Art. 28. (Trasferimento del centro degli interessi principali) 1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ((o controllata)) .
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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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