Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4171/23
Tribunale di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 29/05/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
4171/2023
Sono comparsi:
1. l'avv. PIERGIORGIO ROMANO in sost. degli avv.to PANZA BELLINO ELIO e DE
FRANCISCIS ANTONIO per;
Controparte_1
2. l'avv. VINCENZO CASAMASSA in sost. dell'avv. LORITO ANTONIO per
[...]
; Controparte_2
Le parti rilevano quanto segue:
Parte ricorrente insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati e si riporta integralmente all'atto introduttivo e agli scritti difensivi precedentemente depositati;
L'avv. Casamassa impugna ogni avversa richiesta, si riporta integralmente alla propria memoria di costituzione chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spesse di lite, evidenziando che
è necessaria la querela di falso avverso il verbale di accertamento e risultando comunque ininfluente la proprietà o l'installazione materiale dell'apparecchio posto che il ricorrente è stato trovato intento ad utilizzarlo e peraltro nessuna ulteriore persona è stata rinvenuta sui luoghi dai verbalizzanti.
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dell'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4171 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023
Tra
, (C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Bellino Elio Panza (C.F.: ) e Antonio De IS (C.F.: C.F._2
), come da procura in calce al ricorso introduttivo, presso lo studio dei quali C.F._3
è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Valadier n. 36;
-Ricorrente-
E
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con sede legale in Cautano (BN), Via Piazza
Vittorio Veneto, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Lorito (C.F: ), ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso l'indirizzo pec: Email_1
-Resistente-
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (artt. 22 l. 689/1981);
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981, contenente pedissequa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
n.11/2023 del 29.11.23, notificata in pari data dall' , Controparte_3
con cui veniva condannato al pagamento della sanzione amministrativa di € 240,00 per la violazione del disposto cui alla lett. gg) della Tabella A del Regolamento delle sanzioni all'interno del territorio del , che vieta all'interno dell'area lo Controparte_3
“svolgimento di attività sportive, ricreative, educative e campeggi non opportunamente autorizzate dall' ”. Controparte_4
In particolare, a fondamento della propria domanda, il ricorrente deduceva che:
- con verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 18/23 della Stazione Carabinieri
Forestali di Vitulano, veniva accertato che, in data 11.08.2023, in località Trinità del
Comune di Vitulano, nella zona A del , “il Controparte_3
trasgressore aveva installato un generatore di corrente elettrica al fine di alimentare una serie di lampade e un freezer. All'atto del controllo il generatore di cui sopra era in funzione” (cfr. verbale contestazione illecito amministrativo) e che il ricorrente faceva uso dello stesso per ricaricare il proprio telefono cellulare (all. 7 integrazione controdeduzioni);
- con scritti difensivi del 07.09.2023, chiedeva, previa audizione personale, CP_1
l'annullamento delle violazioni contestate, dichiarando di non essere il proprietario del generatore e di non aver campeggiato nella suddetta località. Deduceva, infine, che l'accampamento rinvenuto era occupato da persone diverse dal ricorrente regolarmente autorizzate;
- con verbale di audizione del 10.10.2025, veniva confermata la sanzione amministrativa di €
240,00.
Si costituiva l' , chiedendo in primo luogo di Controparte_3 rigettare l'istanza di sospensione provvisoria dell'esecutività del provvedimento impugnato stante l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel merito, chiedeva di rigettare l'avversa opposizione e, conseguentemente, confermare l'ordinanza-ingiunzione n.11/23 alla luce dell'efficacia probatoria privilegiata propria del verbale di contestazione, mai fatto oggetto di querela di falso da parte del ricorrente.
All'odierna udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai loro scritti difensivi.
La domanda di opposizione all'ordinanza-ingiunzione va rigettata giacché infondata.
Con ordinanza-ingiunzione n.11/2023, l' ingiungeva Controparte_3 all'opponente il pagamento dell'importo di € 240,00 a titolo di sanzione per l'accertata violazione, come da verbale di contestazione n. 18/2023, verificatasi in data 11.08.2023, di quanto disposto dalla lettera gg) della tabella A del “Regolamento delle sanzioni all'interno del territorio del
[...]
”, che vieta “lo svolgimento di attività sportive, ricreative, Controparte_3 educative e campeggi non opportunamente autorizzati”.
Anzitutto giova premettere che il verbale di accertamento è un atto pubblico ai sensi dell'art. 2699
c.c. e, come tale, “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Sul punto, la Cassazione ha pacificamente statuito che l'atto pubblico “a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese;
b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi.” (cfr. Cass. n. 18420/2024)
Si tratta, quindi, di una prova legale nell'ambito del procedimento giurisdizionale, che vincola il giudice al risultato probatorio in esso contenuto. In particolare, il contenuto del verbale di accertamento ha piena efficacia probatoria per i fatti attestati dal pubblico ufficiale “come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui conosciuti senza margini di apprezzamento
o discrezionalità” (cfr. Cass. 15702/2004).
Venendo al caso di specie, in ordine all'insussistenza dell'accertata violazione, parte ricorrente deduce che le circostanze accertate (ossia il fatto che stesse campeggiando nell'area, che CP_1
avesse installato il generatore e che ne fosse il proprietario) siano state oggetto di travisamento da parte dei verbalizzanti, i quali avrebbero effettuato la verifica sulla base di una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.
Secondo la prospettazione del ricorrente, diversamente da quanto erroneamente percepito dai verbalizzanti, il si sarebbe trovato occasionalmente sui luoghi in questione e le persone CP_1
che occupavano l'accampamento in questione sarebbero state altre (peraltro, queste ultime in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti).
Contesta, quindi, la necessità di proporre querela di falso ai fini del superamento della veridicità del verbale giacché privo di efficacia probatoria privilegiata con riferimento alle circostanze accertate.
Tale prospettazione non appare condivisibile da questo Giudicante. Ed invero, i fatti oggetto di accertamento nel caso in esame non appaiono senz'altro riconducibili a quelli che la giurisprudenza di legittimità individua come suscettibili di errore di fatto. In particolare, “l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi -ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico- oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante”.
A ben vedere, quindi, l'efficacia di piena prova viene esclusa dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento ai giudizi valutativi, agli apprezzamenti personali o ai fatti che, per la loro modalità repentina di accadimento, potrebbero aver indotto il verbalizzante in errore in quanto non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo.
Ebbene, la circostanza per cui il fosse stato trovato intento a campeggiare nell'area senza CP_1
autorizzazione e ad utilizzare un generatore elettrico non appare di certo implicare un giudizio di tipo valutativo, essendo, piuttosto, sottesa un'attività di descrizione dei luoghi e di percezione di una realtà statica.
Peraltro, il dato relativo alla proprietà del generatore appare ininfluente ai fini della sussistenza della violazione giacché la norma che ci occupa sanziona, in via generale, le attività ricreative e i campeggi non autorizzati. A conferma del fatto che è l'attività in sé ad essere sanzionata, sovviene l'art. 3 del Regolamento in questione, il quale prevede una solidarietà tra il proprietario della cosa usata per commettere la violazione e l'autore dell'illecito salvo che il proprietario non provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Alla luce di quanto innanzi premesso, l'opposizione risulta infondata e non meritevole di accoglimento.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale espletata e alla natura delle questioni, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione fino a € 1.100,00) relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' , ritenuta assorbita CP_1 Controparte_3
ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti della parte resistente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 332,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 29.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano