Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 04/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4033/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4033/2019 tra nato il [...] in [...], residente in [...]
27, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di C.F._1
Alessandria con domicilio eletto in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ), domiciliataria in via dell'Arsenale 21, (fax 06.96514020; pec P.IVA_1
; Email_1
CONVENUTO nato a [...] l'[...], residente in [...]
11 (C.F. ed elettivamente domiciliato in Alessandria Corso Felice Cavallotti n. C.F._2
70 presso lo Studio dell'Avv. Davide De Faveri (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._3 difende pec Email_2
RZ MA
, nata a [...], il [...], C.F.: residente in [...]C.F._4
Tortona (AL) - Via Passalacqua n. 14 ed elettivamente domiciliata in Alessandria – Corso Crimea n. 47 presso lo Studio dell'Avv. Rita Gualco, del Foro di Alessandria, (Cod. Fisc.: – C.F._5
p.e.c.: Email_3
RZ MA
Oggi 4 giugno 2025 ad ore 11,30 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: mediante videocollegamento al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MWYxNWYzOWYtZmEwZS00NDIzLWEyMzEtNjA4MjBlMmMwMjVj%40th read.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_6
Per l'Avv. Paolo M.F. Candida Parte_1 Per l'Avvocatura Controparte_1 distrettuale dello Stato di Torino l'avv. La Raia
Per l'Avv. Davide De Faveri CP_2
Per , l'Avv. Rita Gualco oggi sostituita dall'avv. De Faveri CP_3 pagina 1 di 20
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 12,40 a causa di altre udienze;
riaperto alle ore 14,30 e chiuso alle ore 18,03.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 2 di 20 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4033/2019 promossa da:
nato il [...] in [...], residente in [...]
27, C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di C.F._1
Alessandria con domicilio eletto in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ), domiciliataria in via dell'Arsenale 21, (fax 06.96514020; pec P.IVA_1
; Email_1
CONVENUTO nato a [...] l'[...], residente in [...]
11 (C.F. ed elettivamente domiciliato in Alessandria Corso Felice Cavallotti n. C.F._2
70 presso lo Studio dell'Avv. Davide De Faveri (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._3 difende pec Email_2
RZ MA
, nata a [...], il [...], C.F.: residente in [...]C.F._4
Tortona (AL) - Via Passalacqua n. 14 ed elettivamente domiciliata in Alessandria – Corso Crimea n. 47 presso lo Studio dell'Avv. Rita Gualco, del Foro di Alessandria, (Cod. Fisc.: – C.F._5
p.e.c.: Email_3
RZ MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive.
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Contrariis reiectis,
- accertato e dichiarato, previa la necessaria attività istruttoria, chi risulti essere responsabile, ed in quale misura, delle infiltrazioni oggetto di causa che hanno provocato danni ai due garage contigui, pagina 3 di 20 catastalmente identificati al catasto fabbricati al F. 48 - mappali 767 sub 21 e sub. 20, ubicati al piano seminterrato del in Tortona, Via Don Perduca 6, facenti parte di un Controparte_4 gruppo di 9 garages ed un deposito-magazzino di cui l'attore è proprietario, conseguentemente condannare i responsabili ed CP_2 CP_3 [...]
in solido fra loro, e comunque il Controparte_5 responsabile e/o i responsabili, al risarcimento in favore dell'attore al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti dal SI. danni che si quantificano in € 20.276,04 oltre I.V.A. Parte_1 come per legge e, comunque in almeno complessivi € 10.780,00 per danni diretti ed in almeno €
9.600,00 per danni indiretti, o nella diversa somma, relativa ai danni sia diretti sia indiretti, che risulti provata.
In ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi.
Con vittoria di spese, comprese quelle del C.T.U. e del C.T.P., diritti ed onorari di causa oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.
- In ogni caso: respingersi le domande ed eccezioni ex adverso formulate perché inammissibili, improcedibili e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto.
Liquidarsi compenso al difensore di persona ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato come da Istanza che si deposita separatamente con Nota Spese.
Per : Controparte_1
“Respingersi le domande tutte avanzate nei confronti dell , con vittoria delle Controparte_1 spese di lite”. Per CP_2
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Giudice Ill.mo In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al SInor
per tutti i motivi esposti in atti In via ulteriormente preliminare: ferma ed CP_2 impregiudicata l'eccezione preliminare sopra formulata, accertare e dichiarare il decorso del termine quinquennale e, per l'effetto, dichiarare prescritto il diritto del SInor nei confronti del Parte_1
SInor CP_2
Nel merito: ferme ed impregiudicate le eccezioni preliminari sopra formulate, senza alcun pregiudizio per le stesse e senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti
Nel merito, in subordine: ferme ed impregiudicate le eccezioni preliminari sopra formulate, senza alcun pregiudizio per le stesse e senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio, e nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda dell'attore Parte_1 quantificare la somma allo stesso dovuta anche sulla base dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 C.C. e limitare la responsabilità in capo al SInor nella misura dell'importo posto CP_2
a carico proprio e della GN quali proprietari del lastrico solare e come risultante CP_3
a seguito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 C.C. o dei criteri di cui al Regolamento
Condominiale.
In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi professionali a favore del procuratore sottoscritto Avv. Davide De Faveri, che si dichiara antistatario ex art. 93 C.P.C., avendo egli anticipato e sostenuto personalmente tutti i costi e le spese del presente giudizio e non avendo ricevuto anticipi. Per : CP_3
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione piaccia al Giudice Ill.mo: in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla SI.ra
, per tutti i motivi esposti in atti;
CP_3 in via ulteriormente preliminare: ferma ed impregiudicata l'eccezione preliminare sopra formulata, accertare e dichiarare il decorso del termine quinquennale e, per l'effetto, dichiarare prescritto il diritto del SInor nei confronti della SI.ra ; Parte_1 CP_3
pagina 4 di 20 nel merito: ferme ed impregiudicate le eccezioni preliminari sopra formulate, senza alcun pregiudizio per le stesse e senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
nel merito, in subordine: ferme ed impregiudicate le eccezioni preliminari sopra formulate, senza alcun pregiudizio per le stesse e senza che ciò costituisca accettazione del contraddittorio, e nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda dell'attore Parte_1 quantificare la somma allo stesso dovuta anche sulla base dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 C.C. e limitare la responsabilità in capo alla SI.ra nella misura dell'importo CP_3 posto a carico proprio e del SI. quali proprietari del lastrico solare e come risultante CP_2
a seguito dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1126 C.C. o dei criteri di cui al Regolamento
Condominiale.
In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi professionali a favore del procuratore sottoscritto Avv. Rita Gualco, o, in difetto, spese di lite della terza chiamata da porsi a CP_3 carico dell'erario vista la delibera di ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 126 DPR 115/02.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione 4.12.2019 conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_6 sito in Tortona (AL), Via Don Perduca n. 6, in persona dell'Amministratore Pro - Tempore
[...] nonché l' in Persona Controparte_7 del Direttore Regionale Pro Tempore, con sede in 10121 Torino (TO), Via Bolzano 30 C/O Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino così sostenendo: “1) l'esponente è proprietario di due garage contigui, catastalmente identificati al catasto fabbricati al F. 48 - mappali 767 sub 21 e sub. 20, ubicati al piano seminterrato del condominio " ", in Tortona, Via Don Perduca 6, facenti parte di un CP_4 gruppo di 9 garages ed un deposito-magazzino (doc. 2); 2) il SI. subisce da anni danni Parte_2 per le copiose infiltrazioni di acque meteoriche nelle unità immobiliari sopra indicate di sua proprietà al soffitto dei due box che ne hanno causato la precarietà dello stesso con il rischio attuale e concreto del completo collasso del solaio, come in parte può evincersi dalla perizia tecnica effettuata dall'Arch. già a far data del 17/11/2014 (doc. 3); 3) infatti nel mese di Novembre 2014, Persona_1
l'esponente, incaricava un proprio tecnico di fiducia, l'Arch. con lo scopo di Persona_1 procedere alla stesura di una perizia tecnica sullo stato di conservazione del solaio di copertura di due unità immobiliari ed uso box di sua proprietà; 4) in particolare, l'Arch. Effettuati gli Persona_1 opportuni rilievi ed accertamenti, confermava nella perizia elaborata (cit. doc. 3) che la vista dell'intradosso del solaio di copertura dei due box evidenziava una situazione di grave precarietà: copiose infiltrazioni di acque meteoriche, evidentemente causate dalla rottura (o da più rotture) della guaina di impermeabilizzazione del solaio (infiltrazioni che si protraggono da poco meno di due anni), hanno causato per una larga estensione superficiale del soffitto dei due box il completo distacco delle pignatte in laterizio ed il grave degrado dei travetti in cemento armato nei quali le armature metalliche ormai scoperte (la costante opera di infiltrazione ha fatto staccare lo strato di calcestruzzo che normalmente li ricopre) si presentano completamente ossidate dalla ruggine;
5) il perito incaricato aveva modo di appurare che “Tale ossidazione, che ha già causato una riduzione della sezione nominale dei tondini di acciaio (in numero di due ogni travetto), continua progressivamente nella sua opera di erosione è chiaro che la persistenza dell'infiltrazione di acqua, senza un tempestivo intervento di riparazione della guaina impermeabilizzante, porterà inevitabilmente, in un arco di tempo neanche troppo lungo, al completo collasso del solaio”; 6) a fronte della situazione di degrado in cui versava il solaio di copertura dei due box, l'Arch. aveva modo di proporre il seguente intervento di Per_1 riparazione coinvolgente soprattutto l'aspetto statico attraverso le seguenti fasi operative: “1. Accurata sabbiatura dell'armatura metallica scoperta dei travetti finalizzata alla completa rimozione delle strato di ruggine esistente;
2. Rivestimento dell'armatura metallica con maltalboiacca di cemento pagina 5 di 20 applicata a spruzzo;
3. Formazione struttura in profilati metallici come da schema di cui all'allegata tavola di elaborato grafico. Almeno per i profilati NP 140 previsti all'intradosso della copertura è preferibile il trattamento della zincatura prima della posa in opera. Il collegamento dei profilati metallici verticali ed orizzontali avverrà per saldatura;
4. Fissaggio all'intradosso del solaio di rete metallica porta intonaco;
5. Applicazione di intonaco di malta cementizia alla rete metallica di cui alla voce precedente”. 7) per l'intervento di ripristino proposto, il consulente di parte incaricato stimava un costo comprensivo di materiali e mano d'opera valutabile in € 10.000,00 (diconsi €uro diecimila/00) oltre agli oneri di fatturazione (cit. doc. 3); 8) la grave situazione, più volte segnalata dall'odierno attore al Condominio, nella persona dell'amministratore p.t., veniva resa manifesta ai condomini tutti, dallo stesso con lettera in - viata tramite lo scrivente legale del 31/01/2017 (doc. 4); 9) detta missiva veniva riscontrata dal legale del Condominio Avv. Fabio Liuzzo con lettera datata 19/05/2017 (doc. 5) con la quale veniva inviata Relazione Tecnica dell'Arch. datata 18/05/2017 (doc. 6); 10) in Per_2 particolare veniva evidenziata dal convenuto l'opportunità di estendere il contraddittoria CP_4 anche al , proprietario del costituito da lastrico solare per una Controparte_8 Parte_3 superficie complessiva di circa 325,00 mq ove nello specifico la superficie interessata era pari a 20,50 mq (cit. doc. 6); 11) si attivava procedimento di Mediazione, peraltro obbligatorio, che tuttavia sortiva esito negativo come da Verbale Negativo in data 22/01/2018 che si produce in copia ai fini della condizione di procedibilità (doc. 7); 12) è da rilevare che in merito agli interventi di manutenzione del
Lastrico Solare ubicato in Tortona, Via Perduca n. 6 l' Controparte_7
, che seppur invitata non aveva partecipato al procedimento di mediazione,
[...] inviava alle parti Raccomandata A.R. datata 11/05/2018 con la quale autorizzava i lavori summenzionati senza però alcun riconoscimento di qualsivoglia responsabilità (doc. 8); 13) nel frattempo, stante la grave situazione con rischio di collasso, il SI. era costretto a Pt_1 commissionare alla lavori di rinforzo della soletta del garage Parte_4 di sua proprietà sito nella Via D. Perduca presso il Condominio “IA” di Tortona;
14) in particolare nell'estate dell'anno 2019 venivano eseguiti dalla Parte_4 lavori di fornitura e posa in opera di: - Messa in sicurezza solette;
- N° 6 putrelles HEA da 120; -
Ancoraggio a muro con tassello chimico;
- Rinforzo sostegno putrelles con tubo zincato;
- Sostituzione
e riparazione guaina sovrastante garange;
- Rinforzo con ferri di armatura diam. 12 per soletta;
-
Intonaco a spruzzo;
per un totale complessivo di € 9.800,00 oltre Iva ed escluse la fornitura elettrica e le opere murarie (doc. 9); 15) si ritiene che la responsabilità dei danni subiti dal SI. sia Pt_1 indubbiamente di origine Condominiale: prova ne è la circostanza che i lavori che in origine determinavano i danni sopra descritti venivano commissionati direttamente dal Condominio in persona dell'Amministratore pro tempore di allora Rag. ; 16) ad ogni buon conto, in Controparte_9 considerazione delle difese stragiudiziale del , nell'ipotesi in cui l'origine del danno sia CP_4 attribuibile in tutto od in parte alla proprietà dell' , si ritiene opportuno citare Controparte_1 anche quest'ultimo ente”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta 6.7.2020 si costituiva il Controparte_10
Perduca n. 6 – C.F. – in persona dell'amministratore arch.
[...] P.IVA_2 CP_11
eccependo la carenza di legittimazione passiva del Condominio, in particolare così opponendo
[...]
e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di spese insolute o di compensarle in subordine:
“emerge dai seguenti atti:- a) L'immobiliare con atto a rogito not. Controparte_12
16.04.2015 (prod. n. 3) ha rinunziato e abbandonato la proprietà a vantaggio dello Persona_3
Stato del lastrico solare facente parte del al NCEU di Tortona F. 48 mapp. 176 sub Controparte_4
22 di mq. 325, e dell'area di mq. 650 attigua al lastrico solare al NCT di Tortona F. 48 mapp. 714.- b) Nel predetto atto si richiamano i patti e le condizioni di cui all'atto Not. 01.04.1976 (prod. CP_13 CP_1 n. 4) in cui alla cl. 9 dei e Condizioni si precisa che: “9) I condomini proprietari di unità immobiliari dell'edificio adibito a civile abitazione, godono del diritto di passaggio pedonale attraverso il terrazzo di proprietà della società venditrice, per accedere al locale in cui è installata la pagina 6 di 20 centrale termica”.- c) Nel regolamento condominiale contrattuale ((prod. n. 5) del , Parte_5 allegato all'atto di acquisto 01.04.1976 (prod. n.4), all'art. 12 u.c. viene così stabilito: “Le spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico solare (terrazzo), saranno un mezzo a carico della proprietà del terrazzo ed un mezzo a carico dei sottostanti proprietari in base alla superficie occupata”, quindi dal 2015: per il 50% a carico del e per il 50% a Controparte_8 carico dei proprietari dei box sottostanti.- d) Il è quindi solo titolare di servitù di Controparte_4 passaggio su detto lastrico solare per circa mq. 38 complessivi di cui la parte interessata in questione è pari a mq. 10 (v. planimetria (prod. n. 6) e relazione tecnica arch. – prod. n. 7).- e) Il Per_2 lastrico solare copre i boxes sottostanti (fra i quali quelli de . Atteso quanto sopra Pt_1 documentalmente provato, tenuti a sostenere la spesa dell'impermeabilizzazione e/o sistemazione del lastrico solare sono:- Il proprietario del lastrico solare (dal 2015 il ) per il Controparte_8
50%;- I proprietari dei box sottostanti ciascuno pro quota e per il complessivo altro 50%.- Il
dovrà eventualmente concorrere quale titolare di servitù ex art. 1069 3 c. C.C. in Controparte_4 proporzione (mq. 38) delle spese sostenute dalla proprietà del lastrico solare, e cioè il Demanio dello
Stato.- Il quindi nessun obbligo ha di sistemazione o rifacimento del lastrico solare Controparte_4 che eventualmente spetta alla proprietà: Stato, il quale vedrà se, ricorrendo i CP_8 presupposti dell'art. 1069 3 c. C.C., di richiedere al Condominio parte proporzionale della spesa sull'area assoggettata a servitù di passaggio del Condominio (circa mq. 38).-“.
3. Con comparsa di costituzione e risposta 11.3.2020 si costituiva l'
[...]
in particolare così opponendo: “Da quanto è emerso Controparte_1 dalle perizie depositate dall'odierno attore e dal Condominio il danno lamentato dal SI. ha Pt_1 origini ben più risalenti rispetto alla rinuncia alla proprietà del 16/04/2015. Nella perizia tecnica sullo stato di conservazione del solaio redatta dall'Arch. (all. 4), in qualità di CTP e di Per_2
Amministratore pro tempore del è stato infatti riportato lo stralcio dei verbali delle Controparte_4 assemblee succedutesi nel tempo dai quali emergeva che già in data 12/07/2004, relativamente all'ordine del giorno “Esame dei preventivi per il rifacimento dell'impermeabilizzazione della pavimentazione del cortile a causa delle infiltrazioni sottostanti. Decisioni in merito ed eventuale metodo di riparto della spesa”, si deliberava di coinvolgere il sig. e chiedergli se intendesse Pt_1 sostenere la spesa dei suddetti interventi in qualità di proprietario dei due box sottostanti il lastrico stesso. A tale assemblea né il sig. né l' Pt_1 Controparte_15 presenziavano sebbene regolarmente convocati così come non partecipavano all'assemblea del 20/06/2006 in cui si era discusso circa “l'Approvazione del riparto straordinario rifacimento del lastrico solare condominiale”, senza peraltro contestare od impugnare le relative delibere assembleari. Per di più, l'Arch. ha precisato nella suddetta perizia che l'amministratore Per_2 dell'epoca dovette procedere giudizialmente al recupero delle rate per i lavori straordinari realizzati e che lo stato di degrado del solaio dei box era in atto già da molti anni, addirittura da prima che fossero realizzati i lavori di impermeabilizzazione nel 2005-2006, che peraltro furono realizzati nel totale disinteresse delle parti e la cui realizzazione non è mai stata oggetto di contestazione da parte delle stesse. Ciò posto, come già precisato nella nota prot. n. 2017/12181/DR-TO del 20/10/2017 (all. 5) le pretese risarcitorie avanzate dall'odierno attore devono essere azionate non già nei confronti dell'Amministrazione convenuta, quanto piuttosto contro la rinunciataria Controparte_15 che ha per anni omesso la manutenzione del lastrico di cui era proprietaria e dal quale
[...] parte attrice ritiene derivi il danno ad oggi lamentato. … A ciò si aggiunga che l' , Controparte_15 oltre a disinteressarsi per anni della manutenzione del bene in argomento, ha rinunciato alla proprietà del medesimo con il chiaro e manifesto intento di sottrarsi all'obbligo di conservazione dello stesso e con il conseguente trasferimento in capo all'Erario per il tramite della art. 827 c.c. della responsabilità dei danni provocati dall'immobile nonchè i costi necessari alle opere di manutenzione, consolidamento e ripristino. Alla luce di tali considerazioni è evidente che la causa che ha motivato l'atto dismissivo in parola si pone in netto contrasto con quanto disposto dagli artt. 1322 c.c., 1343 c.c. pagina 7 di 20 e, pertanto, la , fa espressa riserva, fin d'ora, di procedere giudizialmente al fine CP_1 CP_16 di far accertare la nullità del negozio unilaterale di rinuncia de quo per contrarietà all'ordine pubblico, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità del rinunciante per i danni dallo stesso causati con la propria condotta passata omissiva.”.
4. Alla prima udienza del 17.7.2020 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, co. 6 cpc e rinviava all'udienza del 20.11.2020.
5. All'udienza del 20.11.2020 le parti insistevano nelle istanze e da ultimo chiedendo un rinvio per addivenire ad una definizione, stante l'esistenza di trattative. Il Giudice concedeva il rinvio al 29.1.2021 mediante il deposito di note scritte.
6. Con ordinanza 6.2.2021 il Giudice così provvedeva: “-letta la “DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL SOLO CONDOMINIO LUCIA E CONTESTUALE ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE” dell'attore e la conseguente e contestuale “DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E CONTESTUALE RINUNCIA ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE” del convenuto di Tortona, Via Don Perduca n. 6 – Controparte_4 C.F. – in persona dell'amministratore arch. – nata a [...] il P.IVA_2 CP_11
08/11/1968 - residente in [...] - C.F.: - rappresentato e C.F._7 difeso dall'Avv. Fabio Liuzzo (C.F.: ) del Foro di Alessandria, -rilevato che CodiceFiscale_8 risulta rispettato l'art. 306 c.p.c. il quale recita che “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”,
PQM
ORDINANZA Dichiara l'estinzione del processo nei confronti del CONDOMINIO LUCIA di Tortona, Via Don Perduca n. 6 – C.F. – in persona P.IVA_2 dell'amministratore arch. – nata a [...] il [...] - residente in [...]
Milano, 46 - C.F.: - rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Liuzzo (C.F.: C.F._7 [...]
) del Foro di Alessandria, dichiara la compensazione delle spese tra le parti attore e C.F._8 convenuto. Fissa l'udienza del 12 febbraio 2021 ore 12,30 per la prosecuzione del giudizio.”.
7. All'udienza del 12.2.2021 veniva così verbalizzato: “L'avv. Candida insiste nelle proprie istanze istruttorie, con particolare riferimento al convenuto rimasto. L'avvocatura precisa di aver depositato ricorso ex art. 702 bis cpc dinanzi al Tribunale di Torino per la nullità della rinuncia abdicativa. E per tale motivo si chiede la sospensione del procedimento. L'avv. Candida si oppone al deposito. Il Giudice Rinvia per consentire alla parte di depositare tale ricorso, entro il 20.2 e per instaurare il contraddittorio all'udienza del 26 febbraio 2021 ore 8,45.”.
8. All'udienza del 26.2.2021 parte attorea insisteva “per l'ammissione delle istanze istruttorie come in atti formalizzate (nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c.), ad eccezione della richiesta di interrogatorio formale del convenuto in persona Controparte_6 dell'Amministratore Pro - Tempore Dott.ssa Arch. , alla quale si rinuncia. L' CP_11 [...]
insiste nella sospensione del giudizio in quanto rilevante ai fini della decisione.” ed CP_1
“Il Giudice -Rigetta l'eccezione di non producibilità del ricorso e pedissequo decreto in quanto atti comunque assimilabili a giurisprudenza e comunque inerente a fatti successivi ai termini ex art. 183, co. 6 cpc, -pur ritendo rilevante il giudizio sommario intrapreso dall' , Controparte_1 osserva come sia l'alea del giudizio, che l'alea temporale del giudizio, e comunque l'odierna titolarità del bene immobile sia indiscutibilmente della convenuta, per tali motivi rigetta la richiesta di sospensione del giudizio, -si riserva quanto alle istanze istruttorie”.
9. Con ordinanza 12.3.2021 il Giudice così provvedeva: “ammette i capitoli di prova dedotti da parte attrice, ad eccezione dei seguenti capitoli: -nn. 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 45 in quanto documentali e anche non contestati, -nn. 2, 3, 18, 37, 41, 42 in quanto valutativi. Fissa l'udienza del 28 maggio 2021 ore 8,45 per l'audizione di tutti i testi.”. pagina 8 di 20 10. Seguiva l'udienza istruttoria del 29.6.2021 ed altre due udienze di rinvio su richiesta dell'attore e con rinnovo di altre istanze istruttorie.
11. Con ordinanza 23.2.2022 il Giudice così provvedeva: “A scioglimento della propria riserva, ritenutane la ammissibilità e rilevanza, nomina quale CTU di Alessandria c.so Persona_4
Borsalino 28, al fine di verificare l'origine delle infiltrazioni (se di acque meteoriche o altro) nei due garage contigui, catastalmente identificati al catasto fabbricati al F. 48 - mappali 767 sub 21 e sub. 20, ubicati al piano seminterrato del condominio ", in Tortona, Via Don Perduca 6, facenti CP_4 parte di un gruppo di 9 garages ed un deposito-magazzino, Fissa l'udienza del 12 aprile 2022 ore 8,30 per l'accettazione dell'incarico e formulazione più dettagliata del quesito.”.
12. All'udienza del 12.4.2022 il CTU nominato comunicava di non poter accettare l'incarico e i difensori delle parti non comparivano, sicchè il Giudice rinviava per verificarne l'interesse.
13. All'udienza del 2.5.2022 il Giudice così provvedeva: “ritenutane sempre la ammissibilità e rilevanza, nomina quale CTU di Tortona, al fine di verificare l'origine delle Persona_5 infiltrazioni (se di acque meteoriche o altro) nei due garage contigui, catastalmente identificati al catasto fabbricati al F. 48 - mappali 767 sub 21 e sub. 20, ubicati al piano seminterrato del condominio " ", in Tortona, Via Don Perduca 6, facenti parte di un gruppo di 9 garages ed un CP_4 deposito-magazzino, Fissa l'udienza del 25 maggio 2022 ore 12,45 per l'accettazione dell'incarico e formulazione più dettagliata del quesito.”.
14. Il CTU accettava poi l'incarico in modalità a trattazione scritta.
15. Il 19.7.2022 l' Controparte_1 depositava un'istanza nella quale così esponeva: “deposita l'allegata ordinanza dell'8 giugno 2022 del Tribunale di Torino (R.G. 2959/2021) con la quale è stata dichiarata 'la nullità dell'atto di abbandono della proprietà immobiliare a rogito Notaio di Castelnuovo Scriva rep.n. Persona_6
27973 racc. 12985, atto trascritto in data 22.4.2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Alessandria – Tortona al Reg. 1067/852 avente ad oggetto gli immobili censiti al Catasto del Comune di Tortona, F.48 part.176 sub 22 eF.48 part.714;e, per l'effetto, dichiara(to) che lo Stato non è proprietario degli immobili oggetto di detto atto per essere gli stessi di proprietà di soci Parte_6 e aventi causa della TÀ . L'ordinanza, divenuta ormai Controparte_15 definitiva per difetto di impugnazione, dimostra l'estraneità dell'Agenzia delle Entrate al presente giudizio. Se ne chiede pertanto l'estromissione, previa eventuale sospensione delle operazioni peritali i cui risultati sarebbero all'evidenza inopponibili agli effettivi proprietari per difetto di contraddittorio.”.
16. Nel mentre il Giudice, stante la richiesta di proroga del termine del CTU, la concedeva rinviando all'udienza del 5.12.2022.
17. Il CTU depositava la sua relazione finale il 16.11.2022.
18. Il 5.12.2022 il Giudice così provvedeva: “Lette le note dei difensori con cui l'attore chiede “- in via preliminare: di rigettarsi la richiesta di estromissione dal Giudizio formulata dall CP_1 convenuta e di inammissibilità e/o infondatezza delle domande tutte avanzate nei suoi
[...] confronti;
- in via pregiudiziale: di ordinarsi l'intervento ex 107 c.p.c. dei SIg.ri e CP_3
soci ed aventi causa della TÀ - in CP_2 Controparte_15 via principale: di fissarsi udienza di comparizione delle parti per gli opportuni chiarimenti, anche in relazione alla mancanza della prova del passaggio in giudicato della Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino in data 08/06/2022; - in via subordinata: di fissarsi Udienza di Precisazione delle Conclusioni”, mentre la convenuta chiede e “ribadisce in questa sede l'estraneità dell' alla presente controversia nei cui confronti nessuna domanda potrà trovare Controparte_1 accoglimento. Conclude quindi per l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande tutte avanzate pagina 9 di 20 nei suoi confronti”, letta l'ordinanza del Tribunale di Torino, Il Giudice ritenuto che, stante l'esistenza di una connessione oggettiva tra la posizione dei terzi e quella delle originarie parti in causa, nonchè sulla base di una valutazione di opportunità processuale consistente nel garantire l'economia del giudizio stesso e nell'esigenza di evitare conflitti di giudicati, ordina l'intervento dei terzi ( CP_3
e soci e aventi causa della società ,
[...] CP_2 Controparte_15 ordinando all'attrice (quale parte interessata e richiedente) di chiamare i terzi con le modalità di cui all'art. 270 c.p.c.. Rinvia per tale incombente all'udienza del 24 marzo 2023 ore 9,00.”.
20. A seguito della notifica di atto di citazione per la chiamata in causa di terzi per ordine del
Giudice ex artt. 107 e 270 c.p.c. e si costituivano in CP_2 CP_3 giudizio a mezzo comparsa di costituzione e risposta datata 3.3.2023, opponendosi alle domande delle altre parti, esponendo in particolare: di essere rispettivamente l'ex socio accomandante e l'ex socio accomandatario della Immobiliare IA di IN BA & C. S.A.S., cancellata nel 2017; che il aveva sostenuto nel corso dell'esercizio 1.6.2006 – 31.5.2007 un esborso pari ad Controparte_4
€ 12.115,80 per il ripristino del lastrico solare (doc. 3 e fattura n. 16 del 2.3.2007 dell'Impresa Edile Emmetre di SO RO & C. S.n.c. doc. 4); l'impresa edile Emmetre di SO RO & C. S.n.c. effettuò lavori di “ripristino del lastrico solare con rimozione integrale della vecchia guaina staccata, livellamento soletta con materiali apposito e posa n. 2 strati di guaina speciale”; gli esponenti scoprirono soltanto allora che il SInor , socio accomandatario della Immobiliare IA Parte_7 di ND IN & C. S.a.s., allorché aveva venduto gli alloggi e i box auto dallo stesso costruiti e facenti parte del aveva conservato la proprietà del lastrico solare e di un'area di Controparte_4
650 mq. siti in Tortona (AL) – Via Don Perduca n. 6, censiti al Catasto Fabbricati del predetto comune al f. 48, mapp. 176, sub. 22 e al Catasto Terreni al f. 48, mapp. 714 (doc. 5); l' CP_15 [...] impugnò la delibera dell'assemblea condominiale che aveva approvato le Controparte_12 spese straordinarie di rifacimento del lastrico solare perché non le era stata comunicata e perché il suddetto bene immobile non rientrava tra quelli di proprietà della sua società immobiliare (doc. 6); il lastrico solare è sempre stato utilizzato dai condomini per accedere al vano caldaia, come riferito anche nella perizia redatta dall'Arch. (l'attuale amministratore del ); CP_11 CP_4 CP_6 con atto a rogito Notaio del 16.4.2015 l' procedeva Persona_6 Controparte_15 all'abbandono formale del lastrico solare (doc. 8). Concludevano quindi chiedendo il rigetto delle domande tutte avversarie, previa remissione nei termini processuali tutti, ivi compresi quelli di cui al previgente art. 183 comma VI c.p.c. per il deposito di memorie.
21. Il Giudice, con ordinanza datata 30.3.2023, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. e con successiva ordinanza datata 4.12.2023 ammetteva le prove testimoniali.
22. All'udienza dell'8.2.2024 venivano esperiti gli interrogatori formali dell'attore e della Parte_1 chiamata , nonché escussi i testi e alle successive CP_3 CP_11 Testimone_1 udienze del 16.5.2024 e del 18.7.2024 venivano escussi i testi SO RO e . Controparte_9
23. Con ordinanza del 27.9.2024 veniva conferito nuovo incarico al CTU Geom. che Persona_5 prestava giuramento l'11.10.2024 e depositava la relazione in data 16.1.2025.
24. A seguito del deposito di note scritte delle parti, il Giudice disponeva, con ordinanza 8.2.2025, un'integrazione all'elaborato peritale depositato, che il Geom. depositava in data 29.3.2025. Per_5
25. Infine, con ordinanza 11.4.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito delle note conclusive.
§
Le domande attoree sono parzialmente fondate per i motivi che seguono.
La situazione descritta dall'attore presenta vari profili di complessità, sia fattuali che giuridici, come pagina 10 di 20 pure emerge dalla ricostruzione del giudizio. Occorre dunque procedere per gradi.
Nel caso in esame risulta pacifico che le infiltrazioni si siano manifestate sin dai primi anni del 2000 e che tali infiltrazioni abbiano causato danni alla proprietà dell'attore, divenuti nel tempo rilevanti.
L'attore ha convenuto in giudizio sia l'allora proprietario esclusivo (
[...]
) del lastrico solare che il di Controparte_7 Controparte_4
Tortona.
Il nel costituirsi ha eccepito il difetto della sua legittimazione passiva in quanto nel Controparte_4 regolamento condominiale contrattuale (suo doc. 5) del allegato all'atto di Controparte_4 acquisto 01.04.1976 (suo doc. 4), all'art. 12 u.c. è così stabilito: “Le spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico solare (terrazzo), saranno un mezzo a carico della proprietà del terrazzo ed un mezzo a carico dei sottostanti proprietari in base alla superficie occupata”. Risultando inoltre che il sia solo titolare di servitù di passaggio su detto lastrico solare per Controparte_4 circa mq. 38 complessivi di cui la parte interessata nella specie è pari a mq. 10 (v. planimetria suo doc.
6 e relazione tecnica arch. suo doc. 7). Inoltre, evidenziando che il lastrico solare copre i boxes Per_2 sottostanti, fra i quali quelli dell'attore . Sicchè, a suo dire, il Parte_1 Controparte_4 avrebbe dovuto eventualmente concorrere quale titolare di servitù ex art. 1069 3 c. C.C. in proporzione
(mq. 38) delle spese sostenute dalla proprietà del lastrico solare.
Nel corso del giudizio il convenuto è “fuoriuscito” dal giudizio a seguito Controparte_4 dell'ordinanza - conseguente all'accordo intervenuto tra attore e convenuto - che ha dichiarato l'estinzione del processo nei suoi confronti, con compensazione delle spese tra le parti attore e convenuto.
Nel giudizio è dunque rimasta parte convenuta l Controparte_7
, e sono poi intervenuti e quali
[...] CP_2 CP_3 proprietari originari ed attuali del lastrico solare.
S'impone una articolata riflessione sull'inquadramento giuridico della materia oggetto di discussione.
Secondo l'art. 1126 - Lastrici solari di uso esclusivo, “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.”.
La questione di chi risponda dei danni causati da infiltrazioni provenienti da un terrazzo in proprietà o in uso esclusivo di un condòmino, avente funzione di copertura è stata affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9449, che ha risolto un contrasto tra le diverse sezioni che aveva dato origine a tre diversi orientamenti.
Infatti, secondo un primo orientamento per le infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare o dal terrazzo a livello, sarebbero tenuti a risarcire i danni cagionati all'appartamento sottostante, deteriorato per difetto di manutenzione, i condomini inadempienti alla funzione di conservazione del bene, secondo il criterio di riparto delle spese per le riparazioni e le ricostruzioni del lastrico solare, previsto dall'art. 1226 c.c.. La responsabilità per i suddetti danni discenderebbe dall'inosservanza delle obbligazioni di manutenzione delle cose comuni, qualificata come obbligazione propter rem. Tale responsabilità per danni discende, quanto al titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo sul lastrico o sulla terrazza a livello, dall'art. 1126 c.c., mentre quanto ai restanti condomini, dall'art. 1123, co. 1 c.c.
Secondo un secondo orientamento giurisprudenziale, dei danni cagionati alla proprietà esclusiva di uno dei condomini, risponde a norma dell'art. 2051 c.c. il , in qualità di custode delle cose CP_4
pagina 11 di 20 comuni (Cass. 6376/2006; Cass. 642/2003; Cass. 15131/2001; Cass. 7727/2000).
Infine, secondo un terzo orientamento giurisprudenziale di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dal lastrico solare ricade, in via esclusiva, sul titolare dell'uso esclusivo dello stesso, senza configurare alcuna responsabilità concorrente del (Cass. 9084/2010; Cass. 15300/2013). CP_4
Con la pronuncia a Sezioni Unite del 2016 si ritiene invece che diverse siano le posizioni del titolare dell'uso esclusivo (o del proprietario) del terrazzo di copertura, e del condominio, non escludendosi l'una con l'altra.
Invero, da una parte, il titolare di tale diritto di proprietà esclusiva è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, così rispondendo direttamente degli eventuali danni a norma dell'art. 2051 c.c. nei confronti del danneggiato, il quale deve considerarsi soggetto terzo rispetto al danno da inadempimento CP_4 all'obbligo di conservazione della cosa comune (Cass. 1674 del 2015). Dall'altra parte, il CP_4
è tenuto (secondo gli artt. 1130, comma 1, n.
4. e 1135, comma 1, n. 4 c.c.) a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio e della relativa omissione risponde in base all'art. 2043 c.c.. In entrambi i casi, si rientra nel campo della responsabilità extracontrattuale.
Qualora coesistano queste due responsabilità, il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o di ricostruzione dall'art. 1126 c.c. (un terzo/due terzi) costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa, valevole anche ai fini della ripartizione del danno eventualmente cagionato.
Diversamente, nel caso in cui risulti che il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello abbia provocato direttamente e personalmente il danno, solo questi sarà tenuto al risarcimento (Cass. 30/11/2005 n. 26086). Infatti, si pensi al caso in cui abbia eseguito, malamente, di sua iniziativa il rifacimento della copertura.
L'orientamento giurisprudenziale più risalente riteneva che dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico deteriorato dovessero rispondere tutti i condomini sui quali grava la manutenzione del medesimo, svolgendo esso, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, la funzione di copertura del fabbricato (ex multis Cass., sez. II, 28/11/2001, n. 15131; sez. III, 17/10/2001, n. 12682). Il medesimo orientamento giurisprudenziale riteneva sussistere una responsabilità esclusiva del proprietario del lastrico qualora il danno cagionato a terzi derivasse da una sua condotta dolosa o colposa.
Le Sezioni Unite nel 2016, partendo dal disposto di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, ha ritenuto che per sussistere responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che vi sia il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, “senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza”. Prosegue la Corte spiegando che tale esclusiva responsabilità viene addossata al proprietario in quanto persona che si trova “nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa”, posizione a cui è sottratto l'amministratore condominiale.
Si è ritenuta, pertanto, sussistente una responsabilità da ripartirsi tra i soggetti coinvolti in base all'art. 1126 c.c., così giungendo al seguente principio di diritto: "in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130 pagina 12 di 20 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del " (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449). CP_4
Le sezioni unite hanno dunque adottato un indirizzo mediano tra i precedenti. In particolare, tranne il caso in cui si riesca a dimostrare che il danno ha avuto origine non già dalla mancata manutenzione della cosa comune ma ad altre condotte ascrivibili in via esclusiva al proprietario del lastrico in uso esclusivo, hanno: confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condòmino titolare del diritto d'uso esclusivo ex art. 2051 c.c.; dichiarato la responsabilità concorrente del in base all'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c. nell'ipotesi in cui l'amministratore ometta di CP_17 attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti, ovvero nel caso in cui l'assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1135 c.c., primo comma, n. 4, c.c.; il parametro di divisione delle spese di cui all'art. 1126 c.c.. di questa impostazione sono l'applicazione delle regole che disciplinano la responsabilità Parte_8 extracontrattuale, ossia;
la prescrizione quinquennale;
l'imputazione della responsabilità, dovendosi escludere che l'acquirente di una porzione condominiale possa essere ritenuto gravato degli obblighi risarcitori sorti in conseguenza di un fatto dannoso verificatosi prima dell'acquisto, dovendo quindi dei detti danni rispondere il proprietario della unità immobiliare al momento del fatto;
l'applicazione dell'art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio.
Venendo ora alla responsabilità ex art. 2051 c.c., essa si ritiene sia oggettiva giacché il suo accertamento prescinde dalla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res (Cass., Sez. Un., 20943/2022). Sotto il profilo dell'onere probatorio, una volta che il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno, spetta dunque al custode fornire la prova liberatoria consistente nella dimostrazione del caso fortuito. Provando eventi che interrompono la serie causale e che possono consistere in condotte di terzi. Il fatto del terzo può dunque sussistere nel caso in cui il (o gli organi preposti alla sua amministrazione) si sia opposto all'attività di CP_4 manutenzione diligentemente intentata dal custode (Cass. 1188/2019).
In ambito condominiale i diritti e le obbligazioni dei condomini sono proporzionali al valore del bene in proprietà ed essi sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni in proporzione alle rispettive quote. Inoltre, in mancanza di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio di solidarietà, la responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio di parziarietà. Pertanto, le obbligazioni assunte nell'interesse del si imputano ai singoli condomini in CP_4 proporzione alle rispettive quote, come avviene per i debiti ereditari (Cass., Sez. Un. 9148/2008). In materia di danni provenienti dalle parti comuni, l'espressa previsione normativa sulla solidarietà si rinviene nell'art. 2055 c.c. (Cass. 1674/2015). Tale principio è stato pure di recente ribadito: «in caso di azione ex art. 2051 cod. civ. esperita da un condomino in relazione a danni alla sua proprietà individuale che originino da parti comuni, la domanda risarcitoria può essere proposta, ex art. 2055 cod. civ., nei riguardi di un singolo condomino e non necessariamente dell'intero condominio» (Cass., Sez. III, ord. 11 ottobre 2024, n. 26521). Nel caso in esame però i danni non provengono da parti comuni ma da una proprietà esclusiva.
Nel merito si pongono molteplici problemi da affrontare.
Il primo è quello di circoscrivere, soggettivamente ed anche temporalmente, l'illecito riconducibile alla negligente custodia del lastrico solare che ha causato le infiltrazioni alla proprietà dell'attore. pagina 13 di 20 Il secondo è quello di comprendere se la responsabilità sia imputabile solo ai proprietari originari del lastrico solare o anche al proprietario intermedio (il nonostante l'intervenuta ORDINANZA CP_1 ex art.702 bis c.p.c. del Tribunale di Torino dell'8 giugno 2022 che così scrive: “Nel caso in esame non appare dubbio che la ragione che ha indotto la società di cui i convenuti sono soci a rinunciare alla proprietà del bene sia la sua antieconomicità. Numerosi documenti prodotti dalle parti provano lo stato di grave degrado della proprietà dei convenuti e la circostanza che terzi lamentano ingenti danni derivanti da tale immobile. Inoltre proprio nel rogito di rinuncia è esplicitato che “il terreno predetto di cui al mappale 714 non è agevolmente edificabile in quanto costituisce la riva del Torrente Ossona;
mentre il lastrico solare non dà nessun vantaggio economico alla società, non è utilizzabile dal punto di vista edilizio, in quanto gravato da servitù di passaggio pedonale a favore del per CP_4 accedere alla scala che conduce alla centrale termica ed inoltre grava sul bilancio della società sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista delle spese necessarie per la conservazione e la riparazione dello stesso essendo necessario ripristinare il solaio del lastrico medesimo”. Pertanto la società dichiara che “intende rinunciare al suo diritto di proprietà su detti immobili per liberarsi delle spese e da ogni onere fiscale ed addivenire quindi allo scioglimento della società”. Pertanto dallo stesso atto di rinuncia si evince piena prova che il negozio non è meritevole di tutela essendo diretto all'unico scopo di addebitare alla collettività i costi dell'immobile. Tanto più appare palese la causa illecita del negozio ove si rifletta sulla circostanza che la società proprietaria dell'immobile, di cui i convenuti erano soci, era stata, sia pure con compagine sociale diversa ed in tempi risalenti (essendo accomandatario il padre della convenuta ), la costruttrice dell'intero complesso CP_3 immobiliare di cui fanno parte i cespiti oggetto di causa (come risulta dai documenti e dalla comparsa pag.3). Deve quindi osservarsi che la società ha lucrato sulla parte utile del complesso CP_3 immobiliare, vendendola a terzi, ed ha invece ceduto alla collettività la parte inutile e dannosa del bene, con l'impugnata rinuncia, ciò che ulteriormente evidenzia che il negozio non è meritevole di tutela. In conclusione la causa del negozio appare illecita e ne deve dunque essere dichiarata la nullità. Alla nullità consegue la dichiarazione che il bene non è di proprietà dello Stato, ma dei convenuti, quali soci della società già proprietaria e ormai estinta e cancellata.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione;
dichiarala nullità dell'atto di abbandono della proprietà immobiliare a rogito Notaio
[...] di Castelnuovo Scriva rep.n. 27973 racc. 12985, atto trascritto in data 22.4.2015 Persona_6 presso l'Agenzia delle Entrate di Alessandria –Tortona al Reg. 1067/852 avente ad oggetto gli immobili censiti al Catasto del Comune di Tortona, F.48 part.176 sub 22 eF.48 part.714; e, per l'effetto, dichiara che lo Stato non è proprietario degli immobili oggetto di detto atto per essere gli stessi di proprietà di soci e aventi causa della TÀ Parte_6 [...]
condanna a rifondere le spese di lite Controparte_15 Parte_6 sostenute dagli attori pari alla somma di €.518 per spese ed € 3.215 per competenze professionali,”.
In giurisprudenza, peraltro anche di recente, il Tribunale di Napoli ha evidenziato le ragioni di tale scelta, in una fattispecie identica: “La nullità è, pertanto, configurabile non solamente quando con esso il proprietario persegua l'intento di liberarsi di terreni con problemi di dissesto idrogeologico, all'evidente scopo di evitare i costi per opere di consolidamento, demolizione e manutenzione, ma altresì qualora abbia ad oggetto, onde evitare costi di demolizione e di riattazione (ricollegate anche a provvedimenti adottati dagli enti locali), edifici inutilizzabili e diruti oppure abbia ad oggetto, al fine di trasferire in capo allo Stato le relative spese di bonifica, terreni inquinati. Si condivide, pertanto, la tesi secondo cui la nullità della rinuncia abdicativa discende dall'illiceità della sua causa (ex art. 1343
c.c.), dal suo essere in frode alla legge proprio per il suo porsi in contrasto con la ### (istanze solidaristiche sottese alla funzione sociale della proprietà) ed i ### europei (ex art. 1344 c.c.), appunto qualora voluta al solo fine (utilitaristico ed egoistico) di trasferire in capo alla collettività gli oneri connessi alla titolarità del bene e la relativa responsabilità per gli eventuali futuri danni. Nel caso di specie appare indubbio lo stato di grave degrado strutturale e manutentivo in cui versano gli immobili, pagina 14 di 20 come accertato in sede di sopralluogo ispettivo" (Trib. Napoli, 28.03.2024 n. 3459). In tale occasione il Tribunale campano, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di rimborso delle spese sostenute, ha peraltro così evidenziato: “"... in ragione dell'invocata ed accertata nullità (con inefficacia ex tunc) dell'atto di rinunzia, deve escludersi che gli interventi manutentivi si collochino nell'alveo degli interventi cui è obbligato il proprietario. ..." (Trib. Napoli, 28.03.2024 n. 3459).
Al riguardo occorre dunque osservare come nella specie la summenzionata ordinanza (del Tribunale di Torino) non risulta essere stata reclamata e/o riformata, sicchè e CP_2 CP_3
, nella loro qualità di negozianti con rinuncia abdicativa, poi dichiarata nulla, hanno
[...] definitivamente accettato tali effetti.
Contestualmente risulta pacifica la doverosa scelta attorea di introdurre l'odierno giudizio nei confronti dell' in quanto la stessa Controparte_7 risultava la proprietaria del lastrico solare, peraltro formalmente sino appunto alla menzionata ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Torino dell'8 giugno 2022.
E' pertanto un fatto pacifico come la custodia di fatto del lastrico solare sia gravata sul a far CP_1 data dalla trascrizione dell'”atto rogito rep. 27973 –racc. 12985 del 16 aprile 2015 del notaio
[...]
(all. 1), la SI.ra rinunciava, in nome e per conto della Immobiliare Persona_6 CP_3
IA di IN BA & C. S.a.s. (con sede in Tortona, Cod. f. ), alla proprietà P.IVA_3 dell'immobile sito in Tortona, corso Don Orione ora Perduca 6, costituito da un lastrico solare ed un'area di 650 mq, censiti rispettivamente al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 48, mapp. 176, subalterno 22 ed al Catasto Terreni al foglio 48, mappale 714. Tale atto veniva trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari contro la rinunciante ed a favore del Demanio dello Stato in quanto: “… benivacanti, spettano al Patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 827 c.c.”.” (come riportato nell'ORDINANZA ex art.702 bis c.p.c. del Tribunale di Torino dell'8 giugno 2022).
Tuttavia, la dichiarata nullità della rinuncia abdicativa per illiceità della causa non può che avere effetti retroattivi, diversamente legittimandosi effetti illeciti che appunto la nullità vuole rimuovere ab origine. Diversamente, appunto, la rinuncia abdicativa di trasferire in capo allo Stato le relative gravose spese di ripristino dell'immobile, nel mentre medio tempore magari pure necessariamente sostenute dal Demanio (si pensi all'ipotesi di rischio di crollo o di pericolo di compromissione dell'incolumità altrui), raggiungerebbe il suo scopo, senza avere alcuna chance di ripetizione della spesa (ove il rinunciante ad es. risulti nullatenente).
Alla luce di tali considerazioni, della custodia del lastrico solare sono chiamati a rispondere i proprietari originari e divenuti nuovamente attuali . CP_2 CP_3
Tutt'altro profilo è quello di verificare in quale misura, e dunque per quale somma conclusiva, essi debbano essere chiamati a risarcire per equivalente l'attore.
Nel corso del giudizio si è così reso necessario l'ausilio di un Consulente Tecnico, il quale ha depositato una prima relazione tecnica, per poi giungere ad una seconda relazione quando l'assetto del litisconsorzio ha assunto carattere definitivo.
Nella relazione del 15.01.2025 il CTU Geom. così scrive: “L'oggetto di contenzioso Persona_5 interessa due autorimesse ubicate al piano seminterrato del sito Tortona (AL) Controparte_4
Strada Privata Don Arturo Perduca al numero civico 6. Per accedere ai due locali dal piano terreno occorre scendere al piano seminterrato attraverso una rampa esterna al e, CP_4 successivamente, immettersi in un ampio spazio di manovra in cui sono ubicate altre autorimesse ed un magazzino/deposito. Risultano censite al Catasto Fabbricati al Foglio 48 Mappale 767 Sub. 20 Strada Privata Don Arturo Perduca n. 6 piano S1 Categoria C/6 Classe 3 mq 20 R.C.€ 73,34; Foglio 48 Mappale 767 Sub. 21 Strada Privata Don Arturo Perduca n. 6 piano S1 Categoria C/6 Classe 3 mq 21 R.C.€ 77,00. Le autorimesse sono poste all'esterno della sagoma del fabbricato pagina 15 di 20 condominiale, hanno la muratura perimetrale in C.A. e la loro copertura è costituita da una soletta in latero-cemento con soprastante lastrico solare. Il lastrico solare sopra l'unità immobiliare censita al mappale 767 subalterno 21 non è praticabile ed è impermeabilizzato con guaina bituminosa mineralizzata, mentre sopra l'unità immobiliare censita al mappale 767 subalterno 20 risulta in parte pedonabile, pavimentato e pertinenziale ad un appartamento del Condominio al piano terra. Al
Catasto Fabbricati risulta censito al Foglio 48 Mappale 176 Sub. 22 Strada Privata Don Arturo Perduca n. 6 piano T Categoria F/5 mq 325. In sede di sopralluogo e' stato accertato che alcune porzioni dei solai delle due autorimesse risultano prive di pignatte in laterizio e con travetti particolarmente degradati, tanto da essere visibili le armature, prive della normale copertura in calcestruzzo. I locali sono privi dall'impianto elettrico ed attualmente sono presenti strutture metalliche di rinforzo al solaio che risultano essere rimovibili. … Le cause delle infiltrazioni e dei danni Come indicato nei fascicoli di causa ed accertato nel sopralluogo con il C.T.P. di parte attrice ed il C.T.P. dei terzi chiamati in data 29.10.2024, le cause delle infiltrazioni sono sicuramente da imputare alle acque meteoriche che, dalla guaina di copertura deteriorata, sono penetrate nel sottostante solaio, danneggiandolo. Pertanto i danni lamentati da parte attrice sono da attribuire alle precarie condizioni della guaina di copertura del lastrico solare che non ha impedito alle acque meteoriche di infiltrarsi nella sottostante soletta in latero-cemento. La responsabilità delle cattive condizioni della guaina è da imputare alla proprietà del lastrico solare, censito al Foglio 48 Mappale
176 Subalterno 22, che risulta attualmente di proprietà dei signori e , CP_3 CP_2 nella qualità di soci ed aventi causa della TÀ con sede Controparte_15 in Tortona (AL) C.F. … L'origine temporale delle infiltrazioni Lo scrivente C.T.U., P.IVA_3 esaminate le perizie tecniche allegate ai fascicoli di causa, ritiene di riportare quanto indicato, nei suddetti documenti, relativamente al periodo in cui si sono manifestate le infiltrazioni oggetto di contenzioso. Nella perizia tecnica dell'Arch. incaricato dal SI. , in data Persona_1 Parte_1 17.11.2014 si dichiara che le “copiose infiltrazioni di acque meteoriche …….si protraggono da poco meno di due anni, come mi riferisce il Proprietario”. Quindi, in questa perizia, le “copiose infiltrazioni” sarebbero iniziate, presumibilmente, nel mese di Novembre dell'anno 2012. Nella perizia tecnica dell'Arch. , in data 18.05.2017, in quel periodo Amministratore Protempore del CP_11
, si dichiara invece che “lo stato di degrado del solaio dei box, era in atto già da Controparte_4 molti anni, addirittura da prima che fossero realizzati i lavori d'impermeabilizzazione nel 2005-2006, come emerge dai verbali dell'assemblea”. Inoltre l'Arch. precisa che “è stato rilevato, che le Per_2 infiltrazioni d'acqua provenivano da parti di giunzione deteriorate della guaina (lavori eseguiti nel 2005-2006) in vari punti sul lastrico solare, dovuti alla totale assenza di manutenzione da parte della proprietà.” Pertanto, esaminando la documentazione prodotta in causa, si può riassumere che le infiltrazioni erano già presenti prima dei lavori di rifacimento della guaina, eseguiti nel 2005/2006, ma che si sono nuovamente ripresentate, in maniera copiosa, nel Novembre 2012.” (relazione CTU pagg. 3-7).
Quanto alla stima dei danni così scrive e risponde il CTU: “Elenco lavori per ripristino danni e quantificazione I lavori necessari per la riparazione dei danni elencati al punto precedente consistono in: rifacimento della guaina soprastante l'intera autorimessa (sub. 21) e parte dell'autorimessa
(sub. 20); ripristino dei travetti del solaio consistente nella rimozione della ruggine dell'armatura e successivo rivestimento con geomalta tixotropica tipo “Geolite”; formazione di struttura in profilati metallici, come da calcoli strutturali elaborati da tecnico abilitato;
provvista e posa di controsoffitto antiumido;
tinteggiatura del controsoffitto. Per la quantificazione dei costi per l'esecuzione delle suddette opere, lo scrivente C.T.U., ha utilizzato il Prezzario dell'anno 2024 fornito dalla Regione
Piemonte, mentre, per quanto riguarda alcuni materiali, ha contattato alcune ditte produttrici, ottenendo il più probabile prezzo di mercato per tali materiali. Il presumibile costo delle opere per il ripristino dei danni, pertanto, si quantifica, come segue: a) Opere in economia per rifacimento della guaina: operaio qualificato (01.PO1.A20.005) ore 16 x €/ora 36,39= € 582,24 materiale a corpo € pagina 16 di 20 600,00 b) Opere in economia per ripristino ferri ammalorati: operaio qualificato (01.PO1.A20.005) ore 16 x €/ora 36,39= € 582,24 materiale a corpo € 300,00 c) Opere in economia per formazione di struttura in profilati metallici: operaio qualificato 01.PO1.A20.005) ore 80 x €/ora 36,39= € 2.911,20 materiale (profilati metallici): HEB 140 = ml 30 x €/ml 68,00= € 2.040,00 HEB 120 = ml 31 x €/ml 54,00= € 1.674,00 d) Esecuzione di controsoffitti …. (01.A06.C30.005) mq 39,00 x €/mq 47,65= € 1.858,35 e) Tinta all'acqua (idropittura) ... (01.A20.E30.005) mq 39,00 x €/mq 4,99= € 194,61 sommano € 10.742,64 A questo importo si aggiungono le spese tecniche necessarie per la redazione della verifica strutturale e della pratica edilizia che ammontano ad € 3.000,00 per un totale complessivo di € 13.742,64 (diconsi euro tredicimilasettecentoquarantadue/64) oltre I.V.A. come per legge.
6 Le spese sostenute dall'attore Nella mia precedente perizia del 29.10.2022 era stato accertato che il signor aveva incaricato una ditta di sua fiducia per l'esecuzione di alcuni interventi nelle due Pt_1 autorimesse oggetto di contenzioso. Nel dettaglio erano state realizzate le seguenti opere: sostituzione e riparazione della guaina sovrastante le autorimesse;
posa di n. 6 profilati metallici in parte appoggiati a tubi zincati ed in parte ancorati alle murature perimetrali con tasselli chimici;
posa di tondini in ferro per rinforzo di alcune porzioni del solaio privo delle pignatte. Si precisa che nel preventivo dei suddetti lavori era indicata anche la realizzazione d'intonaco a spruzzo, non eseguito. L'esecuzione di queste opere ha sicuramente evitato che lo stato di degrado del solaio delle autorimesse si aggravasse, infatti lo stato dei luoghi attuale è simile a quello del precedente sopralluogo. A parere dello scrivente C.T.U., l'intervento commissionato da parte attrice, era necessario per evitare il peggioramento dei danni e per la messa in sicurezza del solaio in tempi brevi.
Per quanto riguarda la congruità del costo di tali opere, lo scrivente C.T.U., ha calcolato il relativo importo utilizzando, per il costo della manodopera, il Prezzario dell'anno 2019 fornito dalla Regione
Piemonte. Il presumibile costo delle opere realizzate nell'anno 2019, si quantifica, come segue: a)
Opere in economia per rifacimento della guaina: operaio qualificato (01.PO1.A20.005) ore 16 x €/ora 33,35= € 533,60 materiale a corpo € 500,00 b) Opere in economia per posa tondini in ferro per rinforzo solaio: operaio qualificato (01.PO1.A20.005) ore 8 x €/ora 33,35= € 266,80 materiale a corpo € 100,00 c) Opere in economia per formazione di struttura in profilati metallici: operaio qualificato (01.PO1.A20.005) ore 80 x €/ora 33,35= € 2.668,00 materiale (profilati metallici): HEA 120 = ml 30 x €/ml 40,50= € 1.215,00 TUBI ZINCATI diam. 120 = = ml 10 x €/ml 25,00= € 250,00
A a corpo € 1.000,00 sommano € 6.533,40 (diconsi Parte_9 CP_18 euro seimilacinquecentotrentatre/40) oltre I.V.A. come per legge. Occorre far presente che la struttura in profilati metallici risulta rimovibile e quindi non idonea ad una sistemazione definitiva;
si dovrà procedere, pertanto, alla sua sostituzione, previo idoneo calcolo strutturale redatto da tecnico abilitato.” (relazione CTU pagg. 7-11).
La relazione del CTU risulta essere il risultato di un metodo rigoroso, con motivazioni solide e con le risposte puntuali alle osservazioni dei Consulenti di Parte, oltre ad aver depositato la puntuale integrazione prendendo posizione sulle ulteriori osservazioni meglio argomentate. Questo Giudice deve dunque tenere conto di tali conclusioni.
Il CTU pertanto complessivamente riconosce un totale, tra costi di ripristino e costi da rimborsare all'attore, pari ad € 20.276,04 oltre IVA.
Il suddetto importo andrebbe dunque ripartito in base all'art. 1126 c.c., come confermato dalle Sezioni Unite, secondo cui "Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del " (Cass., Sez. Un., 10 maggio 2016, n. 9449). CP_4
pagina 17 di 20 Se nonché l'allora convenuto aveva eccepito e documentato l'esistenza del Regolamento CP_4 condominiale contrattuale con norme in deroga all'art. 1126 c.c., come prima riportato: “c) Nel regolamento condominiale contrattuale ((prod. n. 5) del , allegato all'atto di acquisto Parte_5
01.04.1976 (prod. n.4), all'art. 12 u.c. viene così stabilito: “Le spese inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico solare (terrazzo), saranno un mezzo a carico della proprietà del terrazzo ed un mezzo a carico dei sottostanti proprietari in base alla superficie occupata” (comparsa di costituzione e risposta del . CP_4
Quanto allegato dal e le argomentazioni sostenute non hanno trovato in alcun modo CP_4 smentita, apparendo solide e convincenti. L'attore peraltro ha ritenuto utile concordare la fuoriuscita dal processo del convenuto e così è avvenuto. CP_4
Occorre dunque verificare se la norma dell'art. 1126 c.c. sia però o meno derogabile. Il codice civile prevede espressamente quali tra queste siano inderogabili. In particolare, sono qualificati come inderogabili dall'art. 1138 c.c. le seguenti norme: 1118, comma 2 – diritti dei partecipanti sulle parti comuni;
1119, sull'indivisibilità delle parti comuni;
1120, innovazioni;
1129, nomina, revoca e obblighi dell'amministratore; 1131, rappresentanza;
1132, dissenso dei condòmini rispetto alle liti;
1136, costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni e 1137, impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea. Sono pure ritenute inderogabili, secondo l'art. 72 delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile, le previsioni contenute negli articoli 63, 66, 67 e 69 delle medesime
Disposizioni.
Quindi, la norma dell'art.1126 c.c. non rientra nell'elenco delle disposizioni che il Codice definisce come inderogabili. Ne consegue che il criterio di ripartizione per i lastrici solari di cui all'art. 1126 c.c. può essere derogato.
Secondo la dottrina e l'unanime giurisprudenza, occorre una specifica convenzione assunta tra tutti i condomini, che preveda un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dall'art. 1126 c.c.. Il caso più frequente è dunque quello del Regolamento di condominio avente natura contrattuale, quando – cioè – il Regolamento sia stato redatto dal costruttore, allegato al primo rogito e richiamato in quelli successivi. In tale ipotesi sarà quindi possibile ipotizzare un criterio di ripartizione delle spese per i lastrici solari diverso da quello che prevede una quota di 1/3 a carico di chi ne ha l'uso esclusivo e di 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve;
per esempio, si potrà adottare un criterio di ripartizione a millesimi tra tutti i condomini, senza alcuna
“quota specifica” a carico di chi usa in via esclusiva il lastrico. Nella specie quindi sussiste tale deroga.
I proprietari del lastrico solare, quivi infine convenuti, dovranno essere pertanto condannati a pagare all'attore la metà della somma di € 20.276,04 oltre IVA, corrispondente alla somma di € 10.138,02.
Deve osservarsi come tale somma, tuttavia, ricomprenda nel suo seno il risarcimento per equivalente sia della proprietà esclusiva attorea, ed anche la parte sovrastante del lastrico solare (come prima riportato, così scrive il CTU: “I lavori necessari per la riparazione dei danni elencati al punto precedente consistono in: rifacimento della guaina soprastante l'intera autorimessa (sub. 21) e parte dell'autorimessa (sub. 20); ripristino dei travetti del solaio consistente nella rimozione della ruggine dell'armatura e successivo rivestimento con geomalta tixotropica tipo “Geolite”; formazione di struttura in profilati metallici, come da calcoli strutturali elaborati da tecnico abilitato;
provvista e posa di controsoffitto antiumido;
tinteggiatura del controsoffitto. … Il presumibile costo delle opere per il ripristino dei danni, pertanto, si quantifica, come segue: a) Opere in economia per rifacimento della guaina: operaio qualificato (01.PO1.A20.005) ore 16 x €/ora 36,39= € 582,24 materiale a corpo € 600,00 … A questo importo si aggiungono le spese tecniche necessarie per la redazione della verifica strutturale e della pratica edilizia che ammontano ad € 3.000,00 per un totale complessivo di € 13.742,64 (diconsi euro tredicimilasettecentoquarantadue/64) oltre I.V.A. come per legge.”), sicchè parte di detto importo secondo quanto indicato dal CTU dovrà necessariamente pagina 18 di 20 corrispondere al rifacimento della guaina e non rimanere nella disponibilità arbitraria dell'attore. E' infatti evidente come tale somma e costo appartengano ad un unicum risarcimento inscindibile.
Va infine rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei convenuti intervenuti per le motivazioni poc'anzi espresse e rigettata l'eccezione dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, atteso che l'illecito inerente l'omessa custodia del lastrico solare con conseguenti infiltrazioni, ancorchè di lunga durata e risalente nel tempo, risulta permanere ad oggi, avendo l'infiltrazione carattere di continuità nel tempo;
ed in particolare perché il CTU non è stato in grado di stabilire, né appunto potrebbe farlo per i motivi poc'anzi espressi essendo ancora in fieri l'infiltrazione, se abbia avuto un inizio ed una fine.
Al contempo va pure rigettata la domanda dei convenuti intervenuti di applicare la regola di cui all'art. 1227 c.c. all'attore sostenendo di avere egli passivamente “tollerato, per anni, la Pt_1 presenza delle infiltrazioni” così da aggravare il danno, poiché risulta al contrario provato, dandone atto esplicitamente il CTU che appunto riconosce anche i costi di ripristino, che l'attore abbia agito tempestivamente per evitare l'aggravamento del danno, nei limiti di quanto gli era consentito, ossia di intervenire nella sua proprietà.
Appare infine ultronea la disquisizione dei convenuti intervenuti circa la responsabilità riconducibile ab origine al committente delle opere di rifacimento del lastrico solare circa 20 anni fa, CP_4 poiché avrebbero potuto o dovuto chiedere di chiamare in garanzia il svolgendo nel pieno CP_4 contraddittorio tale domanda, ancorchè precedentemente il giudizio sia stato estinto nei confronti di esso ma a seguito di “accordo” tra attore e convenuto.
Le domande incidentali del ancora oggi all'udienza di discussione reiterate, di voler essere CP_1 estromessa da tempo dal giudizio, di vedersi riconosciute le spese del giudizio e di veder condannato per responsabilità aggravata l'attore, andranno tutte rigettate, sia perché non trovano nemmeno rispondenza nelle uniche conclusioni formalmente da essa riportate (ossia quelle di cui alla comparsa di costituzione); sia perché, come già prima osservato, il è stato legittimamente convenuto CP_1 dall'attore avendo avuto la custodia di fatto del lastrico solare per ben 7 anni, sia perché la discussione inerente gli effetti retroattivi della (dichiarata) nullità della rinuncia abdicativa per illiceità della causa è apparsa assai ben più controversa e complessa rispetto alla intesa riduzione de menzione di un passaggio dell'autorevole dottrina, apparendo tale citazione più metafisica che giuridica, in quanto non entra affatto nel vivo della discussione della retroattività o meno degli effetti giuridici della nullità.
La banale schematizzazione nullità = effetti retroattivi e annullamento = effetti irretroattivi, infatti, tralascia tutta un'area grigia, di grande complessità, che ancora impegna tanto la dottrina quanto la giurisprudenza. Occorre infatti precisare ad esempio che il contratto nullo non è radicalmente improduttivo di effetti. Si differenzia dal contratto inesistente proprio perché produttivo, a differenza del secondo, di alcuni eccezionali effetti. Una costruzione sistematica di tali effetti è ardua. La conversione costituisce l'effetto più evidente: il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, di cui abbia i requisiti di forma e di sostanza (art. 1424 c.c.). In alcuni casi il contratto nullo produce effetti a seguito del compimento di altri atti, che ne consentono il recupero. È il caso della conferma della donazione nulla (art. 799 c.c.): essa produce l'effetto di fornire al donatario un titolo per esigere il donatum o bloccarne la ripetizione nei confronti di eredi o aventi causa del donante che l'abbiano confermata. È il caso anche dell'iscrizione nel registro delle imprese del contratto di società nullo, che consente di riconoscere efficacia agli atti successivamente compiuti in nome della società (art. 2332, comma 5, c.c.). Ricorre la fattispecie anche quando il contratto nullo risulti trascritto almeno cinque anni prima della trascrizione della domanda di nullità: la trascrizione, nonostante la nullità dell'atto, produce l'effetto di rendere inattaccabile il diritto del terzo subacquirente. In altri casi il contratto nullo produce effetti perché, nonostante il vizio, è stato eseguito. È il caso del contratto di lavoro nullo, che produce tutti i suoi effetti per il periodo in cui ha avuto esecuzione (art. 2126 c.c.). È
pagina 19 di 20 il caso anche del contratto nullo per immoralità: se eseguito, produce l'effetto di rendere irripetibili le prestazioni fatte (art. 2035 c.c.).
La nullità del contratto opera in modo automatico e fin dall'inizio: gli effetti del contratto nullo sono cancellati ex tunc;
è come se non si fossero mai prodotti. La retroattività della nullità produce conseguenze sia tra le parti, sia nei confronti dei terzi. Tra le parti, la nullità rende oggettivamente indebite le prestazioni eseguite in forza del contratto nullo (art. 2033 c.c.). La regola della ripetibilità delle prestazioni subisce tuttavia eccezioni. Il caso principale è quello del contratto nullo per contrarietà al buon costume: la parte che lo esegue condividendo l'immoralità non può ripetere quanto prestato
(art. 2035 c.c.). La ripetizione è impedita anche dalla prescrizione della relativa azione e dall'usucapione dell'accipiens. Nei confronti dei terzi, la nullità travolge gli acquisti da questi compiuti sulla base del contratto nullo: il terzo che acquista dal soggetto che aveva acquistato in forza di un contratto nullo è pregiudicato dalla nullità dell'acquisto del dante causa. E ciò anche se il terzo abbia acquistato in buona fede e abbia trascritto il suo acquisto prima della trascrizione dell'azione di nullità. Anche la regola del travolgimento dell'acquisto del terzo subisce eccezioni legate all'usucapione, alla regola possesso vale titolo e alla trascrizione sanante: il terzo fa salvo il proprio acquisto se abbia usucapito il bene o se abbia acquistato in buona fede a non domino un bene mobile non registrato (art. 1153 c.c.) o se abbia trascritto l'acquisto di un bene immobile cinque anni prima della trascrizione della domanda di nullità (art. 2652, n. 6, c.c.).
Pertanto, a fronte di una discussione complessa e non così predeterminata, si giustifica pure la domanda svolta dai convenuti, da ultimo intervenuti, nei confronti del CP_1
In conclusione, le domande dell'attore andranno accolte, limitatamente come prima esposto, e le spese del giudizio seguiranno il principio della soccombenza, nella misura della metà della soccombenza dei soli convenuti e e saranno liquidate come da dispositivo, CP_2 CP_3 secondo i c.d. parametri forensi previsti per lo scaglione di riferimento, aumentate per il numero delle parti.
Le spese del giudizio tra le altre parti processuali potranno ben essere compensate in ragione “di assoluta novità della questione trattata” ex art. 92 c.p.c..
Le spese delle Consulenze Tecniche d'Ufficio espletate in questo giudizio graveranno invece per intero sui convenuti , in solido fra loro. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna e in solido fra loro, al risarcimento in favore CP_2 CP_3 dell'attore dei danni che si quantificano nella complessiva somma di € 10.780,00;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna altresì e in solido fra loro, a rimborsare all'attore, o CP_2 CP_3 allo Stato ove confermata l'ammissione al Gratuito Patrocinio, le spese di lite, che si liquidano in € 6.093,60 per compenso oltre Spese Forfettarie Generali 15%, oltre CPA ed IVA se dovuta. Spese delle
Consulenze Tecniche d'Ufficio espletate in questo giudizio a carico dei convenuti CP_2
e , in solido fra loro. CP_3
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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