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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2024, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 maggio 2024, alle ore 10,47 innanzi al G.O. P. dott.ssa
Sonia Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 107 dell'anno 2019 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione degli avvti ALONGI ANNALISA e Sollazzo per la parte opponente e Il dott
Fausto Bgnanni per la parte convenuta
L'avv Gagliano insiste nelle conclusioni e nelle note depositate. Il Dott
Bognanni deposita precedente del Tribunale su un caso analogo.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione, con lettura del dispositivo e della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10,52 il GO.P. dott.ssa Sonia Spallitta
Tribunale di Agrigento sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 14,30, all'udienza a trattazione scritta del 13.05.2024, al termine della stessa alle ore 20,30, ha emesso ai sensi dell'art 429 c.p.c., e pubblicato, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSE CIVILI RIUNITE ISCRITTE AL N. 107 DEL RUOLO
GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO
2019 E AL N. 359 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI
CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2019
TRA
, (C.F.: ), nato il Parte_1 C.F._1
02.04.1974 a Corleone e residente a [...], quale Presidente e legale rappresentante ratione temporis dell'
[...]
di , rappresentato e difeso Parte_2 CP_1 dall'Avv. Annalisa Alongi che lo rappresenta e difende giusto mandato in
Tribunale di Agrigento sez. civile
calce al presente atto e con la stessa elettivamente domiciliato in
, Piazza Cavour n.25 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Taibi. CP_1
E
“ ” (P.I. Parte_3
), con sede legale in alla via Dinoloco n. 3, in P.IVA_1 CP_1
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Danila
Sollazzo e dell'avv. Annalisa Alongi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Favara alla via Italia n. 42B , giusta procura in atti
(RICORRENTE)
CONTRO
[...]
[...]
, in Controparte_2
persona del Direttore pro-tempore del , con sede in CP_2
, Via L.Sciascia n 220/222, rappresentato da proprio Funzionario CP_1
(OPPOSTA)
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2019 e iscritto al ruolo n 107.2019 presso il Tribunale ordinario di Agrigento sezione civile, assegnato al
Giudice dott.ssa Spallitta, (C.F.: Parte_1
), nato il [...] a [...] e residente a C.F._1
Sciacca in Via Delle Azalee n.68, indicato nei provvedimenti impugnati quale Presidente e legale rappresentante ratione temporis dell'
[...]
di , chiedeva l'annullamento Parte_2 CP_1
Tribunale di Agrigento sez. civile
previa sospensiva delle seguenti ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative pecuniarie:
1. Ordinanza ingiunzione n.18/0351 prot. N.9456 emessa in data
13/06/2018 dall' , notificata, Controparte_1
a mezzo del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di quale “legale rappresentante” della Parte_1 [...]
con sede in Via Dinoloco 3”, Controparte_3 CP_1 nonché all' a titolo di obbligato in Parte_2
solido, di €. 35.100,00 per violazione “delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 , primo periodo, del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito in legge 23 aprile 2002 n.73 e succ. mod. come sostituito dall'art.4, comma 1, lett.a) della legge 4 novembre 2010 n.183 per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, con riferimento al lavoratore nato in [...] [...]; - periodo Persona_1 CP_1 dal 1/12/2012 al 15/01/2015 per complessive n.480 giornate “non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria”; 2.
Ordinanza ingiunzione n.18/0350 prot. N.9455 emessa in data 13/06/2018 dall' , notificata, a mezzo Controparte_1
del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di Parte_1
, quale “legale rappresentante” della
[...] Controparte_3
con sede in Via Dinoloco 3”, nonché
[...] CP_1 all' titolo di obbligato in solido, di Parte_2
€. 250,00 per violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. 25/06//2008
N.112, convertito con L. 06/08/2008 n.133/, per avere “il datore di lavoro omesso di registrare sul LIBRO UNICO DEL LAVORO, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art.39 commi 1 e 2, determinando
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differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”, con riferimento al lavoratore nato in [...] [...]; Persona_1 CP_1
3. Ordinanza ingiunzione n.18/0352 prot. N.9457 emessa in data
13/06/2018 dall' , notificata, Controparte_1
a mezzo del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di quale “legale rappresentante” della Parte_1 [...]
con sede in Via Dinoloco 3”, Controparte_3 CP_1 nonché all' a titolo di obbligato in Parte_2
solido, di €. 166,67 per violazione “delle disposizioni di cui all'art. 21 della Legge 29/04/49 n. 264 per non avere comunicato al competente centro per l'impiego, entro cinque giorni, l'avvenuta cessazione di lavoro con i lavoratori indicati”, con riferimento al lavoratore Persona_1
nato in [...] [...]; CP_1
4. Ordinanza ingiunzione n.18/0353 prot. N.9458 emessa in data
13/06/2018 dall' , notificata, Controparte_1
a mezzo del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di quale “legale rappresentante” della Parte_1 [...]
con sede in Via Dinoloco 3”, Controparte_3 CP_1 nonché all' a titolo di obbligato in Parte_2
solido, di €. 500,00 per violazione “delle disposizioni di cui all'art. 4 bis, comma 2 del decreto legislativo 21/04/2000 n.181 e successive modificazioni, come sostituito dall'art.5, comma 3 della legge 4/11/2000
n.183 in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.9 bis comma 2 del D.L. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al
D.Lgs. n.152 del 26/5/1997, ovvero copia del contratto individuale di
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lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs.
152/1997”, con riferimento al lavoratore nato in Persona_1
il 09.11.1981; - periodo contestato “al lavoro dal 01/12/2012”. CP_1
Deducendo in fatto ed in diritto i motivi del ricorso l'opponente chiedeva al Tribunale di voler accogliere le seguenti: “CONCLUSIONI Accogliere il ricorso e, previa sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge 689/81 e per l'effetto annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate per essersi estinte le violazioni amministrative che ne sono oggetto a causa della tardività della contestazione agli opponenti;
Nel merito, dichiarare la nullità delle impugnate ordinanze-ingiunzione e delle sanzioni accessorie e/o comunque annullarle in ragione della mancata riconducibilità e imputabilità al dott.
delle violazioni contestate e/o comunque l'assenza dell'elemento Parte_1
soggettivo delle violazioni, del nesso causale tra le sanzioni irrogate e gli illeciti in assenza di rapporto di lavoro dipendente tra
[...]
e dell'elemento oggettivo della Parte_2 Persona_1
violazione in concreto non commesso dal dott. nella sua Parte_1
materialità, Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parallelamente le medesime ordinanze ingiunzioni venivano autonomamente impugnate per l'annullamento dall Parte_2
impugnazione che assumeva il Rgn 359/2019 e che veniva
[...]
assegnata ad altro Giudice del medesimo Tribunale..
Con memoria e relativo fascicolo depositata in data 24.05.2019 si costituiva l'ispettorato del lavoro contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di prima comparizione il procuratore di parte opponente chiedeva termine per controdedurre in relazione alle difese dell' . CP_1
Tribunale di Agrigento sez. civile
Con provvedimento del 19.04.29021 il GI “Preso atto del deposito tempestivo da parte della difesa di parte ricorrete di note autorizzate con le quali insiste nei propri atti difensivi e segnatamente nella istanza di riunione con altro procedimento pendente dinnanzi a diverso Giudice di questo Tribunale avente r.g.n. 359/2019; rilevato che già all'udienza tenutasi in data 13.07.2020 entrambe le parti hanno sollevato l'identità di questioni trattate nei due procedimenti chiedendone pertanto la riunione al procedimento pendente dinnanzi al diverso Giudice;
visti gli atti;
considerata l'identità delle ordinanza impugnate nell'ambito dei due procedimenti e altresì delle formulate richieste istruttorie;
ritenuti, pertanto, sussistenti i profili di connessione con il procedimento r.g.n. 359/2019, pendente innanzi al G. I. dott.ssa Spanò con prossima udienza calendata per il giorno 3.06.2021; considerate sussistenti altresì ragioni di economia processuale al fine di evitare la duplicazione degli accertamenti ed eventuali contrasti tra pronunce coeve nell'ambito della medesima sezione;
PQM
Rimette gli atti del fascicolo al Presidente della Sezione Civile ai sensi dell'art 274, II co. cpc..”.
In conseguenza di ciò con decreto del 09.09.2021 venina disposta la riunione del procedimento rgn 359.2019 al rgn 107/2019.
Ammesse le prove per testi, e assunte le deposizioni testimoniali la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 13.05.2024.
Alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio, in considerazione della documentazione versata agli atti le domande formulate dagli opponenti, nei ricorsi trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento e pertanto vanno rigettate per i motivi e le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere sulla natura del giudizio che occupa che, per giurisprudenza consolidata, “Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del
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fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale
– la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.”
(in tal senso cfr Ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI).
Tanto premesso sulla natura dell'azione e sul perimetro dell'agire giudiziale, affrontando la prima questione posta dai ricorrenti in ordine alla eccepita estinzione dell'obbligazione di pagamento per il decorso del termine di decadenza ex art 14 legge 689/91, avendo avuto inizio gli
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accertamenti in data 28.05.2015, si osserva sul punto che, ai sensi della predetta normativa che regola la materia che occupa, la violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate dalla legge come responsabili, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Ebbene dall'esame degli atti depositati emerge che l'accertamento, versato il relativo verbale agli atti del processo dall'Ispettorato, si è concluso in data 23.01.2017, con notifica in data 27.02.2017 per compiuta giacenza nei confronti del e in Parte_1
data 16.02.2017 alla società ; pertanto Parte_2 perfettamente nei termini di cui all'art 14 invocato dagli opponenti.
A ciò si aggiunga che comunque è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il dies a quo per il computo del termine non può coincidere con l'acquisizione della notizia, ma deve tenersi conto del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti;
sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che “ in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta
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formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″
(Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019)”.
In ordine alla eccezione sollevata dai ricorrenti l'Amministrazione ha ben motivato e documentato la complessa attività di accertamento dalla quale è scaturita la contestazione alla base delle impugnate ordinanze. Infatti dal
Verbale unico di accertamento del 06.02.2017 agli atti (allegato n 3 produzione ) emerge che l'Ispettore del Lavoro, dott. CP_1 Per_2
, attesta che con l'esame della documentazione acquisita on line il
[...]
23,01.2017 per l'individuazione del responsabile legale e sulla base delle
SIT ricevute fino al 16.05.2016 (sommarie informazioni testimoniali) ha concluso gli accertamenti iniziati il 28.05.2015.
Pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono il motivo del ricorso non merita di essere accolto.
Entrando nel merito delle opposizioni riunite, a fronte della contestazione a quale trasgressore e all Parte_1 Parte_3
, quale debitore solidale, parte ricorrente lamenta
[...]
la mancata riconducibilità e imputabilità al dott. delle violazioni Parte_1 contestate e/o comunque l'assenza dell'elemento soggettivo della violazione, del nesso causale tra le sanzioni irrogate e gli illeciti contestati e dell'elemento oggettivo della violazione in concreto non commesso dal dott. non essendo stato mai instaurato dalla Parte_1 [...]
alcun rapporto di lavoro dipendente con il Controparte_3
signor . Persona_1
Preliminarmente, allo scopo di fondare il suddetto assunto, l'opponente deduce in ordine alle varie discipline giuridiche che regolano l'agire degli
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Enti coinvolti nell'accertamento, specificando che (il cui Pt_2 acronimo, letto “al plurale”, sta per Controparte_4
, è una associazione ex art. 36 c.c., senza fini di lucro, costituito da
[...]
una struttura complessa che si articola in più organismi a livello territoriale
(Sede nazionale, Sedi regionali, Sedi provinciali, Sedi zonali, Circoli , Pt_2
ciascuno dei quali possiede una autonoma soggettività giuridica e legittimazione organizzativa, amministrativa e negoziale (Art. 7 statuto); Il
Patronato invece, già ente di diritto pubblico sino al 1980 (Cfr. Pt_2
D.L.C.P.S. n. 804/47 e legge n. 112/80) è oggi un ente privato di interesse pubblico, giuridicamente riconosciuto e finanziato dallo Stato ai sensi della
Legge 30 marzo 2001 n. 152 regolante l'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che svolge, senza finalità di lucro, un servizio di pubblica utilità (Sent. n. 42/90 Corte Cost.). Il Patronato ha un Pt_2
proprio Statuto ed è dotato di autonomia giuridica e patrimoniale. E' un ente unico, presente capillarmente sul territorio nazionale ed all'estero attraverso le sedi provinciali o strutture territoriali;
infine, il CP_5 ovvero , è una società Parte_2
commerciale promossa dalle ai fini dello svolgimento dell'attività Pt_2
di assistenza fiscale in convenzione con il Controparte_6
(Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale). La società svolge una attività del tutto diversa da quella del Patronato ed è completamente Pt_2
autonoma dal punto di vista giuridico e patrimoniale rispetto agli altri soggetti giuridici.
La premessa che precede ha lo scopo di confutare le risultanze dell'accertamento da cui è scaturito l'atto di contestazione e l'emanazione da parte dell' del lavoro delle ordinanze, oggetto di CP_1
impugnativa, accertamento dal quale emergeva contrariamente a quanto assume parte ricorrente che il , unitamente ad altri Persona_1
lavoratori, aveva instaurato con la società sanzionata Parte_2
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un rapporto di lavoro dal 01/02/2009 al 15/01/2015, Parte_2
simulando un rapporto con dal 14.01.201 al Organizzazione_1
13.01.2011 e con dal 29.05.2009 al 30.11.2012, e Parte_4
completamente in nero dall'01/12/2012 al 15/01/2015.
Sul punto il ricorrente controdeduce che “Il riferisce di avere Per_1 svolto attività di CAA, con evidente confusione sull'ente datoriale… ma certamente, l'asserito rapporto lavorativo subordinato, di fatto inesistente, non può ricondursi ad .. Le limitate Parte_5
attività occasionali, prive dei requisiti della subordinazione, prestate dal sig. in favore di erano Persona_1 Controparte_7
effettuate in virtù di contratti di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione . L'esiguo numero di pratiche documentate per l'asserito periodo “in nero” dal 1.12.2012 in avanti, pari a sole n.5 domande di contributo, dimostra in maniera evidente l'episodicità della collaborazione espletata e l'assenza del rapporto di lavoro subordinato”.
Sul medesimo punto l'Amministrazione resistente in adempimento dell'onere probatorio da cui è gravata per giurisprudenza costante ha depositato documentazione a supporto contenente copia di richieste di intervento da parte di e altri lavoratori e verbali di Persona_1
sommarie informazioni rese agli Ispettori del Lavoro dai medesimi.
Per inciso è d'uopo a questo punto precisare che, sotto il profilo probatorio dei fatti accertati, che il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, pubblico ufficiale, essendo un atto pubblico, è dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. e, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, esso fa piena prova circa la effettiva provenienza delle predette dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte e sul fatto che tali soggetti hanno reso le dichiarazioni trasfuse nel verbale allo stesso pubblico ufficiale.
Tribunale di Agrigento sez. civile
Ad esito dell'accertamento, acquisita anche la documentazione fornita dalla di e inserita nel fascicolo di parte Pt_2 Parte_2 CP_1
dell' , è emerso di fatto un sistema di assunzioni di cui il CP_1
faceva parte preso le varie strutture effettuato allo scopo Per_1 Pt_2
di erogare le retribuzioni a favore di soggetti neoassunti che in realtà continuavano a svolgere, senza soluzione di continuità, la propria attività nei confronti degli stessi soggetto da cui erano stati licenziati o di cui erano dimissionari.
Esaminando le testimonianze assunte nel processo si osserva che Per_1
all'udienza del 15 settembre 2023 ha confermato le dichiarazioni rese agli
Ispettori del lavoro;
ha dichiarato di non essere stato assunto regolarmente come dipendente ma con contratto di collaborazione;
ha specificato che
“PER QUANTO RIGUARDA L'ART SUB C AVEVO UN CONRATTO DI
COLLABORAZIONE CON RA (FACEVO LE DOMANDE Pt_2
AGEA) MA ANCHE PER ”. IL PERIODO CP_8 CP_9
ERA SEMPRE DAL 2009 AL 2015, CON CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE CHE SI RINNOVAVANO O ANCHE CON
RIMBORSO SPESE. UNICA ECCEZIONE IL PERIODO DELLA FAP” e che “QUANTO ALL'ART SUB D POSSO DIRE CHE SONO STATO
ASSUNTO REGOLARMENTE QUALE IMPIEGATO ALLA FAP
[...]
REALTÀ IO FACEVO DICHIARAZIONE DEI Parte_6
REDDITI PER;
E' DURATO CIRCA . Parte_2 CP_10
All'udienza del 24 novembre 2023 viene assunta la testimonianza del teste
Par dott ispettore del lavoro presso l' di il quale Persona_2 CP_1
nel confermare l'intero articolato come da memoria di costituzione dell'amministrazione, in ordine alla tempistica dell'accertamento, precisava quanto segue: “l'accertamento ha avuto inizio per una verifica sull'istituto patronato e relativa organizzazione promotrice, ovvero consiglio Pt_2 provinciale acli . Da lì l'accertamento è stato esteso al FAP CP_1
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(federazione anziani e pensionati); alla ,; alla Parte_8 [...]
, responsabile all'epoca preciso Parte_2 Parte_1
ancora che i lavoratori avevano rapporti di lavoro con diverse realtà e dunque l'accertamento si andava estendendo. Confermo il verbale di accertamento del 23/01/2017 prot n 2737 del 06/02/2017 che mi viene esibito”; dichiarava “quanto all'art sub G ricordo che la richiesta di intervento è stata formulata dal;
e a seguito dell'accertamento ci Per_1
Part siamo accorti che il rapporto di lavoro con la nascondeva un
Part rapporto di lavoro con La in realtà era ed è Parte_2 un sindacato, e non svolgeva attività diretta in favore dei pensionati.”.
Le predette deposizioni confermano quanto già accertato dall'ispettorato.
Passando poi all'esame dei testi ammessi su richiesta del ricorrente e assunti alla medesima udienza, si osserva come il , il quale Per_3
precisava di aver lavoravo alle dipendenze di acli service agrigento dal
2000 al 2016, e di essere stato responsabile dal 2012 al 2016 , sul Per_1 affermava in maniera dubitativa “non aveva contratto di dipendenza, per quello che ricordo, con acli service ma forse un contratto di prestazione occasionale;” confermava che nel periodo in cui era dipendente dell'acli service di collaborava con le service di Persona_4 Pt_2 CP_1
che gestiva il CAF;
si occupava di questioni fiscali, Per_1 dichiarazione dei redditi etc”; precisava altresì che il Per_1
“collaborava presso il circolo di Grotte che era collegato con le acli Pt_2
di . Veniva come CAF ad circa una volta al mese. CP_1 CP_1
Partecipava anche ai corsi di formazione…. “le volte in cui sono andato a grotte aveva la postazione di lavoro”.
Sulle direttive impartite e mansioni specificava “come direttive posso dire che io l'incaricavo di svolgere il proprio lavoro correttamente. Sulle mansioni, il aveva accesso alla procedura informatica, grazie ad Per_1 una chiave d'accesso appunto che forniva il provinciale e a quel punto
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inseriva o lavorava ad una pratica di soggetti che si rivolgevano alla sede di grotte”.
Nulla aggiungono, invece, le deposizione rese dagli altri testi e Tes_1
in ordine alla tipologia dei rapporti del con Tes_2 Per_1 Parte_2
[...]
Alla luce delle prove documentali acquisite e altresì delle prove formate nel giudizio risulta corroborato l'accertamento avviato dall' Controparte_1
nei confronti di e oggetto delle avversate
[...] Parte_2
ordinanze.
Risulta altresì infondato l'ulteriore motivo di impugnazione delle ordinanze in ragione della mancata riconducibilità e imputabilità al dott.
delle violazioni contestate e/o comunque l'assenza dell'elemento Parte_1
soggettivo della violazione, del nesso causale tra le sanzioni irrogate e gli illeciti contestati e dell'elemento oggettivo della violazione.
Infatti in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della Legge
24 novembre 1981, n. 689, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione a cui contestare la condotta illecita e irrogare la sanzione;
ciò discende dalla natura personale della responsabilità, quale residuato della derivazione penalistica dell'illecito de quo appunto depenalizzato.
Rivestendo nel periodo oggetto di contestazione il la veste di Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Parte_2
[...
quest'ultimo è stato correttamente in virtù della carica rivestita individuato quale trasgressore in quanto titolare dei poteri e degli obblighi di vigilanza e controllo.
A ciò si aggiunge che la Corte di Cassazione, sezione civile, con la ordinanza del 29.04.2020 n 8364 ha affermato il principio “secondo cui in materia di sanzioni amministrative , ai sensi e per gli effetti della l. n 689
Tribunale di Agrigento sez. civile
del 1981, articolo 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'attore medesimo
e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate;
ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica …non rileva la circostanza che la carica di amministratore delegato risulti cessata in capo al…quando è stata emessa
e notificata l'ordinanza ingiunzione opposta” (Cass. Civ. 8364/2020).
Pertanto, il è responsabile delle violazioni contestate per la Parte_1
carica ricoperta all'interno della società e la Pt_2 Parte_2
relativa doglianza non merita accoglimento.
Assorbiti gli altri motivi, alla luce di quanto detto il ricorso introdotto dagli opponenti è infondato e merita di essere respinto, con compensazione delle spese legali, essendosi l'amministrazione difesa attraverso un proprio funzionario e non avendo l dedotto spese. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso in opposizione con conferma delle impugnate ordinanze elencate in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Agrigento, 13.05.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Tribunale di Agrigento sez. civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 maggio 2024, alle ore 10,47 innanzi al G.O. P. dott.ssa
Sonia Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 107 dell'anno 2019 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Alessandra Gagliano in sostituzione degli avvti ALONGI ANNALISA e Sollazzo per la parte opponente e Il dott
Fausto Bgnanni per la parte convenuta
L'avv Gagliano insiste nelle conclusioni e nelle note depositate. Il Dott
Bognanni deposita precedente del Tribunale su un caso analogo.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione, con lettura del dispositivo e della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10,52 il GO.P. dott.ssa Sonia Spallitta
Tribunale di Agrigento sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 14,30, all'udienza a trattazione scritta del 13.05.2024, al termine della stessa alle ore 20,30, ha emesso ai sensi dell'art 429 c.p.c., e pubblicato, la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSE CIVILI RIUNITE ISCRITTE AL N. 107 DEL RUOLO
GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO
2019 E AL N. 359 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI
CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2019
TRA
, (C.F.: ), nato il Parte_1 C.F._1
02.04.1974 a Corleone e residente a [...], quale Presidente e legale rappresentante ratione temporis dell'
[...]
di , rappresentato e difeso Parte_2 CP_1 dall'Avv. Annalisa Alongi che lo rappresenta e difende giusto mandato in
Tribunale di Agrigento sez. civile
calce al presente atto e con la stessa elettivamente domiciliato in
, Piazza Cavour n.25 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Taibi. CP_1
E
“ ” (P.I. Parte_3
), con sede legale in alla via Dinoloco n. 3, in P.IVA_1 CP_1
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Danila
Sollazzo e dell'avv. Annalisa Alongi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Favara alla via Italia n. 42B , giusta procura in atti
(RICORRENTE)
CONTRO
[...]
[...]
, in Controparte_2
persona del Direttore pro-tempore del , con sede in CP_2
, Via L.Sciascia n 220/222, rappresentato da proprio Funzionario CP_1
(OPPOSTA)
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.01.2019 e iscritto al ruolo n 107.2019 presso il Tribunale ordinario di Agrigento sezione civile, assegnato al
Giudice dott.ssa Spallitta, (C.F.: Parte_1
), nato il [...] a [...] e residente a C.F._1
Sciacca in Via Delle Azalee n.68, indicato nei provvedimenti impugnati quale Presidente e legale rappresentante ratione temporis dell'
[...]
di , chiedeva l'annullamento Parte_2 CP_1
Tribunale di Agrigento sez. civile
previa sospensiva delle seguenti ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative pecuniarie:
1. Ordinanza ingiunzione n.18/0351 prot. N.9456 emessa in data
13/06/2018 dall' , notificata, Controparte_1
a mezzo del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di quale “legale rappresentante” della Parte_1 [...]
con sede in Via Dinoloco 3”, Controparte_3 CP_1 nonché all' a titolo di obbligato in Parte_2
solido, di €. 35.100,00 per violazione “delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 , primo periodo, del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito in legge 23 aprile 2002 n.73 e succ. mod. come sostituito dall'art.4, comma 1, lett.a) della legge 4 novembre 2010 n.183 per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, con riferimento al lavoratore nato in [...] [...]; - periodo Persona_1 CP_1 dal 1/12/2012 al 15/01/2015 per complessive n.480 giornate “non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria”; 2.
Ordinanza ingiunzione n.18/0350 prot. N.9455 emessa in data 13/06/2018 dall' , notificata, a mezzo Controparte_1
del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di Parte_1
, quale “legale rappresentante” della
[...] Controparte_3
con sede in Via Dinoloco 3”, nonché
[...] CP_1 all' titolo di obbligato in solido, di Parte_2
€. 250,00 per violazione dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. 25/06//2008
N.112, convertito con L. 06/08/2008 n.133/, per avere “il datore di lavoro omesso di registrare sul LIBRO UNICO DEL LAVORO, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art.39 commi 1 e 2, determinando
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differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali”, con riferimento al lavoratore nato in [...] [...]; Persona_1 CP_1
3. Ordinanza ingiunzione n.18/0352 prot. N.9457 emessa in data
13/06/2018 dall' , notificata, Controparte_1
a mezzo del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di quale “legale rappresentante” della Parte_1 [...]
con sede in Via Dinoloco 3”, Controparte_3 CP_1 nonché all' a titolo di obbligato in Parte_2
solido, di €. 166,67 per violazione “delle disposizioni di cui all'art. 21 della Legge 29/04/49 n. 264 per non avere comunicato al competente centro per l'impiego, entro cinque giorni, l'avvenuta cessazione di lavoro con i lavoratori indicati”, con riferimento al lavoratore Persona_1
nato in [...] [...]; CP_1
4. Ordinanza ingiunzione n.18/0353 prot. N.9458 emessa in data
13/06/2018 dall' , notificata, Controparte_1
a mezzo del servizio postale, in data 13/12/2018 nei confronti di quale “legale rappresentante” della Parte_1 [...]
con sede in Via Dinoloco 3”, Controparte_3 CP_1 nonché all' a titolo di obbligato in Parte_2
solido, di €. 500,00 per violazione “delle disposizioni di cui all'art. 4 bis, comma 2 del decreto legislativo 21/04/2000 n.181 e successive modificazioni, come sostituito dall'art.5, comma 3 della legge 4/11/2000
n.183 in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.9 bis comma 2 del D.L. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al
D.Lgs. n.152 del 26/5/1997, ovvero copia del contratto individuale di
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lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs.
152/1997”, con riferimento al lavoratore nato in Persona_1
il 09.11.1981; - periodo contestato “al lavoro dal 01/12/2012”. CP_1
Deducendo in fatto ed in diritto i motivi del ricorso l'opponente chiedeva al Tribunale di voler accogliere le seguenti: “CONCLUSIONI Accogliere il ricorso e, previa sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il mancato rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge 689/81 e per l'effetto annullare le ordinanze ingiunzioni impugnate per essersi estinte le violazioni amministrative che ne sono oggetto a causa della tardività della contestazione agli opponenti;
Nel merito, dichiarare la nullità delle impugnate ordinanze-ingiunzione e delle sanzioni accessorie e/o comunque annullarle in ragione della mancata riconducibilità e imputabilità al dott.
delle violazioni contestate e/o comunque l'assenza dell'elemento Parte_1
soggettivo delle violazioni, del nesso causale tra le sanzioni irrogate e gli illeciti in assenza di rapporto di lavoro dipendente tra
[...]
e dell'elemento oggettivo della Parte_2 Persona_1
violazione in concreto non commesso dal dott. nella sua Parte_1
materialità, Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parallelamente le medesime ordinanze ingiunzioni venivano autonomamente impugnate per l'annullamento dall Parte_2
impugnazione che assumeva il Rgn 359/2019 e che veniva
[...]
assegnata ad altro Giudice del medesimo Tribunale..
Con memoria e relativo fascicolo depositata in data 24.05.2019 si costituiva l'ispettorato del lavoro contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di prima comparizione il procuratore di parte opponente chiedeva termine per controdedurre in relazione alle difese dell' . CP_1
Tribunale di Agrigento sez. civile
Con provvedimento del 19.04.29021 il GI “Preso atto del deposito tempestivo da parte della difesa di parte ricorrete di note autorizzate con le quali insiste nei propri atti difensivi e segnatamente nella istanza di riunione con altro procedimento pendente dinnanzi a diverso Giudice di questo Tribunale avente r.g.n. 359/2019; rilevato che già all'udienza tenutasi in data 13.07.2020 entrambe le parti hanno sollevato l'identità di questioni trattate nei due procedimenti chiedendone pertanto la riunione al procedimento pendente dinnanzi al diverso Giudice;
visti gli atti;
considerata l'identità delle ordinanza impugnate nell'ambito dei due procedimenti e altresì delle formulate richieste istruttorie;
ritenuti, pertanto, sussistenti i profili di connessione con il procedimento r.g.n. 359/2019, pendente innanzi al G. I. dott.ssa Spanò con prossima udienza calendata per il giorno 3.06.2021; considerate sussistenti altresì ragioni di economia processuale al fine di evitare la duplicazione degli accertamenti ed eventuali contrasti tra pronunce coeve nell'ambito della medesima sezione;
PQM
Rimette gli atti del fascicolo al Presidente della Sezione Civile ai sensi dell'art 274, II co. cpc..”.
In conseguenza di ciò con decreto del 09.09.2021 venina disposta la riunione del procedimento rgn 359.2019 al rgn 107/2019.
Ammesse le prove per testi, e assunte le deposizioni testimoniali la causa è stata rinviata per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 13.05.2024.
Alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio, in considerazione della documentazione versata agli atti le domande formulate dagli opponenti, nei ricorsi trattati congiuntamente, non possono trovare accoglimento e pertanto vanno rigettate per i motivi e le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente premettere sulla natura del giudizio che occupa che, per giurisprudenza consolidata, “Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del
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fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della
P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale
– la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se
l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.”
(in tal senso cfr Ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI).
Tanto premesso sulla natura dell'azione e sul perimetro dell'agire giudiziale, affrontando la prima questione posta dai ricorrenti in ordine alla eccepita estinzione dell'obbligazione di pagamento per il decorso del termine di decadenza ex art 14 legge 689/91, avendo avuto inizio gli
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accertamenti in data 28.05.2015, si osserva sul punto che, ai sensi della predetta normativa che regola la materia che occupa, la violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate dalla legge come responsabili, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Ebbene dall'esame degli atti depositati emerge che l'accertamento, versato il relativo verbale agli atti del processo dall'Ispettorato, si è concluso in data 23.01.2017, con notifica in data 27.02.2017 per compiuta giacenza nei confronti del e in Parte_1
data 16.02.2017 alla società ; pertanto Parte_2 perfettamente nei termini di cui all'art 14 invocato dagli opponenti.
A ciò si aggiunga che comunque è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il dies a quo per il computo del termine non può coincidere con l'acquisizione della notizia, ma deve tenersi conto del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti;
sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che “ in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta
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formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″
(Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019)”.
In ordine alla eccezione sollevata dai ricorrenti l'Amministrazione ha ben motivato e documentato la complessa attività di accertamento dalla quale è scaturita la contestazione alla base delle impugnate ordinanze. Infatti dal
Verbale unico di accertamento del 06.02.2017 agli atti (allegato n 3 produzione ) emerge che l'Ispettore del Lavoro, dott. CP_1 Per_2
, attesta che con l'esame della documentazione acquisita on line il
[...]
23,01.2017 per l'individuazione del responsabile legale e sulla base delle
SIT ricevute fino al 16.05.2016 (sommarie informazioni testimoniali) ha concluso gli accertamenti iniziati il 28.05.2015.
Pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono il motivo del ricorso non merita di essere accolto.
Entrando nel merito delle opposizioni riunite, a fronte della contestazione a quale trasgressore e all Parte_1 Parte_3
, quale debitore solidale, parte ricorrente lamenta
[...]
la mancata riconducibilità e imputabilità al dott. delle violazioni Parte_1 contestate e/o comunque l'assenza dell'elemento soggettivo della violazione, del nesso causale tra le sanzioni irrogate e gli illeciti contestati e dell'elemento oggettivo della violazione in concreto non commesso dal dott. non essendo stato mai instaurato dalla Parte_1 [...]
alcun rapporto di lavoro dipendente con il Controparte_3
signor . Persona_1
Preliminarmente, allo scopo di fondare il suddetto assunto, l'opponente deduce in ordine alle varie discipline giuridiche che regolano l'agire degli
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Enti coinvolti nell'accertamento, specificando che (il cui Pt_2 acronimo, letto “al plurale”, sta per Controparte_4
, è una associazione ex art. 36 c.c., senza fini di lucro, costituito da
[...]
una struttura complessa che si articola in più organismi a livello territoriale
(Sede nazionale, Sedi regionali, Sedi provinciali, Sedi zonali, Circoli , Pt_2
ciascuno dei quali possiede una autonoma soggettività giuridica e legittimazione organizzativa, amministrativa e negoziale (Art. 7 statuto); Il
Patronato invece, già ente di diritto pubblico sino al 1980 (Cfr. Pt_2
D.L.C.P.S. n. 804/47 e legge n. 112/80) è oggi un ente privato di interesse pubblico, giuridicamente riconosciuto e finanziato dallo Stato ai sensi della
Legge 30 marzo 2001 n. 152 regolante l'attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che svolge, senza finalità di lucro, un servizio di pubblica utilità (Sent. n. 42/90 Corte Cost.). Il Patronato ha un Pt_2
proprio Statuto ed è dotato di autonomia giuridica e patrimoniale. E' un ente unico, presente capillarmente sul territorio nazionale ed all'estero attraverso le sedi provinciali o strutture territoriali;
infine, il CP_5 ovvero , è una società Parte_2
commerciale promossa dalle ai fini dello svolgimento dell'attività Pt_2
di assistenza fiscale in convenzione con il Controparte_6
(Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale). La società svolge una attività del tutto diversa da quella del Patronato ed è completamente Pt_2
autonoma dal punto di vista giuridico e patrimoniale rispetto agli altri soggetti giuridici.
La premessa che precede ha lo scopo di confutare le risultanze dell'accertamento da cui è scaturito l'atto di contestazione e l'emanazione da parte dell' del lavoro delle ordinanze, oggetto di CP_1
impugnativa, accertamento dal quale emergeva contrariamente a quanto assume parte ricorrente che il , unitamente ad altri Persona_1
lavoratori, aveva instaurato con la società sanzionata Parte_2
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un rapporto di lavoro dal 01/02/2009 al 15/01/2015, Parte_2
simulando un rapporto con dal 14.01.201 al Organizzazione_1
13.01.2011 e con dal 29.05.2009 al 30.11.2012, e Parte_4
completamente in nero dall'01/12/2012 al 15/01/2015.
Sul punto il ricorrente controdeduce che “Il riferisce di avere Per_1 svolto attività di CAA, con evidente confusione sull'ente datoriale… ma certamente, l'asserito rapporto lavorativo subordinato, di fatto inesistente, non può ricondursi ad .. Le limitate Parte_5
attività occasionali, prive dei requisiti della subordinazione, prestate dal sig. in favore di erano Persona_1 Controparte_7
effettuate in virtù di contratti di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione . L'esiguo numero di pratiche documentate per l'asserito periodo “in nero” dal 1.12.2012 in avanti, pari a sole n.5 domande di contributo, dimostra in maniera evidente l'episodicità della collaborazione espletata e l'assenza del rapporto di lavoro subordinato”.
Sul medesimo punto l'Amministrazione resistente in adempimento dell'onere probatorio da cui è gravata per giurisprudenza costante ha depositato documentazione a supporto contenente copia di richieste di intervento da parte di e altri lavoratori e verbali di Persona_1
sommarie informazioni rese agli Ispettori del Lavoro dai medesimi.
Per inciso è d'uopo a questo punto precisare che, sotto il profilo probatorio dei fatti accertati, che il verbale contenente le dichiarazioni acquisite dal funzionario ispettivo, pubblico ufficiale, essendo un atto pubblico, è dotato della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. e, pertanto, in difetto di proposizione dell'unico rimedio all'uopo previsto, ossia la querela di falso, esso fa piena prova circa la effettiva provenienza delle predette dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte e sul fatto che tali soggetti hanno reso le dichiarazioni trasfuse nel verbale allo stesso pubblico ufficiale.
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Ad esito dell'accertamento, acquisita anche la documentazione fornita dalla di e inserita nel fascicolo di parte Pt_2 Parte_2 CP_1
dell' , è emerso di fatto un sistema di assunzioni di cui il CP_1
faceva parte preso le varie strutture effettuato allo scopo Per_1 Pt_2
di erogare le retribuzioni a favore di soggetti neoassunti che in realtà continuavano a svolgere, senza soluzione di continuità, la propria attività nei confronti degli stessi soggetto da cui erano stati licenziati o di cui erano dimissionari.
Esaminando le testimonianze assunte nel processo si osserva che Per_1
all'udienza del 15 settembre 2023 ha confermato le dichiarazioni rese agli
Ispettori del lavoro;
ha dichiarato di non essere stato assunto regolarmente come dipendente ma con contratto di collaborazione;
ha specificato che
“PER QUANTO RIGUARDA L'ART SUB C AVEVO UN CONRATTO DI
COLLABORAZIONE CON RA (FACEVO LE DOMANDE Pt_2
AGEA) MA ANCHE PER ”. IL PERIODO CP_8 CP_9
ERA SEMPRE DAL 2009 AL 2015, CON CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE CHE SI RINNOVAVANO O ANCHE CON
RIMBORSO SPESE. UNICA ECCEZIONE IL PERIODO DELLA FAP” e che “QUANTO ALL'ART SUB D POSSO DIRE CHE SONO STATO
ASSUNTO REGOLARMENTE QUALE IMPIEGATO ALLA FAP
[...]
REALTÀ IO FACEVO DICHIARAZIONE DEI Parte_6
REDDITI PER;
E' DURATO CIRCA . Parte_2 CP_10
All'udienza del 24 novembre 2023 viene assunta la testimonianza del teste
Par dott ispettore del lavoro presso l' di il quale Persona_2 CP_1
nel confermare l'intero articolato come da memoria di costituzione dell'amministrazione, in ordine alla tempistica dell'accertamento, precisava quanto segue: “l'accertamento ha avuto inizio per una verifica sull'istituto patronato e relativa organizzazione promotrice, ovvero consiglio Pt_2 provinciale acli . Da lì l'accertamento è stato esteso al FAP CP_1
Tribunale di Agrigento sez. civile
(federazione anziani e pensionati); alla ,; alla Parte_8 [...]
, responsabile all'epoca preciso Parte_2 Parte_1
ancora che i lavoratori avevano rapporti di lavoro con diverse realtà e dunque l'accertamento si andava estendendo. Confermo il verbale di accertamento del 23/01/2017 prot n 2737 del 06/02/2017 che mi viene esibito”; dichiarava “quanto all'art sub G ricordo che la richiesta di intervento è stata formulata dal;
e a seguito dell'accertamento ci Per_1
Part siamo accorti che il rapporto di lavoro con la nascondeva un
Part rapporto di lavoro con La in realtà era ed è Parte_2 un sindacato, e non svolgeva attività diretta in favore dei pensionati.”.
Le predette deposizioni confermano quanto già accertato dall'ispettorato.
Passando poi all'esame dei testi ammessi su richiesta del ricorrente e assunti alla medesima udienza, si osserva come il , il quale Per_3
precisava di aver lavoravo alle dipendenze di acli service agrigento dal
2000 al 2016, e di essere stato responsabile dal 2012 al 2016 , sul Per_1 affermava in maniera dubitativa “non aveva contratto di dipendenza, per quello che ricordo, con acli service ma forse un contratto di prestazione occasionale;” confermava che nel periodo in cui era dipendente dell'acli service di collaborava con le service di Persona_4 Pt_2 CP_1
che gestiva il CAF;
si occupava di questioni fiscali, Per_1 dichiarazione dei redditi etc”; precisava altresì che il Per_1
“collaborava presso il circolo di Grotte che era collegato con le acli Pt_2
di . Veniva come CAF ad circa una volta al mese. CP_1 CP_1
Partecipava anche ai corsi di formazione…. “le volte in cui sono andato a grotte aveva la postazione di lavoro”.
Sulle direttive impartite e mansioni specificava “come direttive posso dire che io l'incaricavo di svolgere il proprio lavoro correttamente. Sulle mansioni, il aveva accesso alla procedura informatica, grazie ad Per_1 una chiave d'accesso appunto che forniva il provinciale e a quel punto
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inseriva o lavorava ad una pratica di soggetti che si rivolgevano alla sede di grotte”.
Nulla aggiungono, invece, le deposizione rese dagli altri testi e Tes_1
in ordine alla tipologia dei rapporti del con Tes_2 Per_1 Parte_2
[...]
Alla luce delle prove documentali acquisite e altresì delle prove formate nel giudizio risulta corroborato l'accertamento avviato dall' Controparte_1
nei confronti di e oggetto delle avversate
[...] Parte_2
ordinanze.
Risulta altresì infondato l'ulteriore motivo di impugnazione delle ordinanze in ragione della mancata riconducibilità e imputabilità al dott.
delle violazioni contestate e/o comunque l'assenza dell'elemento Parte_1
soggettivo della violazione, del nesso causale tra le sanzioni irrogate e gli illeciti contestati e dell'elemento oggettivo della violazione.
Infatti in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della Legge
24 novembre 1981, n. 689, è responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione a cui contestare la condotta illecita e irrogare la sanzione;
ciò discende dalla natura personale della responsabilità, quale residuato della derivazione penalistica dell'illecito de quo appunto depenalizzato.
Rivestendo nel periodo oggetto di contestazione il la veste di Parte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Parte_2
[...
quest'ultimo è stato correttamente in virtù della carica rivestita individuato quale trasgressore in quanto titolare dei poteri e degli obblighi di vigilanza e controllo.
A ciò si aggiunge che la Corte di Cassazione, sezione civile, con la ordinanza del 29.04.2020 n 8364 ha affermato il principio “secondo cui in materia di sanzioni amministrative , ai sensi e per gli effetti della l. n 689
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del 1981, articolo 6, comma 3, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'attore medesimo
e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate;
ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica …non rileva la circostanza che la carica di amministratore delegato risulti cessata in capo al…quando è stata emessa
e notificata l'ordinanza ingiunzione opposta” (Cass. Civ. 8364/2020).
Pertanto, il è responsabile delle violazioni contestate per la Parte_1
carica ricoperta all'interno della società e la Pt_2 Parte_2
relativa doglianza non merita accoglimento.
Assorbiti gli altri motivi, alla luce di quanto detto il ricorso introdotto dagli opponenti è infondato e merita di essere respinto, con compensazione delle spese legali, essendosi l'amministrazione difesa attraverso un proprio funzionario e non avendo l dedotto spese. CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, rigetta il ricorso in opposizione con conferma delle impugnate ordinanze elencate in parte motiva.
Nulla sulle spese.
Agrigento, 13.05.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Tribunale di Agrigento sez. civile