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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4669/2019 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
., rapp.ti e dif.si dall' Avv.to Giuseppe Maria Villano Parte_4
ATTORI E
in personale del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rapp.ta e dif.sa dall'Avv.to Carmine Liguori, giusta procura in atti;
CONVENUTA rappresentata da Controparte_2
“ ” (GIÀ ” in persona del procuratore, p.t. Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv.to Carmine Liguori
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione., ritualmente notificato, , Parte_1 anno evocato in Parte_2 Parte_3 Parte_4 giudizio la per sentir accertare e Controparte_1 dichiarare: “-la mora credendi della banca per aver unilateralmente interrotto il flusso di pagamento delle rate del mutuo in oggetto e aver disatteso le numerose richieste e pec per l'incasso delle relative somme;
- - per l'effetto di quanto sopra, la illegittimità e/o nullità o invalidità di qualsiasi dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine..; - per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni da condotta illegittima sostanziatasi anche nella
1 dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (di cui al doc. 6 depositato) con valutazione equitativa del giudice (che la presente difesa quantifica in euro 20.000,00); -
l'illegittimità dei tassi applicati in quanto: a) mancano i relativi contratti e loro modifiche, o comunque sono nulli per difetto di forma, b) anche nell'ipotesi in cui la banca dovesse produrre validi contratti, manca la pattuizione delle relative condizioni e non sono state correttamente notificate le variazioni, c) in ogni caso i tassi applicati risultano superiori al limite legale tempo per tempo stabilito in violazione dell'art. 1284 c.c., per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di interessi;
- in subordine, ricalcolare i tassi da applicare sulla base del tasso limite, tempo per tempo stabilito, o comunque operando secondo i criteri di cui all'art. 117 bis tub;
- accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca in violazione dell'art. 1283 c.c. la violazione del tasso soglia;
- accertare la debenza e condannare la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto di differenza di valuta rispetta alla data effettiva delle operazioni bancarie e per effetto dell'intervenuto anatocismo;
- accertare la debenza e condannare la banca alla restituzione, in favore dell'attore, di tutte quante le somme indebitamente percepite (e di cui almeno agli analitici prospetti contabili depositati e fascicolati al n. 1 e 2 dell'indice) a titolo di: interessi ultra-legali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto ed oneri
a vario titolo reclamati nel corso del rapporto” con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 78.237,24 o, in subordine, di euro 35.029,41 oltre interessi e rivalutazione o in estremo subordine alla rettifica del saldo.
Nell'atto introduttivo hanno premesso: - di essere consumatori ai fini dell'applicabilità delle norme di cui al DLGS n. 206/2005 e di aver stipulato in data 5.3.2017, con la banca convenuta, un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 200.000,00, rimborsabile in 15 anni, al tasso d'interesse nominale annuo del 5,61%, salvo il diverso interesse che sarebbe risultato per effetto di quanto pattuito all'art. 4; - che a garanzia del mutuo, redatto con atto notarile, era stata iscritta ipoteca sull'immobile in loro proprietà sito in Meta;
- di aver sempre puntualmente pagato le rate del mutuo, -pur avendo altro contenzioso pendente innanzi a questo Tribunale con il medesimo istituto di
2 credito-, fino a quando, nel dicembre dell'anno 2018, si accorsero che la banca non accreditava più le somme dagli stessi versate, mediante bonifico da altro istituto, per il pagamento del detto mutuo, ponendosi, in tal modo, in una posizione di mora credendi;
- di aver richiesto con varie mail e diffide alla banca di ricevere i pagamenti delle rate di mutuo e ciò nonostante, in data 9 gennaio
2019, l'istituto di credito comunicava a mezzo raccomandata alla la Pt_1 decadenza dal beneficio del termine.
A sostegno della domanda hanno prodotto una perizia di parte contente la disamina tecnica del mutuo, riprodotta in citazione., che rilevava plurime patologie concernenti, riguardanti, in sintesi: - l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti, - includendo nel relativo calcolo la commissione per l'anticipata estinzione, con conseguente gratuità dal contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c. e l'indebita corresponsione dell'importo di euro 78.237,24 a titolo di interessi;
- la difformità del taeg indicato in contratto del 5,580% rispetto a quello effettivamente applicato pari al 5,628% in violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria di cui agli artt. 121 lett. e) tub e 125 bis comma 6 tub, e conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ai sensi dell'art. 117 tub, ed indebito versamento dell'importo di euro 35.029,41; - l'effetto anatocistico generato dall'ammortamento alla francese in violazione dell'art. 1283 c.c. .; - l'omessa indicazione, in forma scritta, del piano di ammortamento con conseguente nullità per indeterminatezza delle clausole di determinazione degli interessi e del piano di ammortamento.
Hanno dedotto infine che: - per effetto delle nullità eccepite e del ricalcolo eseguito dal consulente sussisterebbe un credito degli attori verso l'istituto di credito con conseguente impossibilità di configurare un ritardo nei pagamenti delle rate;
- l'illegittima dichiarazione di decadenza del beneficio del termine operata dalla banca in ragione della chiusura del conto corrente su cui venivano addebitate la rate di mutuo aveva causato per un pregiudizio rappresentato dalla impossibilità di poter adempiere al pagamento delle rate del contratto di mutuo.
3 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la banca convenuta, eccependo: -
l'inadempimento della mutuataria all'obbligo del pagamento delle rate scadute a partire dal 30.11.2018 con conseguente diritto della banca a richiedere il pagamento delle somme ancora dovute pari a €. 1.448,9 per la rata scaduta e non pagata al 30.11.2018 ed €. 59.919,09 per residuo capitale all' 1.12.2018 per complessivi 60 mila euro circa;
- che all'art. 4 le parti avevano pattuito le modalità di determinazione del tasso di interessi, in misura variabile pari all' indice Euribor maggiorato di una componente fissa pari all'1,50%, salvo diversa pattuizione che il mutuatario avrebbe potuto richiedere nei stabiliti dal contratto;
- che all' art 5 le parti avevano pattuito che il ritardato pagamento delle somme dovute comportava la maturazione dell'interesse di mora determinato maggiorando di 2,04 punti percentuali il tasso convenzionale, con conseguente esclusione di qualsivoglia sommatoria del tasso convenzionale al tasso moratorio;
- erroneamente il ctp al fine di configurare l'usura originaria aveva incluso nel calcolo dell' ISC / TAEG anche la commissione di estinzione anticipata alla scadenza della prima rata e quantificato il tasso di mora nella misura del 7,668%, pari al 5,628% maggiorato dello spread del 2,04%; sebbene il contratto prevedeva che “il tasso di mora viene stabilito maggiorando di 2,04 punti il tasso convenzionale” (5,331%) che determina il tasso di mora alla stipula pari al 7,371%; - l'insussistenza della dedotta usura che, ove esistente, non potrebbe determinare la nullità del contratto;
- la divergenza tra TAEG contrattuale ed effettivo non comporterebbe alcuna nullità contrattuale in quanto il predetto indice costituisce un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, ed in quanto tale, non può essere considerato quale condizione contrattuale;
- la legittimità del piano di ammortamento adottato dalla secondo il sistema CP_1
a rata fissa o “alla francese”, che non produce alcun aumento del tasso;
- di aver chiuso il conto corrente su cui venivano versate le rate del mutuo e revocato gli affidamenti, s seguito delle contestazioni mosse dagli attori nell'ambito del separato giudizio di ripetizione d'indebito, pendente tra le stesse parti, avente ad
4 oggetto altri rapporti bancari recante rg n. 2165/2014 la cui ctu prevedeva un contro credito in loro favore di €. 40.000,00; - dalla prima rata insoluta risalente al 30.11.2018 alle comunicazioni inoltrate dal legale degli attori del 20.02.2019 e del 12.6.2019 era trascorso più di un anno senza alcun pagamento;
- di aver legittimamente dichiarato la decadenza dal beneficio del termine in virtù del protratto inadempimento.
Concessi i termini per introdurre il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente, e quelli per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., non ammesse le istanze istruttorie formulate dagli attori ha spiegato intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Controparte_2 rappresentata da ” (già ”
[...] Controparte_3 Controparte_4 affermatasi titolare dei crediti e rapporti all'esito dell'operazione di scissione tra la e la . Controparte_1 CP_2
All'esito del deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione di un termine per il deposito delle memorie conclusive.
La domanda è infondata per i motivi di seguito esposti.
Rileva il giudicante che il contratto di mutuo, redatto con atto notarile del 5 marzo 2007, alla pagina 3 richiama il piano di ammortamento recante la sottoscrizione dalle parti, di cui all'allegato B, e le pattuizioni e le clausole contenute nel capitolato di cui all'allegato A, prodotti dalla banca convenuta, per cui la dedotta nullità per mancata pattuizione delle condizioni applicate e per l'assenza del piano di ammortamento, si rivela infondata.
Nel caso in esame, si discute di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 5.3.2007, per un importo di € 200.000,00, da rimborsare in 150 rate mensili, al tasso nominale annuo iniziale pari 5,610%, variabile, il cui piano di ammortamento prevede la corresponsione mensile di rate costanti ("alla francese").
Occorre premettere, che il T.A.E.G. applicato dalla banca al momento della sottoscrizione del contratto, come peraltro riconosciuto anche dal consulente di
5 parte nella perizia prodotta dagli attori, non supera il tasso soglia d'usura in vigore nel trimestre di stipula del mutuo ed a medesime conclusioni è giunto il
CTU all'esito del ricalcolo del T.E.G. dell'operazione.
Invero, il CTU, in risposta al quesito postogli, ha ricostruito il costo effettivo del finanziamento, ossia il TEG pari al 5,925%, in base alla metodologia esposta alle pagine 8 e 9 della perizia, e confrontandola con la soglia di usura pubblicata per il primo trimestre dell'anno 2007, -data di stipula, del 7,650%-, ha escluso che la sussistenza della usura nel finanziamento per cui è causa.
Di tale contratto gli attori hanno lamentato la natura usuraria degli interessi di mora pattuiti.
Per quanto attiene gli interessi di mora, il contratto prevede che “ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore della banca mutuante. Il tasso di mora viene stabilito maggiorando di 2,4 punti il tasso convenzionale come sopra pattuito tempo per tempo applicato”, dunque il tasso di mora, per come pattuito, è pari a quello in vigore nel periodo dell'eventuale sofferenza, maggiorato del 2,040%.
Il consulente d'ufficio, come risulta in perizia, ha ricavato il tasso di mora applicato dalla banca, pari ad euro 89,52, dalla lettera inviata ai mutuatari in data
09\01\2019, per differenza dall'importo di euro 1.448,91, richiesto come rata insoluta, ed euro 1.359,39 quale rata del 13/12/2018 impagata.
Ha quindi escluso il superamento della soglia d'usura anche per il tasso moratorio pattuito e per il tasso di mora applicato in concreto, osservando che
“nel caso specifico, poichè il finanziamento è stato stipulato fra il 01/04/2003
e il 30/06/2011, la formula da utilizzare per il calcolo del tasso soglia di mora è:
(TEGM + 2,1%) x 1,5. Quanto al tasso di mora contrattuale, esso è individuato aggiungendo al TAN (pari al 5,610%) la maggiorazione del 2,040%”. All'esito dei calcoli riportati a pagina 15 della perizia ha verificato che il tasso di mora contrattuale è inferiore al tasso soglia di mora in vigore nel trimestre di stipula.
6 Per cui la doglianza mossa dagli attori si rivela infondata, non potendo condividersi il calcolo eseguito dal consulente di parte che, ai fini della verifica del superamento della soglia di usura include nel calcolo anche la commissione di estinzione anticipata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” e, quindi, meramente eventuale (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7352
Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Civ., n. 16303 del 2018, Cass. Civ., n. 19597 del
2020).
Inoltre, la facoltà di recesso dal contratto non risulta esercitata nel caso in esame e pertanto non si sono verificate le condizioni perché l'obbligo di corrispondere la commissione venisse a esistenza. Si reputa, pertanto, di aderire all'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Trib. Torino, 13.9.2017; Trib. Milano 16.2.2017; Trib.
Torino, 20.6.2015) che ne ammette la rilevanza ai fini della verifica del TEG solo in caso di effettiva applicazione, che nel caso specifico, non vi è stata, non avendo il cliente estinto anticipatamente il mutuo.
Gli attori hanno altresì lamentato la violazione dell'art. 125 bis T.U.B. in virtù della non corrispondenza del TAEG dichiarato nel contratto e quello effettivamente applicato, richiedendo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.
Anche tale doglianza è infondata, invero, come dedotto dalla banca, nel caso in esame si discorre di un contratto di mutuo fondiario, di euro 200 mila garantito da ipoteca di 1^ grado.
7 L'art. 122, comma 1, lett. a), f) espressamente esclude l' applicazione del capo
II, riferito sul credito al consumo, ai contratti di finanziamenti di importo complessivo superiore a 75.000 ed ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni, quali quello qui in discussione.
A ciò va aggiunto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito in tema di mutuo, “la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo
(o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In Par altri termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione Par dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 T.U.B.” (Tribunale Napoli sez. II,
05/05/2021, n.4240; in senso conforme Tribunale Bari sez. IV, 12/09/2024,
n.3812; Tribunale Sulmona sez. I, 14/04/2022, n.94).
Gli attori hanno altresì dedotto che in ragione del piano di ammortamento alla francese e del regime composto avrebbero illegittimamente corrisposto delle somme in violazione dell'art. 1283 c.c..
Al riguardo il consulente d'ufficio ha rappresentato che il piano di ammortamento in atti prevede la corresponsione mensile di rate costanti ("alla francese") e che sulla base di tali condizioni risulta sviluppato il piano di ammortamento contenuto nell' Allegato 3.
8 Il ctu ha quindi eseguito un ricalcolo raffrontando il piano di ammortamento con applicazione del regime composto con quello del regime semplice.
Rileva il giudicante che l'ammortamento "alla francese" è definito a rata costante, in quanto il debitore restituisce mensilmente al creditore una quota di capitale crescente e una quota di interesse decrescente, di talché la somma dell'una e dell'altra non superi comunque l'importo previsto. La prassi invalsa nel sistema bancario è quella di regolamentare l'ammortamento "alla francese" in capitalizzazione composta e con gli interessi calcolati sul debito residuo.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è quello secondo cui l'"ammortamento alla francese" non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri.
In pendenza del giudizio, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la decisione n.
15130 del 29 maggio 2024 poi ribadita dalla S.C. con la pronuncia del
20/01/2025, n.1403, ha statuito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Si è altresì osservato che non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c.
(comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza”. “Con riferimento, in particolare, ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali e con applicazione di interesse a tasso fisso, va escluso che in tali condizioni la quota di interessi di ciascuna rata produca ulteriori interessi, non
9 determinando perciò alcuna violazione del divieto di anatocismo”. ..“La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820
c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”
Cassazione civile sez. I, 17/01/2025, n.1168.
In considerazione della duplice opzione prevista nel contratto di mutuo circa il tasso (fisso o variabile) va altresì richiamata la recente la S.C. secondo cui “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile: a) non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
b) se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. Né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la
10 principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
Per quanto innanzi esposto anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
Non può infine ritenersi che la banca mediante la chiusura del conto corrente di appoggio, ove gli attori versavano gli importi corrispondenti alle rate di mutuo si sia posta in una condizione di mora, poiché i mutuatari ben avrebbero potuto pagare le rate in altro modo ed in conformità a quanto pattuito nel contratto di mutuo per cui è causa, ossia mediante pagamento “in contanti presso le casse della banca mutuante” cfr. pagina 3, art. 4 del contratto di mutuo.
Per quanto innanzi esposto la domanda non può essere accolta, così come la domanda risarcitoria, solo genericamente formulata.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulle questioni affrontate e risolte solo in pendenza di giudizio e per effetto dell'intervento delle Sezioni
Unite della S.C.
Il compenso del c.t.u., come liquidato con separato decreto, va posto a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Vitulano, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
- Rigetta le domande attoree
11 - compensa le spese di lite.
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto in solido a carico di entrambe le parti.
Torre Annunziata 29/4/2025
Il Giudice
Valentina Vitulano
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