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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 222/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 21.01.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via XXV Aprile 74/b - 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv. STRICAGNOLI ROBERTO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Via XXV Aprile 74/b - 88900 Crotone – C.F._3
presso lo studio dell'avv. STRICAGNOLI ROBERTO (cod. fisc. - pec: C.F._2
1 Email_1
in calce al ricorso;
, che la rappresenta e difende per mandato
2 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 28.2.2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Crotone, il 10.08.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 9 – parte II – Serie A – anno 2009); di aver avuto una figlia, , nata a [...] il Per_1
21/09/2012, minorenne affetta da sindrome di down;
tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e decorsi i termini ex lege, che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 21/2024, pronunciata il 18/07/2024 (R.G. n. 222/2024), il
Tribunale di Crotone omologava la loro separazione;
Con ordinanza del 18/07/2024 il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 21.01.2025, ore 9.00.
In data 17.01.2025, le parti depositavano congiuntamente note scritte con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 7.03.2024, letti gli atti, con ordinanza del
21.01.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato Parte_1
il 18/02/1983 a NE (KR), cod. fisc. e , C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...], cod. fisc. , celebrato in Crotone, C.F._3
il 10.08.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 9 – parte II – Serie A – anno 2009) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 27 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 222/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 21.01.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via XXV Aprile 74/b - 88900 Crotone – presso lo studio dell'avv. STRICAGNOLI ROBERTO (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato Email_1
in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Via XXV Aprile 74/b - 88900 Crotone – C.F._3
presso lo studio dell'avv. STRICAGNOLI ROBERTO (cod. fisc. - pec: C.F._2
1 Email_1
in calce al ricorso;
, che la rappresenta e difende per mandato
2 entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 28.2.2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_2
Crotone, il 10.08.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 9 – parte II – Serie A – anno 2009); di aver avuto una figlia, , nata a [...] il Per_1
21/09/2012, minorenne affetta da sindrome di down;
tanto premesso, chiedevano con domanda cumulativa, la pronuncia della separazione consensuale e decorsi i termini ex lege, che il Tribunale pronunciasse altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione consensuale.
Con sentenza non definitiva n. 21/2024, pronunciata il 18/07/2024 (R.G. n. 222/2024), il
Tribunale di Crotone omologava la loro separazione;
Con ordinanza del 18/07/2024 il Collegio, dopo aver dichiarato la separazione consensuale, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, designava per la trattazione della medesima l'odierno giudice e fissava nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, autorizzando in sostituzione della medesima, il deposito di note in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., entro il 21.01.2025, ore 9.00.
In data 17.01.2025, le parti depositavano congiuntamente note scritte con le quali dichiaravano di non voler riconciliarsi e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di separazione consensuale, chiedendone la conferma anche in tale sede.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 7.03.2024, letti gli atti, con ordinanza del
21.01.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni già concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale, come cristallizzate nella pubblicata sentenza parziale di separazione (e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte).
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato Parte_1
il 18/02/1983 a NE (KR), cod. fisc. e , C.F._1 Parte_2
nata il [...] a [...], cod. fisc. , celebrato in Crotone, C.F._3
il 10.08.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone al n. 9 – parte II – Serie A – anno 2009) ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 27 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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