a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;
b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali ((coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti)) ;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei decreti di cui all'articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.
d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.
3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.