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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/03/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14/03/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019
NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 6-1/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva , con sede in Massa piazza Liberazione Controparte_1 P.IVA_1
n. 7, in persona del suo Liquidatore pro-tempore , cancellata dal Persona_1 registro delle imprese in data 12/06/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 14/03/2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso formulato, ex art. 38 e 49 commi 1 e 2 CCII, in data 17/01/2025, il PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. Iva Controparte_1
, con sede in Massa piazza Liberazione n. 7, in persona del suo Liquidatore pro- P.IVA_1 tempore , cancellata dal registro delle imprese in data 12/06/2024; (cfr. Persona_1 visura storica – doc. 1 ricorrente), potendosi desumere la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, come risultanti dagli accertamenti compiuti sullo stato di insolvenza della società resistente compiuti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Massa con una relazione datata 23/12/2024, contenenti l'accertamento dei parametri qualitativi e quantitativi posseduti dalla società richiesti dall'art. 121 D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, nonché della sussistenza dello stato di insolvenza e relativi allegati (cfr. relazione Guardia di Finanza nota del 23/12/2024 – doc. 1 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società debitrice. Chiariva, a fondamento della domanda, che la società resistente: i) non aveva più depositato i bilanci di esercizio a partire dall'anno 2016; ii) non era più operativa dall'anno 2016, e che, pertanto, nei periodi d'imposta successivi a detta annualità, non aveva prodotto ricavi e non aveva un attivo patrimoniale;
iii) era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 12/06/2024; iv) aveva accumulato debiti iscritti a ruolo per un ammontare pari ad oltre € 3.050.976,55; v) non era titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
(P. Iva , e ne deve, pertanto, essere Controparte_1 P.IVA_1 dichiarata la contumacia. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell Controparte_2 Controparte_3
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_4
All'udienza del 14/03/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 27/01/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 14/03/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 27/01/2025.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI. IMPRESA CANCELLATA. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto
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di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Massa.
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PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 12/06/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita o la permuta in blocco o frazionata di immobili rustici, urbani ed industriali. […]” (cfr. visura storica resistente), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. In ogni caso, si rileva che l'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo è superiore a circa € 3.076.121,79 (cfr. dichiarazione scritta datata 28/01/2025). Controparte_3
Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale
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ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata. Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie volte ad individuare l'impresa minore. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. GIÀ POSTA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Orbene, l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020). Dunque, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non deve avvenire in modo atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali. La valutazione del
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giudice, in tale ipotesi, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Sez. 1, Ordinanza n. 24948 del 2019). Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Sez. 1 - , Sentenza n. 25167 del 07/12/2016). COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene alla situazione debitoria: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 3.076.121,79, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
[...]
aggiornata in data 28/01/2025); Controparte_3
ii) l'omesso deposito del bilancio iniziale dello stato di liquidazione volontaria, pur essendovi tenuta per legge, nonché dei due bilanci di esercizio precedenti chiusi al 31/12/2022 e al 31/12/2023 (considerato che l'ultimo bilancio pubblicato è quello chiuso al 31/12/2015), essendo stata la procedura di liquidazione volontaria aperta in data 03/05/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese); iii) l'omesso deposito delle dichiarazioni modd. 770, Iva e IRAP, riferite agli anni di imposta 2022/2023/2024 (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_2
10/03/2025). In conclusione, l'indebitamento complessivo è di almeno € 3.076.121,79. POSTE ATTIVE DA LIQUIDARE. Di contro, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene allo stato patrimoniale: i) l'assenza di titolarità di beni immobili (cfr. bilancio finale di liquidazione); ii) l'assenza di titolarità di beni mobili registrati (cfr. bilancio finale di liquidazione); iii) l'assenza di qualunque attivo da liquidare (cfr. bilancio finale di liquidazione). Deve evidenziarsi che la società in stato di liquidazione volontaria dal 03/05/2024, ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 12/06/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese). In ogni caso, ne emerge un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria (di € 3.076.121,79). In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. L'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 3.076.121,79 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato Controparte_3
28/01/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
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SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n.
6-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva , con sede in Massa piazza Controparte_1 P.IVA_1
Liberazione n. 7, in persona del suo Liquidatore pro-tempore Persona_1
,
[...]
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. , iscritta all'Albo dei dottori Persona_2 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), la quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 16/07/2025 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta
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presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 14/03/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
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NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 6-1/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U.
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente ad oggetto: dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva , con sede in Massa piazza Liberazione Controparte_1 P.IVA_1
n. 7, in persona del suo Liquidatore pro-tempore , cancellata dal Persona_1 registro delle imprese in data 12/06/2024.
Con le conclusioni così precisate: PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 14/03/2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso formulato, ex art. 38 e 49 commi 1 e 2 CCII, in data 17/01/2025, il PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di (P. Iva Controparte_1
, con sede in Massa piazza Liberazione n. 7, in persona del suo Liquidatore pro- P.IVA_1 tempore , cancellata dal registro delle imprese in data 12/06/2024; (cfr. Persona_1 visura storica – doc. 1 ricorrente), potendosi desumere la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, come risultanti dagli accertamenti compiuti sullo stato di insolvenza della società resistente compiuti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Massa con una relazione datata 23/12/2024, contenenti l'accertamento dei parametri qualitativi e quantitativi posseduti dalla società richiesti dall'art. 121 D.Lgs. 12.01.2019 n. 14, nonché della sussistenza dello stato di insolvenza e relativi allegati (cfr. relazione Guardia di Finanza nota del 23/12/2024 – doc. 1 ricorrente). Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società debitrice. Chiariva, a fondamento della domanda, che la società resistente: i) non aveva più depositato i bilanci di esercizio a partire dall'anno 2016; ii) non era più operativa dall'anno 2016, e che, pertanto, nei periodi d'imposta successivi a detta annualità, non aveva prodotto ricavi e non aveva un attivo patrimoniale;
iii) era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 12/06/2024; iv) aveva accumulato debiti iscritti a ruolo per un ammontare pari ad oltre € 3.050.976,55; v) non era titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati. Nonostante la regolarità della notificazione, nessuno si costituiva per la resistente
[...]
(P. Iva , e ne deve, pertanto, essere Controparte_1 P.IVA_1 dichiarata la contumacia. Veniva disposta l'acquisizione, secondo il disposto del comma 2 dell'art. 42 CCII, dei dati e dei documenti relativi al società debitrice da parte dell' dell Controparte_2 Controparte_3
, dell' e del Registro delle imprese.
[...] Controparte_4
All'udienza del 14/03/2025, la parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e, all'esito il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA. In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita. In data 27/01/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.). La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 14/03/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 27/01/2025.
2. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI. IMPRESA CANCELLATA. PRESUPPOSTI. A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto
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di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato “impresa minore” (e cioè:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila). E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Quanto, invece, all'insolvenza, essa deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).
1.1. CONCLUSIONI. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, osservando quanto segue. COMPETENZA. Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principiale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Massa.
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PRESUPPOSTI SOGGETTIVI. I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 D.Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa è stata cancellata in data 12/06/2024, come risulta dalle iscrizioni riportate nella visura camerale pubblicata al Registro delle Imprese. Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale “l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita o la permuta in blocco o frazionata di immobili rustici, urbani ed industriali. […]” (cfr. visura storica resistente), dimostrando, così, di esercitare un'attività commerciale. Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016). La società rientra nei parametri dimensionali prescritti, a contrario, dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019. INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. In ogni caso, si rileva che l'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo è superiore a circa € 3.076.121,79 (cfr. dichiarazione scritta datata 28/01/2025). Controparte_3
Si ricorda che il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale
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ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile. La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la “corrispondenza di impresa” (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentatovi con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata. Non appare necessario esaminare il superamento delle altre soglie volte ad individuare l'impresa minore. Tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza
“congiuntamente” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), il superamento di un unico parametro comporta, invece, la assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione giudiziale. PRESUPPOSTI OGGETTIVI. STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ CANCELLATA. GIÀ POSTA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019. Orbene, l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020). Dunque, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non deve avvenire in modo atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali. La valutazione del
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giudice, in tale ipotesi, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Sez. 1, Ordinanza n. 24948 del 2019). Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Sez. 1 - , Sentenza n. 25167 del 07/12/2016). COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO. Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene alla situazione debitoria: i) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale- previdenziale) per € 3.076.121,79, con l'assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE” (cfr. dichiarazione scritta resa da
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aggiornata in data 28/01/2025); Controparte_3
ii) l'omesso deposito del bilancio iniziale dello stato di liquidazione volontaria, pur essendovi tenuta per legge, nonché dei due bilanci di esercizio precedenti chiusi al 31/12/2022 e al 31/12/2023 (considerato che l'ultimo bilancio pubblicato è quello chiuso al 31/12/2015), essendo stata la procedura di liquidazione volontaria aperta in data 03/05/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese); iii) l'omesso deposito delle dichiarazioni modd. 770, Iva e IRAP, riferite agli anni di imposta 2022/2023/2024 (cfr. dichiarazione scritta resa da in data Controparte_2
10/03/2025). In conclusione, l'indebitamento complessivo è di almeno € 3.076.121,79. POSTE ATTIVE DA LIQUIDARE. Di contro, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene allo stato patrimoniale: i) l'assenza di titolarità di beni immobili (cfr. bilancio finale di liquidazione); ii) l'assenza di titolarità di beni mobili registrati (cfr. bilancio finale di liquidazione); iii) l'assenza di qualunque attivo da liquidare (cfr. bilancio finale di liquidazione). Deve evidenziarsi che la società in stato di liquidazione volontaria dal 03/05/2024, ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 12/06/2024 (cfr. visura aggiornata – Registro Imprese). In ogni caso, ne emerge un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria (di € 3.076.121,79). In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi in stato di insolvenza, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, emergendo l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società. SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO. L'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 3.076.121,79 (cfr. estratto aggiornato del concessionario per la riscossione datato Controparte_3
28/01/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € 30.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale (art. 49 comma 5 D.Lgs. 14/2019).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
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SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n.
6-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 D.Lgs. 14/2019, 1. DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
(P. Iva , con sede in Massa piazza Controparte_1 P.IVA_1
Liberazione n. 7, in persona del suo Liquidatore pro-tempore Persona_1
,
[...]
2. NOMINA il dott. Elisa Pinna Giudice Delegato per la procedura;
3. NOMINA Curatore il DOTT. , iscritta all'Albo dei dottori Persona_2 commercialisti ed esperti contabili di Massa-Carrara, nonché iscritta all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), la quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.Lgs. 14/2019;
4. ORDINA alla società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligatorie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D.Lgs. 14/2019, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto;
5. DISPONE che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della società in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.Lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
6. FISSA per il giorno 16/07/2025 alle ore 12:00, dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Massa, piazza Alcide De Gasperi, primo piano, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 14/2019 e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
7. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D. Lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D. Lgs. 14/2019;
8. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta
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presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, D.Lgs. 14/2019;
9. SEGNALA al Curatore di comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione giudiziale;
10. AUTORIZZA il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
11. ORDINA che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.Lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 12. DISPONE la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Elisa Pinna Dott. Giuntoli Giulio Lino Maria
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