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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1118/2025 RG avente ad oggetto:
«retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO EMANUELE Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata VIA PALESTRO 16/3 GENOVA
-resistente
ED
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 contumace
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio la propria ex datrice di lavoro appaltatrice e la committente chiedendo « IN VIA PRINCIPALE 1. CP_1
CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la (P.IVA: CP_2
) al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di euro P.IVA_1
1 2.576,93 (diconsi euro duemilacinquecentosettantasei/93) (a titolo di Tfr) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2. ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società
(P.IVA. ) e per l'effetto 3. CONDANNARE la Controparte_1 P.IVA_2
(P.IVA. ) ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 Controparte_1 P.IVA_2
ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO a favore del ricorrente della somma di €
2.576,93 (diconsi euro duemilacinquecentosettantasei/93) per le ragioni di cui in narrativa – Tfr- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4. Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
5. Con condanna alla regolarizzazione contributiva»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del ricorrente Controparte_1
concludendo «accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. nel caso di specie e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto asserito dal ricorrente di percepire le somme come richieste in via solidale a e, per l'effetto, respingere ogni e tutte CP_1
le domande formulate dal ricorrente nei confronti di Con reiezione CP_1
delle istanze istruttorie riferite a . CP_1
pur regolarmente raggiunto da notifica non si è Controparte_2
costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze della CP_2
dal 16/09/2019 prima con un contratto di apprendistato di 36 mesi e
[...]
scadenza al 15/09/2022, inquadrato con qualifica di operaio e mansione di addetto all'installazione e montaggio di tubi per impianto antiincendio su navi al livello 1° del CCNL Metalmeccanica Industria, con sede contrattualmente fissata nel cantiere navale di AR (VE) ove la datrice aveva una Controparte_1
sede operativa con un ufficio con linee telefoniche e postazioni internet;
che in
2 data 27/02/2023, il rapporto di lavoro cessava;
di essere stato riassunto in data
23/08/2023 a tempo indeterminato con qualifica di operaio mansione TUBISTA
NAVALE al livello D2 del CCNL Metalmeccanica Industria;
che, in data 29/07/2024, il rapporto di lavoro cessava definitivamente;
di non aver ricevuto integralmente il Trattamento di Fine Rapporto ma solo un acconto residuando dunque €.
2.576,93; agisce anche nei confronti della committente – CP_1
nell'ambito del cui appalto aveva sempre lavorato ex art. 29 d.lgs. 27672003 e art. 1676 c.c.
2. ha contestato la pretesa del ricorrente in quanto carente CP_1
di prova nell'an e nel quantum.
PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
3. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con durata e qualifica, alla luce della documentazione Controparte_2
prodotta dal ricorrente ( buste paga, comunicazione inizio del rapporto CP_3
a tempo indeterminato, lettera di licenziamento).
4. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti- paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf. 1074/86, Conf.
5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
5. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto tra e e conseguentemente nell'appalto tra questa e Controparte_2 CP_4
alla luce dell'indicazione contenuta nelle buste paga e nel Controparte_1
modello Unilav della sede della impresa e luogo di lavoro in Venezia- AR
Via delle Industrie 18.
6. ha peraltro esposto e quindi confermato di avere, nel CP_1
periodo per cui è causa, conferito gli ordini di appalto 006299V00M relativo
3 all'allestimento della costruzione navale C. 6299 e l' Ordine di appalto
006274V00M relativo all'allestimento della costruzione navale C. 6274 alla società VI RL (di seguito anche la “VI”), c.f. con P.IVA_3
sede legale in Genova, la quale ha utilizzato la società ome propria CP_2
sub appaltatrice per l'esecuzione di tali ordini ( vd. docc. 1 e 2).
7. La contestazione di poi sull'impiego del ricorrente CP_1
circostanza dallo stesso ricorrente allegata è peraltro generica e inefficace. Non può dirsi che la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. CP_1
Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che – ed è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – l'accesso al cantiere di ia consentito solo CP_1
a seguito di autorizzazione di quest'ultima la quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di contestare specificamente la CP_1
circostanza ma anche di offrire prova contraria.
CR VO
8. Con la produzione delle buste paga e del CCNL il ricorrente ha provato di andare creditore dell'importo richiesto.
9. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
10. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_1
adempimento.
11. Pertanto la società datrice di lavoro deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma richiesta quale residuo TFR.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI RIENTRANTI
NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
4 12. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212,
v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR
(= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
13. Il committente peraltro risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di T.F.R. maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto (Cass, Lav. 444/2019) e pertanto è tenuto al CP_1
pagamento del residuo TFR richiesto.
RESPONSABILITA' EX ART. 1676 C.C.
14. Si ripete che nel periodo per cui è causa ha conferito gli CP_1
ordini di appalto 006299V00M relativo all'allestimento della costruzione navale
C. 6299 e l' Ordine di appalto 006274V00M relativo all'allestimento della costruzione navale C. 6274 alla società VI RL (di seguito anche la
“VI”), c.f. con sede legale in Genova la quale ha utilizzato la P.IVA_3
società ome propria sub appaltatrice per l'esecuzione di tali ordini. CP_2
15. Per cui non trova applicazione l'art. 1676 c.c. non essendovi stato un rapporto contrattuale diretto tra società datrice di lavoro e ma CP_1
avendo la prima lavorato in subappalto di CP_1
ACCESSORI
5 16. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta/impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (semplici), dei contrasti giurisprudenziali (come in atti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
18. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna ed in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 Controparte_2
a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.576,93 a titolo Controparte_1
di TFR oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. C.p.c. dal dovuto al saldo effettivo;
2) Condanna i resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.200 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Venezia, all'udienza del 26/11/2025
Il Giudice
6 Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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