Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 30/03/2026, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7260 del 2025, proposto da
Avvocati Luigi Adinolfi e Francesca Grazia Forte, i quali si difendono in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Caserta - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, n. 4472/2025 pubblicata il 13/06/2025 resa nel giudizio n.r.g. 1613/2025 notificata il 16/06/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti agiscono per l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.A.R. ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento in loro favore delle spese di lite liquidate <<in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%)>> in qualità di avvocati dichiaratisi antistatari in quel giudizio.
Lamentano, in particolare, che nonostante la notifica della sentenza in data 16 giugno 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non avrebbe ancora dato esecuzione al giudicato.
In aggiunta alla domanda principale, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento e di condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato difendendosi con memoria di stile.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Nella fattispecie, sussistono tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione di ottemperanza di cui all'art. 112, comma 2, lett. a), del predetto codice.
La sentenza del T.A.R. (della cui ottemperanza si tratta) è, infatti, passata in giudicato (cfr. attestazione in atti del 17 novembre 2025) e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta in data 16 giugno 2025) previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Va accolta, nei limiti che seguono, la richiesta di applicazione di una penalità di mora (astreinte), ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Tale istituto ha una finalità sanzionatoria e compulsoria, volta a stimolare l'adempimento del debitore. Al riguardo, si ritiene equo fissare la penalità di mora in una somma pari agli interessi legali calcolati su quanto spettante alla parte ricorrente, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, con il limite massimo complessivo del 10% del valore della sorte capitale dovuta.
Per il caso di inutile decorso del termine sopra assegnato, deve essere nominato sin d'ora un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Tale figura viene individuata nel Capo Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie pro tempore, del Ministero dell’interno, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, dovrà compiere tutti gli atti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato (ivi inclusa la liquidazione della penale eventualmente maturata) entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla formale richiesta della parte interessata formulata dopo lo spirare del termine concesso all'Amministrazione. Si rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l'organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento, incluse le opportune variazioni di bilancio.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta, ove dovuta, avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del T.A.R. di cui in epigrafe, provvedendo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori come dal titolo;
2) condanna il Ministero dell’Interno, per il caso di ritardo nell'esecuzione di quanto disposto al punto 1), al pagamento in favore della parte ricorrente di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati su quanto dovuto, con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della presente sentenza e fino alla data dell'effettivo adempimento, e comunque entro il limite massimo del 10% del valore della sorte capitale dovuta;
3) nomina, per il caso di persistente inadempimento alla scadenza del termine di cui al punto 1), quale Commissario ad acta il Capo Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, affinché, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni decorrente da apposita istanza della parte interessata, provveda a compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione della predetta sentenza;
4) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidate nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LA RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RI | RI UZ |
IL SEGRETARIO