Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11376
CASS
Sentenza 31 luglio 2002

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In tema di assicurazione della responsabilità civile automobilistica l'art. 4, comma terzo, legge 26 febbraio 1977, n.39,- il quale dispone che, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente o temporanea, il reddito che occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - implica che debba farsi riferimento all'importo della pensione sociale alla data dell'evento dannoso e della correlativa perdita del presunto reddito, rivalutabile fino alla data della liquidazione; quanto, poi, alla liquidazione del danno futuro, può farsi ricorso alle tabelle di cui al R.D. n.1403 del 1922, rapportato al coefficiente età- percentuale di invalidità residuata con base il triplo della pensione sociale e considerato lo scarto tra vita lavorativa e fisica, tenendo nel dovuto conto l'aumento della vita media rispetto al 1922. Tali criteri non sono, peraltro, tassativi, potendo il giudice del merito ricorrere anche ad altre regole quale l'equità di cui agli artt.1226 e 2056 cod. civ. ovvero ad entrambi i principi; tale scelta, costituendo giudizio di merito, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

In tema di liquidazione del danno biologico, che è essenzialmente equitativa, il giudice di merito può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purché effettui la necessaria personalizzazione del criterio adottato, al caso specifico. Entro tali limiti, è un criterio valido di liquidazione quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, con la conseguenza che l'adozione di detto criterio è incensurabile in sede di legittimità, purché sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alla peculiarità del caso. Il medesimo adeguamento è richiesto per l'adozione del criterio tabellare, in base al quale viene differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed alla età del soggetto danneggiato, con superamento del valore fisso del punto di invalidità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11376
Data del deposito : 31 luglio 2002

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