Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18922
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Sentenza 4 luglio 2023

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In tema di rimborso di tributi non dovuti, la particolarità dell'obbligazione tributaria implica che il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., causato dal ritardo nel pagamento di crediti d'imposta, sia riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2023, n. 18922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18922
    Data del deposito : 4 luglio 2023

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