Articolo 69 ter della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 69 bisArticolo 76
Versione
11 luglio 1990
Art. 69-ter. (((Prescrizioni relative alla vendita)

1 Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.
2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 12 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialita' e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 12))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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