Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 2
In tema di assicurazione della responsabilità civile automobilistica l'art. 4, comma terzo, legge 26 febbraio 1977, n.39,- il quale dispone che, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente o temporanea, il reddito che occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione; quanto, poi, alla liquidazione del danno futuro, può farsi ricorso alle tabelle di cui al R.D. n.1403 del 1922, rapportato al coefficiente età- percentuale di invalidità residuata con base il triplo della pensione sociale e considerato lo scarto tra vita lavorativa e fisica, tenendo nel dovuto conto l'aumento della vita media rispetto al 1922. Tali criteri non sono, peraltro, tassativi, potendo il giudice del merito ricorrere anche ad altre regole quale l'equità di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ. ovvero ad entrambi i principi; tale scelta, costituendo giudizio di merito, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
In tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato, al caso specifico. Entro tali limiti, è un criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, con la conseguenza che l'adozione di detto criterio è incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Il medesimo adeguamento è richiesto per l'adozione del criterio tabellare, in base al quale viene differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità.
Commentari • 2
- 1. Infortunio sul lavoro: condotta omissiva del datore e risarcimento dei danniAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 22 agosto 2005
- 2. Risarcibile il danno patrimoniale e non derivante dalla morte del coniugeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 novembre 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11376 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT OL, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GRILLO PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
YD RI SPA, in persona del legale rappresentante Condirettore Generale dott. Sergio Cecovini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONGENET, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
UC LV, LL BE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1300/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione 4^ CIVILE EMESSA IL 21/5/1997, depositata il 29/05/98;
rg.254/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato GAMBERINI MONGENET RODOLFO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 16.7.1990 IC NT e IT AI convenivano davanti al Tribunale di Napoli LV NA UC, quale proprietaria di una Fiat TA e la s.p.a. LO Adriatico, quale sua assicuratrice per la r.c.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni.
Assumevano gli attori che l'auto predetta aveva investito il giovane IC NT il 24.7.1987, mentre si trovava su una moto di proprietà di IT AI, fermo in via Marconi di S.Antimo. Il tribunale, con sentenza depositata il 5.7.1995, rigettava la domanda.
Proponevano appello gli attori. Si costituiva la sola s.p.a. LO Adriatico.
La corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 29.5.1998, condannava i convenuti in solido al pagamento nei confronti di NT IC della somma complessiva di L. 114.657.378, oltre gli interessi nella misura dell'8%.
Riteneva la corte di merito, per la parte che qui interessa, che il danno patrimoniale da invalidità permanente andasse liquidato nella misura di 20.832.480, con decorrenza dall'età di 22 anni, considerando un'invalidità sotto il profilo lavorativo del 9,5%, applicando il criterio di liquidazione a pinto di invalidità e prendendo come base di calcolo la pensione sociale del 1993 (in cui il NT aveva compiuto 22 anni e presumibilmente si avviava al lavoro), il danno biologico temporaneo dovesse liquidarsi nella misura di L.
4.200.000 e quello permanente nella misura di L. 39 milioni, considerati 19,5 punti di invalidità ed il valore di L. 2 milioni al punto, con riferimento all'anno del sinistro (1987), ed effettuando l'opportuna rivalutazione del tutto.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il NT, che ha presentato memoria.
Resiste con controricorso il LO Adriatico.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 39/1977, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Assume il ricorrente che erratamente il giudice di appello ha applicato la pensione sociale nella misura di L.
4.279.600 annue, mentre egli doveva applicare come base del calcolo la pensione sociale del 1997, pari a L. 5.083.000.
Secondo il ricorrente, inoltre, non doveva tenersi conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, essendo lo stesso anacronistico.
2.1 Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Infatti, tema di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, l'art. 4, comma 3, l. 26 febbraio 1977 n. 39, il quale dispone che ai fini del risarcimento del danno da invalidità permanente o temporanea, il reddito che occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione (Cass. 3 novembre 1998, n. 10966; Cass. 20 aprile 1993, n. 4632). Nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che il danno patrimoniale del danneggiato NT, derivante dall'inabilità permanente, dovesse decorrere dall'età di 22 anni, ritenendo che presumibilmente solo in quella data avrebbe iniziato a lavorare. Conseguentemente l'evento di danno patrimoniale in questione, da invalidità permanente parziale, è stato collocato temporalmente dal giudice di merito a decorrere dal 1.1.1993. Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha tenuto conto, come base di calcolo di questo danno, ai sensi dell'art. 4 l. n. 39/1977, la pensione sociale nell'entità prevista per il 1993.
3.1 Egualmente è infondata la censura avverso la detrazione effettuata dal giudice per lo scarto tra vita fisica e lavorativa. Per la liquidazione del danno patrimoniale futuro da invalidità permanente, conseguente a sinistro stradale, è possibile il ricorso alle tabelle di cui r.d. n. 1403 del 1922, rapportato al coefficiente età - percentuale di invalidità residuata, prendendo a base la somma corrispondente al triplo della pensione sociale e considerando lo scarto tra vita fisica e lavorativa (Cass. civ., sez. 3^, 25 maggio 2000, n. 6873; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020). Tuttavia queste tabelle di liquidazione non rappresentano uno strumento di liquidazione del danno da invalidità permanente tassativo ed inderogabile. Il giudice di merito, pertanto, può ricorrere alla loro applicazione, ovvero utilizzare il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 122,6 c.c., ovvero contemperare entrambi i criteri (Cass. 5.11.1994,n. 9170; Cass,, 23.6.1993, n. 6941).
3.2 Inoltre, poiché le predette tabelle si basano, per quanto riguarda la determinazione dei relativi coefficienti sulla probabile durata della vita dell'infortunato e poiché detta durata dal 1922 ad oggi è aumentata, di tale aumento deve tenersi conto nell'applicazione della detrazione in percentuale, per scarto tra la vita fisica e quella lavorativa (Cass. 4.9.1990, n. 9118). L'entità di detto scarto, costituendo una valutazione di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Nella fattispecie il giudice di appello ha considerato l'aumento della vita media dall'anno in cui furono redatte le tabelle alla data della sua decisione, ed ha ritenuto di detrarre per detto scarto tra vita fisica e vita lavorativa solo il 10% dalla somma che risultava dal calcolo tabellare, con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità.
4 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il criterio di liquidazione equitativa del danno biologico permanente e temporaneo e del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha liquidato il danno biologico temporaneo per 75 giorni totale e per 90 giorni parziale nella misura di L. 4.200.000, e quello permanente nella misura di L. 39 milioni, pari a L. 2 milioni di punto, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale di calcolare la somma di L. 80.000 al giorno per il danno biologico temporaneo e la somma di L.
4.160.000 per ciascun punto percentuale di danno biologico.
5.1 Ritiene questa corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva questa corte che, in tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato al caso specifico. Entro tali limiti, è un criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, con la conseguenza che l'adozione di detto criterio è incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Il medesimo adeguamento è richiesto per l'adozione del criterio tabellare, in base al quale viene differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità (Cass. civ., sez. 3^, Il agosto 2000, n. 10725; Cass. civ., sez. 3^, 19 maggio 1999, n. 4852). Ciò che occorre precisare è che anche l'adozione di uno dei due suddetti criteri liquidativi (valore medio del punto o criterio tabellare) da parte del giudice rientra pur sempre nell'ambito dei poteri di liquidazione equitativa di detto danno futuro, a norma degli artt. 2056 e 1226 c.c.. Tuttavia, perché la valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una quantificazione arbitraria, è necessario che il giudice di merito fornisca congrue ragioni del procedimento logico attraverso il quale è pervenuto a giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento, indicando gli elementi a tal fine valorizzati (Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2037).
5.2 Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto di fissare nella misura di L. 2 milioni il valore del punto di invalidità, ed in L. 35.000 al giorno l'indennità per il danno biologico, il tutto con riferimento alla data dell'evento (1987).
Il giudice, nel valutare tale danno ha tenuto conto dell'età del ragazzo dell'entità dei postumi, della sua vita di relazione. Quindi la motivazione sull'uso del potere equitativo di liquidazione del danno biologico è esente da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
6 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per errata compensazione delle spese processuali dovuta all'omesso esame di un documento decisivo.
Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha compensato per intero le spese del giudizio di primo grado e per un quinto quelle del secondo grado, sull'errata convincimento che la prova della legittimazione passiva di LV NA UC era stata fornita soltanto nel, giudizio di secondo grado con la produzione dell'estratto cronologico del PRA, mentre questa prova era stata già fornita in primo grado con la produzione della carta di circolazione.
7 Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. La censura, infatti, si risolve in un travisamento del fatto da parte del giudice di merito perché in contrasto con le risultanze processuali probatorie. A tal fine va rilevato che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
8 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata compensato le spese processuali, anche nei confronti della UC, soccombente. 9 Ritiene questa corte che il motivo vada rigettato.
Infatti, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 22.1.1990, n. 320). 10 Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 per mancata disposizione del rimborso delle spese di c.t.u., dovuta ad omesso esame di un documento decisivo. Lamenta il ricorrente che l'impugnata sentenza ha omesso di disporre il rimborso delle spese di c.t.u. sull'errato convincimento che non risultasse in atti la corresponsione delle medesime da parte del NT, mentre ciò risultava provato già in primo grado con la produzione della ricevuta del vaglia postale di L. 270.000, inoltrata dal NT al sanitario.
11 Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Anche questa motivo integra una censura di travisamento del fatto, che, giusto quanto detto in relazione al terzo motivo (precedente punto 7), era denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e non con il ricorso per Cassazione.
12 In definitiva il ricorso va rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione. Nessuna statuizione sulle spese va emessa nei confronti dell'intimato non costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002