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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 27/03/2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 16/04/2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che – previo rinnovo della ctu- fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di inabilità e della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma 3, L. 104/92, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituendosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Gioverà preliminarmente osservare come le censure formulate avverso la CTU depositata in data 23.2.2024 risultino inidonee ad infirmare le conclusioni di cui al citato elaborato peritale.
Come noto, a norma del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contrapporre- in maniera per vero assolutamente generica- alla valutazione del consulente un diverso apprezzamento della entità delle patologie riscontrate, senza evidenziare alcuna specifica carenza o deficienza diagnostica o errore scientifico, così di fatto esprimendo una diversa valutazione del medesimo quadro patologico già accertato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Le conclusioni rassegnate nell'elaborato depositato in fase di atp, tuttavia, appaiono esenti da vizi logici e metodologici e coerenti con le risultanze della documentazione medica in atti e con l'esame obiettivo della perizianda.
Ed invero, il perito diagnosticò a carico dell'istante “Nevrosi fobico-ossessiva grave(Cod.1203-
45%), - Sdr depressiva endoreattiva grave(Cod.2206-35%) - Lieve ectasia Aortica con insufficienza valvolare da bicuspidia (Cod.6442-41%) - Discopatie ed ernia L5-S1 e segni coxartrosi bilaterale( Cod.7010-31%)”, ritenendo che siffatto quadro patologico fosse di entità tale da comportare una invalidità pari all'85% e specificando che “le patologie nel loro complesso non sono tali da richiedere, sotto il profilo del funzionamento sociale e relazionale della sig.ra un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, Parte_1
per cui la situazione clinica descritta non assume la correlazione di gravità. Non sussistono le condizioni per il riconoscimento ex art. 3 comma 3 L. 104/92).”
Trattasi, come suesposto, di conclusioni rese all'esito di una completa disamina della documentazione medica prodotta in fase di atp ed in considerazione dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale nonché delle osservazioni inviate, nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c, dal ctp di parte ricorrente (tutte oggetto di puntuale valutazione da parte del ctu).
Ciò posto, nell'ambito della presente fase processuale, l'ausiliare già nominato in fase di ATP
è stato chiamato ad accertare l'eventuale rilevanza della documentazione medica prodotta unitamente all'atto introduttivo del giudizio (cfr. verbale di udienza del 5.12.2024).
Ebbene, nel supplemento depositato in data 16.3.2025, l'ausiliare ha confermato il giudizio medico legale già espresso in fase di atp, ritenendo che la suddetta documentazione – analizzata con specifico riferimento ad ogni apparato - sia inidonea a determinare l'attribuzione di una maggiore percentuale invalidante.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da un completo riesame della documentazione sanitaria in atti, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni – non formulate in occasione dell'odierna udienza - che possano indurre a differenti conclusioni.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. cpc, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separati decreti;
CP_1
dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 27/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere