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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 5451/2024
Il Tribunale di Firenze nella persona del magistrato onorario dott. Mario
Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. + altri, Parte_1 C.F._1
con l'Avv. SAITTA VALERIA DE SIMONE RICCARDO
( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA C.F._2
ITALIA;
e
, C.F. ,. Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza i ricorrenti concludono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.-
Accertare e dichiarare che parte ricorrente Sigg.ri , , Pt_1 Pt_2
, , , , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 Pt_6
possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della Pt_9
discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.-
Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra Parte_10
è cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio
[...]
con il cittadino italiano, sig. e dunque dal Parte_1
18/09/1982. 3.- Per l'effetto, ordinare al in persona Controparte_1
del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario
Nessuno si costituisce per il resistente. CP_1
Il ricorso merita accoglimento, infatti premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato il tentativo di accedere al Consolato di appartenenza per,
Pag. 2 di 8 poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza cui non è stato alcun riscontro da parte dell'autorità preposta alla ricezione e all'esame della suddetta richiesta.
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti del cittadino italiano, sig. nato a [...] il [...] ed Persona_1
emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è sposato con la sig.ra Per_2
nel 1891 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla
[...]
relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1901 il sig. Persona_3
(doc. 4).
3. Dal matrimonio, nel 1923, tra il sig. e la Persona_3
sig.ra (doc. 5) nasceva nel 1926 la sig.ra Persona_4
(doc. 6).
4. La sig.ra si sposava nel 1954 Persona_5 Persona_5
con il sig. (doc. 7) e procreavano nel 1955 il sig. Persona_6
(doc. 8), nel 1957 la sig.ra Parte_1 Persona_7 Pt_1
(doc. 9) e nel 1962 il sig. (doc. 10).
5. Quindi il sig. Persona_8
si univa in matrimonio nel 1982 con la sig.ra Parte_1
(doc. 11) e dalla loro unione nasceva nel Persona_9
1985 il sig. (doc. 12).
6. Il sig. Parte_11
si sposava nel 1982 con la sig.ra Parte_1 Parte_10
(doc. 13 - 14) e dalla loro unione nasceva nel 1989 la
[...] Pt_1
sig.ra (doc. 15).
7. Dal matrimonio, nel 2014, Parte_12
tra il sig. e la sig.ra Parte_11 Parte_13
(doc. 16) nascevano nel 2013 la sig.ra
[...] Parte_14
(doc. 17), nel 2015 il sig. (doc. 18) e nel 2015 il sig. Parte_15
(doc. 19).
8. La sig.ra si Parte_16 Parte_17
sposava nel 1981 con il sig. (doc. 20) e procreavano Persona_10
Pag. 3 di 8 nel 1984 il sig. (doc. 21).
9. Quindi il sig. Persona_11
si univa in matrimonio nel 2017 con la Persona_11 Persona_11
sig.ra (doc. 22) e dalla loro unione nasceva Parte_18
nel 2018 la sig.ra (doc. 23). 10. Il sig. Parte_19 Persona_8
si sposava nel 1993 con la sig.ra (doc.
[...] Persona_12
24) e dalla loro unione nasceva nel 1993 la sig.ra Persona_13
(doc. 25).
[...]
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non
Pag. 4 di 8 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. nato a [...] Persona_1
(PT) il 05/02/1868 non si è naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in
Pag. 5 di 8 questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal Sig. nato a [...] il Persona_1
05/02/1868, cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela
Pag. 6 di 8 dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M
.
- accerta che i sigg. sig.ri , nato in [...] il Parte_1
19/08/1955, C.F. , , nato in C.F._1 Persona_8
Brasile il 02/02/1962, C.F. , C.F._3 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_11
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed C.F._4
in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nato in [...] il Parte_16
06/09/2015, C.F. , , nato C.F._5 Parte_15
in Brasile il 06/09/2015, C.F. , e C.F._6 Parte_14
, nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_12
nato in C.F._8 Persona_11
Brasile il 10/02/1984, C.F. , che prende parte al C.F._9
presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Parte_19
nata in [...] il [...], C.F. , C.F._10 Parte_20 nata in [...] il [...], C.F. Persona_13
, , nata in C.F._11 Parte_10
Brasile il 14/04/1959, C.F. sono cittadini italiani e, C.F._12
per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi,
€ 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 di 8
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
N. R.G. 5451/2024
Il Tribunale di Firenze nella persona del magistrato onorario dott. Mario
Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. + altri, Parte_1 C.F._1
con l'Avv. SAITTA VALERIA DE SIMONE RICCARDO
( ) VIA BALDO DEGLI UBALDI 8 00167 ROMA C.F._2
ITALIA;
e
, C.F. ,. Controparte_1 P.IVA_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero Le parti hanno concluso come da note conclusionali
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza i ricorrenti concludono per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.-
Accertare e dichiarare che parte ricorrente Sigg.ri , , Pt_1 Pt_2
, , , , e Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 Pt_6
possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della Pt_9
discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.-
Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra Parte_10
è cittadina italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio
[...]
con il cittadino italiano, sig. e dunque dal Parte_1
18/09/1982. 3.- Per l'effetto, ordinare al in persona Controparte_1
del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario
Nessuno si costituisce per il resistente. CP_1
Il ricorso merita accoglimento, infatti premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, i ricorrenti hanno documentato il tentativo di accedere al Consolato di appartenenza per,
Pag. 2 di 8 poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza cui non è stato alcun riscontro da parte dell'autorità preposta alla ricezione e all'esame della suddetta richiesta.
i ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere discendenti diretti del cittadino italiano, sig. nato a [...] il [...] ed Persona_1
emigrato in Brasile (doc. 1) Il predetto si è sposato con la sig.ra Per_2
nel 1891 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla
[...]
relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1901 il sig. Persona_3
(doc. 4).
3. Dal matrimonio, nel 1923, tra il sig. e la Persona_3
sig.ra (doc. 5) nasceva nel 1926 la sig.ra Persona_4
(doc. 6).
4. La sig.ra si sposava nel 1954 Persona_5 Persona_5
con il sig. (doc. 7) e procreavano nel 1955 il sig. Persona_6
(doc. 8), nel 1957 la sig.ra Parte_1 Persona_7 Pt_1
(doc. 9) e nel 1962 il sig. (doc. 10).
5. Quindi il sig. Persona_8
si univa in matrimonio nel 1982 con la sig.ra Parte_1
(doc. 11) e dalla loro unione nasceva nel Persona_9
1985 il sig. (doc. 12).
6. Il sig. Parte_11
si sposava nel 1982 con la sig.ra Parte_1 Parte_10
(doc. 13 - 14) e dalla loro unione nasceva nel 1989 la
[...] Pt_1
sig.ra (doc. 15).
7. Dal matrimonio, nel 2014, Parte_12
tra il sig. e la sig.ra Parte_11 Parte_13
(doc. 16) nascevano nel 2013 la sig.ra
[...] Parte_14
(doc. 17), nel 2015 il sig. (doc. 18) e nel 2015 il sig. Parte_15
(doc. 19).
8. La sig.ra si Parte_16 Parte_17
sposava nel 1981 con il sig. (doc. 20) e procreavano Persona_10
Pag. 3 di 8 nel 1984 il sig. (doc. 21).
9. Quindi il sig. Persona_11
si univa in matrimonio nel 2017 con la Persona_11 Persona_11
sig.ra (doc. 22) e dalla loro unione nasceva Parte_18
nel 2018 la sig.ra (doc. 23). 10. Il sig. Parte_19 Persona_8
si sposava nel 1993 con la sig.ra (doc.
[...] Persona_12
24) e dalla loro unione nasceva nel 1993 la sig.ra Persona_13
(doc. 25).
[...]
rilevato che dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del
18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R.
18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non
Pag. 4 di 8 possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano Sig. nato a [...] Persona_1
(PT) il 05/02/1868 non si è naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in
Pag. 5 di 8 questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal Sig. nato a [...] il Persona_1
05/02/1868, cittadino italiano, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il CP_1
riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela
Pag. 6 di 8 dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al
DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M
.
- accerta che i sigg. sig.ri , nato in [...] il Parte_1
19/08/1955, C.F. , , nato in C.F._1 Persona_8
Brasile il 02/02/1962, C.F. , C.F._3 [...]
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_11
, che prende parte al presente ricorso in proprio ed C.F._4
in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sui minori , nato in [...] il Parte_16
06/09/2015, C.F. , , nato C.F._5 Parte_15
in Brasile il 06/09/2015, C.F. , e C.F._6 Parte_14
, nata in [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._7
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_12
nato in C.F._8 Persona_11
Brasile il 10/02/1984, C.F. , che prende parte al C.F._9
presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Parte_19
nata in [...] il [...], C.F. , C.F._10 Parte_20 nata in [...] il [...], C.F. Persona_13
, , nata in C.F._11 Parte_10
Brasile il 14/04/1959, C.F. sono cittadini italiani e, C.F._12
per l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi,
€ 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
Pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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