Art. 42. Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto.
E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non e' autorizzato alla vendita.
Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.
E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non e' autorizzato alla vendita.
Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.