Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 17.04.2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2145/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente, alla Piazza Parte_1
Pitesti n. 2, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CodiceFiscale_1 conferita su foglio separato in atti, dall'avv. Nunzio Mazzocchi (C.F.
[...]
, con studio in Caserta, alla via Pollio n. 18, il quale dichiara di C.F._2 voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: , ovvero P.IVA_1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-Appellante
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con sede legale in Roma, via XX Settembre n. 97, C.F. , P.IVA_2
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale Controparte_2 in Roma, via Arenula n. 70, C.F. , P.IVA_3
C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_4
Presidente pro tempore con sede legale in Roma, P.zza Colonna n. 370, tutti rappresentati e difesi l'Avvocatura dello Stato di Napoli, presso cui sono dom.ti ex lege in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, C.F. pec P.IVA_5
Email_2
-Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del BU di NOLA in funzione di Giudice del lavoro n. 1311/2024 pubbl. il 06/06/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/06/2022 presso il BU di NOLA in funzione di Giudice del lavoro l'appellante in epigrafe, giudice onorario di
1
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art 2 L. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) ovvero un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto, per il periodo dal 18/06/2001 CP_2 alla data della presente domanda;
C) Condannare, per l'effetto, il in persona del Ministro pro- Controparte_2 tempore, ovvero ciascun resis pettivi l.r.p.t., ognuno per il proprio grado di responsabilità, al pagamento delle somme di cui al precedente capo per il periodo dal 18/06/2001 alla data della presente domanda, detratta la somma già corrisposta al ricorrente nel periodo considerato per le funzioni esercitate, oltre interessi e rivalutazione sulle somme dovute, somme da liquidarsi in separato giudizio. D) Condannarsi il resistente, in persona del tempore, ovvero CP_2 CP_4 ciascun resistente, in persona dei rispettivi l.r.p.t., ognuno per il proprio grado di responsabilità, al pagamento delle competenze professionali oltre accessori con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno della pretesa il ricorrente dedusse di essere stato nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura quale giudice onorario in data 4-4-2011 e di aver svolto attività in virtù delle periodiche conferme nell'incarico dettagliatamente indicate in ricorso, da ultimo presso il BU di Nola a decorrere dal 18.6.2001 con continuità e fino all'attualità; di avere svolto le funzioni assegnate nell'ambito dei fini istituzionali, sotto la direzione e la sorveglianza dell'Amministrazione, sulla base di un rapporto con obblighi di prestazioni lavorative a fronte di ordini impartiti dal Capo dell'Ufficio; di aver trattato un notevole numero di procedimenti, svolgendo tutte le attività delegate dai Presidenti dei Tribunali di assegnazione, in modo costante nel corso dell'anno, tranne che nel periodo feriale di agosto, non retribuito;
di aver quindi tenuto udienze, in media due per settimana, emesso sentenze e provvedimenti istruttori e quant'altro legato alle suddette funzioni;
di essersi sempre attenuto a quanto disposto dall'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità, per garantire l'imparzialità della funzione giurisdizionale, come prescritto dagli artt. 102 e 106 della Costituzione;
di essere soggetto, inoltre, agli stessi doveri (anche di formazione) previsti per i magistrati ordinari ed a periodiche valutazioni di idoneità da parte dei consigli giudiziari e del CSM secondo medesimi criteri applicati per le valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari;
di aver usufruito dell'accesso alle banche dati e ad internet e di aver avuto assegnato una consolle/computer portatile per lo svolgimento della propria attività. Dedusse quindi che l'attività di GOT svolta è ed è stata assolutamente prevalente rispetto ad ogni ulteriore attività lavorativa astrattamente esercitabile.
2 Espose di aver ricevuto una indennità ad udienza, ovvero il pagamento di 98,00
€ lorde ad udienza tenuta, a prescindere dalle mansioni e dalle reali attività effettivamente svolte e dall'impegno profuso sia in udienza (assunzione sommari informatori, interrogatori, prove testimoniali, redazione verbali di conciliazione, etc.…cfr. allegati in atti) che fuori udienza (scioglimento riservate, redazione sentenze, ispezione dei luoghi nei procedimento possessori o esame degli interdicendi presso il domicilio e/o i luoghi di degenza etc..), lamentando la disparità di trattamento rispetto ai magistrati ordinari in tema di retribuzione, ferie, indennità di malattia, permessi, indennità di fine rapporto e regimi di sicurezza sociale. Dedusse quindi, con riferimento alle funzioni di Giudice Onorario esercitate il BU di Latina e la Sezione distaccata di Terracina nonché presso il BU di Nola, e l'avvenuta violazione da parte dello Stato Italiano della direttiva CEE 2003/88/CE sull'orario di lavoro e sul riconoscimento delle ferie annuali retribuite e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e sui limiti alla reiterazione degli incarichi a termine nei confronti di uno stesso lavoratore, sul divieto di disparità di trattamento dei magistrati onorari rispetto ai magistrati ordinari in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e dei regimi di sicurezza sociale come da ultimo sancito con la sentenza del 16/07/2020 della Corte di Giustizia Europea resa nella causa C-658/18, nella quale la Corte aveva ribadito, con particolare riguardo ai magistrati onorari, la possibilità di considerarli quali “lavoratori” ai fini dell'applicazione del diritto dell'UE indipendentemente dalla qualifica attribuita a livello nazionale ( cfr. all 65 direttiva CEE 2003/88/CE, all. 66 direttiva CEE 1999/70/CE) I resistenti eccepirono il difetto di giurisdizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda di cui chiesero il rigetto.
Con sentenza n. 1311/2024 pubbl. il 06/06/2024, il BU, respinta preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal , nel CP_2 merito rigettò le domande e compensò, tra le parti, le spese di lite. Avverso la sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato in data 29 luglio 2024 presso questa Corte, invocandone la riforma con accoglimento delle domande spiegate sin dal primo grado. Con il primo motivo ha denunciato l'erroneità della sentenza, basata su motivazione contraddittoria e, soprattutto, non inerente ai fatti di causa. Ha precisato infatti che la controversia attiene all'accertamento della natura del rapporto di lavoro in termini di subordinazione o, meglio, della qualifica di
“lavoratore” ai sensi del diritto sovranazionale e delle conseguenti tutele fondamentali, in primo luogo retributive;
tanto meno la domanda è diretta ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Erroneo pertanto era da reputarsi il richiamo del precedente giurisprudenziale riguardante una casistica del tutto differente (di richiesta di riconoscimento di rapporto di lavoro). Ha chiesto la riforma della la sentenza, con riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere qualificato quale lavoratore secondo la nozione prevista ed accolta dalla CGUE con diritto a percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art. 2 L. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) ovvero un trattamento economico e normativo
3 equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del convenuto. CP_2
Ha concluso come in atti, chiedendo la riforma della gravata sentenza con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
vinte le spese. Si sono costituiti gli appellati che-reiterata l'eccezione di prescrizione – nel merito hanno resistito, concludendo per il rigetto del gravame.
Disposta la trattazione scritta, le parti hanno depositato le note nei termini;
all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato. 1. Preliminarmente deve rilevarsi che, in assenza di appello incidentale da parte del , si è formato il giudicato sulla statuizione relativa alla giurisdizione CP_2 del giudice ordinario, derivante dal rigetto, da parte del BU, della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado dall'Amministrazione convenuta. Ed invero, “allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e ciò sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa questione è precluso, come in sede di legittimità, così nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605)” (cfr. Cass., ordinanza n. 3370/2023). 2. - Tanto premesso, il gravame è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare, mediante richiamo delle argomentazioni espresse in analoga controversia da questa Corte nella sentenza n. 3930/2023 pubbl. il 29/11/2023. Il percorso motivazionale e le conclusioni cui è pervenuto il BU nella sentenza impugnata vanno confermati, anche alla luce dei pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020), e dei principi successivamente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13973, nonché con sentenza n. 10080/2023. La domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoposta alla Corte di Giustizia, ha riguardato l'interpretazione degli articoli 20, 21, 31, 33, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 (GU 1998, L 131, pag. 10); delle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43); degli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L
4 303, pag. 16); dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. La domanda pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia sorta nei confronti del in merito al Controparte_5 rifiuto di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro di pubblico impiego, a tempo pieno o a tempo parziale, tra il giudice di pace ricorrente e il
[...]
. Controparte_2 I principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 7 aprile 2022 (C- 236/2020), mutuati anche dalla precedente del 16 luglio 2020 (C-658/18), debbono ritenersi applicabili anche al caso in esame, in considerazione della comune natura onoraria dei servizi svolti. Occorre premettere, quanto al diritto dell'Unione, che la clausola 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, intitolata «Campo di applicazione», prevede che:
“1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in base alle prassi in vigore in ogni Stato membro. ...”. La clausola 4, sempre dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ai punti 1 e 2, stabilisce che:
“
1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio “pro rata temporis”. L'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, alla clausola 2, intitolata "Campo d'applicazione", così recita: "
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi
o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. ...". La clausola 4 dello stesso Accordo, rubricata "Principio di non discriminazione", stabilisce che: "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. ...". Secondo la Corte di Giustizia, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 136, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 32). Con la sentenza del 7 aprile 2022 (C-236/2020) la Corte ha riaffermato, inoltre, che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di lavoro di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza del 16 luglio
5 2020, C-658/18, punto 137, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 35). Per quanto riguarda le "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 del medesimo Accordo quadro, la Corte ha ribadito che tali condizioni includono quelle relative alle retribuzioni nonché alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale (sentenza del 15 aprile 2008, C-268/06, punto 134, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 36). Peraltro, poiché le suddette "condizioni di impiego", ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, coprono gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi compreso il livello di tali elementi, il diritto alle ferie annuali retribuite, nonché le condizioni relative alle pensioni di vecchiaia che dipendono dal rapporto di lavoro, spetta al giudice del rinvio accertare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, l'attività giurisdizionale del giudice onorario sia comparabile a quella di un magistrato ordinario (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punti da 143 a 147, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 38). La Corte ha concluso che, solo qualora sia accertato che un giudice di pace si trovi, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento (sentenza del 7 aprile 2022, C- 236/2020, punto 39). A tale riguardo occorre ricordare, ha aggiunto la Corte, che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale o astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 150 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 40). Piuttosto, detta nozione richiede, secondo una giurisprudenza parimenti costante, che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 151, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 41). La Corte ha dichiarato - al punto 156 della menzionata sentenza del 16 luglio 2020, per quanto riguarda la giustificazione relativa all'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, concorso che non è richiesto ai fini della nomina dei giudici di pace
- che, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all'organizzazione delle loro amministrazioni pubbliche, essi
6 possono, in linea di principio, senza violare la direttiva 1999/70 o l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stabilire condizioni di accesso alla magistratura, nonché condizioni di impiego applicabili sia ai magistrati ordinari che ai giudici di pace (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 42). Tuttavia, nonostante tale margine di discrezionalità, l'applicazione dei criteri che gli Stati membri stabiliscono deve essere effettuata in modo trasparente e deve poter essere controllata al fine di impedire qualsiasi trattamento sfavorevole dei lavoratori a tempo determinato sulla sola base della durata dei contratti o dei rapporti di lavoro che giustificano la loro anzianità e la loro esperienza professionale (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 157, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 43). Qualora un simile trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro che intercorre tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, detto trattamento può essere giustificato, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. A tale riguardo, ha aggiunto la Corte, occorre considerare che talune differenze di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato assunti al termine di un concorso e lavoratori a tempo determinato assunti all'esito di una procedura diversa da quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punti 158 e 159, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 44). La Corte ha, quindi, ritenuto che gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti nel mettere in luce le differenze nell'attività lavorativa tra un giudice di pace e un magistrato ordinario possano essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva", ai sensi della clausola 4, punti 1 o 4, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 160, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 45). A questo proposito, la Corte ha considerato che le differenze tra le procedure di assunzione dei giudici di pace e dei magistrati ordinari e, segnatamente, la particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari, sembrano indicare una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio valutare, a tal fine, gli elementi qualitativi e quantitativi disponibili riguardanti le funzioni svolte dai giudici di pace e dai magistrati professionali, i vincoli di orario e le sanzioni cui sono soggetti nonché, in generale, l'insieme delle circostanze e dei fatti pertinenti (sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18, punto 161, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 46). Discende quindi da tale giurisprudenza che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 47).
7 Tuttavia, si deve considerare, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, che la differenza tra le modalità di accesso alla magistratura applicabili a queste due categorie di lavoratori non può giustificare l'esclusione, per i magistrati onorari, di ferie annuali retribuite nonché di ogni regime assistenziale e previdenziale di cui beneficiano i magistrati ordinari che si trovano in una situazione comparabile (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 48). Per quanto riguarda, in particolare, il diritto alle ferie, la Corte ha ricordato che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, "gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane". Inoltre, dal tenore della direttiva 2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte emerge che, se è vero che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a una qualsivoglia condizione la costituzione stessa di tale diritto, il quale scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e I.B., C- 762/18 e C-37/19, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 50). Pertanto, ha concluso la Corte, fatte salve le verifiche di competenza esclusiva del giudice nazionale, occorre considerare che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 50). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Corte di Giustizia ha dunque risposto alla questione sollevata dinanzi ad essa, dichiarando che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario”. La sentenza del 27.06.2024 della CGUE nella causa C-41/23, invocata nell'atto di gravame (con particolare riguardo ai punti dal n. 44 fino al n. 59) richiama, come rilevato dallo stesso appellante, i passaggi fondamentali della sopra citata sentenza pronunciata nella causa C-236/20. 3.Come precisato dalla Corte di Giustizia spetta al giudice del rinvio determinare se l'istante rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e/o di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (cfr. paragrafo 31 della sentenza), così come “spetta al giudice del rinvio accertare se, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione
8 e le condizioni di impiego, l'attività giurisdizionale” del ricorrente, “nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, fosse comparabile a quella di un magistrato ordinario [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020,Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C-658/18, EU:C:2020:572, punti da 143 a 147]. 39. Qualora sia accertato che un giudice di pace……..si trova, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre poi ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento” (cfr. paragrafi 38 e 39 della sentenza). E', dunque, compito del giudice nazionale verificare se l'istante rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e/o di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e, in ogni caso, accertare, tenuto conto di un insieme di fattori - quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego - se l'attività giurisdizionale da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di giudici onorari sia comparabile a quella di un magistrato ordinario. Infine, ove accertato che essi rientrino nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e/o di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che si trovino, sotto il profilo della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in una situazione comparabile a quella dei magistrati ordinari, occorre, poi, ancora verificare se esista una ragione oggettiva che giustifichi l'esistenza di una differenza di trattamento. 4.- Nel caso in esame, alla luce delle deduzioni svolte dalle parti e tenuto conto delle previsioni normative che si sono susseguite nel corso del tempo, non può affermarsi che l'odierno appellante si trovi in una situazione comparabile con quella di un magistrato ordinario. Le caratteristiche del rapporto tra l'Amministrazione ed i Giudici onorari inducono a qualificare l'istante quale funzionario onorario piuttosto che quale parte di un rapporto di impiego pubblico. Infatti “I due rapporti si distinguono (Cass. SSUU 11272/1998) in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario;
3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio di funzioni onorarie è privo di una specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico;
4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti;
5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario”. Ulteriore riprova della natura meramente onoraria nonché volontaria della funzione è data dalla assenza del requisito della esclusività del rapporto:
9 l'incarico, infatti, non presuppone la cancellazione dall'albo professionale d'appartenenza, sicché l'eventuale svolgimento dell'attività in via esclusiva (per come dedotto nel caso in esame) è mero frutto della volontà del singolo e non di imposizione da parte dell'Amministrazione. I magistrati professionali esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva, quelli onorari in via concorrente. La funzione di giudice onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di diverse attività lavorative o professionali e non determina un rapporto di pubblico impiego. Enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000), l'affermazione è stata ripetuta dalla Corte costituzionale anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012), sia in tema di rimborso delle spese legali (sentenza n. 267/2020). Quanto alla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte, con sentenza 5 giugno 2020, n. 10774, ha richiamato integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n. 17862 ed enunciato il principio secondo cui "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della L. n. 374 del 1991". Con motivazione sostanzialmente analoga, già Cassazione civile sez. lav., sentenza 4 gennaio 2018, n. 99 aveva statuito che "La categoria dei funzionari onorari, di cui fa parte il Giudice di Pace, ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico", anche in questo caso richiamando integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n.17862. Sempre in termini, si era pronunciata Cassazione civile sez. lav., sentenza 2 gennaio 2002, n. 16, secondo cui "La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi ... in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una
10 conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati”. Tale indirizzo interpretativo, come recentemente ricostruito dal Consiglio di Stato, VII sezione, nell'ordinanza 26 gennaio 2023 n. 906, “si fonda su specifici ed oggettivi elementi normativi, distintivi dello status di magistrato professionale rispetto a quello di magistrato onorario. Detti elementi attengono: I) alla differente modalità di assunzione, radicata nella nomina o nella elezione secondo la previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., che ne condiziona la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione;
II) al carattere non esclusivo e non continuato dell'attività giurisdizionale svolta, compatibile per impegno e durata con la prestazione di altre attività lavorative, anch'esse svolte a titolo professionale;
III) al peculiare regime delle incompatibilità, che mutua quello dei magistrati professionali nei limiti della compatibilità, e che necessariamente deve tenere conto delle diverse attività professionali che possono essere contemporaneamente svolte;
IV) alla durata temporanea del rapporto, che prevede una prima nomina e una successiva riconferma per la medesima durata;
V) alle limitazioni alle quali è sottoposta l'attività: per tipologia di controversie, sia nel settore civile, sia in quello penale;
per funzione, essendo esclusa la partecipazione agli organi collegiali;
per livello di complessità degli affari trattati;
e per assegnazione a sedi e uffici;
VI) al regime della remunerazione dell'attività, con indennità anziché mediante retribuzione 'stipendiale', proprio in considerazione delle suddette caratterizzazioni e limitazioni” (cfr. Consiglio di Stato, VII sezione, ordinanza 26 gennaio 2023 n. 906). Dette differenziazioni, oltre a rendere conto, sul piano descrittivo, dell'eterogeneità fra le figure soggettive, spiegano anche le ragioni, funzionali, per le quali i relativi status non sono giuridicamente comparabili, ed il diverso trattamento, giuridico ed economico non solo non è discriminatorio, ma anzi giustificato da autonome ed oggettive considerazioni. Inoltre, ai fini di una completa ricostruzione del quadro normativo e della esegesi applicativa di cui il medesimo è fatto oggetto, non va sottaciuto che per il diritto interno è fondamentale distinguere fra rapporto di impiego e rapporto di servizio, laddove con la prima nozione si fa riferimento alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (a tempo indeterminato, a tempo determinato o a tempo parziale) e con la seconda nozione, invece, si intende il conferimento di una funzione, o munus publicum, sulla base di una previsione di legge o per atto della Pubblica Amministrazione, senza che ciò comporti, necessariamente, la stipulazione di un rapporto di lavoro o impiego (Corte di Cassazione, sentenze n. 17862 del 2016 e n. 99 del 2018). I pubblici dipendenti, fra cui i magistrati ordinari professionali, instaurano entrambi i rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione. I magistrati onorari, invece, instaurano con la Pubblica Amministrazione il solo rapporto di servizio. Il fondamento della qualifica onoraria del rapporto di servizio è stato affermato dal legislatore fin dall'istituzione della figura (R.D. n. 12 del 1941), è stato riconfermato dalla Costituzione e, in ultimo, è stato ribadito dalla riforma del
11 2017, sempre all'insegna del principio di differenziazione rispetto ai magistrati ordinari professionali. A questo proposito, va sottolineato che solo i magistrati professionali debbono necessariamente essere selezionati attraverso il pubblico concorso (art. 106, comma 1), mentre la Carta costituzionale ha previsto per i soli giudici onorari la possibilità di essere nominati ovvero eletti (art. 106, comma 2), conservando così il previgente sistema delineato dal R.D. n. 12 del 1941, secondo cui la nomina avveniva (e tuttora avviene) con decreto del Ministro della giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio, e dunque sulla base di valutazioni essenzialmente politico-discrezionali (art. 42-ter, R.D. n. 12 del 1941 cit.). Inoltre, non è priva di significato giuridico l'affermazione secondo cui i magistrati professionali costituiscono l'ordine giudiziario, mentre i giudici onorari vi appartengono (art. 4, comma 1, R.D. n. 12 del 1941, ed in via esegetica l'art. 102, Cost.). Le modalità dell'assunzione per concorso pubblico dei magistrati professionali spiegano, poi, la ragione per la quale soltanto essi possono stipulare un contratto di impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla sua natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto che lega i giudici onorari all'Amministrazione della Giustizia è fondato, invece, sul solo servizio prestato, tramite atto di conferimento di munus publicum per nomina individuale, rispetto al quale il contestuale e lecito svolgimento di altre attività professionali è a tal punto connaturato al regime della magistratura onoraria da costituire specifico titolo di preferenza per la nomina. Il fatto che i giudici onorari abbiano doveri assimilabili a quelli dei magistrati professionali è solo una conseguenza della funzione svolta, in quanto l'attività giurisdizionale deve essere caratterizzata dalle stesse garanzie a prescindere dallo status del giudice che la esercita. Si tratta, all'evidenza, di una estensione solo funzionale di doveri che servono a garantire il rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza che caratterizzano l'esercizio di ogni funzione giurisdizionale. In altre parole, il servizio onorario non si trasforma in un rapporto di impiego per il fatto di essere i giudici onorari assoggettati ai doveri, alle responsabilità e ai controlli che sono propri dei magistrati ordinari, in quanto tale regime (doveri, responsabilità e controlli) dipende dalle funzioni svolte, e non dal rapporto organico instaurato con la Pubblica Amministrazione.
5 - La non comparabilità della situazione in cui si trova il giudice onorario a quella del magistrato ordinario trova conforto nelle motivazioni espresse dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 13973 del 3 maggio 2022. I giudici di legittimità hanno evidenziato che “l'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze;
la distinzione tra le due categorie è sancita dall'art. 106 Cost., ove si afferma che: "Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli".
6.3. la Corte Cost., già con la pronuncia n. 99 del 1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che "l'art. 106, stabilisce che le nomine dei magistrati hanno
12 luogo per concorso;
tuttavia, le funzioni del giudice singolo (pretore e conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari"; questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno dell'attribuzione di funzioni a determinati organi, è indiscutibile che la frase "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" "debba intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie"; sempre il giudice delle leggi ha affermato che "la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza;
situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico" (così Corte Cost. n. 174 del 1980); il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (Corte Cost. n. 479 del 2000; n. 60 del 2006; n. 174 del 2012); in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è stato affermato che: "... la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi ... non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi;
che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati"; egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la Corte ha sottolineato l'impossibilità di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni;
la distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria è stata, dunque, costante nella giurisprudenza della Corte;
anche recentemente (Corte Cost. n. 267 del 2020), con riferimento al giudice di pace, il giudice delle leggi ha affermato che: "la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin
13 dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017", tratti peculiari distintivi che "non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale"; tale identità funzionale dei singoli atti (che è cosa diversa da una omogeneità del rapporto), ha portato il giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità (si ricorda che l'art. 108 Cost., al comma 2, stabilisce che: "la legge assicura l'indipendenza (...) degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia"); ancora più di recente la Corte Cost. è tornata sul tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non ha previsto in termini assoluti l'esclusività dell'esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso e che la compatibilità di una magistratura onoraria con la regola generale della giurisdizione esercitata da una magistratura professionale alla quale si accede mediante pubblico concorso si è proprio tradotta nella formulazione del comma 2 dell'art. 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, però, la netta la distinzione tra l'una magistratura e l'altra (la natura onoraria della magistratura si caratterizza per i requisiti della precarietà e dell'occasionalità dell'assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina, riservata ai magistrati di carriera);
6.4. anche la Corte di legittimità ha più volte affrontato il tema della non equiparabilità del giudice onorario al magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario (si vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905; Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un. 4 aprile 2008, n. 8737 che tale equiparabilità hanno escluso); è stato, in particolare, osservato che - "pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 Cost.)" non è casuale la circostanza che, già prima dell'entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, l'art. 4, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedesse in due diversi commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1, che l'ordine giudiziario "è costituito" dai magistrati cd. togati e nel secondo che "appartengono all'ordine giudiziario" anche gli altri magistrati cd. onorari (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 11272/1998 cit.), così distinguendo un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2); tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali: - la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico- discrezionale); - l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del
14 funzionario onorario); - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (così, tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un'applicazione più recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani); si ricorda, in particolare, che l'art. 42-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedeva il criterio di non affidare ai giudici onorari: - nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. (la norma è stata, poi, abrogata dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, che all'art. 11, ha elencato i procedimenti che non possono essere assegnati ai 'giudici onorari di pace', dettando poi agli artt. 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in servizio); diversa è anche la disciplina relativa al trattamento sanzionatorio: per il giudice onorario di BU il R.D. n. 12 del 1941, art. 42-sexies, prevedeva solo la revoca dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo (la disposizione è stata abrogata dal D.L.vo n. 116 del 2017, che ha dettato all'art. 21, la disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non sono mai state previste per i magistrati onorari alcune sanzioni (così, ad esempio, la perdita dell'anzianità, in quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico di un rapporto di servizio professionale, e l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo e semidirettivo, non essendovi questo genere di incarichi nella magistratura onoraria); è stato, altresì, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all'iscrizione all'Albo degli avvocati, prevista solo per i magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti 'estranei' che partecipano all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 108 Cost., essendo loro assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati ed ha precisato, ai fini della soluzione della questione lì dibattuta, che solo per i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi sostiene l'esame per la professione di avvocato;
sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n. 7290) ha statuito che il servizio onorario - del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico - ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico;
questi con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo impegna in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con l'amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); invece il
15 funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario;
ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 ha affermato che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto" (si veda anche Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569);
6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per l'applicazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ossia la totale equiparazione, o equiparabilità, tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e quelle del magistrato togato;
sono ostative le differenze esistenti non solo in punto di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni svolte;
tali differenze di collocazione ordinamentale (come vieppiù dimostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, che stabilisce: "L'incarico di magistrato onorario (...) non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego") e di natura del rapporto cui dà vita l'esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, "perché quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese" (v. Cass. 14 ottobre 2019, n. 25767); non casualmente, pertanto, "i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi" (così Cass. n. 25767/2019 cit.), e precisamente, nel corso del tempo, dalla L. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari;
dal D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, (art. 4), in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari;
dalla L. 21 novembre 1991, n. 374, in relazione ai giudici di pace;
dalla L. 22 luglio 1997, n. 276, (art. 8), in relazione ai giudici onorari aggregati;
dalla L. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 8,in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario;
dal D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, (art. 23), in relazione a tutti i magistrati onorari (quest'ultimo ha espressamente previsto che "al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario": la disposizione ricalca la previsione del R.D. n. 12 del 1941, art. 42 septies, aggiunto dal citato D.L.vo n. 51 del 1998, art. 8); così, in particolare, il quantum dell'indennità da corrispondere per il servizio volontario svolto da un giudice onorario di tribunale è stato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 64, art. abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dal citato D.L.vo n. 116 del 2017, art. 33, comma 2, come modificato dall'art. 17-ter, comma 1, lett. d), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
16
6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) ……ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarità indicate dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3: "L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali" (per assicurare tale compatibilità "a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana" e "ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma") e dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 23, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta);
6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per l'ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile;
tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una (insussistente) relazione economica;
...; i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. R.D. n. 12 del 1941, art. 42 quater, e poi D.L.vo n. 116 del 2017, art. 5, commi 2 e 3), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause” (cfr. Cass., sezione lavoro, ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13973).
6.- Tanto evidenziato in ordine alla natura onoraria della funzione svolta e alla non comparabilità dell'attività prestata dal giudice onorario a quella di un magistrato ordinario, elementi già dirimenti ai fini del rigetto del gravame, va
17 comunque osservato che, nel caso in esame, le pretese oggetto di domanda non hanno neppure avuto quale presupposto la deduzione di una effettiva comparazione dei giudici onorari di BU ai magistrati togati. Del resto, il ricorrente ha chiesto genericamente di “Accertare e dichiarare, preliminarmente, che il ricorrente, in qualità di Giudice Onorario di BU ( GOT oggi GOP a seguito della riforma attuata con L. 57/2016), tuttora in servizio, ha svolto fin dalla propria assunzione (18.06.2001), a seguito di proroghe e decreti di nomina allegati, con illegittima ed abusiva reiterazione del termine apposto ai singoli incarichi, un servizio continuativo alle dipendenze del Controparte_2
, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero
[...] di “lavoratore” prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea” con riconoscimento del diritto a “percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art 2 L. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di
“magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03) ovvero un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del
convenuto ” - senza indicare alcun inquadramento contrattuale CP_2 corrispondente alle prestazioni svolte, impendendo, così, di effettuare qualsivoglia raffronto con le categorie di lavoratori subordinati del comparto Giustizia.
Nel ricorso infatti è stata indicata genericamente, quale figura di lavoratore comparabile ai fini dell'applicazione delle tutele stabilite dalle direttive CEE e dalla Giurisprudenza del CGUE, quella del giudice ordinario;
il trattamento economico rivendicato, in considerazione dell'entità dell'impegno lavorativo profuso e delle modalità di svolgimento della sua attività lavorativa come descritta in atti, è quello riferibile alla Classe stipendiale HH03 propria del
“magistrato ordinario” ovvero del magistrato di prima nomina. Va rimarcato che gli elementi posti a sostegno della dedotta natura subordinata del rapporto (partecipazione ad una procedura di selezione, continuità della prestazione, compenso con periodicità mensile, inserimento nell'organizzazione dell'ufficio, assoggettamento a doveri, a direttive e a sanzioni disciplinari) non sono incompatibili con la funzione onoraria, così come normativamente disciplinata dal legislatore ed assolta dall'odierno appellante. Le argomentazioni sopra svolte danno conto della superfluità della prova orale, come articolata in primo grado, tra l'altro vertente pressoché integralmente su circostanze documentabili ed in effetti documentate. 7 - Ribadita la funzione onoraria del servizio prestato dai giudici onorari ed escluso che il rapporto di servizio in questione possa inquadrarsi nell'ambito del lavoro subordinato, va considerato se - ai fini dell'esame della domanda proposta dal ricorrente - rilevi la nozione di “lavoratore” come delineata dalla Corte di Giustizia nelle recenti pronunce. In particolare, la Corte di Giustizia, forniti chiarimenti su detta nozione eurounitaria di 'lavoratore', ha evidenziato che tale nozione non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma, propria del diritto dell'Unione (sentenze del 26 marzo 2015; F., C-316113, EU:C:2015:200, punto 25, e del 20 novembre 2018, Siridicatul Familia Constanta e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
18 In relazione alla posizione dei giudici onorari, la Corte di Giustizia ha pure affermato che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenti procedure di accesso (in considerazione della particolare importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale, e più specificamente dall'articolo 106, paragrafo 1, della Costituzione italiana, ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari), dalle differenze di qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, inammissibile (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 54). Ha, quindi, dichiarato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario” (sentenza del 7 aprile 2022, C-236/2020, punto 54). Nel caso in esame, va, innanzitutto, ribadita la non comparabilità della situazione del giudice onorario a quella del magistrato ordinario. Va, comunque, osservato che la domanda riguardante il riconoscimento di un trattamento contributivo e previdenziale non può essere accolta anche in considerazione delle argomentazioni già svolte dalla Suprema Corte in analoga controversia. Invero, “creditore dei contributi (e quindi legittimato ad agire in nome proprio ex art. 81 c.p.c.) è pur sempre l'istituto previdenziale e mai il singolo lavoratore, che - salva l'eccezione di cui alla sentenza di reintegra nel posto di lavoro L. n. 300 del 1970, ex art. 18) - non può chiedere la condanna del proprio presunto datore di lavoro a versare i contributi (v. Cass. 14 maggio 2020, n. 8956; Cass. 19 agosto 2020, n. 17320; Cass. 1 febbraio 2021, n. 2164; Cass. 10 marzo 2021, n. 6722). Al più e in via meramente ipotetica ove ne sussistano gli estremi, egli può agire solo per il risarcimento del danno ex art. 2116 cpv. c.c. o per la costituzione presso l'INPS d'una rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13. Inoltre, la costruzione d'una posizione previdenziale - vale a dire d'una iscrizione all'A.G.O., alla gestione separata presso l'INPS o ad altra forma di previdenza - non può che avvenire in forza d'una apposita normativa e non già in via giudiziaria. In altre parole, non può chiedersi al giudice di scegliere un qualche regime previdenziale, individuare un possibile soggetto erogatore di future prestazioni e stabilire termini, importi e modalità di formazione della relativa provvista: una sentenza del genere invaderebbe la sfera di attribuzione del legislatore, in violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Nella vicenda in esame, anche a volere ricavare, per implicito, dall'affermazione della mancanza di altri redditi, l'inesistenza di regimi previdenziali dei ricorrenti - perché pensionati, o impiegati, o liberi professionisti - che assicurino loro una copertura sociale alternativa, non è stata proposta alcuna domanda nei confronti dell'INPS o di altro istituto previdenziale e non si evince che
19 sia stato reclamato, nei confronti del , un risarcimento del Controparte_2 danno per effetto della mancata iscrizione alla Gestione separata INPS che solo ora è stata prevista dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 25 per l'ipotesi in cui non vi sia iscrizione agli albi forensi. Ciò rende egualmente irrilevante la questione di legittimità costituzionale delle norme di diritto interno per violazione dell'art. 38 Cost.” (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 10080/2023). 8. Quanto al diritto alle ferie annuali retribuite, va osservato che l'articolo 7, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2003/88, prevede che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Nel caso in esame, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del trattamento economico e normativo del magistrato ordinario, senza nulla specificare al riguardo delle ferie. Ribadita la non comparabilità della situazione degli odierni appellanti a quella dei magistrati ordinari, la domanda (che copre l'arco temporale fino al deposito del ricorso di primo grado) avrebbe richiesto l'indicazione, per ciascun anno, dei giorni di ferie effettivamente maturate (in proporzione alle giornate in cui hanno prestato la loro attività, secondo il principio “pro rata temporis”), nonchè del numero di giorni di ferie godute ma non retribuite, oppure non godute (in considerazione dell'eventuale avvenuta prestazione di attività durante i consueti periodi feriali) ed eventualmente da indennizzare mediante la relativa indennità sostitutiva. In assenza di specifiche deduzioni non può neppure accertarsi se l'istante abbia subito un trattamento economico deteriore rispetto a quello di un lavoratore in posizione comparabile cui sono retribuite le ferie annuali.
Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello va rigettato. La complessità delle questioni trattate e la qualità delle parti inducono, tuttavia, a compensare integralmente le spese del grado. Va, infine, dato atto della sussistenza per la parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. Così deciso in Napoli, il 17.4.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Francesca Romana Amarelli Dott.ssa Anna Carla Catalano
20 21