Articolo 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
Articolo 40Articolo 42
Versione
15 agosto 2009
>
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
17 giugno 2021
Art. 41.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104 ((41)) -------------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 maggio - 10 giugno 2021 n. 119 (in G.U. 1ª s.s. 16/06/2021 n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 41, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), nella parte in cui prevede che il termine per la riassunzione del ricorso decorra dalla data di entrata in vigore della legge".
Entrata in vigore il 17 giugno 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente