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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3010/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3010 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. Marcello Ajale (C.F. ), presso il cui studio in Napoli (NA) alla C.F._3
Via Nuova Poggioreale n. 61 Parco INAIL - Torre 7, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 24.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23.07.2025, i ricorrenti e , Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 3 premesso di aver contratto matrimonio – in regime di separazione dei beni - in data 03.06.1969 in
Napoli (NA) e che i figli nati dalla predetta unione erano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita con note scritte, depositate il 18.11.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Quarto (NA) alla via Salvatore Quasimodo n. 16 è assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi, la quale continuerà a domiciliarvi. Parte_2
3.I coniugi si dichiarano autosufficienti in quanto titolari di prestazioni pensionistiche previdenziali e assistenziali”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni pagina 2 di 3 contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.08.1947, e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2 ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 66 - Parte II, Serie A - Anno 1969);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3010 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi dall'Avv. Marcello Ajale (C.F. ), presso il cui studio in Napoli (NA) alla C.F._3
Via Nuova Poggioreale n. 61 Parco INAIL - Torre 7, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 24.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23.07.2025, i ricorrenti e , Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 3 premesso di aver contratto matrimonio – in regime di separazione dei beni - in data 03.06.1969 in
Napoli (NA) e che i figli nati dalla predetta unione erano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita con note scritte, depositate il 18.11.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinchè sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Quarto (NA) alla via Salvatore Quasimodo n. 16 è assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi, la quale continuerà a domiciliarvi. Parte_2
3.I coniugi si dichiarano autosufficienti in quanto titolari di prestazioni pensionistiche previdenziali e assistenziali”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni pagina 2 di 3 contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12.08.1947, e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2 ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 66 - Parte II, Serie A - Anno 1969);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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