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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6448 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 4269/2022 RG
PROMOSSA DA con sede in Marcianise alla zona Industriale ASI Parte_1 loc. Pozzo Bianco n. 1/A (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renata Celentano (c.f. Parte_2
, con studio in Roma alla via D. Chelini n. 9 C.F._1
- attrice -
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Milano alla via S. Maria Valle Controparte_1
n. 4 (c.f. ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Benedetto La Peruta (c.f. ) e Maria Rosaria La Peruta (c.f. C.F._2
), con studio in Caserta alla via Unità Italiana n.13 C.F._3
- convenuta –
Conclusioni
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
07.01.2025 le parti concludevano nei seguenti termini: per parte attrice: “si riporta integralmente alle difese già spiegate in atti di causa, nonché alla documentazione depositata, chiedendo il pieno accoglimento di quanto ivi dedotto ed eccepito ed impugnando nuovamente tutte le avverse difese in quanto infondate in fatto ed in diritto”; 2 per parte convenuta: “si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione in sostituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.02.2022, la Parte_1 evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la
[...] Controparte_1
al fine di sentire dichiarare ed accertare l'annullamento delle delibere di
[...] approvazione del bilancio al 31.12.2020 e di liquidazione del compenso del liquidatore.
Premetteva in fatto:
- di aver già incardinato giudizio per impugnare la delibera del 04.11.2021 che aveva confermato la nomina del liquidatore, dott. nonostante le “numerose Persona_1 omissioni e/o errori dallo stesso compiute”;
- che la era parte di un gruppo societario facente capo ad Parte_1 un solo nucleo familiare che aveva ideato, registrato e sviluppato il noto marchio di orologi e di essere socia al 49% del capitale sociale della Pt_1 Controparte_1
la cui restante quota (51%) spettava alla
[...] Parte_3
- che la predetta società convenuta costituita in data 20.12.2018 veniva posta già in liquidazione con delibera assembleare del 03.08.2020 con nomina del dott. Per_1 in qualità di liquidatore;
[...]
- che in ragione del ritardo con il quale il liquidatore aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, la società attrice chiedeva con pec al liquidatore la convocazione senza indugio dell'assemblea per la revoca del liquidatore a causa delle gravi irregolarità commesse;
- che la richiesta restava inevasa e pertanto la società attrice convocava direttamente l'assemblea sociale per la data del 04.11.2021 senza che venisse deliberata la revoca del liquidatore, invero confermato nel suo incarico con il voto favorevole del socio di maggioranza;
- che con richiesta di ispezione datata 05.11.2021, la società attrice chiedeva di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della società e dalle risultanze della verifica emergeva l'inattendibilità della contabilità tenuta dal liquidatore;
3
- che in data 30.11.2021 e quindi con un ritardo di circa 5 mesi rispetto al termine prefissato per legge il liquidatore convocava l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 che veniva approvato dal socio di maggioranza con il voto contrario della società attrice;
- che la predetta delibera assembleare risultava viziata secondo la ricostruzione di parte attrice in quanto il bilancio oggetto di approvazione non rispondeva ai requisiti di chiarezza, veridicità e correttezza, con particolare riferimento all'ingiustificata appostazione tra i debiti afferenti i finanziamenti infruttiferi verso i soci di un credito per la vendita di merce vantato dalla OAG s.r.l.
- che in data 11.01.2022 il liquidatore aveva notificato un ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo alla società attrice in forza di una fattura emessa “in modo errato”
(fattura n. 1/21) così inasprendo ulteriormente il conflitto tra le parti.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare la nullità, annullabilità e \ o inammissibilità delle delibere del 30 novembre
2021, in forza delle quali l'assemblea della ha approvato il bilancio al 31 dicembre CP_2
2019 ed ha liquidato il compenso al liquidatore nonché tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede e per l'effetto
- dichiarare la nullità, annullabilità e \ o inammissibilità delle delibere del 30 novembre
2021, in forza delle quali l'assemblea della ha approvato il bilancio al 31 CP_2 dicembre 2019 ed ha liquidato il compenso al liquidatore nonché tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede;
- condannare in ogni caso la convenuta, e, Controparte_1 laddove si costituisca personalmente, il liquidatore, dr alle spese di Persona_1 giudizio”.
Si costituiva nel giudizio la depositando comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta.
Dopo aver esposto le diverse iniziative giudiziarie intraprese dalla società attrice nei confronti della convenuta ed in particolare del liquidatore della stessa, parte convenuta ha 4 dedotto che la ritardata convocazione per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 - che non legittima di per sé all'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio - si giustificava in considerazione delle difficoltà riscontrate dal liquidatore nella ricostruzione dei saldi delle partite contabili della società generata dalla omessa consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore, . Parte_2
In particolare, l'infondatezza dell'impugnativa era testimoniata dalla circostanza che la contestata voce relativa al “finanziamento soci infruttifero” per la somma di € 231.209,00 era già presente nel bilancio al 31.12.2019 redatto dall'amministratore , pertanto Parte_2 il liquidatore si era limitato a riportare in bilancio una voce già registrata nel bilancio precedente.
Inoltre, secondo parte convenuta, la qualifica di finanziamento infruttifero era confermata dal fatto che la società attrice dopo l'emissione delle relative fatture per la consegna della merce non aveva preteso il pagamento delle stesse.
Come il socio di maggioranza si era impegnato a finanziare la società erogando somme di danaro, così quello di minoranza aveva contribuito al sostegno finanziario della compagine societaria non riscuotendo le somme dovute per la consegna di merce, come già rilevato contabilmente nel bilancio al 31.12.2019 e sulla base di un accordo tra i soci.
Pertanto concludeva chiedendo il rigetto delle domande con condanna ex art. 96 comma 1
c.p.c..
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, dopo alcuni rinvii per tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 07.01.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Collegio ritiene che la domanda sia infondata.
Mette conto premettere che la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'invalidazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. 5
In ragione di tale esigenza si è intervenuti tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale.
Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita.
Regola eccezionale è il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, semprechè
l'impugnativa sia avanzata “da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”.
Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare, cercando di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate.
Sempre in omaggio al principio di stabilità, in coerenza con la volontà di mantenere in vita la delibera che possa presentarsi come viziata, sono stati elaborati i c.d. vizi non invalidanti. Si tratta di vizi formali che però non sono tali da portare alla caducazione della decisione, come nel caso di non impugnabilità della delibera a causa della partecipazione di persone non legittimate al voto, salvo la prova di resistenza ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo. Ancora, è stata esclusa l'impugnabilità della delibera laddove il verbale sia redatto in modo incompleto ed inesatto, quando ciò consenta l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa, ex art. 2377, comma 5 c.c.
Inoltre, nel codice non si fa riferimento alla categoria della inesistenza della delibera che aveva generato non poche incertezze.
Il legislatore della riforma del 2003 ha raggiunto tale obiettivo sia attraverso l'esclusione di cause atipiche di nullità, sia riconducendo nell'alveo dell'annullabilità molti dei vizi che, 6 precedentemente, ricadevano invece nell'ipotesi dell'inesistenza. Sebbene lo spazio per la categoria della inesistenza dei deliberati assembleari risulti marginalizzato a seguito della novella che ha implementato la tassativizzazione dei vizi delle delibere sociali e ciò in ragione dell'abuso che la stessa giurisprudenza aveva fatto di tale categoria, comunque il formante giurisprudenziale continua ad enucleare casi di inesistenza sebbene in via residuale solo allorquando “lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare” (cfr. Cass.
n.7693/2006 e da ultimo Cass. 26199/2021).
Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative, e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione di bilancio redatto in violazione dei principi di veridicità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie.
Il bilancio ha la funzione di garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, attraverso una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 e ss. c.c.
Il bilancio di esercizio è composto da più documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), e tra questi importanza cruciale assume la nota integrativa, laddove sono contenuti i dati per poter interpretare correttamente e facilmente il bilancio. Invero, quest'ultima - come affermato da attenta dottrina - si atteggia a documento di non stretta derivazione contabile che, oltre ad assolvere una funzione descrittiva, svolge un autonomo ruolo informativo, colmando le lacune tipiche del linguaggio numerico.
Ne deriva che la legittimazione ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio da parte del socio non è direttamente correlata ad un'aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma piuttosto trova un preciso fondamento nel fatto stesso che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consentono di avere tutte le informazioni circa elementi suscettibili di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa.
Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che non è possibile impugnare una delibera di approvazione del bilancio, adducendo esclusivamente eventuali illeciti gestori compiuti dagli 7 amministratori, laddove non siano corredati da specifiche allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile il vizio di nullità soltanto quando venga sostanzialmente alterata la reale situazione patrimoniale della società in modo da ledere gli interessi tutelati dai terzi, i quali siano indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (cfr. Cass.
n.906/1979; Cass. n. 6942/1982).
Perciò non incidono sulla validità delle deliberazioni che approvano il bilancio, irregolarità di scarsa importanza o omissioni o raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico e che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione societaria (cfr. Cass. n. 1699/1985).
In secondo luogo, come affermato costantemente nella giurisprudenza di legittimità, la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio - in questo caso i soci dissenzienti - lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l'onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato.
Ciò premesso, il Collegio rileva che il libello introduttivo sembra più incentrato a stigmatizzare l'operato del liquidatore illustrando peraltro le diverse iniziative giudiziarie intraprese nei confronti della società convenuta e dello stesso liquidatore, , Persona_1 che a soffermarsi sui presunti vizi invalidanti della delibera impugnata.
Occorre in prima battuta evidenziare che è stata impugnata anche la delibera assunta in data
30.11.2021 nella parte in cui è stato determinato il compenso del liquidatore con il voto contrario del socio di minoranza.
Siffatta parte del deliberato è sintomatica della volontà della società attrice di porsi in chiave conflittuale rispetto al liquidatore della società ed al suo operato, senza che sia stato specificato il vizio che inficerebbe questa parte della delibera, non potendosi apprezzare l'eventuale difformità alla legge o allo statuto in difetto dell'allegazione di profili patologici del deliberato assembleare che ha sancito il compenso del liquidatore nel rispetto del DM
142/2012 (come emerge a pag. 2 del verbale assembleare del 30.11.2021).
Quanto al vizio di nullità della delibera approvativa del bilancio al 31.12.2020 (sebbene erroneamente nelle conclusioni parte attrice faccia riferimento al 31.12.2019), l'unico motivo 8 di nullità idoneo nella prospettiva dell'attore a porsi in contrasto con i principi di veridicità, chiarezza e correttezza che devono informare la redazione del documento bilancistico riguarda l'appostazione di una voce tra i debiti che figura come finanziamento infruttifero verso i soci laddove si tratterebbe di un credito vantato dalla socia di minoranza per la consegna di merce.
L'infondatezza della doglianza emerge nella sua evidenza già dalla lettura del verbale assembleare del 30.11.2021.
E' prassi invalsa tipica delle impugnative di delibera di approvazione del bilancio che il socio opponente già nel motivare il proprio dissenso all'approvazione del bilancio redatto dall'organo amministrativo esplichi i motivi che fondano la sua opposizione, anticipando quindi i vizi che fonderanno il giudizio instaurato per ottenere la declaratoria di invalidità della delibera di approvazione del bilancio impugnato.
Nella fattispecie, il delegato della socia di minoranza, nella persona dell'avv. Gioacchino
Bifulco (che aveva assunto il mandato di procuratore difensore di OAG srl in questo giudizio prima di essere revocato in limine litis) palesa il proprio dissenso all'approvazione del bilancio “per tutte le motivazioni addotte all'assemblea del 04.11.2021” (cfr. verbale assembleare del 30.11.2021 in atti).
Orbene, il lettore si attendeva di rinvenire nelle predette motivazioni compendiate nel verbale assembleare del 04.11.2021 la contestazione della voce di bilancio relativa al finanziamento infruttifero verso i soci peraltro già presente nel bilancio redatto dal precedente amministratore ( attuale legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
già approvato con il consenso del socio di minoranza.
[...]
Invero, nel verbale assembleare del 04.11.2021 la OAG srl insiste unicamente nel rimarcare la violazione dei doveri incombenti sul liquidatore, confermando la volontà “persecutoria” nei confronti dell'inviso liquidatore, ma non vi è traccia della contestazione sull'appostazione bilancistica che quindi viene per la prima volta denunciata con il presente atto di citazione.
A fronte del presunto vizio di nullità per la non corretta appostazione tra i debiti di un finanziamento soci che invero costituirebbe solo un credito vantato dalla socia di minoranza per la consegna di merce, ha gioco facile la società convenuta a controdedurre che quella voce era già presente per l'identico ammontare di € 231.209,00 nel bilancio al 31.12.2019 predisposto dall'amministratore, . Parte_2 9
La difesa della società convenuta si articola quindi sul presupposto che il liquidatore non poteva fare altro che riportare la predetta voce tra i debiti costituiti dal “finanziamento dei soci” nel rispetto del principio di continuità (o going concern), che rappresenta una pietra angolare tra i criteri di redazione del bilancio societario.
Il Tribunale è a conoscenza dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui ha dato seguito anche una recente giurisprudenza di merito, secondo il quale: “E' irrilevante – ai fini dell'illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione – che il medesimo metodo di redazione del bilancio denunciato come contrario ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sia stato adottato in passato con l'acquiescenza, con il consenso o, sinanco, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio;
né giova, in senso contrario, invocare il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta soltanto il divieto di adozione di metodi di rilevazione diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi”(cfr. Cass. 4784/2006 e da ultimo Tribunale di Firenze del 31.10.2023 in www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Pertanto, se è vero che il principio di continuità dei bilanci deve poter garantire una certa coerenza nella redazione del documento bilancistico onde evitare di modificare i criteri di valutazione delle poste tra un esercizio ed un altro, ciò non legittima l'utilizzo di metodi di rilevazione equivoci o non corretti.
Venendo quindi al caso in esame, il principio di continuità dei bilanci non può essere il vessillo da sbandierare per rendere inoppugnabile una voce di bilancio poco chiara o imprecisa, ma per poter smarcarsi dal rispetto del principio di continuità, il socio impugnante deve fornire elementi di prova inequivoci per contestare la veridicità dell'appostazione oggetto di impugnativa.
Non è quanto avvenuto in questo giudizio, in cui si ribadisce sembra che l'intento principale sia quello di censurare il discusso operato del liquidatore, indugiando sulla descrizione dei vari procedimenti giudiziari che lo riguardano e che sono stati instaurati dalla società attrice.
In primis, parte attrice ha dovuto ribattere alla deduzione di controparte che aveva rilevato come fosse stato il precedente amministratore, legale rappresentante della socia di minoranza a registrare nel bilancio al 31.12.2019 quel debito tra i finanziamenti infruttiferi verso il socio. 10
E' noto che il bilancio fa prima di tutto fede nei confronti di chi lo ha redatto e quindi le giustificazioni addotte dalla parte attrice circa la redazione del bilancio da parte di uno studio di commercialisti che rispondeva ai desiderata del socio di maggioranza non colgono nel segno, se non nella misura in cui ammesso che il progetto di bilancio non sia stato redatto dall'amministratore , comunque lo stesso risponde delle relative Parte_2 appostazioni e quindi quando la socia di minoranza approva il bilancio al 31.12.2019, a prescindere dalle cognizioni tecniche o dal ruolo assunto dal socio di maggioranza nella redazione del bilancio, è dato incontestabile che già al 31.12.2019 il cennato debito è appostato come finanziamento infruttifero.
Pertanto, al netto del rilievo del principio di continuità dei bilanci, nella fattispecie sembra che parte attrice venga “contra factum proprium” insistendo nel presente giudizio sull'esistenza di un vizio in modo incoerente rispetto ad un suo comportamento precedente di approvazione di un bilancio in cui quella voce era segnatamente ed in maniera inequivocabile indicata come “finanziamento soci”.
Sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere della prova, allora il socio impugnante, che avrebbe dovuto ammettere l'errore in cui sarebbe incorso con l'approvazione del bilancio al
31.12.2019, doveva fornire in questo giudizio elementi di prova inequivoci volti a dimostrare che tale voce di debito fosse non vera e quindi non correttamente appostata in bilancio.
Orbene, al netto delle fatture emesse nell'anno 2019 per la consegna di merce che peraltro non corrisponde nel quantum esattamente a quanto appostato in bilancio, parte attrice avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione con la quale chiedeva alla Controparte_1 il pagamento a saldo di quelle fatture. Unica condotta inequivoca nel rivendicare il preteso credito ed idonea a “prendere le distanze” dalla contabilità bilancistica, soprattutto in considerazione del fatto che quel bilancio lo aveva redatto proprio e quindi Parte_2 la successiva acquiescenza disvela la sostanziale accettazione di quel tipo di appostazione.
Ed invece dopo aver approvato un bilancio in cui il debito viene attestato come finanziamento soci e senza rivendicare mai nemmeno con una diffida il pagamento delle relative fatture, con l'odierna domanda parte istante pretende di contestare la veridicità dell'appostazione sulla base di una mera ricostruzione fattuale soggettiva a proprio uso e consumo.
Né coglie nel segno invocare l'inesistenza di una delibera sociale che comproverebbe la natura di finanziamento erogato dal socio di minoranza. Si ribadisce che per superare il 11 principio di continuità nella redazione del bilancio e dimostrare la presunta falsità della voce, l'onere della prova incombe sul socio impugnante che invece dal 2019 non ha mai rivendicato con una diffida formale la corresponsione del credito vantato per la consegna della merce.
Al contrario ed al fine di contrastare definitivamente la doglianza di parte attrice, la società convenuta ha depositato con le appendici istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. una email datata 12.10.2019 nella quale pacificamente riconosce “la mia parte Parte_2 di capitale è stata completamente versata per un valore totale di circa 230.000,00 euro” (cfr. doc. n. 18 prodotto da parte convenuta).
L'evidenza probatoria assume particolare valore riscontrando la tesi della società convenuta secondo la quale esisteva un accordo tra i soci, in base al quale mentre il socio di maggioranza si era impegnato a finanziare la società con un'iniezione di liquidità, al contrario il “conferimento” del socio di minoranza sarebbe consistito nella consegna di merce.
Milita in tal senso la chiara indicazione contenuta nella predetta missiva in cui si fa esatto riferimento all'ammontare di € 230.000 qualificandolo come “capitale”. Ma soprattutto il tenore complessivo della email corrobora la tesi difensiva dell'esistenza di un accordo tra i soci che spiega perché non fosse mai stato rivendicato il pagamento del saldo delle fatture.
Infine, parte attrice vorrebbe provare con il cd. terzo blocco di mail prodotte con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di aver rivendicato il pagamento delle fatture in contestazione, ma la lettura di questa corrispondenza non offre alcun riscontro a questa tesi, atteso che il riferimento a queste fatture è piuttosto generico ed in particolare in una mail datata
17.10.2019 indirizzata a si fa riferimento ad una “anticipazione soci” che Parte_2 smentisce definitivamente l'assunto di parte attrice.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
12
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni altra istanza, difesa o Controparte_1 eccezione così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_1 iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 4269/2022 RG
PROMOSSA DA con sede in Marcianise alla zona Industriale ASI Parte_1 loc. Pozzo Bianco n. 1/A (c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renata Celentano (c.f. Parte_2
, con studio in Roma alla via D. Chelini n. 9 C.F._1
- attrice -
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Milano alla via S. Maria Valle Controparte_1
n. 4 (c.f. ), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Benedetto La Peruta (c.f. ) e Maria Rosaria La Peruta (c.f. C.F._2
), con studio in Caserta alla via Unità Italiana n.13 C.F._3
- convenuta –
Conclusioni
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
07.01.2025 le parti concludevano nei seguenti termini: per parte attrice: “si riporta integralmente alle difese già spiegate in atti di causa, nonché alla documentazione depositata, chiedendo il pieno accoglimento di quanto ivi dedotto ed eccepito ed impugnando nuovamente tutte le avverse difese in quanto infondate in fatto ed in diritto”; 2 per parte convenuta: “si riporta integralmente alla propria comparsa di costituzione in sostituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13.02.2022, la Parte_1 evocava in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la
[...] Controparte_1
al fine di sentire dichiarare ed accertare l'annullamento delle delibere di
[...] approvazione del bilancio al 31.12.2020 e di liquidazione del compenso del liquidatore.
Premetteva in fatto:
- di aver già incardinato giudizio per impugnare la delibera del 04.11.2021 che aveva confermato la nomina del liquidatore, dott. nonostante le “numerose Persona_1 omissioni e/o errori dallo stesso compiute”;
- che la era parte di un gruppo societario facente capo ad Parte_1 un solo nucleo familiare che aveva ideato, registrato e sviluppato il noto marchio di orologi e di essere socia al 49% del capitale sociale della Pt_1 Controparte_1
la cui restante quota (51%) spettava alla
[...] Parte_3
- che la predetta società convenuta costituita in data 20.12.2018 veniva posta già in liquidazione con delibera assembleare del 03.08.2020 con nomina del dott. Per_1 in qualità di liquidatore;
[...]
- che in ragione del ritardo con il quale il liquidatore aveva provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, la società attrice chiedeva con pec al liquidatore la convocazione senza indugio dell'assemblea per la revoca del liquidatore a causa delle gravi irregolarità commesse;
- che la richiesta restava inevasa e pertanto la società attrice convocava direttamente l'assemblea sociale per la data del 04.11.2021 senza che venisse deliberata la revoca del liquidatore, invero confermato nel suo incarico con il voto favorevole del socio di maggioranza;
- che con richiesta di ispezione datata 05.11.2021, la società attrice chiedeva di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della società e dalle risultanze della verifica emergeva l'inattendibilità della contabilità tenuta dal liquidatore;
3
- che in data 30.11.2021 e quindi con un ritardo di circa 5 mesi rispetto al termine prefissato per legge il liquidatore convocava l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 che veniva approvato dal socio di maggioranza con il voto contrario della società attrice;
- che la predetta delibera assembleare risultava viziata secondo la ricostruzione di parte attrice in quanto il bilancio oggetto di approvazione non rispondeva ai requisiti di chiarezza, veridicità e correttezza, con particolare riferimento all'ingiustificata appostazione tra i debiti afferenti i finanziamenti infruttiferi verso i soci di un credito per la vendita di merce vantato dalla OAG s.r.l.
- che in data 11.01.2022 il liquidatore aveva notificato un ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo alla società attrice in forza di una fattura emessa “in modo errato”
(fattura n. 1/21) così inasprendo ulteriormente il conflitto tra le parti.
Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare la nullità, annullabilità e \ o inammissibilità delle delibere del 30 novembre
2021, in forza delle quali l'assemblea della ha approvato il bilancio al 31 dicembre CP_2
2019 ed ha liquidato il compenso al liquidatore nonché tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede e per l'effetto
- dichiarare la nullità, annullabilità e \ o inammissibilità delle delibere del 30 novembre
2021, in forza delle quali l'assemblea della ha approvato il bilancio al 31 CP_2 dicembre 2019 ed ha liquidato il compenso al liquidatore nonché tutti gli atti ad esse preordinati, conseguenti e/o connessi e coordinati nessuno escluso e con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede;
- condannare in ogni caso la convenuta, e, Controparte_1 laddove si costituisca personalmente, il liquidatore, dr alle spese di Persona_1 giudizio”.
Si costituiva nel giudizio la depositando comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta.
Dopo aver esposto le diverse iniziative giudiziarie intraprese dalla società attrice nei confronti della convenuta ed in particolare del liquidatore della stessa, parte convenuta ha 4 dedotto che la ritardata convocazione per l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 - che non legittima di per sé all'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio - si giustificava in considerazione delle difficoltà riscontrate dal liquidatore nella ricostruzione dei saldi delle partite contabili della società generata dalla omessa consegna della documentazione contabile da parte dell'amministratore, . Parte_2
In particolare, l'infondatezza dell'impugnativa era testimoniata dalla circostanza che la contestata voce relativa al “finanziamento soci infruttifero” per la somma di € 231.209,00 era già presente nel bilancio al 31.12.2019 redatto dall'amministratore , pertanto Parte_2 il liquidatore si era limitato a riportare in bilancio una voce già registrata nel bilancio precedente.
Inoltre, secondo parte convenuta, la qualifica di finanziamento infruttifero era confermata dal fatto che la società attrice dopo l'emissione delle relative fatture per la consegna della merce non aveva preteso il pagamento delle stesse.
Come il socio di maggioranza si era impegnato a finanziare la società erogando somme di danaro, così quello di minoranza aveva contribuito al sostegno finanziario della compagine societaria non riscuotendo le somme dovute per la consegna di merce, come già rilevato contabilmente nel bilancio al 31.12.2019 e sulla base di un accordo tra i soci.
Pertanto concludeva chiedendo il rigetto delle domande con condanna ex art. 96 comma 1
c.p.c..
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie, dopo alcuni rinvii per tentare la conciliazione della lite, all'udienza del 07.01.2025 sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Collegio ritiene che la domanda sia infondata.
Mette conto premettere che la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'invalidazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. 5
In ragione di tale esigenza si è intervenuti tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale.
Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita.
Regola eccezionale è il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, semprechè
l'impugnativa sia avanzata “da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”.
Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare, cercando di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate.
Sempre in omaggio al principio di stabilità, in coerenza con la volontà di mantenere in vita la delibera che possa presentarsi come viziata, sono stati elaborati i c.d. vizi non invalidanti. Si tratta di vizi formali che però non sono tali da portare alla caducazione della decisione, come nel caso di non impugnabilità della delibera a causa della partecipazione di persone non legittimate al voto, salvo la prova di resistenza ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo. Ancora, è stata esclusa l'impugnabilità della delibera laddove il verbale sia redatto in modo incompleto ed inesatto, quando ciò consenta l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa, ex art. 2377, comma 5 c.c.
Inoltre, nel codice non si fa riferimento alla categoria della inesistenza della delibera che aveva generato non poche incertezze.
Il legislatore della riforma del 2003 ha raggiunto tale obiettivo sia attraverso l'esclusione di cause atipiche di nullità, sia riconducendo nell'alveo dell'annullabilità molti dei vizi che, 6 precedentemente, ricadevano invece nell'ipotesi dell'inesistenza. Sebbene lo spazio per la categoria della inesistenza dei deliberati assembleari risulti marginalizzato a seguito della novella che ha implementato la tassativizzazione dei vizi delle delibere sociali e ciò in ragione dell'abuso che la stessa giurisprudenza aveva fatto di tale categoria, comunque il formante giurisprudenziale continua ad enucleare casi di inesistenza sebbene in via residuale solo allorquando “lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare” (cfr. Cass.
n.7693/2006 e da ultimo Cass. 26199/2021).
Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative, e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione di bilancio redatto in violazione dei principi di veridicità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie.
Il bilancio ha la funzione di garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, attraverso una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 e ss. c.c.
Il bilancio di esercizio è composto da più documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), e tra questi importanza cruciale assume la nota integrativa, laddove sono contenuti i dati per poter interpretare correttamente e facilmente il bilancio. Invero, quest'ultima - come affermato da attenta dottrina - si atteggia a documento di non stretta derivazione contabile che, oltre ad assolvere una funzione descrittiva, svolge un autonomo ruolo informativo, colmando le lacune tipiche del linguaggio numerico.
Ne deriva che la legittimazione ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio da parte del socio non è direttamente correlata ad un'aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma piuttosto trova un preciso fondamento nel fatto stesso che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consentono di avere tutte le informazioni circa elementi suscettibili di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa.
Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che non è possibile impugnare una delibera di approvazione del bilancio, adducendo esclusivamente eventuali illeciti gestori compiuti dagli 7 amministratori, laddove non siano corredati da specifiche allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile il vizio di nullità soltanto quando venga sostanzialmente alterata la reale situazione patrimoniale della società in modo da ledere gli interessi tutelati dai terzi, i quali siano indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (cfr. Cass.
n.906/1979; Cass. n. 6942/1982).
Perciò non incidono sulla validità delle deliberazioni che approvano il bilancio, irregolarità di scarsa importanza o omissioni o raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico e che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione societaria (cfr. Cass. n. 1699/1985).
In secondo luogo, come affermato costantemente nella giurisprudenza di legittimità, la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio - in questo caso i soci dissenzienti - lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l'onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato.
Ciò premesso, il Collegio rileva che il libello introduttivo sembra più incentrato a stigmatizzare l'operato del liquidatore illustrando peraltro le diverse iniziative giudiziarie intraprese nei confronti della società convenuta e dello stesso liquidatore, , Persona_1 che a soffermarsi sui presunti vizi invalidanti della delibera impugnata.
Occorre in prima battuta evidenziare che è stata impugnata anche la delibera assunta in data
30.11.2021 nella parte in cui è stato determinato il compenso del liquidatore con il voto contrario del socio di minoranza.
Siffatta parte del deliberato è sintomatica della volontà della società attrice di porsi in chiave conflittuale rispetto al liquidatore della società ed al suo operato, senza che sia stato specificato il vizio che inficerebbe questa parte della delibera, non potendosi apprezzare l'eventuale difformità alla legge o allo statuto in difetto dell'allegazione di profili patologici del deliberato assembleare che ha sancito il compenso del liquidatore nel rispetto del DM
142/2012 (come emerge a pag. 2 del verbale assembleare del 30.11.2021).
Quanto al vizio di nullità della delibera approvativa del bilancio al 31.12.2020 (sebbene erroneamente nelle conclusioni parte attrice faccia riferimento al 31.12.2019), l'unico motivo 8 di nullità idoneo nella prospettiva dell'attore a porsi in contrasto con i principi di veridicità, chiarezza e correttezza che devono informare la redazione del documento bilancistico riguarda l'appostazione di una voce tra i debiti che figura come finanziamento infruttifero verso i soci laddove si tratterebbe di un credito vantato dalla socia di minoranza per la consegna di merce.
L'infondatezza della doglianza emerge nella sua evidenza già dalla lettura del verbale assembleare del 30.11.2021.
E' prassi invalsa tipica delle impugnative di delibera di approvazione del bilancio che il socio opponente già nel motivare il proprio dissenso all'approvazione del bilancio redatto dall'organo amministrativo esplichi i motivi che fondano la sua opposizione, anticipando quindi i vizi che fonderanno il giudizio instaurato per ottenere la declaratoria di invalidità della delibera di approvazione del bilancio impugnato.
Nella fattispecie, il delegato della socia di minoranza, nella persona dell'avv. Gioacchino
Bifulco (che aveva assunto il mandato di procuratore difensore di OAG srl in questo giudizio prima di essere revocato in limine litis) palesa il proprio dissenso all'approvazione del bilancio “per tutte le motivazioni addotte all'assemblea del 04.11.2021” (cfr. verbale assembleare del 30.11.2021 in atti).
Orbene, il lettore si attendeva di rinvenire nelle predette motivazioni compendiate nel verbale assembleare del 04.11.2021 la contestazione della voce di bilancio relativa al finanziamento infruttifero verso i soci peraltro già presente nel bilancio redatto dal precedente amministratore ( attuale legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
già approvato con il consenso del socio di minoranza.
[...]
Invero, nel verbale assembleare del 04.11.2021 la OAG srl insiste unicamente nel rimarcare la violazione dei doveri incombenti sul liquidatore, confermando la volontà “persecutoria” nei confronti dell'inviso liquidatore, ma non vi è traccia della contestazione sull'appostazione bilancistica che quindi viene per la prima volta denunciata con il presente atto di citazione.
A fronte del presunto vizio di nullità per la non corretta appostazione tra i debiti di un finanziamento soci che invero costituirebbe solo un credito vantato dalla socia di minoranza per la consegna di merce, ha gioco facile la società convenuta a controdedurre che quella voce era già presente per l'identico ammontare di € 231.209,00 nel bilancio al 31.12.2019 predisposto dall'amministratore, . Parte_2 9
La difesa della società convenuta si articola quindi sul presupposto che il liquidatore non poteva fare altro che riportare la predetta voce tra i debiti costituiti dal “finanziamento dei soci” nel rispetto del principio di continuità (o going concern), che rappresenta una pietra angolare tra i criteri di redazione del bilancio societario.
Il Tribunale è a conoscenza dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui ha dato seguito anche una recente giurisprudenza di merito, secondo il quale: “E' irrilevante – ai fini dell'illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione – che il medesimo metodo di redazione del bilancio denunciato come contrario ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sia stato adottato in passato con l'acquiescenza, con il consenso o, sinanco, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio;
né giova, in senso contrario, invocare il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta soltanto il divieto di adozione di metodi di rilevazione diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi”(cfr. Cass. 4784/2006 e da ultimo Tribunale di Firenze del 31.10.2023 in www.giurisprudenzadelleimprese.it).
Pertanto, se è vero che il principio di continuità dei bilanci deve poter garantire una certa coerenza nella redazione del documento bilancistico onde evitare di modificare i criteri di valutazione delle poste tra un esercizio ed un altro, ciò non legittima l'utilizzo di metodi di rilevazione equivoci o non corretti.
Venendo quindi al caso in esame, il principio di continuità dei bilanci non può essere il vessillo da sbandierare per rendere inoppugnabile una voce di bilancio poco chiara o imprecisa, ma per poter smarcarsi dal rispetto del principio di continuità, il socio impugnante deve fornire elementi di prova inequivoci per contestare la veridicità dell'appostazione oggetto di impugnativa.
Non è quanto avvenuto in questo giudizio, in cui si ribadisce sembra che l'intento principale sia quello di censurare il discusso operato del liquidatore, indugiando sulla descrizione dei vari procedimenti giudiziari che lo riguardano e che sono stati instaurati dalla società attrice.
In primis, parte attrice ha dovuto ribattere alla deduzione di controparte che aveva rilevato come fosse stato il precedente amministratore, legale rappresentante della socia di minoranza a registrare nel bilancio al 31.12.2019 quel debito tra i finanziamenti infruttiferi verso il socio. 10
E' noto che il bilancio fa prima di tutto fede nei confronti di chi lo ha redatto e quindi le giustificazioni addotte dalla parte attrice circa la redazione del bilancio da parte di uno studio di commercialisti che rispondeva ai desiderata del socio di maggioranza non colgono nel segno, se non nella misura in cui ammesso che il progetto di bilancio non sia stato redatto dall'amministratore , comunque lo stesso risponde delle relative Parte_2 appostazioni e quindi quando la socia di minoranza approva il bilancio al 31.12.2019, a prescindere dalle cognizioni tecniche o dal ruolo assunto dal socio di maggioranza nella redazione del bilancio, è dato incontestabile che già al 31.12.2019 il cennato debito è appostato come finanziamento infruttifero.
Pertanto, al netto del rilievo del principio di continuità dei bilanci, nella fattispecie sembra che parte attrice venga “contra factum proprium” insistendo nel presente giudizio sull'esistenza di un vizio in modo incoerente rispetto ad un suo comportamento precedente di approvazione di un bilancio in cui quella voce era segnatamente ed in maniera inequivocabile indicata come “finanziamento soci”.
Sotto il profilo dell'assolvimento dell'onere della prova, allora il socio impugnante, che avrebbe dovuto ammettere l'errore in cui sarebbe incorso con l'approvazione del bilancio al
31.12.2019, doveva fornire in questo giudizio elementi di prova inequivoci volti a dimostrare che tale voce di debito fosse non vera e quindi non correttamente appostata in bilancio.
Orbene, al netto delle fatture emesse nell'anno 2019 per la consegna di merce che peraltro non corrisponde nel quantum esattamente a quanto appostato in bilancio, parte attrice avrebbe dovuto produrre in giudizio documentazione con la quale chiedeva alla Controparte_1 il pagamento a saldo di quelle fatture. Unica condotta inequivoca nel rivendicare il preteso credito ed idonea a “prendere le distanze” dalla contabilità bilancistica, soprattutto in considerazione del fatto che quel bilancio lo aveva redatto proprio e quindi Parte_2 la successiva acquiescenza disvela la sostanziale accettazione di quel tipo di appostazione.
Ed invece dopo aver approvato un bilancio in cui il debito viene attestato come finanziamento soci e senza rivendicare mai nemmeno con una diffida il pagamento delle relative fatture, con l'odierna domanda parte istante pretende di contestare la veridicità dell'appostazione sulla base di una mera ricostruzione fattuale soggettiva a proprio uso e consumo.
Né coglie nel segno invocare l'inesistenza di una delibera sociale che comproverebbe la natura di finanziamento erogato dal socio di minoranza. Si ribadisce che per superare il 11 principio di continuità nella redazione del bilancio e dimostrare la presunta falsità della voce, l'onere della prova incombe sul socio impugnante che invece dal 2019 non ha mai rivendicato con una diffida formale la corresponsione del credito vantato per la consegna della merce.
Al contrario ed al fine di contrastare definitivamente la doglianza di parte attrice, la società convenuta ha depositato con le appendici istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. una email datata 12.10.2019 nella quale pacificamente riconosce “la mia parte Parte_2 di capitale è stata completamente versata per un valore totale di circa 230.000,00 euro” (cfr. doc. n. 18 prodotto da parte convenuta).
L'evidenza probatoria assume particolare valore riscontrando la tesi della società convenuta secondo la quale esisteva un accordo tra i soci, in base al quale mentre il socio di maggioranza si era impegnato a finanziare la società con un'iniezione di liquidità, al contrario il “conferimento” del socio di minoranza sarebbe consistito nella consegna di merce.
Milita in tal senso la chiara indicazione contenuta nella predetta missiva in cui si fa esatto riferimento all'ammontare di € 230.000 qualificandolo come “capitale”. Ma soprattutto il tenore complessivo della email corrobora la tesi difensiva dell'esistenza di un accordo tra i soci che spiega perché non fosse mai stato rivendicato il pagamento del saldo delle fatture.
Infine, parte attrice vorrebbe provare con il cd. terzo blocco di mail prodotte con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di aver rivendicato il pagamento delle fatture in contestazione, ma la lettura di questa corrispondenza non offre alcun riscontro a questa tesi, atteso che il riferimento a queste fatture è piuttosto generico ed in particolare in una mail datata
17.10.2019 indirizzata a si fa riferimento ad una “anticipazione soci” che Parte_2 smentisce definitivamente l'assunto di parte attrice.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al
D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
12
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni altra istanza, difesa o Controparte_1 eccezione così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_1 iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 02 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA