Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2016, n. 9449
CASS
Sentenza 10 maggio 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 9449/16, emessa il 28 aprile 2015. Le parti in causa erano un condomino e un altro condomino, con il primo che richiedeva il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni d'acqua nel proprio appartamento, sostenendo che tali infiltrazioni provenissero da un terrazzo di proprietà esclusiva dell'altro condomino. Quest'ultimo, insieme al condominio, contestava la responsabilità, chiedendo che il risarcimento fosse limitato alla propria quota millesimale.

Il giudice ha confermato la responsabilità solidale del condominio e del proprietario del terrazzo, richiamando il principio stabilito dalla sentenza n. 2672 del 1997, secondo cui tutti i condomini sono tenuti a provvedere alla manutenzione delle parti comuni, inclusi i terrazzi di uso esclusivo. La Corte ha argomentato che la responsabilità per danni da infiltrazioni deve essere ricondotta all'art. 2051 c.c., evidenziando che il titolare dell'uso esclusivo del lastrico è custode del bene e, pertanto, responsabile per i danni causati. Inoltre, ha stabilito che la ripartizione della responsabilità deve seguire il criterio di cui all'art. 1126 c.c., attribuendo un terzo della responsabilità al proprietario del terrazzo e i restanti due terzi al condominio. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello.

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Massime1

In tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2016, n. 9449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9449
Data del deposito : 10 maggio 2016

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