Sentenza 8 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 08/02/2021, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2021
N. 00170/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2019, proposto da
IN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Romito, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Trieste 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Martinelli e Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del decreto rep. n. 2916 prot. 0373783 dd. 20.08.2019 [UOR 0US0104 CL. VII/1] del Rettore dell’Università degli Studi di Padova, recante “ approvazione degli atti della procedura selettiva 2019PO181 – allegato 2 per nr. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche oncologiche e gatroenterologiche – DISCOG per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia Generale (profilo : settore scientifico disciplinare 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica (profilo settore scientifico disciplinare MED/04-Patologia Generale) a sensi dell’art. 18 co. 1 L. 30.12.2010 nr. 240” con il quale sono stati approvati “ gli atti relativi alla suddetta procedura selettiva dai quali risulta vincitore il prof. NI SA ”;
2) di tutti gli atti della Commissione giudicatrice, ivi compresi i verbali delle riunioni nn. 1, 2, 3, 4 ivi compresi i giudizi analitici sub all. C) del verbale 3, i punteggi dei titoli e delle pubblicazioni e giudizi complessivi sub all. D) del verbale 4) e le successive conclusioni della commissione composta da Prof. Alberto Amadori, professore di Prima Fascia dell'Università degli Studi di Padova; Prof. Federica Cavallo, professore di prima Fascia presso Università Studi di Torino; Prof. Ennio Carlo Pucillo, professore prima Fascia presso Università Studi di Udine e Prof. Isabella Screpanti, professoressa di prima Fascia presso Università Studi di Roma la Sapienza;
3) della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche – DISCOG del 16.04.2019 di proposta della nomina della commissione Giudicatrice e del conseguente
4) del decreto rettorale Uni.Pd 1539 prot. 185098 anno 2019 del 03.5.2019 che costituiva la commissione giudicatrice della procedura selettiva 2019PO181;
5) del decreto Rep. 2585/2016 Prot. n. 332929 Anno 2012 Tit. I Cl. 3 Fasc. 1 avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui dispone in punto di modalità di nomina della commissione giudicatrice;
6) dei provvedimenti infra-procedimentali, consequenziali e/o esecutivi degli atti impugnati, ivi compresi il decreto rettorale di indizione del concorso per quanto occorra ed il provvedimento di chiamata da parte del Dipartimento competente del vincitore della procedura concorsuale de qua , la delibera di approvazione della chiamata del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova e il successivo D.R. di nomina del Docente nel ruolo, non conosciuti né comunicati;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente anche se ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Padova e di NI SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame IN ON, professore ordinario di Immunologia presso l’Università di Verona, ha impugnato gli atti della procedura selettiva per un posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche, per il settore concorsuale 06/C1, indetta dall’Università Padova e della quale è stato dichiarato vincitore NI SA, professore associato presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Sezione di immunologia ed oncologia della medesima Università.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi.
I - Violazione dell’art. 5 Cod. Etico Università Padova; dell’atto di indirizzo MIUR al piano nazionale anticorruzione – sez. Università nr. 1208 del 22 novembre 2007 in relazione all’art. 97 Cost., art. 1 legge 241/90 smi in punti di imparzialità, trasparenza dell’azione amministrativa; nonché art. 1, comma 4, legge 240/2010 (Legge Gelmini); Eccesso di potere per violazione di regolamento, circolari e prassi amministrative; sviamento.
Sotto un primo aspetto, i membri della Commissione sarebbero stati nominati senza sorteggio, in contrasto con l’atto di indirizzo ministeriale di aggiornamento al piano nazionale anticorruzione dell’ANAC del 2017.
Sotto altro profilo SA sarebbe membro del Consiglio di Dipartimento e, come tale, si sarebbe scelto i membri della Commissione che l’avrebbero poi valutato. In base all’art. 5 del Codice Etico, “ Conflitto di interessi ”, il controinteressato avrebbe dovuto invece astenersi e comunque notiziare l’Ente del potenziale conflitto di interessi.
II – V iolazione di legge (art. 18 in relazione art. 11, comma 1, d.P.R. 487 del 1994 - Reg. Assunzione Pubblico Impiego); art. 5 e 52 cod. proc. civ.; atto di indirizzo MIUR 1208 del 22 novembre 2017. Eccesso di potere per conflitto di interessi; cointeressenza o sodalizio professionale fra commissario e candidati; per occultamento di circostanze rilevanti (da parte di membro della Commissione).
Il controinteressato avrebbe collaborato sotto il profilo professionale e scientifico con il Presidente della Commissione sin dagli inizi della sua carriera. Sei articoli sarebbero stati redatti in collaborazione con il Presidente della Commissione. Il controinteressato avrebbe anche omesso di dichiarare tale situazione di incompatibilità all’Ente.
III - Violazione di legge (art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497; art. 1 legge 240 del 2010); eccesso di potere per violazione della regula juris del bando (art. 8 bando); sviamento .
La Commissione avrebbe individuato i criteri valutativi non nel corso della prima seduta, come previsto dall’art. 8 del bando, bensì nel corso della terza seduta dopo avere conosciuto i nominativi dei candidati partecipanti (allegato al verbale 3).
IV - Violazione di legge (art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240; art. 8 del bando di selezione in relazione agli artt. 8, 9, 10 del decreto rettorale di approvazione del regolamento per la disciplina dell’assunzione professori di I e II fascia); eccesso di potere per sviamento; incongruità dei criteri di selezione (rispetto alle finalità di procedura); irragionevolezza in punto di criteri di valutazione della pubblicazioni e della produzione scientifica; dei curriculum e delle attività didattiche .
I criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati partecipanti si porrebbero in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 9 del bando e penalizzerebbero il ricorrente. In particolare in quanto:
- sarebbe stato valorizzato in via esclusiva il solo rating della rivista nella quale veniva pubblicato il lavoro. Non sarebbero stati presi in considerazione il “ numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; I.F. totale e I.F. medio per pubblicazione o combinazione dei precedenti parametri ”;
- i criteri di valutazione del curriculum sarebbero “ fumosi ” e non avrebbero consentito di tener conto della posizione accademica, dei riconoscimenti internazionali, dei 9 brevetti del ricorrente;
- i criteri di valutazione dell’attività didattica sarebbero generici.
V - V iolazione di legge (art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240; art. 8 del bando di selezione in relazione artt. 8, 9, 10 del decreto rettorale di approvazione del regolamento per la disciplina dell’assunzione professori di I e II fascia); eccesso di potere per sviamento; incongruità dei criteri di selezione (rispetto alle finalità di procedura); irragionevolezza in punto di criteri di valutazione.
Il valore ponderale dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione sarebbe differente da quello stabilito dall’art. 9 del bando.
In particolare la Commissione non avrebbe in alcun modo valorizzato, in sede di valutazione del ricorrente, i 9 brevetti, il prestigioso premio internazionale conferito e la partecipazione come relatore a 172 conferenze e seminari.
La Commissione avrebbe attribuito un peso ponderale maggiore alla didattica rispetto alla ricerca.
2. Costituitisi in giudizio, l’Università di Padova e il controinteressato hanno contestato nel merito le censure proposte dal ricorrente e in via preliminare il prof. SA ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica nei suoi confronti.
3. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019 il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Depositate memorie e repliche, all’udienza del 2 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Va rilevata, in via preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta dal prof. SA, per tardività della notifica al controinteressato.
L’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. prevede il rinnovo della notifica nelle ipotesi in cui l’esito negativo della stessa sia dipeso da causa non imputabile al notificante.
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che il ricorrente in data 29 ottobre 2019 ha tempestivamente consegnato all’Ufficiale postale il ricorso per la notifica al controinteressato presso la residenza, certificata dal Comune di Borgoricco (documento n. 23 del ricorrente).
L’esito negativo di tale notifica non risulta pertanto imputabile al ricorrente.
Successivamente, ricevuta in data 10 novembre 2019 la cartolina attestante l’esito negativo della prima notifica, il ricorrente ha altresì provveduto al rinnovo della stessa in data 13 novembre 2019 presso il luogo di lavoro del controinteressato e tale notifica è andata a buon fine.
Non si è pertanto verificata alcuna decadenza né alcuna lesione del principio del contraddittorio.
5. Nel merito, infondata è la prima censura del primo motivo con cui il ricorrente lamenta che i membri della Commissione sarebbero stati nominati senza sorteggio.
Come evidenziato dall’Università, il regolamento di Ateneo, applicabile ratione temporis alla procedura in esame, non prevedeva il metodo del sorteggio, come richiede invece il regolamento adottato successivamente alla pubblicazione del bando della procedura in oggetto.
La scelta dei commissari, pertanto, risultava caratterizzata da ampio margine di discrezionalità e doveva attenersi al solo criterio dell’elevato profilo scientifico.
Né, d’altra parte, potevano ritenersi vincolanti le raccomandazioni contenute nella invocata delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e nell’atto di indirizzo e di coordinamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14 maggio 2018, giacché si tratta di atti privi di portata cogente, volti a fornire indirizzi operativi alle Università, anche in un’ottica programmatica, e ad incentivare l’adozione delle migliori prassi da parte delle Istituzioni universitarie (T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 ottobre 2020, n. 934; Sez. I, 27 febbraio 2020, n. 196; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 1 agosto 2019, n. 1809).
Per quanto il sorteggio costituisca indubbiamente una buona pratica da perseguire e vi siano recenti pronunce secondo cui il mancato ricorso a tale pratica determini l’illegittimità della composizione della Commissione, in ragione dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190 del 2012, che consente ad ANAC di annullare d’ufficio i comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 4; T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 maggio 2020, n. 285), il Collegio ritiene di confermare il proprio orientamento.
Ragioni di certezza del diritto, correlate alla chiara natura programmatoria dell’indicazione del sorteggio contenuta nella delibera ANAC, impongono di escludere che il rispetto di tale indicazione abbia diretta efficacia vincolante, condizionando necessariamente il valido svolgimento delle operazioni concorsuali.
Dunque, la scelta dell’Università resistente di non procedere all’individuazione dei commissari mediante il sorteggio, con riferimento alla procedura in esame, appare conforme alla previsione regolamentare suddetta e non contrastante con la vigente normativa di settore.
5.1. Infondata è altresì la seconda censura del primo motivo, con cui il ricorrente lamenta che il controinteressato quale componente del Consiglio di Dipartimento si sarebbe scelto i membri della Commissione che l’avrebbero poi valutato.
Come evidenziato dall’Università, il controinteressato, in ruolo come professore di seconda fascia, non era componente del Consiglio che, in “ Seduta Riservata a Professori Ordinari ”, ha deliberato sulla nomina della Commissione (documento n. 2 del ricorrente).
6. Infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la lunga collaborazione professionale e scientifica tra il controinteressato e il Presidente della Commissione nonché la mancata dichiarazione all’Ente di tale rapporto di collaborazione.
Per consolidata giurisprudenza “ non costituisce ragione d’incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario ” (v. Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4782); obbligo di astensione che deve ritenersi sussistente anche in caso di “ concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza ” (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis , 11 luglio 2013, n. 6945).
Non è, dunque, la semplice esistenza di rapporti di collaborazione a determinare l’incompatibilità, bensì la loro particolare e significativa intensità ovvero il comune denominatore economico.
Nel caso di specie, gli elementi evidenziati dal ricorrente, per quanto indicativi di una lunga collaborazione, non superano i limiti della dinamica dei rapporti universitari e non risultano configurare quel “ concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi ” che secondo la giurisprudenza avrebbe comportato l’obbligo di astensione e, in caso di mancata astensione, i conseguenti effetti sulla validità della costituzione della Commissione.
Emerge peraltro dalle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei Commissari che il Presidente ha segnalato “ la presenza di 4 lavori in comune con uno dei due candidati (IN ON) e 8 lavori in comune con l'altro candidato (NI SA)” (allegato al verbale n. 2).
I rapporti di collaborazione professionale tra il Presidente della Commissione e il controinteressato erano dunque del tutto noti all’Università.
7. Fondati, nei limiti di seguito precisati, risultano invece il terzo e il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta che la Commissione ha individuato i criteri valutativi non nel corso della prima seduta, come previsto dall’art. 8 del bando, bensì nel corso della terza seduta dopo avere conosciuto i nominativi dei candidati partecipanti (allegato al verbale n. 3).
Costituisce infatti principio acquisito in giurisprudenza che la Commissione di valutazione di un concorso debba predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterrà nello scrutinio per scongiurare il rischio che i criteri vengano “confezionati” su misura in modo da favorire taluno dei candidati (T.A.R. Veneto, Sez. I, 3 agosto 2020, n. 720; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19 giugno 2015, n. 597; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017, n. 368; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 maggio 2014, n. 4733).
Il principio della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla Commissione nella sua prima riunione deve infatti essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, che si basa sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti, ma devono essere dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire in che misura le qualità e le caratteristiche considerate concorrano a determinare il punteggio stabilito (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Bis , 25 luglio 2018, n. 8426).
Anche con specifico riferimento ai concorsi universitari è stato ribadito che i criteri devono essere determinati prima della conoscenza dei nominativi dei candidati al fine di evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati per favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi (cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 5 aprile 2019, n.757; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).
Con riguardo alla procedura in esame tali principi sono enunciati in modo espresso nell’art. 8 del bando che stabilisce che: “ La Commissione giudicatrice nella prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e il Segretario e predetermina i criteri di massima per: a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica; b) l’accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nell’allegato del bando; c) l’accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri; d) la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri ”.
7.1. Dalla documentazione in atti, e in particolare dal verbale n. 1, risulta che la Commissione, nel corso della prima seduta, ha indicato i sub criteri relativi ai due criteri sopra menzionati – “ Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca ” e “ Valutazione del Curriculum Vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri ” - stabilendo solo la misura massima del punteggio attribuibile ad ogni criterio, ma non i punteggi relativi ai sub criteri.
Tali punteggi sono stati definiti dalla Commissione solo nel corso della terza seduta quando erano già noti i nomi dei candidati partecipanti (allegato al verbale n. 3).
Risulta inoltre che – nella medesima terza seduta - la Commissione abbia altresì rielaborato i criteri precedentemente stabiliti nel corso della prima seduta.
7.2. Non condivisibile è il rilievo con cui l’Università sottolinea che l’allegato al verbale n. 3 “ Modalità operative ”, sarebbe solo uno strumento/tabella di lavoro interno che nulla avrebbe aggiunto alla predeterminazione dei criteri compiuta nel corso della prima seduta.
Per chiarezza espositiva si riportano di seguito gli stralci dei verbali rilevanti al fine di una completa valutazione delle censure proposte con il terzo e con il quarto motivo di ricorso.
Dal verbale n. 1, risulta che la Commissione, nel corso della prima seduta, aveva stabilito i seguenti criteri di massima di valutazione dei titoli:
“1) Valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca (Max. 60 punti/100)
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività di ricerca sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
1a) Valutazione delle pubblicazioni scientifiche (Max. 50 punti) A tale fine verranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione delle 20 (venti) pubblicazioni scientifiche presentate dai Candidati verrà svolta sulla base dei seguenti criteri e indicatori bibliometrici:
1. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione;
2. congruenza con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire e coerenza con le linee di ricerca originali perseguite dal Candidato;
3. determinazione analitica dell'apporto individuale del Candidato, così come dichiarato nella pubblicazione (ove enucleabile dalla Rivista), o sulla base dell'ordine dei nomi degli Autori (Primo, Ultimo, Corresponding);
4. rating della rivista su cui il lavoro è collocato, riferito all'anno di pubblicazione del lavoro stesso; 5. Impact Factor della rivista su cui il lavoro è pubblicato, riferito all'anno di pubblicazione del lavoro stesso.
1b) Valutazione dell'attività di ricerca (Max. 10 punti)
Per la valutazione dell'attività di ricerca dei Candidati saranno considerati parametri che mettano in risalto il posizionamento e la visibilità della carriera dei Candidati nell’ambito della Comunità scientifica di riferimento. A tal fine, la Commissione si avvarrà anche di alcuni indicatori bibliometrici universalmente riconosciuti nel Settore e agevolmente reperibili nelle principali banche dati, riferiti alla data di inizio della procedura:
1. numero di pubblicazioni prodotte;
2. numero di citazioni;
3. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del Candidato (indice di Hirsch o simili);
4. collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
5. godimento di finanziamenti competitivi da enti pubblici e privati;
6. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
7. conseguimento della titolarità di brevetti.
2) Valutazione del Curriculum Vitae, comprensivo delle attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (Max. punti 20/100)
Per la valutazione del Curriculum Vitae dei Candidati la Commissione si avvarrà dei criteri sopra indicati, dando rilevanza all'esperienza maturata dai Candidati nell'ambito del settore anche a livello internazionale. In particolare, la Commissione terrà in considerazione i seguenti parametri:
1. servizio di ruolo prestato presso Atenei italiani e stranieri riconosciuti
2. partecipazione a Organi e Commissioni di Atenei italiani e stranieri;
3. partecipazione a Collegi di Dottorato di Ricerca;
4. conseguimento di diplomi di Specializzazione/Dottorato di Ricerca;
5. periodi di ricerca e collaborazione scientifica all'estero;
6. attività assistenziali eventualmente svolte;
7. conferimento di premi e riconoscimenti scientifici.
3) Valutazione dell'attività didattica (Max. punti 20/100)
Per la valutazione dell'attività didattica svolta dai Candidati la Commissione si avvarrà di criteri quali:
1. continuità dell'attività didattica;
2. titolarità di insegnamenti ufficiali in Corsi di Diploma/Laurea triennale, magistrale e a ciclo unico;
3. altra attività didattica ”.
Nel verbale n. 3, relativo alla terza seduta svoltasi il 12 luglio 2019, viene dato atto che, dapprima, “ i componenti della Commissione sono entrati all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura elettiva” e che, successivamente, “La Commissione entra ora nuovamente all'Interno della Piattaforma informatica PICA nella sezione riservata alla Commissione, e visualizza collegialmente la documentazione trasmessa dai candidati. La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente” .
E nel relativo Allegato, “ Modalità operative ”, la Commissione integra-rielabora i criteri di valutazione come segue:
“PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (MAX 50 PUNTI/100)
In accordo con le convenzioni riconosciute nell’ambito dello specifico settore, il punteggio per i 20 lavori presentati viene suddiviso tra tutte le pubblicazioni, attribuendo un punteggio massimo di 2.5 punti/pubblicazione, così distribuiti:
1. Congruenza con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire e coerenza con le linee di ricerca originali perseguite dal Candidato. La Commissione decide di attribuire a tale parametro un valore massimo di 0.1 punto.
2. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione. La Commissione graduerà fino ad un massimo di 0.6 punti/lavoro il punteggio di tale parametro.
3. Posizione del Candidato nell'Authorship della pubblicazione. In coerenza con le convenzioni accettate nel Settore, la Commissione attribuirà 0.6 punti per lavori in cui il Candidato compare come Primo/Ultimo/Corresponding Author, e 0.3 punti negli altri casi.
4. Rating della rivista. La Commissione decide di valorizzare la qualità della rivista attribuendo il punteggio massimo (0.6 punti) a lavori pubblicati su riviste censite nel 1° quartile del rating bibliometrico dei giornali del settore, e scalando di 0.2 punti per i quartili successivi.
5. La Commissione stabilisce che l'IF di ogni singolo lavoro sarà valorizzato secondo un ranking del valore IF della rivista, partendo da 0.1 punto per IF pari a 0-2; 0.2 punti per IF >2-4; 0.3 punti per IF >4-8; 0.4 punti per IF >8- 16; 0.5 punti per IF >16-32; 0.6 punti per IF >32.
ATTIVITÀ DI RICERCA (MAX 10 PUNTI/100)
La Commissione decide di attribuire, nella distribuzione dei 10 punti previsti per questa voce, un peso maggiore al numero di lavori prodotti, al numero di citazioni e al cosiddetto Indice di Hirsch, in quanto ritenuti maggiormente caratterizzanti la produttività e la visibilità scientifica di un Candidato. Inoltre, tali parametri sono riconducibili quali punto di repere ad un parametro di riferimento riconosciuto ed accettato nella comunità scientifica, quali i valori soglia dell'ASN per Commissari (38 lavori/10 anni, 1.782 citazioni/15 anni, 25 punti/15 anni, rispettivamente). La Commissione prende inoltre nella debita considerazione anche gli altri parametri predeterminati nel Verbale 1 (collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali e internazionali; ottenimento di finanziamenti competitivi da enti pubblici e privati; partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; titolarità di brevetti).
CURRICULUM E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO (MAX PUNTI 20/100)
La Commissione gradua la rilevanza dei singoli parametri elencati nel Verbale 1, considerando il servizio di ruolo accademico prestato in relazione al numero di anni di servizio, prendendo come parametro di riferimento ponderale il valore di punti budget della relativa posizione accademica, fino ad un massimo di 10 punti. Vengono poi presi in considerazione e ponderati tutti gli altri item considerati nel Verbale 1 (Partecipazione a organi accademici/istituzionali; Partecipazione a Collegi di Dottorato di ricerca; Diploma di Specializzazione/Dottorato; Attività assistenziale; Periodi di ricerca e collaborazione scientifica all'estero; Conferimento di premi e riconoscimenti scientifici).
ATTIVITÀ DIDATTICA (MAX PUNTI 20/100)
Per la valutazione dell'attività didattica la Commissione si avvarrà dei criteri dichiarati nei Verbale n° 1, attribuendo un peso ponderato alla continuità dell'attività didattica, alla titolarità di insegnamenti ufficiali in Corsi di Diploma/Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico; ad altre attività didattiche ”.
Dal raffronto di tali stralci, non par dubbio che l’allegato al verbale n. 3 non abbia un contenuto meramente ripetitivo o di mero chiarimento dei criteri stabiliti nel corso della prima seduta.
L’allegato al verbale n. 3 risulta innovativo quantomeno per quanto riguarda i seguenti profili:
- i punteggi massimi attribuibili alle singole pubblicazioni;
- i punteggi massimi attribuibili in relazione al sub criterio relativo alla congruenza con il profilo da ricoprire;
- la determinazione dei punteggi in relazione al sub criterio “ Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione”;
- la determinazione del punteggio in relazione al sub criterio “Posizione del Candidato nell'Authorship della pubblicazione”;
- la determinazione del punteggio relativo al sub criterio “Rating della rivista”;
- la metodologia di calcolo dell’IF della singola pubblicazione che viene sempre riferito alla rivista;
- la graduazione dei singoli parametri elencati nel verbale n. 1 in relazione alla valutazione del curriculum dei candidati .
In definitiva dal raffronto dei verbali 1 e 3 emerge che la Commissione nel corso della procedura - dopo aver conosciuto i nomi dei candidati partecipanti e visionato i documenti da questi presentati – ha integrato-rielaborato i criteri di valutazione stabiliti nel corso della prima seduta.
In tal modo la Commissione è venuta meno all’obbligo sulla stessa incombente di predeterminare in modo completo i criteri di valutazione dei titoli, in violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità a cui è connesso l’assolvimento di tale obbligo.
7.3. Inconferente è il rilievo, pur corretto, con cui l’Amministrazione resistente evidenzia che la Commissione dispone di margini di discrezionalità nel definire i criteri di valutazione del candidato.
Ciò che viene censurato in questa sede è infatti esclusivamente che tale discrezionalità sia stata esercitata quando erano già noti i candidati partecipanti e i documenti da questi prodotti.
La Commissione aveva certamente il potere di definire discrezionalmente i criteri di valutazione, ma tale potere doveva essere esercitato nella prima seduta, e comunque prima di dare avvio ai propri lavori, non nel corso degli stessi, come chiaramente richiesto dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, dall’art. 8 del bando e dalla costante giurisprudenza amministrativa.
7.4. Va peraltro osservato che la rilevanza del vizio sopra descritto prescinde dalla valutazione in concreto di chi possa essere stato più o meno avvantaggiato dalla integrazione-rielaborazione postuma dei criteri di valutazione e altresì dalla c.d. prova di resistenza, perché la violazione del principio di imparzialità rende in realtà impossibile evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi ed è impraticabile ogni tentativo di ricostruire ex post quale sarebbe stato l’esito della procedura se i criteri fossero stati correttamente predeterminati in modo sufficientemente specifico, con i relativi pesi da attribuire, prima di avviare le operazioni di valutazione della commissione (T.A.R. Veneto, Sez. I, 3 agosto 2020, n. 720).
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto per la fondatezza delle censure proposte con il terzo e il quarto motivo, perché la predeterminazione di adeguati criteri valutativi costituisce un elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico, e l’integrazione-rielaborazione postuma degli stessi successivamente alla prima riunione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III, 3 ottobre 2018, n. 9714), con assorbimento delle ulteriori censure proposte.
8. La fondatezza di tali censure comporta l’annullamento degli atti impugnati.
Le peculiarità delle controversie, per le vicende oggetto della lite e le questioni giuridiche trattate, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO