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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/09/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2619 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2619/2020 promossa da:
GEOM. ), elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Marecchiese n. 314/D, Rimini, presso lo studio dell'avv. Crociani Francesco Maria che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
), elettivamente domiciliata in Via Alberico Controparte_1 C.F._2 da Barbiano n. 11, Rimini, presso lo studio dell'avv. Brancaleoni Paolo che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 12/03/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza, riportandosi ai fogli di precisazioni già depositati in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Geom. conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Rimini al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto per Controparte_1
l'attività svolta in suo favore per la consulenza e la predisposizione di progetti relativi a due immobili ubicati nel comune di Pennabilli. L'attore, applicando il DM n. 140/2012 (stante l'assenza di un preventivo scritto) e tenendo conto di un acconto pari ad euro 5.000,00 già versato dalla committente, formulava una richiesta di pagamento per euro 40.648,60, comprensivi di oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/11/2020, si costituiva in giudizio la quale, pur confermando di aver conferito i relativi incarichi al Geometra, ne Controparte_1 contestava in concreto l'attività svolta, qualificandola come esorbitante rispetto alle richieste dalla stessa formulate al professionista. La convenuta evidenziava, in particolare, l'assenza di qualsivoglia preventivo (in violazione di quanto previsto dall'art. 26 del codice di deontologia professionale dei geometri) e la sproporzione delle richieste economiche avanzate da controparte, anche tenuto conto delle criticità dell'operato del professionista.
Le parti comparivano all'udienza del 10/02/2021 riportandosi ai propri atti e chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; all'udienza del 20/10/2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 4, DL n. 34/2020, il Giudice riteneva opportuno sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa a norma dell'art. 185-bis c.p.c.: “parte convenuta, a tacitazione della presente controversia, corrisponde a parte attrice la somma onnicomprensiva di euro 22.000,00.
Spese di lite compensate”.
All'udienza del 23/02/2022, l'attore esprimeva parere favorevole alla proposta formulata dal Giudice, mentre parte convenuta dichiarava di non accettarla;
con provvedimento del 01/03/2022, il Giudice fissava per assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore l'udienza del 13/04/2022 nonché per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21/06/2023.
La causa veniva poi temporaneamente assegnata ad altro Giudice e, disposti ulteriori rinvii, veniva fissata per precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/03/2025.
In data 11/01/2025, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudice che, all'udienza del 12/03/2025, su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, in diritto, va evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento del credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista. In particolare, al professionista, il quale assume di essere creditore per attività professionali prestate a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019). In ordine al conferimento dell'incarico, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi del professionista e non necessita, dunque, di forma scritta (cfr. Cass. n. 25941/2021).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi come sia pacifico l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al Geom. da parte della con riferimento ad entrambi gli immobili siti Pt_1 CP_1 in Pennabilli. Quest'ultima, infatti, ha ammesso che “non è intenzione della presente difesa negare che il Geom. abbia svolto attività di consulenza e, in parte, di progettazione in favore della Pt_1 sig.ra […]” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta). CP_1
Altrettanto pacifica ex art. 115 c.p.c. (e, in ogni caso, confermata anche in sede di interrogatorio formale dallo stesso attore;
cfr. verbale udienza del 13/04/2022) è l'assenza di un preventivo cui fare riferimento per la quantificazione del corrispettivo dovuto al professionista. Tale circostanza, tuttavia,
a differenza di quanto prospettato dalla convenuta, non esclude il diritto al pagamento del professionista per le opere in concreto svolte in esecuzione degli incarichi ricevuti. Invero, il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza per la mancata redazione del preventivo scritto da parte del professionista, il quale è tenuto tuttavia a dimostrare, come già sopra evidenziato, sia il conferimento dell'incarico, sia di aver eseguito le prestazioni. In particolare, quanto alle modalità cui fare riferimento ai fini della quantificazione del compenso, assume rilievo l'art. 2233 c.c., che pone una gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti e, in via subordinata, le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, in estremo subordine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali di appartenenza del professionista.
Nel caso de quo, pacifica l'assenza di un preventivo concordato tra le parti, nonché del parere dell'associazione professionale di appartenenza del Geom. quest'ultimo ha indicato come Pt_1 criteri utilizzati ai fini della quantificazione del compenso richiesto quelli previsti dal D.M. n.
140/2012., artt. 33 e seguenti.
Ciò premesso, occorre verificare l'estensione di ciascun incarico conferito al professionista al fine di individuare le attività dal medesimo effettivamente svolte per poi procedere ad una valutazione sulla congruità del compenso richiesto dall'attore.
Con riferimento alla predisposizione del progetto di sopraelevazione della piscina comunale, il Geom. ha formulato una richiesta di compenso pari ad euro 7.196,51 oltre oneri di legge (cfr. doc. Pt_1
n. 15 allegato all'atto introduttivo). Sotto il profilo dell'an, la convenuta ha dichiarato, in ordine ai locali annessi alla piscina comunale di Pennabilli, di essersi limitata alla richiesta di un mero consulto, con la conseguenza che le ulteriori complesse attività realizzate dal professionista devono ritenersi assunte esclusivamente su iniziativa di quest'ultimo e, in quanto tali, non possono essere considerate ai fini della determinazione del relativo compenso. Il professionista, in proposito, ha dedotto di essere stato incaricato dalla convenuta per redigere un progetto di massima per la sopraelevazione dei locali annessi alla piscina comunale di Pennabilli e, in particolare, di aver adempiuto tale incarico non solo predisponendo il suddetto progetto ma anche, su richiesta della committenza, elaborando un progetto tridimensionale dell'appartamento completo di schema di arredamento (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto introduttivo) nonché affiancando lo studio “ex Selda” di Pennabilli nella gestione della trattativa per l'acquisto dell'immobile di proprietà del Comune da parte di CP_1
Ebbene, dalla documentazione prodotta agli atti non emerge la prova che l'incarico conferito al professionista comprendesse attività ulteriori rispetto ad un mero consulto sulla possibilità di eseguire la sopraelevazione dei locali annessi alla piscina comunale. Invero, entrambe le parti hanno dichiarato che l'attività richiesta al Geom. era finalizzata ad essere allegata alla proposta di acquisto che Pt_1 intendeva formulare al Comune e, dunque, pare verosimile che l'incarico fosse finalizzato CP_1 esclusivamente a consentire alla promissaria acquirente di valutare ciò che avrebbe potuto realizzare in caso di acquisto dell'immobile, così da permetterle di formulare un'adeguata proposta di acquisto.
Inoltre, non vi è prova in atti che la abbia conferito al Geometra l'incarico di affiancare lo CP_1 studio che si occupava della gestione della pratica avente ad oggetto la compravendita dell'immobile de quo, tant'è che tale figura professionale non emerge mai nella corrispondenza a tal fine intercorsa tra la ed il Comune (cfr. doc. n. 3 e 4 allegati all'atto introduttivo). Deve altresì escludersi CP_1 che il professionista abbia fornito la prova di aver ricevuto l'incarico per svolgere attività di
“progettazione tridimensionale dell'appartamento completo dello schema di arredamento”. Il doc.
n. 2 allegato all'atto introduttivo e richiamato dall'attore, da quest'ultimo denominato “appunti manoscritti committenza”, non contiene alcun elemento idoneo a fornire la prova di un coinvolgimento della posto che lo stesso si esaurisce in una planimetria corredata da alcuni CP_1 appunti inseriti a penna ed è privo di sottoscrizioni.
In conclusione, deve ritenersi provato che il conferimento dell'incarico al professionista fosse Pt_1 limitato, come prospettato dalla convenuta, ad una mera consulenza circa l'opportunità di edificare un alloggio sopraelevato nel complesso immobiliare al cui acquisto era interessata;
attività CP_1 di consulenza che si è conclusa con la redazione di un progetto di massima da allegare alla proposta di acquisto. L'espletamento di tale attività deve ritenersi provata (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto introduttivo) e, in ogni caso, non risulta essere stata contestata dalla convenuta, la quale ha dichiarato che “[…] la richiesta del Geom. di corresponsione di una somma pari ad euro 7.193,51 oltre Pt_1 oneri di legge andrà respinta o quanto meno andrà fortemente ridimensionata, potendosi porre a carico della Sig.ra esclusivamente i costi di una semplice consulenza” (cfr. pag. 6 CP_1 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla predisposizione per il progetto di ristrutturazione dell'immobile sito in Pennabilli, Strada per Soanne n. 25, il professionista ha formulato una richiesta di compenso pari ad euro 28.479,21 oltre ad oneri di legge (cfr. doc. n. 15 allegato all'atto introduttivo). In proposito, la ha CP_1 ammesso di aver conferito incarico al geometra al fine di ottenere una consulenza per la ristrutturazione dell'immobile, mentre ha negato di aver commissionato al un progetto avente Pt_1 ad oggetto anche la demolizione di tale immobile.
La ricostruzione della convenuta, tuttavia, risulta smentita dalla documentazione prodotta dal professionista, idonea a comprovare la redazione di molteplici progetti per la ristrutturazione mediante demolizione e costruzione del fabbricato de quo su incarico della convenuta (cfr. doc. n. 9 allegati all'atto introduttivo). Invero, ciascun progetto, espressamente denominato “progetto per la ristrutturazione mediante demolizione”, e ogni tabella esplicativa allegata presentano sia la firma del tecnico sia quella della committente Ne deriva, dunque, che la stessa non può negare di CP_1 essere stata a conoscenza dell'attività realizzata dal tecnico, avendola peraltro avallata nel momento in cui, oltre a controfirmare i singoli documenti, li ha anche utilizzati allegandoli alla richiesta di autorizzazione paesaggistica dalla stessa formulata in data 25/09/2014 (cfr. doc. n. allegato all'atto introduttivo). Infatti, emerge per tabulas che alla richiesta di autorizzazione paesaggistica formulata ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, la convenuta abbia allegato la relazione tecnica (in triplice copia) predisposta dal tecnico incaricato Geom. come attestato da timbro e firma del Parte_1 professionista. Quanto al contenuto dell'incarico conferito al professionista, si osserva, ancora, come il doc. n. 12 allegato all'atto introduttivo e relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica faccia espresso riferimento ad una “Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato adibito a civile abitazione”.
Nel caso di specie, dunque, emerge come la abbia conferito al geom. incarico CP_1 Pt_1 professionale per la progettazione completa dell'intervento di ristrutturazione mediante demolizione da realizzarsi sull'area in oggetto e, quindi, come non si sia limitata ad una mera richiesta di consultazione. Dalla documentazione acquisita in giudizio, invero, risulta provato come la committente abbia coinvolto il professionista nel “dialogo” intrattenuto con Controparte_2 al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e procedere, dunque, con
[...]
l'esecuzione dei lavori sull'immobile de quo (cfr. doc.ti n. 10, 11 allegati all'atto introduttivo). Vi era, dunque, un accordo tra le parti, avente un oggetto determinato, ossia lo svolgimento di tutte le operazioni prodromiche al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'effettuazione dei lavori sull'area di proprietà della committente.
Si rileva, infine, come siano da ritenersi infondate le censure avanzate dalla committente in ordine alla correttezza dell'operato del professionista al fine di paralizzare la sua richiesta di pagamento del compenso. Invero, risulta dagli atti di causa che la era perfettamente a conoscenza dello CP_1 stato dei luoghi in cui insiste la sua proprietà e, in particolare, del rischio di franosità del terreno, avendo la stessa commissionato allo Controparte_3 di Pesaro indagini geologiche specifiche sul terreno per la ristrutturazione dell'immobile
[...]
(esami effettuati in data antecedente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e i cui costi sono stati regolarmente pagati dalla convenuta;
cfr. doc. n. 6, 7 e 8 allegati all'atto introduttivo).
Altresì infondata deve ritenersi la doglianza sollevata dalla convenuta con riguardo alla consegna, da parte del geometra, di un primo progetto inidoneo ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con la conseguente necessità di predisporre ulteriori progetti i cui costi, dunque, non dovrebbero essere addebitati a suo carico ma, piuttosto, sostenuti dallo stesso professionista.
Non risulta dagli atti di causa che la abbia formulato contestazioni all'attività eseguita dal CP_1 professionista durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
di contro, emerge per tabulas come la committente abbia sempre controfirmato i progetti predisposti dal geom. ivi compresi quelli Pt_1 redatti tenendo conto dei suggerimenti proposti dalla commissione per la qualità architettonica del paesaggio. Rileva, poi, la circostanza per cui con la comunicazione del 06/10/2014 l'amministrazione si sia limitata a chiedere documentazione integrativa ed a suggerire alcune possibili soluzioni per addivenire al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, senza evidenziare erroneità e vizi insanabili del progetto (cfr. doc. n. 10 allegato all'atto introduttivo).
Infine, assume rilievo la circostanza per cui la neppure ha dedotto di aver subito un CP_1 eventuale danno per il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione (né ha fornito la prova che il suddetto ritardo fosse imputabile al professionista, dovendosi, invece, ritenere fisiologico che nell'esecuzione di una prestazione d'opera che richiede peculiari capacità tecniche possa essere stato richiesto dall'amministrazione un chiarimento/integrazione).
Si ritiene, dunque, che la redazione degli ulteriori progetti contenenti modifiche apportate sulla base delle indicazioni espresse dalla Commissione per la qualità architettonica del paesaggio rientri negli adempimenti funzionali ad ottenere il rilascio della suddetta autorizzazione (ottenuta il successivo
15/01/2015, senza che fossero necessari ulteriori modifiche progettuali oltre a quelle presentante il
23/10/2014; cfr. doc. n. 12 allegato all'atto introduttivo) e, quindi, sia attività inclusa nell'incarico conferito dalla committente al professionista.
Né la convenuta può invocare una riduzione del compenso sulla base di un'asserita inutilità delle opere realizzate dal professionista in conseguenza dell'evento franoso che in data 31/03/2015 ha coinvolto il terreno su cui si trova l'immobile di sua proprietà, essendo pacifico che lo stesso sia stato determinato da eventi naturali quali le abbondanti precipitazioni meteoriche (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione) e che la committente fosse a conoscenza di tali rischi, avendo incaricato altro professionista di eseguire le opportune indagini geologiche prima di procedere con il progetto di ristrutturazione. Peraltro, la conformità del progetto presentato dal geometra quantomeno agli strumenti paesaggistici e di tutela del territorio vigenti all'epoca del conferimento dell'incarico deve ritenersi provata alla luce della circostanza per cui la convenuta ha, sulla base di tale attività, ottenuto effettivamente l'autorizzazione paesaggistica in data 13/01/2015 (atto presupposto rispetto al permesso di costruire e, come tale, necessario per l'inizio degli interventi sull'immobile de quo).
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la deve essere condannata a CP_1 pagare al Geom. nei limiti sopra individuati, il compenso per l'attività da quest'ultimo Pt_1 espletata in relazione al progetto di sopraelevazione della piscina comunale nonché al progetto di ristrutturazione mediante demolizione dell'immobile sito in Pennabilli, Strada per Soanne n. 25.
Al fine di determinare la misura del predetto compenso, si ritiene opportuno applicare i criteri di liquidazione indicati dal DM n. 140/2012. Tale decreto, infatti, successivo all'abrogazione delle tariffe professionali, definisce i parametri che i giudici, nei casi di contenzioso, possono utilizzare per determinare il compenso di un professionista in assenza di un accordo preventivo scritto tra professionista e committente. L'art. 33 del DM n. 140/2022, in particolare, specifica che esso trova applicazione con riguardo alla professione, tra le altre, del geometra. L'art. 6 del suddetto decreto ministeriale prevede, inoltre, che “L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 140/2012, si ritiene congruo riconoscere al Geom.
per l'attività svolta in ordine al progetto di sopraelevazione della piscina comunale di Pt_1
Pennabilli, un onorario pari ad euro 3.044,87, escludendo, rispetto a quanto indicato nella parcella depositata dal professionista quale doc. n. 15, gli ulteriori importi calcolati dal geometra a titolo di
“Integrazione per prestazioni parziali” (euro 761,22) ovvero di “Integrazioni ex art. 21” (euro
3.044,87). All'onorario di euro 3.044,87 vanno aggiunte le spese conglobate nella misura del 5%
(euro 152,24) così ottenendo la somma complessiva di euro 3.197,11.
Con riferimento, invece, al progetto di ristrutturazione mediante demolizione dell'immobile sito in
Pennabilli, Strada di Soanne, si ritiene congruo riconoscere al Geom. un onorario pari ad euro Pt_1
18.988,20 complessivi. Il suddetto importo è stato ottenuto applicando un'aliquota per prestazioni svolte pari all'0,28% (e non, invece dello 0,40% indicato nel prospetto offerto dal geometra), ricavata sottraendo dal totale delle aliquote quella relativa alle lett. b) e d) - preventivo sommario e preventivo particolareggiato -, essendo pacifico tra le parti che nessun preventivo è stato redatto;
è stato, poi, escluso l'importo richiesto a titolo di “Integrazione per prestazioni parziali” (euro 3.452,40) e sono state riconosciute le somme per “più soluzioni del progetto di massima”, per “ristrutturazione, trasformazione” e per “spese conglobate nella misura del 10%” calcolate sull'onorario di euro
17.262,00.
Dall'importo così determinato deve essere scomputata la somma di euro 5.000,00 già versata a titolo di acconto dalla committente (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo).
In conclusione, dunque, la domanda formulata dall'attore deve essere accolta, ma il compenso allo stesso spettante deve essere rideterminato nella misura complessiva di euro 17.185,31, oltre oneri di legge ed oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2619/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore nei limiti di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore del Geom. della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 17.185,31, oltre oneri di legge ed oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento in favore del Geom. delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 a titolo di compenso professionale ed euro 545,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 30/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2619/2020 promossa da:
GEOM. ), elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Marecchiese n. 314/D, Rimini, presso lo studio dell'avv. Crociani Francesco Maria che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
), elettivamente domiciliata in Via Alberico Controparte_1 C.F._2 da Barbiano n. 11, Rimini, presso lo studio dell'avv. Brancaleoni Paolo che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 12/03/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza, riportandosi ai fogli di precisazioni già depositati in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Geom. conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Rimini al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto per Controparte_1
l'attività svolta in suo favore per la consulenza e la predisposizione di progetti relativi a due immobili ubicati nel comune di Pennabilli. L'attore, applicando il DM n. 140/2012 (stante l'assenza di un preventivo scritto) e tenendo conto di un acconto pari ad euro 5.000,00 già versato dalla committente, formulava una richiesta di pagamento per euro 40.648,60, comprensivi di oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/11/2020, si costituiva in giudizio la quale, pur confermando di aver conferito i relativi incarichi al Geometra, ne Controparte_1 contestava in concreto l'attività svolta, qualificandola come esorbitante rispetto alle richieste dalla stessa formulate al professionista. La convenuta evidenziava, in particolare, l'assenza di qualsivoglia preventivo (in violazione di quanto previsto dall'art. 26 del codice di deontologia professionale dei geometri) e la sproporzione delle richieste economiche avanzate da controparte, anche tenuto conto delle criticità dell'operato del professionista.
Le parti comparivano all'udienza del 10/02/2021 riportandosi ai propri atti e chiedendo la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.; all'udienza del 20/10/2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 4, DL n. 34/2020, il Giudice riteneva opportuno sottoporre alle parti la seguente proposta conciliativa a norma dell'art. 185-bis c.p.c.: “parte convenuta, a tacitazione della presente controversia, corrisponde a parte attrice la somma onnicomprensiva di euro 22.000,00.
Spese di lite compensate”.
All'udienza del 23/02/2022, l'attore esprimeva parere favorevole alla proposta formulata dal Giudice, mentre parte convenuta dichiarava di non accettarla;
con provvedimento del 01/03/2022, il Giudice fissava per assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore l'udienza del 13/04/2022 nonché per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21/06/2023.
La causa veniva poi temporaneamente assegnata ad altro Giudice e, disposti ulteriori rinvii, veniva fissata per precisazione delle conclusioni l'udienza del 12/03/2025.
In data 11/01/2025, la causa veniva assegnata allo scrivente Giudice che, all'udienza del 12/03/2025, su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, in diritto, va evidenziato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento del credito vantato da un professionista relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista. In particolare, al professionista, il quale assume di essere creditore per attività professionali prestate a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019). In ordine al conferimento dell'incarico, inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi del professionista e non necessita, dunque, di forma scritta (cfr. Cass. n. 25941/2021).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi come sia pacifico l'avvenuto conferimento dell'incarico professionale al Geom. da parte della con riferimento ad entrambi gli immobili siti Pt_1 CP_1 in Pennabilli. Quest'ultima, infatti, ha ammesso che “non è intenzione della presente difesa negare che il Geom. abbia svolto attività di consulenza e, in parte, di progettazione in favore della Pt_1 sig.ra […]” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta). CP_1
Altrettanto pacifica ex art. 115 c.p.c. (e, in ogni caso, confermata anche in sede di interrogatorio formale dallo stesso attore;
cfr. verbale udienza del 13/04/2022) è l'assenza di un preventivo cui fare riferimento per la quantificazione del corrispettivo dovuto al professionista. Tale circostanza, tuttavia,
a differenza di quanto prospettato dalla convenuta, non esclude il diritto al pagamento del professionista per le opere in concreto svolte in esecuzione degli incarichi ricevuti. Invero, il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza per la mancata redazione del preventivo scritto da parte del professionista, il quale è tenuto tuttavia a dimostrare, come già sopra evidenziato, sia il conferimento dell'incarico, sia di aver eseguito le prestazioni. In particolare, quanto alle modalità cui fare riferimento ai fini della quantificazione del compenso, assume rilievo l'art. 2233 c.c., che pone una gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti e, in via subordinata, le tariffe professionali ovvero gli usi e, infine, in estremo subordine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali di appartenenza del professionista.
Nel caso de quo, pacifica l'assenza di un preventivo concordato tra le parti, nonché del parere dell'associazione professionale di appartenenza del Geom. quest'ultimo ha indicato come Pt_1 criteri utilizzati ai fini della quantificazione del compenso richiesto quelli previsti dal D.M. n.
140/2012., artt. 33 e seguenti.
Ciò premesso, occorre verificare l'estensione di ciascun incarico conferito al professionista al fine di individuare le attività dal medesimo effettivamente svolte per poi procedere ad una valutazione sulla congruità del compenso richiesto dall'attore.
Con riferimento alla predisposizione del progetto di sopraelevazione della piscina comunale, il Geom. ha formulato una richiesta di compenso pari ad euro 7.196,51 oltre oneri di legge (cfr. doc. Pt_1
n. 15 allegato all'atto introduttivo). Sotto il profilo dell'an, la convenuta ha dichiarato, in ordine ai locali annessi alla piscina comunale di Pennabilli, di essersi limitata alla richiesta di un mero consulto, con la conseguenza che le ulteriori complesse attività realizzate dal professionista devono ritenersi assunte esclusivamente su iniziativa di quest'ultimo e, in quanto tali, non possono essere considerate ai fini della determinazione del relativo compenso. Il professionista, in proposito, ha dedotto di essere stato incaricato dalla convenuta per redigere un progetto di massima per la sopraelevazione dei locali annessi alla piscina comunale di Pennabilli e, in particolare, di aver adempiuto tale incarico non solo predisponendo il suddetto progetto ma anche, su richiesta della committenza, elaborando un progetto tridimensionale dell'appartamento completo di schema di arredamento (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto introduttivo) nonché affiancando lo studio “ex Selda” di Pennabilli nella gestione della trattativa per l'acquisto dell'immobile di proprietà del Comune da parte di CP_1
Ebbene, dalla documentazione prodotta agli atti non emerge la prova che l'incarico conferito al professionista comprendesse attività ulteriori rispetto ad un mero consulto sulla possibilità di eseguire la sopraelevazione dei locali annessi alla piscina comunale. Invero, entrambe le parti hanno dichiarato che l'attività richiesta al Geom. era finalizzata ad essere allegata alla proposta di acquisto che Pt_1 intendeva formulare al Comune e, dunque, pare verosimile che l'incarico fosse finalizzato CP_1 esclusivamente a consentire alla promissaria acquirente di valutare ciò che avrebbe potuto realizzare in caso di acquisto dell'immobile, così da permetterle di formulare un'adeguata proposta di acquisto.
Inoltre, non vi è prova in atti che la abbia conferito al Geometra l'incarico di affiancare lo CP_1 studio che si occupava della gestione della pratica avente ad oggetto la compravendita dell'immobile de quo, tant'è che tale figura professionale non emerge mai nella corrispondenza a tal fine intercorsa tra la ed il Comune (cfr. doc. n. 3 e 4 allegati all'atto introduttivo). Deve altresì escludersi CP_1 che il professionista abbia fornito la prova di aver ricevuto l'incarico per svolgere attività di
“progettazione tridimensionale dell'appartamento completo dello schema di arredamento”. Il doc.
n. 2 allegato all'atto introduttivo e richiamato dall'attore, da quest'ultimo denominato “appunti manoscritti committenza”, non contiene alcun elemento idoneo a fornire la prova di un coinvolgimento della posto che lo stesso si esaurisce in una planimetria corredata da alcuni CP_1 appunti inseriti a penna ed è privo di sottoscrizioni.
In conclusione, deve ritenersi provato che il conferimento dell'incarico al professionista fosse Pt_1 limitato, come prospettato dalla convenuta, ad una mera consulenza circa l'opportunità di edificare un alloggio sopraelevato nel complesso immobiliare al cui acquisto era interessata;
attività CP_1 di consulenza che si è conclusa con la redazione di un progetto di massima da allegare alla proposta di acquisto. L'espletamento di tale attività deve ritenersi provata (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto introduttivo) e, in ogni caso, non risulta essere stata contestata dalla convenuta, la quale ha dichiarato che “[…] la richiesta del Geom. di corresponsione di una somma pari ad euro 7.193,51 oltre Pt_1 oneri di legge andrà respinta o quanto meno andrà fortemente ridimensionata, potendosi porre a carico della Sig.ra esclusivamente i costi di una semplice consulenza” (cfr. pag. 6 CP_1 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla predisposizione per il progetto di ristrutturazione dell'immobile sito in Pennabilli, Strada per Soanne n. 25, il professionista ha formulato una richiesta di compenso pari ad euro 28.479,21 oltre ad oneri di legge (cfr. doc. n. 15 allegato all'atto introduttivo). In proposito, la ha CP_1 ammesso di aver conferito incarico al geometra al fine di ottenere una consulenza per la ristrutturazione dell'immobile, mentre ha negato di aver commissionato al un progetto avente Pt_1 ad oggetto anche la demolizione di tale immobile.
La ricostruzione della convenuta, tuttavia, risulta smentita dalla documentazione prodotta dal professionista, idonea a comprovare la redazione di molteplici progetti per la ristrutturazione mediante demolizione e costruzione del fabbricato de quo su incarico della convenuta (cfr. doc. n. 9 allegati all'atto introduttivo). Invero, ciascun progetto, espressamente denominato “progetto per la ristrutturazione mediante demolizione”, e ogni tabella esplicativa allegata presentano sia la firma del tecnico sia quella della committente Ne deriva, dunque, che la stessa non può negare di CP_1 essere stata a conoscenza dell'attività realizzata dal tecnico, avendola peraltro avallata nel momento in cui, oltre a controfirmare i singoli documenti, li ha anche utilizzati allegandoli alla richiesta di autorizzazione paesaggistica dalla stessa formulata in data 25/09/2014 (cfr. doc. n. allegato all'atto introduttivo). Infatti, emerge per tabulas che alla richiesta di autorizzazione paesaggistica formulata ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, la convenuta abbia allegato la relazione tecnica (in triplice copia) predisposta dal tecnico incaricato Geom. come attestato da timbro e firma del Parte_1 professionista. Quanto al contenuto dell'incarico conferito al professionista, si osserva, ancora, come il doc. n. 12 allegato all'atto introduttivo e relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica faccia espresso riferimento ad una “Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato adibito a civile abitazione”.
Nel caso di specie, dunque, emerge come la abbia conferito al geom. incarico CP_1 Pt_1 professionale per la progettazione completa dell'intervento di ristrutturazione mediante demolizione da realizzarsi sull'area in oggetto e, quindi, come non si sia limitata ad una mera richiesta di consultazione. Dalla documentazione acquisita in giudizio, invero, risulta provato come la committente abbia coinvolto il professionista nel “dialogo” intrattenuto con Controparte_2 al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e procedere, dunque, con
[...]
l'esecuzione dei lavori sull'immobile de quo (cfr. doc.ti n. 10, 11 allegati all'atto introduttivo). Vi era, dunque, un accordo tra le parti, avente un oggetto determinato, ossia lo svolgimento di tutte le operazioni prodromiche al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'effettuazione dei lavori sull'area di proprietà della committente.
Si rileva, infine, come siano da ritenersi infondate le censure avanzate dalla committente in ordine alla correttezza dell'operato del professionista al fine di paralizzare la sua richiesta di pagamento del compenso. Invero, risulta dagli atti di causa che la era perfettamente a conoscenza dello CP_1 stato dei luoghi in cui insiste la sua proprietà e, in particolare, del rischio di franosità del terreno, avendo la stessa commissionato allo Controparte_3 di Pesaro indagini geologiche specifiche sul terreno per la ristrutturazione dell'immobile
[...]
(esami effettuati in data antecedente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e i cui costi sono stati regolarmente pagati dalla convenuta;
cfr. doc. n. 6, 7 e 8 allegati all'atto introduttivo).
Altresì infondata deve ritenersi la doglianza sollevata dalla convenuta con riguardo alla consegna, da parte del geometra, di un primo progetto inidoneo ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con la conseguente necessità di predisporre ulteriori progetti i cui costi, dunque, non dovrebbero essere addebitati a suo carico ma, piuttosto, sostenuti dallo stesso professionista.
Non risulta dagli atti di causa che la abbia formulato contestazioni all'attività eseguita dal CP_1 professionista durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
di contro, emerge per tabulas come la committente abbia sempre controfirmato i progetti predisposti dal geom. ivi compresi quelli Pt_1 redatti tenendo conto dei suggerimenti proposti dalla commissione per la qualità architettonica del paesaggio. Rileva, poi, la circostanza per cui con la comunicazione del 06/10/2014 l'amministrazione si sia limitata a chiedere documentazione integrativa ed a suggerire alcune possibili soluzioni per addivenire al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza, senza evidenziare erroneità e vizi insanabili del progetto (cfr. doc. n. 10 allegato all'atto introduttivo).
Infine, assume rilievo la circostanza per cui la neppure ha dedotto di aver subito un CP_1 eventuale danno per il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione (né ha fornito la prova che il suddetto ritardo fosse imputabile al professionista, dovendosi, invece, ritenere fisiologico che nell'esecuzione di una prestazione d'opera che richiede peculiari capacità tecniche possa essere stato richiesto dall'amministrazione un chiarimento/integrazione).
Si ritiene, dunque, che la redazione degli ulteriori progetti contenenti modifiche apportate sulla base delle indicazioni espresse dalla Commissione per la qualità architettonica del paesaggio rientri negli adempimenti funzionali ad ottenere il rilascio della suddetta autorizzazione (ottenuta il successivo
15/01/2015, senza che fossero necessari ulteriori modifiche progettuali oltre a quelle presentante il
23/10/2014; cfr. doc. n. 12 allegato all'atto introduttivo) e, quindi, sia attività inclusa nell'incarico conferito dalla committente al professionista.
Né la convenuta può invocare una riduzione del compenso sulla base di un'asserita inutilità delle opere realizzate dal professionista in conseguenza dell'evento franoso che in data 31/03/2015 ha coinvolto il terreno su cui si trova l'immobile di sua proprietà, essendo pacifico che lo stesso sia stato determinato da eventi naturali quali le abbondanti precipitazioni meteoriche (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione) e che la committente fosse a conoscenza di tali rischi, avendo incaricato altro professionista di eseguire le opportune indagini geologiche prima di procedere con il progetto di ristrutturazione. Peraltro, la conformità del progetto presentato dal geometra quantomeno agli strumenti paesaggistici e di tutela del territorio vigenti all'epoca del conferimento dell'incarico deve ritenersi provata alla luce della circostanza per cui la convenuta ha, sulla base di tale attività, ottenuto effettivamente l'autorizzazione paesaggistica in data 13/01/2015 (atto presupposto rispetto al permesso di costruire e, come tale, necessario per l'inizio degli interventi sull'immobile de quo).
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la deve essere condannata a CP_1 pagare al Geom. nei limiti sopra individuati, il compenso per l'attività da quest'ultimo Pt_1 espletata in relazione al progetto di sopraelevazione della piscina comunale nonché al progetto di ristrutturazione mediante demolizione dell'immobile sito in Pennabilli, Strada per Soanne n. 25.
Al fine di determinare la misura del predetto compenso, si ritiene opportuno applicare i criteri di liquidazione indicati dal DM n. 140/2012. Tale decreto, infatti, successivo all'abrogazione delle tariffe professionali, definisce i parametri che i giudici, nei casi di contenzioso, possono utilizzare per determinare il compenso di un professionista in assenza di un accordo preventivo scritto tra professionista e committente. L'art. 33 del DM n. 140/2022, in particolare, specifica che esso trova applicazione con riguardo alla professione, tra le altre, del geometra. L'art. 6 del suddetto decreto ministeriale prevede, inoltre, che “L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.
Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 140/2012, si ritiene congruo riconoscere al Geom.
per l'attività svolta in ordine al progetto di sopraelevazione della piscina comunale di Pt_1
Pennabilli, un onorario pari ad euro 3.044,87, escludendo, rispetto a quanto indicato nella parcella depositata dal professionista quale doc. n. 15, gli ulteriori importi calcolati dal geometra a titolo di
“Integrazione per prestazioni parziali” (euro 761,22) ovvero di “Integrazioni ex art. 21” (euro
3.044,87). All'onorario di euro 3.044,87 vanno aggiunte le spese conglobate nella misura del 5%
(euro 152,24) così ottenendo la somma complessiva di euro 3.197,11.
Con riferimento, invece, al progetto di ristrutturazione mediante demolizione dell'immobile sito in
Pennabilli, Strada di Soanne, si ritiene congruo riconoscere al Geom. un onorario pari ad euro Pt_1
18.988,20 complessivi. Il suddetto importo è stato ottenuto applicando un'aliquota per prestazioni svolte pari all'0,28% (e non, invece dello 0,40% indicato nel prospetto offerto dal geometra), ricavata sottraendo dal totale delle aliquote quella relativa alle lett. b) e d) - preventivo sommario e preventivo particolareggiato -, essendo pacifico tra le parti che nessun preventivo è stato redatto;
è stato, poi, escluso l'importo richiesto a titolo di “Integrazione per prestazioni parziali” (euro 3.452,40) e sono state riconosciute le somme per “più soluzioni del progetto di massima”, per “ristrutturazione, trasformazione” e per “spese conglobate nella misura del 10%” calcolate sull'onorario di euro
17.262,00.
Dall'importo così determinato deve essere scomputata la somma di euro 5.000,00 già versata a titolo di acconto dalla committente (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo).
In conclusione, dunque, la domanda formulata dall'attore deve essere accolta, ma il compenso allo stesso spettante deve essere rideterminato nella misura complessiva di euro 17.185,31, oltre oneri di legge ed oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
2619/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata dall'attore nei limiti di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento in favore del Geom. della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 17.185,31, oltre oneri di legge ed oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna al pagamento in favore del Geom. delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in euro 5.077,00 a titolo di compenso professionale ed euro 545,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 30/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti