TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice NA PI PE, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4556/25 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Di LA e dall'avv.to
NC Di LA
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 28.03.2025 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di avere presentato all' , in data 22.06.2023, la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento senza però ottenere il riconoscimento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha escluso la ricorrenza di un quadro patologico utile al conseguimento della prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario e la Per_1 condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp,
l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta invalida grave senza accompagnamento.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha adeguatamente valutato le patologie di cui è affetta che determinano la necessità di essere assistita nel compimento degli atti quotidiani della vita;
in particolare il consulente non avrebbe considerato i ricoveri effettuati ed il piano terapeutico assunto.
Invero il sanitario risulta avere condotto con un condivisibile metodo d'indagine le operazioni peritali ed aver analizzato, sulla base della documentazione medica in atti, con accurata precisione le singole patologie che affliggono la sig.ra ritenendo che Parte_1
“Il complesso menomativo della sig.ra non Parte_1 realizza i presupposti per la concessione di suddetta indennità, infatti trattasi di un individuo in cui i problemi psichiatrici non sono di entità tale da pregiudicare l'autonomia della marcia e degli spostamenti, ne determinano ripercussioni significative sull'autonomia. Difatti durante la visita medica la sig.ra
[...]
, orientata nel tempo e nello spazio, ha risposto in Parte_1 modo adeguato alle domande ed eseguito ordini quali svestirsi, alzarsi, sedersi e rivestirsi in maniera autonoma. Per tutti questi elementi ritengo la sig.ra invalida al 100%, ma Parte_1 non in possesso dei requisiti utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
D'altronde non sono stati offerti in sede di opposizione elementi significativi per ritenere erronee le conclusioni rassegnate dal consulente all'esito delle operazioni peritali.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.800,00 oltre accessori se dovuti.
Pone a carico della ricorrente le spese di ctu che si liquidano come da separato decreto.
Aversa, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NA PI PE