n. 3/1957 e dell’art. 2 della L. n. 241/1990. Violazione del principio di celerità del procedimento amministrativo. Eccesso di potere per illogicità, perplessità e violazione del giusto procedimento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ”, in quanto:
- il ricorrente si è visto recapitare solo in data -OMISSIS- la lettera di contestazione degli addebiti, ossia dopo due mesi dall’esito (risalente al -OMISSIS-) delle analisi effettuate nei giorni -OMISSIS-, in violazione quindi dell’art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”;
- inoltre, il procedimento disciplinare, tardivamente avviato, è durato quasi 18 mesi (tanti essendone intercorsi tra la data - -OMISSIS- - di notifica della contestazione di addebito, asseritamente risalente al -OMISSIS-, e quella – -OMISSIS- - di notifica del decreto applicativo della sanzione disciplinare);
- “ l’estremo ritardo registrato sia nell’avvio, sia nella definizione del procedimento de quo, si pone in contrasto con le norme rubricate e con i principi costituzionali della ragionevolezza e della parità di trattamento (art. 3 Cost.), oltre a denotare il mancato rispetto del principio del buon andamento (art. 97 Cost.) declinato anche come garanzia della certezza (entro un termine ragionevole) delle situazioni giuridiche soprattutto quando si tratti di procedimenti idonei ad incidere profondamente sulla sfera soggettiva di chi ne è al centro ”.
II) “ Violazione dell’art. 6, n. 8, del d.P.R. n. 737/1981 e della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto e/o contraddittorietà e/o erroneità della motivazione. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Mancata dimostrazione della garanzia della catena di custodia e mancata garanzia delle controanalisi in violazione delle Linee Guida Nazionali e Regionali (v. Delibera G.R. Lazio n. 332 dell’8.5.209 e s.m.i.), dell’Intesa (art. 8) intercorsa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, dell’Accordo/provvedimento del 18.9.2008 intervenuto in Conferenza Unificata Stato-Regioni, delle Direttive Ministeriali e del principio del giusto procedimento. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e perplessità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ”, con riferimento al referto del -OMISSIS-, in cui è stata rilevata la positività per cocaina ed il suo metabolita benzoilecgonina sul campione di “ peli pubici + peli addominali ” ricondotti alla persona del ricorrente, in quanto:
- l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti gli esiti degli esami effettuati dall’interessato presso laboratori privati in data -OMISSIS- e in data -OMISSIS-, risultati negativi;
- l’Amministrazione avrebbe violato le Linee guida e le norme settoriali in materia di catena di custodia e garanzie o tutele difensive, sia al momento della raccolta del campione sia in quelli successivi, sino allo smaltimento;
- la delibera del Consiglio provinciale di disciplina nulla dice circa gli esiti costantemente negativi della moltitudine di test ai quali il ricorrente è stato sottoposto dopo il febbraio -OMISSIS- e sino al -OMISSIS-, giorno in cui è stato ritenuto idoneo ai servizi ordinari di istituto nella Polizia di Stato;
- sarebbero dunque avvenute “ gravissime violazioni della catena di custodia che minano la significatività ai fini chimico-tossicologici delle risultanze ottenute oltre a porre in dubbio la loro certa riferibilità alla persona del Perendellini, ora desumibile solo dal DNA tramite l’esame del controcampione ”;
- secondo quanto riportato nella relazione del consulente incaricato dal ricorrente, depositata in giudizio, sarebbe “ impropria, immotivata e contraria a tutte le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica internazionale ” la scelta “ di prelevare peli da più distretti anatomici, invece di capelli di una lunghezza idonea ”, che avrebbe “ gravemente compromesso l’analisi chimico tossicologica poiché ha generato un campione di peli disomogeneo e non attendibile, oltre che sicuramente non uniforme rispetto al controcampione il cui risultato analitico non può che considerarsi NULLO ”;
- l’Amministrazione non ha consentito al ricorrente di effettuare ulteriori analisi sul controcampione, rappresentando che “ il controcampione conservato presso questo centro, attesa l’unicità dello stesso, potrà essere utilizzato solo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, con le modalità che saranno disposte dalla competente Autorità a garanzia di entrambe le parti […], ma così limitando le facoltà difensive dell’incolpato”.
1.1.1. Il ricorrente ha anche formulato istanza istruttoria ai fini dello svolgimento delle controanalisi sul controcampione o di una verificazione.
1.2. Si è costituito con memoria di stile il Ministero intimato.
1.3. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, al fine di acquisire “ una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ”, incombenti poi reiterati con la successiva ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, a seguito della quale l’Amministrazione, in data 11.3.2025, ha depositato la relazione richiesta unitamente a copiosa documentazione.
1.4. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, dopo il deposito dell’Amministrazione, ha impugnato il decreto già impugnato, “ per come eventualmente integrato dai documenti citati, nonché gli stessi documenti ove occorra, in particolare l’Allegato n. 22 ” (contenente la risposta dell’Ufficio sanitario del -OMISSIS- alla richiesta di chiarimenti del funzionario istruttore, formulata con nota del 10 aprile -OMISSIS-), deducendo il seguente ulteriore motivo:
III) “ Violazione dell’art. 6, n. 8, del d.P.R. n. 737/1981 e della L. n. 241/1990 e s.m.i. Difetto e/o contraddittorietà e/o erroneità della motivazione. Carenza e/o inattendibilità dell’istruttoria. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione delle norme e dei principi in materia tossicologica/forense. Violazione dei protocolli utilizzati e delle Linee Guida Nazionali e Regionali per analisi di laboratorio. Mancata dimostrazione della garanzia della c.d. catena di custodia o di controllo. Mancata garanzia delle controanalisi. Violazione del principio del giusto procedimento e dei canoni di buon andamento. Contraddittorietà e perplessità. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ”: secondo quanto osservato dal consulente del ricorrente nel supplemento alla propria precedente relazione “ emergono gravi e documentate carenze tecnico-scientifiche che inficiano integralmente le risultanze analitiche prodotte dal summenzionato Ufficio Sanitario […])”, sia con riguardo al contenitore del campione prelevato all’interessato, sia con riguardo alla metodica utilizzata per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti o l’abuso, sia con riguardo alla scelta del campione biologico utilizzato.
1.5. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
1.6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 18 luglio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma MS , il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
2.1. Come visto sopra, la sanzione irrogata al ricorrente si fonda sul fatto che da esami effettuati su campioni biologici dello stesso è risultata la positività alla cocaina e al suo metabolita benzoilecgonina.
Il ricorrente tenta di mettere in discussione la procedura tramite la quale l’Amministrazione ha effettuato gli esami tossicologici, senza tuttavia fornire elementi concreti idonei a dimostrare che il giorno in cui è avvenuto il prelievo del campione non risultasse positivo alle predette sostanze stupefacenti.
Per contro, milita a favore dell’operato dell’Amministrazione la circostanza che proprio il ricorrente, in data -OMISSIS-, chiamato a rendere sommarie informazioni in merito ad un procedimento penale concernente terzi soggetti e instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, dichiarava di essere, da circa cinque anni, assuntore di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e di farne uso ogni 10-15 giorni, indicando anche il nome del suo fornitore e affermando di conoscerlo sin dall’infanzia, oltre a specificare finanche le modalità di acquisto della stessa (v. allegato 2 del deposito documentale del Ministero).
Tali dichiarazioni, che, al di là del loro rilievo nella sede penale, una volta acquisite al procedimento sono liberamente apprezzabili dall’Amministrazione nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, depongono univocamente a favore della attendibilità degli esami effettuati dall’Amministrazione.
Non vi è dunque ragione per dubitare della bontà degli esiti di tali esami circa la positività del ricorrente alle sostanze stupefacenti suindicate.
Quanto, poi, alle doglianze concernenti il ritardato avvio del procedimento disciplinare e la eccessiva durata dello stesso, è sufficiente osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza:
- la norma invocata dal ricorrente non prevede un termine perentorio entro il quale deve essere iniziato il procedimento disciplinare, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale ( ex multis , C.d.S., Sez. III, 20 giugno -OMISSIS-, n. 779);
- la ratio dell’art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957 risiede nell’equo contemperamento delle esigenze sia dell’Amministrazione pubblica di procedere agli accertamenti preliminari dei fatti disciplinari con ponderata valutazione della gravità e complessità dei fatti medesimi, sia della parte privata, onde non siano rese più gravose le modalità della difesa a causa della eccessiva distanza di tempo dal verificarsi dei fatti oggetto di contestazione ( ex multis , C.d.S., Sez. III, 2 novembre 2015, n. 4992).
Orbene, traguardando la fattispecie attraverso le richiamate coordinate giurisprudenziali, è agevole concludere che la tempistica che ha scandito il procedimento per cui è causa non può dirsi incongruo in relazione alla peculiarità degli accertamenti svolti, alla gravità dei loro esiti nonché alla delicatezza delle conseguenti valutazioni rimesse all’Amministrazione in ambito istruttorio, anche ai fini della formulazione della più adeguata contestazione dell’addebito disciplinare.
Le censure, pertanto, sono prive di pregio.
2.2. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, considerata la vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma MS , con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.