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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/07/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2018 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LILLA ROSALIA COLANGELO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bellante (TE) Via Nazionale n. 175;
ATTORE contro
( ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. GIANLUCA BARTOLOMEI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Tortoreto (TE) Via Sardegna n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2018 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: Tribunale di Teramo
“- Accertare e dichiarare che le Signore (Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._4 residente in [...] e ) residente Controparte_2 C.F._3 in Tortoreto Via Enzo Ferrari n. 2, devono all'istante Geom. come sopra rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato, l'importo di € 188.414,87 comprensivo di Cassa di Previdenza 5% e Iva 22% come per legge, (diconsi euro centottantottomilaquattrocentoquattordici/87) oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo per l'attività professionale da questi prestata in favore delle medesime;
- per l'effetto condannare le convenute (Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._4 residente in [...] e la Signora Controparte_2
) residente in [...] in solido al pagamento della C.F._3 somma di € 188.414,87 comprensivo di Cassa di previdenza 5% e Iva 22% come per legge (diconsi centottantottomilaquattrocentoquattordici/87) o alla somma maggiore o minore che risulterà determinata in corso di causa.
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
A sostegno della domanda l'attore ha esposto di avere ricevuto dalle convenute l'incarico professionale per la redazione della progettazione architettonica, della sicurezza, con conseguente direzione dei lavori, e per lo svolgimento delle pratiche catastali e di agibilità, relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione, con trasformazione, riqualificazione e ampliamento, di un edificio sito a
Tortoreto, viale Sirena angolo via C. Colombo, distinto in catasto al foglio 26, mappale 312 e 632.
Ha precisato che in adempimento dell'incarico aveva predisposto gli elaborati grafici e la documentazione amministrativa necessari per chiedere e ottenere i permessi di costruire dall'autorità competente, le varianti all'intervento principale, il progetto di recupero abitativo del sottotetto, il coordinamento per la sicurezza, la pratica di accatastamento e quella per il rilascio dell'agibilità nonché la direzione delle opere architettoniche, e, pertanto, ha invocato il suo diritto a percepire le competenze professionali determinate nella somma complessiva di Euro 188.414,87 comprensiva di cassa di previdenza e iva come per legge dovuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2018 si sono costituite in giudizio e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1 Controparte_2
Segnatamente, le convenute hanno:
- eccepito la nullità ex lege del contratto d'opera professionale intercorso tra le parti per incompetenza professionale dell'attore sul presupposto che la progettazione e la direzione dei lavori della costruzione civile di cui si discute non rientra nei limiti della competenza professionale attribuita ai geometri – tecnici non laureati -, dall'art. 16, lett.
b) e m) del R.D. 274/1929;
- disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento allegato 2) prodotto dall'attore;
2 Tribunale di Teramo
- eccepito la prescrizione presuntiva, precisando di aver provveduto a versare all'attore somme di denaro di vari importi per il pagamento delle sue prestazioni professionali, ma siccome tra le parti all'epoca intercorreva un rapporto di amicizia e di reciproca fiducia, nessun tipo di formalità era stato ritenuto necessario predisporre per i versamenti effettuati periodicamente;
- contestato la quantificazione del compenso preteso dall'attore, ritenuto esorbitante rispetto all'attività professionale effettivamente espletata.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande attrici poiché infondate in fatto
e diritto;
- NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il preteso diritto al compenso professionale richiesto da controparte, accertarne quale sia l'effettiva misura dovuta in applicazione dei criteri e dei parametri dettati dalla legge e di giustizia;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze e onorari dovuti per il presente giudizio.”
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 9 gennaio 2019 il precedente giudice istruttore ha assegnato i termini ex art 183 comma VI c.p.c.; con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
l'attore ha modificato la domanda nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: Accertare e dichiarare che le Signore (Cod. Fisc. CP_1
) res,te in Tortoreto (TE) Via Enzo Ferrari n. 2 e C.F._4 Controparte_2
) res.te in Tortoreto Via Enzo Ferrari n. 2, devono all'istante Geom. C.F._3 [...]
l'importo di € 147.084,21 oltre accessori come per legge, oltre interessi legali dalla domanda Pt_1 sino al saldo per l'attività professionale da questi prestata in favore delle medesime, per l'effetto condannare le convenute in solido al pagamento della somma di € 147.084,21 (Euro centoquarantasettemilaottantaquattroeuro/21) oltre accessori come per legge o alla somma maggiore
o minore che risulterà determinata in corso di causa.
In via subordinata: Accertare e dichiarare ex art.2041 c.c. l'ingiustificato arricchimento delle convenute a danno del Geom per i fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannarle in Parte_1 solido ad indennizzare quest'ultimo con la somma di € 147.084,21 (Euro centoquarantasettemilaottantaquattroeuro/21) oltre accessori come per legge oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese di lite.”
3 Tribunale di Teramo
La causa è stata istruita mediante prove orali ed è stata altresì espletata una consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza del 2 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 15 gennaio 2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalle convenute e CP_1 Controparte_2
L'art. 2956 del codice civile dispone che si prescrive in tre anni, tra gli altri, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Trattasi, nella specie, di prescrizione presuntiva, che ha fondamento, natura e disciplina radicalmente differente dalla prescrizione estintiva.
Quest'ultima, infatti, è una vicenda estintiva del diritto, che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo.
Le prescrizioni presuntive hanno, invece, tutt'altra struttura, in quanto si fondano, appunto, sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di qualche altra causa.
L'istituto della prescrizione presuntiva si basa sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione e senza che il debitore abbia cura di richiedere e, soprattutto, di conservare una quietanza che gli garantisca la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, di avere provveduto a estinguere il debito: perciò, la legge, trascorso un breve periodo di tempo, presume che il debito relativo al compenso di dette prestazioni si sia già estinto, sicché il debitore che intenda avvalersi della prescrizione e la invochi per rifiutare l'adempimento del debito è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione, come altrimenti dovrebbe in base alle regole generali di cui all'art. 2697, secondo comma, c.c..
Anche la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956, n. 2, c.c.), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque entro tempi brevi, e senza il rilascio di una quietanza scritta.
Nella categoria dei professionisti assoggettati a prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956
n. 2 c.c. sono compresi coloro i quali esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione.
Per costante e condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, il debitore che neghi l'esistenza del credito (l'an) o anche solo l'entità della somma richiesta (il quantum) non può avvalersi dell'eccezione
4 Tribunale di Teramo
di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (cfr. Cass. civ., ord. n. 17595/2019; Cass. civ., ord. n. 153030/2019; Cass. civ., ord. n.
30058/2017; Cass. civ. n. 12771/2012).
Proprio questa è la situazione ricorrente nel caso di specie, avendo le convenute eccepito la nullità del contratto e contestato la quantificazione del compenso invocato dal professionista.
Trattandosi evidentemente di doglianze incompatibili con l'affermazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.
Per quanto più strettamente attiene al merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, si osserva quanto segue.
La pretesa creditoria azionata dall'attore trae origine da un contratto d'opera professionale in virtù del quale avrebbe assunto l'incarico di progettista delle opere architettoniche e Parte_1 coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori afferenti a un immobile sito in Tortoreto,
Lungomare Sirena.
A tal proposito, si rammenti che “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
[…].” (Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 4/2/2000).
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cfr. Cass. civ. n.
3016 del 10/2/2006 e n. 1244 del 4/2/2000, tra le altre).
Volgendo al caso di specie, non sembra possano avanzarsi dubbi in merito all'avvenuto conferimento di un incarico professionale da parte delle convenute in favore dell'attore: la circostanza è stata dimostrata in via documentale (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione: “nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori”) e non è stata seriamente contestata dalle convenute.
Il disconoscimento, da parte di della firma apposta in calce al richiamato CP_1 documento, appare di scarsa pregnanza, alla luce della copiosa documentazione in atti, che attesta l'espletamento dell'incarico da parte del professionista, e dello stesso contegno processuale delle convenute che, al netto del menzionato disconoscimento, non hanno posto in discussione il rapporto professionale intercorso con argomentazioni serie e circostanziate, avendo finanche dedotto la prescrizione presuntiva (che presuppone l'avvenuta estinzione dell'obbligazione e quindi implica, a
5 Tribunale di Teramo
monte, l'esistenza dell'obbligazione stessa), espressamente affermando che “Le esponenti fanno comunque presente che nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione del loro fabbricato, in diverse occasioni, hanno provveduto a versare all'attore somme di denaro di vari importi per il pagamento delle sue prestazioni professionali, ma siccome tra le parti all'epoca intercorreva un rapporto di amicizia e di reciproca fiducia, nessun tipo di formalità era ritenuto necessario predisporre per i versamenti effettuati periodicamente” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta); del resto, è pacifico che il contratto d'opera professionale non sia soggetto a peculiari requisiti di forma, di guisa che il disconoscimento della firma apposta al documento n.2 appare irrilevante a fronte dei plurimi elementi da cui emerge in maniera inequivocabile l'avvenuto conferimento dell'incarico.
A questo punto, occorre delibare in ordine all'eccezione di nullità proposta dalle convenute, secondo cui la progettazione e la direzione dei lavori della costruzione civile in scrutino non rientrerebbe nei limiti della competenza professionale attribuita ai geometri – tecnici non laureati -, dall'art. 16, lett. b) e m) del R.D. 274/1929.
Al riguardo, a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e dalle l. 5 novembre 1971,
n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l'adozione — anche parziale — di strutture in cemento armato. Solo in via di eccezione, la competenza in ordine alla progettazione da parte dei geometri si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l), del medesimo art. 16, r.d. n.
274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è, comunque, esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (Tar Napoli, sez. VIII, 23 agosto 2016, n. 4092; Cons. St., sez. V, 23 febbraio
2015, n. 833; id. 28 aprile 2011, n. 2537; Cass., sez. II, 24 marzo 2016, n. 5871; id. 2 settembre 2011,
n. 18038; id. 26 luglio 2006, n. 17028).
Anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dell'opera, quindi, è comunque necessario che i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da un professionista abilitato e solo ciò può eventualmente consentire di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036). Infatti, in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, può essere consentito che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di
6 Tribunale di Teramo
progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra (Tar Napoli, n. 2684/2020).
Né la circostanza che l'opera insista in zona sismica è sufficiente a escludere, di per sé, che la costruzione civile possa ritenersi “modesta”, ai fini della competenza del geometra alla sua progettazione, anche per le parti non interessate dalle strutture di cemento armato.
Tale interpretazione, difatti, appare troppo formalistica e non suffragata da specifici elementi normativi. Si deve, infatti, ritenere che, in caso di zona interessata dal rischio sismico, il requisito della
“modestia” della costruzione civile debba essere valutato con maggiore rigore ma non escluso automaticamente.
In sostanza, quindi, per gli interventi comportanti l'uso del cemento armato, il grado di pericolo sismico della zona su cui insiste la costruzione deve portare a una valutazione di maggior rigore anche per quanto riguarda la competenza del progettista dell'intervento relativo a “modeste” costruzioni civili, nel senso appunto che la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione (Tar Campania n. 4092/2016).
Ciò non esclude che, nel caso di specie, considerata la tipologia e l'entità dell'intervento, quest'ultimo possa considerarsi relativo a una modesta costruzione civile, ai fini delle competenze nella progettazione, e che il progetto redatto sia conforme alla normativa vigente, essendo stata demandata a un ingegnere la parte relativa alle strutture in cemento armato.
Nel caso di specie, come rilevato dal ctu nominato, l'opera può essere ritenuta di modesta entità, stante il volume (3/4000 mc), la pianta regolare e le limitate difficoltà costruttive, sicché – come osservato dall'ausiliario del giudice – la prestazione professionale resa dal geometra deve Pt_1 ritenersi conforme alla normativa, in quanto il progetto strutturale dell'opera è stato affidato ad un ingegnere – ing. come risulta ampiamente documentato: Persona_1
1. allegato 5 all'atto di citazione (sub 1,2,3): tavole di progettazione in cui l'ing. figura quale progettista delle opere in cemento armato;
Per_1
2. allegato 16 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice: denuncia lavori del 24.9.8 sottoscritta dalla committente e dai tecnici per accettazione, in cui l'ing. figura quale “progettista delle figure in opera”, Per_1
“direttore dei lavori con funzioni di coordinamento generale”, “direttore lavori strutture in opera”, mentre il geom. compare come “progettista Pt_1 architettonico”;
3. allegato 17 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, il cui l'ing. figura quale progettista e direttore dei lavori delle strutture nonché Per_1
7 Tribunale di Teramo
firmatario della relazione tecnica generale e dell'analisi dei carichi, della relazione illustrativa su qualità e dosatura dei materiali, della relazione sulle fondazioni;
4. allegato 18 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice: dichiarazione del progettista delle strutture;
5. allegato 22 e 23 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, ove l'ing. viene menzionato quale progettista e direttore dei lavori delle Per_1 strutture in cemento armato.
Appurato, quindi, che l'attività professionale del geom si sia svolta entro i confini della Pt_1 liceità, e venendo a esaminare, dunque, i profili afferenti alla quantificazione del compenso spettante al professionista, il Tribunale ritiene di prendere in considerazione le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, che appaiono meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo.
Il ctu nominato ha quantificato in € 150.033,18 (comprensivo di IVA) il compenso spettante al geom. sulla base dell'attività professionale espletata e delle tariffe professionali vigenti. Pt_1
Del resto, l'attività professionale prestata è stata ampiamente documentata e le contestazioni mosse dalle convenute sul punto appaiono oltremodo generiche;
costoro, invero, non hanno fornito argomentazioni, neppure embrionali e men che meno circostanziate idoneamente, volte a porre in discussione la quantificazione del compenso operata dall'attore, e si sono limitate a lamentarne l'esorbitanza, pur a fronte di un copioso compendio probatorio che attesta, senza tema di smentita, l'entità dell'operato del professionista.
Ad ogni buon conto, la corretta esecuzione delle opere non è stata contestata ed è stata confermata in sede di collaudo (all.n.22).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19.08.2009, n. 18399; Cass. 05.03.2009 n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone, pertanto, di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18.5.2011, n. 10860).
8 Tribunale di Teramo
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, deve disporsi la condanna delle convenute e al pagamento, in solido, di favore del geom. del CP_1 Controparte_2 Parte_1 complessivo importo di € 150.033,18 (comprensivo di IVA), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Le convenute, infatti, non hanno fornito prova alcuna di aver provveduto al pagamento, sua pure parziale, del compenso spettante al professionista.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto le convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore del decisum, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2662/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 dell'importo di € 150.033,18, oltre interessi al tasso legale dalla domanda Parte_1 al saldo effettivo;
2) condanna e alla rifusione delle spese processuali CP_1 Controparte_2 sostenute da che si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfetario, IVA e cpa come per legge, ed € 76,61 per spese vive.
Così deciso, in Teramo, il giorno 30 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2018 promossa da
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LILLA ROSALIA COLANGELO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Bellante (TE) Via Nazionale n. 175;
ATTORE contro
( ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. GIANLUCA BARTOLOMEI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Tortoreto (TE) Via Sardegna n. 8;
CONVENUTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 dicembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2018 ha convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale e chiedendo l'accoglimento delle CP_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: Tribunale di Teramo
“- Accertare e dichiarare che le Signore (Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._4 residente in [...] e ) residente Controparte_2 C.F._3 in Tortoreto Via Enzo Ferrari n. 2, devono all'istante Geom. come sopra rappresentato, Parte_1 difeso e domiciliato, l'importo di € 188.414,87 comprensivo di Cassa di Previdenza 5% e Iva 22% come per legge, (diconsi euro centottantottomilaquattrocentoquattordici/87) oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo per l'attività professionale da questi prestata in favore delle medesime;
- per l'effetto condannare le convenute (Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._4 residente in [...] e la Signora Controparte_2
) residente in [...] in solido al pagamento della C.F._3 somma di € 188.414,87 comprensivo di Cassa di previdenza 5% e Iva 22% come per legge (diconsi centottantottomilaquattrocentoquattordici/87) o alla somma maggiore o minore che risulterà determinata in corso di causa.
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
A sostegno della domanda l'attore ha esposto di avere ricevuto dalle convenute l'incarico professionale per la redazione della progettazione architettonica, della sicurezza, con conseguente direzione dei lavori, e per lo svolgimento delle pratiche catastali e di agibilità, relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione, con trasformazione, riqualificazione e ampliamento, di un edificio sito a
Tortoreto, viale Sirena angolo via C. Colombo, distinto in catasto al foglio 26, mappale 312 e 632.
Ha precisato che in adempimento dell'incarico aveva predisposto gli elaborati grafici e la documentazione amministrativa necessari per chiedere e ottenere i permessi di costruire dall'autorità competente, le varianti all'intervento principale, il progetto di recupero abitativo del sottotetto, il coordinamento per la sicurezza, la pratica di accatastamento e quella per il rilascio dell'agibilità nonché la direzione delle opere architettoniche, e, pertanto, ha invocato il suo diritto a percepire le competenze professionali determinate nella somma complessiva di Euro 188.414,87 comprensiva di cassa di previdenza e iva come per legge dovuta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2018 si sono costituite in giudizio e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1 Controparte_2
Segnatamente, le convenute hanno:
- eccepito la nullità ex lege del contratto d'opera professionale intercorso tra le parti per incompetenza professionale dell'attore sul presupposto che la progettazione e la direzione dei lavori della costruzione civile di cui si discute non rientra nei limiti della competenza professionale attribuita ai geometri – tecnici non laureati -, dall'art. 16, lett.
b) e m) del R.D. 274/1929;
- disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento allegato 2) prodotto dall'attore;
2 Tribunale di Teramo
- eccepito la prescrizione presuntiva, precisando di aver provveduto a versare all'attore somme di denaro di vari importi per il pagamento delle sue prestazioni professionali, ma siccome tra le parti all'epoca intercorreva un rapporto di amicizia e di reciproca fiducia, nessun tipo di formalità era stato ritenuto necessario predisporre per i versamenti effettuati periodicamente;
- contestato la quantificazione del compenso preteso dall'attore, ritenuto esorbitante rispetto all'attività professionale effettivamente espletata.
Hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande attrici poiché infondate in fatto
e diritto;
- NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il preteso diritto al compenso professionale richiesto da controparte, accertarne quale sia l'effettiva misura dovuta in applicazione dei criteri e dei parametri dettati dalla legge e di giustizia;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, anche forfettarie, competenze e onorari dovuti per il presente giudizio.”
Così instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 9 gennaio 2019 il precedente giudice istruttore ha assegnato i termini ex art 183 comma VI c.p.c.; con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
l'attore ha modificato la domanda nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: Accertare e dichiarare che le Signore (Cod. Fisc. CP_1
) res,te in Tortoreto (TE) Via Enzo Ferrari n. 2 e C.F._4 Controparte_2
) res.te in Tortoreto Via Enzo Ferrari n. 2, devono all'istante Geom. C.F._3 [...]
l'importo di € 147.084,21 oltre accessori come per legge, oltre interessi legali dalla domanda Pt_1 sino al saldo per l'attività professionale da questi prestata in favore delle medesime, per l'effetto condannare le convenute in solido al pagamento della somma di € 147.084,21 (Euro centoquarantasettemilaottantaquattroeuro/21) oltre accessori come per legge o alla somma maggiore
o minore che risulterà determinata in corso di causa.
In via subordinata: Accertare e dichiarare ex art.2041 c.c. l'ingiustificato arricchimento delle convenute a danno del Geom per i fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannarle in Parte_1 solido ad indennizzare quest'ultimo con la somma di € 147.084,21 (Euro centoquarantasettemilaottantaquattroeuro/21) oltre accessori come per legge oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese di lite.”
3 Tribunale di Teramo
La causa è stata istruita mediante prove orali ed è stata altresì espletata una consulenza tecnica d'ufficio; con ordinanza del 2 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 15 gennaio 2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione presuntiva articolata dalle convenute e CP_1 Controparte_2
L'art. 2956 del codice civile dispone che si prescrive in tre anni, tra gli altri, il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative. Trattasi, nella specie, di prescrizione presuntiva, che ha fondamento, natura e disciplina radicalmente differente dalla prescrizione estintiva.
Quest'ultima, infatti, è una vicenda estintiva del diritto, che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo.
Le prescrizioni presuntive hanno, invece, tutt'altra struttura, in quanto si fondano, appunto, sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per effetto di qualche altra causa.
L'istituto della prescrizione presuntiva si basa sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione e senza che il debitore abbia cura di richiedere e, soprattutto, di conservare una quietanza che gli garantisca la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, di avere provveduto a estinguere il debito: perciò, la legge, trascorso un breve periodo di tempo, presume che il debito relativo al compenso di dette prestazioni si sia già estinto, sicché il debitore che intenda avvalersi della prescrizione e la invochi per rifiutare l'adempimento del debito è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione, come altrimenti dovrebbe in base alle regole generali di cui all'art. 2697, secondo comma, c.c..
Anche la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956, n. 2, c.c.), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d'opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque entro tempi brevi, e senza il rilascio di una quietanza scritta.
Nella categoria dei professionisti assoggettati a prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956
n. 2 c.c. sono compresi coloro i quali esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione.
Per costante e condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, il debitore che neghi l'esistenza del credito (l'an) o anche solo l'entità della somma richiesta (il quantum) non può avvalersi dell'eccezione
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di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (cfr. Cass. civ., ord. n. 17595/2019; Cass. civ., ord. n. 153030/2019; Cass. civ., ord. n.
30058/2017; Cass. civ. n. 12771/2012).
Proprio questa è la situazione ricorrente nel caso di specie, avendo le convenute eccepito la nullità del contratto e contestato la quantificazione del compenso invocato dal professionista.
Trattandosi evidentemente di doglianze incompatibili con l'affermazione di avvenuta estinzione dell'obbligazione, l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa.
Per quanto più strettamente attiene al merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, si osserva quanto segue.
La pretesa creditoria azionata dall'attore trae origine da un contratto d'opera professionale in virtù del quale avrebbe assunto l'incarico di progettista delle opere architettoniche e Parte_1 coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori afferenti a un immobile sito in Tortoreto,
Lungomare Sirena.
A tal proposito, si rammenti che “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
[…].” (Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 4/2/2000).
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cfr. Cass. civ. n.
3016 del 10/2/2006 e n. 1244 del 4/2/2000, tra le altre).
Volgendo al caso di specie, non sembra possano avanzarsi dubbi in merito all'avvenuto conferimento di un incarico professionale da parte delle convenute in favore dell'attore: la circostanza è stata dimostrata in via documentale (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione: “nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori”) e non è stata seriamente contestata dalle convenute.
Il disconoscimento, da parte di della firma apposta in calce al richiamato CP_1 documento, appare di scarsa pregnanza, alla luce della copiosa documentazione in atti, che attesta l'espletamento dell'incarico da parte del professionista, e dello stesso contegno processuale delle convenute che, al netto del menzionato disconoscimento, non hanno posto in discussione il rapporto professionale intercorso con argomentazioni serie e circostanziate, avendo finanche dedotto la prescrizione presuntiva (che presuppone l'avvenuta estinzione dell'obbligazione e quindi implica, a
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monte, l'esistenza dell'obbligazione stessa), espressamente affermando che “Le esponenti fanno comunque presente che nel corso dell'esecuzione dei lavori di costruzione del loro fabbricato, in diverse occasioni, hanno provveduto a versare all'attore somme di denaro di vari importi per il pagamento delle sue prestazioni professionali, ma siccome tra le parti all'epoca intercorreva un rapporto di amicizia e di reciproca fiducia, nessun tipo di formalità era ritenuto necessario predisporre per i versamenti effettuati periodicamente” (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta); del resto, è pacifico che il contratto d'opera professionale non sia soggetto a peculiari requisiti di forma, di guisa che il disconoscimento della firma apposta al documento n.2 appare irrilevante a fronte dei plurimi elementi da cui emerge in maniera inequivocabile l'avvenuto conferimento dell'incarico.
A questo punto, occorre delibare in ordine all'eccezione di nullità proposta dalle convenute, secondo cui la progettazione e la direzione dei lavori della costruzione civile in scrutino non rientrerebbe nei limiti della competenza professionale attribuita ai geometri – tecnici non laureati -, dall'art. 16, lett. b) e m) del R.D. 274/1929.
Al riguardo, a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e dalle l. 5 novembre 1971,
n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle comportanti l'adozione — anche parziale — di strutture in cemento armato. Solo in via di eccezione, la competenza in ordine alla progettazione da parte dei geometri si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l), del medesimo art. 16, r.d. n.
274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è, comunque, esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (Tar Napoli, sez. VIII, 23 agosto 2016, n. 4092; Cons. St., sez. V, 23 febbraio
2015, n. 833; id. 28 aprile 2011, n. 2537; Cass., sez. II, 24 marzo 2016, n. 5871; id. 2 settembre 2011,
n. 18038; id. 26 luglio 2006, n. 17028).
Anche in caso di sussistenza di complessiva modestia dell'opera, quindi, è comunque necessario che i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano curati da un professionista abilitato e solo ciò può eventualmente consentire di considerare legittimo il titolo abilitativo rilasciato su progetto redatto da un geometra (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6036). Infatti, in base al principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, può essere consentito che la progettazione e direzione dei lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l'attività di
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progettazione e direzione dei lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta” costruzione civile, sia affidata, invece, al geometra (Tar Napoli, n. 2684/2020).
Né la circostanza che l'opera insista in zona sismica è sufficiente a escludere, di per sé, che la costruzione civile possa ritenersi “modesta”, ai fini della competenza del geometra alla sua progettazione, anche per le parti non interessate dalle strutture di cemento armato.
Tale interpretazione, difatti, appare troppo formalistica e non suffragata da specifici elementi normativi. Si deve, infatti, ritenere che, in caso di zona interessata dal rischio sismico, il requisito della
“modestia” della costruzione civile debba essere valutato con maggiore rigore ma non escluso automaticamente.
In sostanza, quindi, per gli interventi comportanti l'uso del cemento armato, il grado di pericolo sismico della zona su cui insiste la costruzione deve portare a una valutazione di maggior rigore anche per quanto riguarda la competenza del progettista dell'intervento relativo a “modeste” costruzioni civili, nel senso appunto che la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori delle opere statiche dovrà essere demandata alla responsabilità di un professionista titolare di specifiche competenze tecniche all'effettuazione dei calcoli necessari ed alla valutazione delle spinte, controspinte e sollecitazioni, cui può essere sottoposta la costruzione (Tar Campania n. 4092/2016).
Ciò non esclude che, nel caso di specie, considerata la tipologia e l'entità dell'intervento, quest'ultimo possa considerarsi relativo a una modesta costruzione civile, ai fini delle competenze nella progettazione, e che il progetto redatto sia conforme alla normativa vigente, essendo stata demandata a un ingegnere la parte relativa alle strutture in cemento armato.
Nel caso di specie, come rilevato dal ctu nominato, l'opera può essere ritenuta di modesta entità, stante il volume (3/4000 mc), la pianta regolare e le limitate difficoltà costruttive, sicché – come osservato dall'ausiliario del giudice – la prestazione professionale resa dal geometra deve Pt_1 ritenersi conforme alla normativa, in quanto il progetto strutturale dell'opera è stato affidato ad un ingegnere – ing. come risulta ampiamente documentato: Persona_1
1. allegato 5 all'atto di citazione (sub 1,2,3): tavole di progettazione in cui l'ing. figura quale progettista delle opere in cemento armato;
Per_1
2. allegato 16 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice: denuncia lavori del 24.9.8 sottoscritta dalla committente e dai tecnici per accettazione, in cui l'ing. figura quale “progettista delle figure in opera”, Per_1
“direttore dei lavori con funzioni di coordinamento generale”, “direttore lavori strutture in opera”, mentre il geom. compare come “progettista Pt_1 architettonico”;
3. allegato 17 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, il cui l'ing. figura quale progettista e direttore dei lavori delle strutture nonché Per_1
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firmatario della relazione tecnica generale e dell'analisi dei carichi, della relazione illustrativa su qualità e dosatura dei materiali, della relazione sulle fondazioni;
4. allegato 18 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice: dichiarazione del progettista delle strutture;
5. allegato 22 e 23 alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, ove l'ing. viene menzionato quale progettista e direttore dei lavori delle Per_1 strutture in cemento armato.
Appurato, quindi, che l'attività professionale del geom si sia svolta entro i confini della Pt_1 liceità, e venendo a esaminare, dunque, i profili afferenti alla quantificazione del compenso spettante al professionista, il Tribunale ritiene di prendere in considerazione le risultanze emergenti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, che appaiono meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo.
Il ctu nominato ha quantificato in € 150.033,18 (comprensivo di IVA) il compenso spettante al geom. sulla base dell'attività professionale espletata e delle tariffe professionali vigenti. Pt_1
Del resto, l'attività professionale prestata è stata ampiamente documentata e le contestazioni mosse dalle convenute sul punto appaiono oltremodo generiche;
costoro, invero, non hanno fornito argomentazioni, neppure embrionali e men che meno circostanziate idoneamente, volte a porre in discussione la quantificazione del compenso operata dall'attore, e si sono limitate a lamentarne l'esorbitanza, pur a fronte di un copioso compendio probatorio che attesta, senza tema di smentita, l'entità dell'operato del professionista.
Ad ogni buon conto, la corretta esecuzione delle opere non è stata contestata ed è stata confermata in sede di collaudo (all.n.22).
Come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19.08.2009, n. 18399; Cass. 05.03.2009 n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone, pertanto, di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18.5.2011, n. 10860).
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Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, deve disporsi la condanna delle convenute e al pagamento, in solido, di favore del geom. del CP_1 Controparte_2 Parte_1 complessivo importo di € 150.033,18 (comprensivo di IVA), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo. Le convenute, infatti, non hanno fornito prova alcuna di aver provveduto al pagamento, sua pure parziale, del compenso spettante al professionista.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto le convenute devono essere condannate alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore del decisum, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2662/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 dell'importo di € 150.033,18, oltre interessi al tasso legale dalla domanda Parte_1 al saldo effettivo;
2) condanna e alla rifusione delle spese processuali CP_1 Controparte_2 sostenute da che si liquidano in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso Parte_1 forfetario, IVA e cpa come per legge, ed € 76,61 per spese vive.
Così deciso, in Teramo, il giorno 30 luglio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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