Articolo 42 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 41Articolo 43
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24 ottobre 1942
Art. 42. Autorizzazione per la vendita del sale al pubblico e condizioni nelle quali il sale deve essere venduto.

E' proibito di vendere sale al pubblico senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli e di acquistarne presso chi non e' autorizzato alla vendita.

Il sale deve essere venduto nelle condizioni nelle quali esce dagli stabilimenti e dai magazzini del monopolio senza alterazione e senza mescolanza di qualita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942