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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 21/09/2022
DA
Parte_1
Con l'Avv. REITER PAOLA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'Avv. PISANI MARINA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 07/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità e/o illegittimità e, comunque, revocare la sanzione disciplinare inflitta a dalla con Parte_1 Controparte_1 provvedimento Prot. n. 22/PER-2-17 dd. 22 febbraio 2022, per l'effetto
Ordinare alla di reintegrare nel posto di lavoro Controparte_1 Parte_1
e
Condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria ex lege prevista commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e, ad oggi, quantificata in euro 17.248,91 al netto di trattenute previdenziali, assistenziali ed IRPEF (euro 29.619,31 totale lordo), cui dovranno essere aggiunte le somme maturate dal 01.03.2024 sino alla data dell'effettivo reintegro e la somma di euro 688,33 indebitamente pretesa dalla a titolo di danno subito a causa della mancata comunicazione delle CP_1
ore asseritamente non lavorate, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed alle ulteriori incidenze su tutti gli istituti contrattuali ed al totale ripristino dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre a interessi e/o rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistente un comportamento sanzionabile posto in essere dal ricorrente ma illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente per sproporzione, rideterminare la sanzione in forma conservativa anziché espulsiva.
Con vittoria di spese e competenze
PER IL RESISTENTE
Nel merito: respingersi il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato, confermando il disposto licenziamento.
Respingersi la domanda di reintegra nel posto di lavoro, nonché qualsiasi richiesta di pagamento di indennità risarcitoria.
Respingersi altresì la domanda formulata in via subordinata di rideterminare la sanzione da espulsiva a conservativa.
In ogni caso, con vittoria di spese.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/09/2022 il signor , nel rappresentare di Parte_1
essere stato dipendente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (cat. FB1) Direzione centrale Risorse
Agroalimentari Forestali e Ittiche sino al 22/02/2022 prestando attività lavorativa presso la Stazione
Forestale di Maniago, ha evocato in giudizio lo stesso soggetto datoriale onde sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli a mezzo nota Prot. n° 22/PER-2-17 dd.
22/02/2022 con ogni conseguente statuizione di tipo reintegratorio e risarcitorio.
Appare sin d'ora opportuno precisare che l'Ente convenuto ha inteso motivare l'irrogata sanzione espulsiva asserendo che, anziché prestare attività lavorativa, l'odierno attore nelle giornate del 14/04/2021,
27/04/2021, 02/05/2021, 05/05/2021, 10/05/2021, 12/05/2021, 18/05/2021, 24/05/2021, 26/05/2021,
23/06/2021, 28/06/2021, 02/07/2021, 16/09/2021 e 24/09/2021 avrebbe interrotto l'attività di servizio senza effettuare la registrazione del relativo movimento attraverso il sistema informatico (cd. SSD) e dunque senza avvisare il datore di lavoro, intrattenendosi fuori sede in attività non inerenti la prestazione contrattualmente prevista.
Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come gli addebiti contestati siano destituiti di fondamento per il seguente ordine di considerazioni prendendo a riferimento, tra i numerosi episodi, quelli ritenuti i meritevoli di maggior rilievo.
In particolare dalla copiosa documentazione dimessa e dalle attendibili deposizioni acquisite in corso di causa:
A) Relativamente alle presunte interruzioni avvenute per essersi il recato in Parte_1
CP_ determinate giornate presso l'abitazione del collega sita in Maniago via Tes_1
Venuti 5 è indiscutibilmente emerso come nelle date e negli orari indicati il ricorrente fosse impegnato, spesso con il Responsabile della Stazione e Coordinatore dell'Ufficio Isp.
[...]
in servizi di appostamento e monitoraggio per attività di antibracconaggio Parte_2
indotta dalle segnalazioni fatte da (vice-direttore e cacciatore presso la Persona_1
riserva di caccia di Maniago). CP_ C Lo stesso ha in proposito testimoniato di aver pianificato con l' . Parte_2
l'attività di controllo che, vista l'esigenza di massimo riserbo e per evitare fughe Tes_1 di notizie, sarebbe stata coperta dall'annotazione del servizio ordinario da svolgere nella stessa giornata, come già accaduto in situazioni analoghe.
Circostanze confermate in sede di deposizione anche da Tes_1
B) Relativamente alle addotte interruzioni avvenute nei giorni in cui il ricorrente si è recato presso il ristorante “Al Fogolar da Mander”, è emerso con sufficiente grado di certezza come il si fosse introdotto nel locale di cui trattasi con la precipua finalità di Parte_1
raccolta e scambio di informazioni spesso richieste dallo stesso titolare e un tanto avvenendo in presenza anche del Responsabile di Stazione Isp. Parte_2
rimarcandosi peraltro in corso di causa come negli anni di emergenza Covid – durante i quali gli uffici erano interdetti al pubblico tranne che per le situazioni di urgenza – tutte le questioni ordinarie venivano affrontate direttamente sul territorio.
C) Con riferimento poi all'asserita interruzione dell'attività di servizio avvenuta il 24/05/2021, il Vice Comandante della Stazione Isp. ha confermato in sede di Controparte_3
deposizione di aver chiesto al di svolgere un servizio di appostamento e vigilanza Parte_1
in località Zanon di Campone a partire dalla tarda mattinata dal 24/05/2021 e ritenendo utile proseguire l'attività fino in prossimità del tramonto al fine di verificare l'eventuale commissione di illeciti che gli erano stati segnalati da alcuni informatori (cfr. dichiarazioni e ci cui ai doc. 22 e 23 attore). Testimone_2 Tes_3
È peraltro emerso che di un tanto il notiziasse anche il Responsabile di stazione CP_3
Parte_2
D) Per quel che concerne la contestazione relativa alle giornate nelle quali il ricorrente si è C recato con l' . presso l'abitazione di è stato appurato dai testi Tes_1 Parte_3
escussi:
che quest'ultimo, confidente della Guardia Forestale già dal 2011, risulta essere un profondo conoscitore del territorio e dell'ambiente venatorio;
che nelle specifiche occasioni le finalità degli incontri era la raccolta di notizie confidenziali e lo scambio di informazioni funzionali allo svolgimento del servizio.
Alla luce di quanto appurato all'esito della svolta istruttoria, si impongano l eseguenti considerazioni. 1) Il nelle date contestate non ha fruito di pause pranzo non segnalate ma ha Parte_1
SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ESTERNO – caratteristica questa prevalente delle mansioni delle Guardie Forestali – giustificativa dell'uso della vettura di servizio e consistente in attività di indagine, promozione, divulgazione e didattica in ambito forestale e/o ambientale come contrattualmente previsto, sicché l'irrogata sanzione espulsiva si rivela illegittima a fronte dell'inesistenza di un comportamento disciplinarmente apprezzabile.
2) Peraltro il rilievo appena esposto, ad avviso dell'adito Tribunale, rende ultronea una riflessione in merito al sistema SSD atteso che, contrariamente a quanto contestato dall'Ente convenuto all'odierno attore, quest'ultimo nelle giornate e negli orari riportati ha reso ATTIVITÀ LAVORATIVA CONTINUATIVA IN FAVORE DEL SOGGETTO DATORIALE, sicché non vi erano interruzioni o pause che il avrebbe dovuto inserire nel sistema SSD Parte_1
fermo restando il fatto che il dipendente in questione, nei casi in cui si è recato effettivamente a pranzo, risultava aver regolarmente provveduto a registrare le relative pause.
3) Non va poi sottaciuto che in tutte le giornate cui si riferiscono gli addebiti contestati il ricorrente si è sempre ATTENUTO ALLE INDICAZIONI E COMUNQUE RATIFICHE DI Tes_ SUPERIORI GERARCHICI individuabili negli Isp.ri nonché NEL COMANDANTE CP_3
DI STAZIONE Isp. il quale peraltro, nel suo ruolo comportante anche un obbligo di Parte_2
controllo ex art. 55 quater D.Lvo n° 165/01:
a) è stato sanzionato per le medesime infrazioni addebitate al con la più lieve Parte_1
sanzione conservativa consistente in 4 mesi di sospensione;
b) nelle more del presente contenzioso è stato assolto per i medesimi episodi in sede penale con formula piena perché i fatti non sussistono ANCOR PRIMA DI RENDERE LA
PROPRIA DEPOSIZIONE, che proprio per questo l'adito Tribunale reputa del tutto attendibile e quindi pienamente valorizzabile.
Per tutte le considerazioni che precedono:
va da un lato disposta la reintegra dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro previa corresponsione ad opera dell'Ente convenuto, a titolo di risarcimento danni, di tute le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e determinate sino al 29/02/2024 secondo il prospetto depositato dalla convenuta, dedotto l'aliunde perceptum alla luce delle buste paga prodotte dal ricorrente, fermo il previo assolvimento degli oneri contributivi ed assistenziali;
va al tempo stesso disattesa, in quanto illegittima, l'intimazione ad opera della del CP_1
ristoro del danno asseritamente subito da quest'ultima e quantificato in € 688,33.
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'invalidità del licenziamento intimato con nota dd. 22/2/2022 per carenza di antigiuridicità nel comportamento assunto dal lavoratore destinatario e per l'effetto
2) Condanna la convenuta , in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1
a reintegrare il signor nel posto di lavoro nonché a corrispondergli, a titolo di Parte_1
risarcimento danni, tutte le mensilità maturate dalla data del provvedimento espulsivo sino all'esecuzione del disposto giudiziale e determinate sino al 29/2/2024 secondo il prospetto depositato dalla convenuta, dedotto l'aliunde perceptum alla luce delle buste paga prodotte dalla parte ricorrente e previo assolvimento degli oneri contributivi e assistenziali. Il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità dell'intimazione ad opera della del ristoro del danno asseritamente subito da quest'ultima e CP_1
quantificato in € 688,33.
3) Condanna infine l'Amministrazione resistente a rifondere all'odierno attore le spese di lite, complessivamente liquidate in € 15.000,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 07/11/2024
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci