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Sentenza 10 gennaio 2026
Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00825/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 10/01/2026
N. 00072 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00825/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto dalla Confraternita
IA MM del SS. Viatico detta dei Maestri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Azzolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Goethe n. 1;
contro il Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Ferrara ed Emilia Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Lipari, sito in Palermo, via Messina n. 4;
per l'annullamento: N. 00825/2023 REG.RIC.
- della d.d. dell'intimato Comune n. 44 del 28.3.2023, di decadenza della concessione cimiteriale di parte ricorrente;
- per quanto occorra, degli artt. 26, 26-bis e 37 del locale regolamento comunale di polizia mortuaria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente Confraternita, dato atto di essere titolare di una sepoltura gentilizia nel cimitero dell'intimato Comune (concessione perpetua risalente al 1899), ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti;
- eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, difetto di motivazione;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 del d.p.r. n. 285/1990 e dell'art. 47 del regolamento comunale di polizia mortuaria;
- eccesso di potere per erronea applicazione degli artt. 26, 26 bis e 37 del regolamento comunale di polizia mortuaria. Violazione degli artt. 3, 4, 11 delle preleggi.
Violazione del combinato disposto dall'art. 29 del concordato del 1929 e l'art. 120 del codice di diritto canonico. N. 00825/2023 REG.RIC.
2. Si è costituito l'intimato Comune, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
3. L'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 316 del
20.6.2023.
4. Il 20.10.2025 l'intimato Comune ha comunicato la costituzione dell'avv. Lipari in aggiunta all'avv. Ferrara.
5. Il 30.10.2025 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, istando per la compensazione delle spese di lite.
6. L'amministrazione comunale ha aderito alla suddetta istanza anche in punto di spese.
7. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio
2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Al riguardo, è dirimente quanto dichiarato dalla parte ricorrente in prossimità dell'udienza di discussione della causa (artt. 35, c. 1, lett. c, 84, c. 4 e 85, c. 9 c.p.a.).
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo N. 00825/2023 REG.RIC.
provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023,
n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio DO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio DO AL NE N. 00825/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/01/2026
N. 00072 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00825/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 825 del 2023, proposto dalla Confraternita
IA MM del SS. Viatico detta dei Maestri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Azzolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Goethe n. 1;
contro il Comune di Marineo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Ferrara ed Emilia Lipari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv. Lipari, sito in Palermo, via Messina n. 4;
per l'annullamento: N. 00825/2023 REG.RIC.
- della d.d. dell'intimato Comune n. 44 del 28.3.2023, di decadenza della concessione cimiteriale di parte ricorrente;
- per quanto occorra, degli artt. 26, 26-bis e 37 del locale regolamento comunale di polizia mortuaria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente Confraternita, dato atto di essere titolare di una sepoltura gentilizia nel cimitero dell'intimato Comune (concessione perpetua risalente al 1899), ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti;
- eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, difetto di motivazione;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 del d.p.r. n. 285/1990 e dell'art. 47 del regolamento comunale di polizia mortuaria;
- eccesso di potere per erronea applicazione degli artt. 26, 26 bis e 37 del regolamento comunale di polizia mortuaria. Violazione degli artt. 3, 4, 11 delle preleggi.
Violazione del combinato disposto dall'art. 29 del concordato del 1929 e l'art. 120 del codice di diritto canonico. N. 00825/2023 REG.RIC.
2. Si è costituito l'intimato Comune, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, chiedendone in ogni caso la reiezione nel merito.
3. L'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 316 del
20.6.2023.
4. Il 20.10.2025 l'intimato Comune ha comunicato la costituzione dell'avv. Lipari in aggiunta all'avv. Ferrara.
5. Il 30.10.2025 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, istando per la compensazione delle spese di lite.
6. L'amministrazione comunale ha aderito alla suddetta istanza anche in punto di spese.
7. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio
2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Al riguardo, è dirimente quanto dichiarato dalla parte ricorrente in prossimità dell'udienza di discussione della causa (artt. 35, c. 1, lett. c, 84, c. 4 e 85, c. 9 c.p.a.).
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo N. 00825/2023 REG.RIC.
provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023,
n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio DO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio DO AL NE N. 00825/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO