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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1899 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio Olivieri
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'Avv. Cosimina Federico
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato con in Trebisacce in data 20/09/1992 ( atto Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Rossano, anno
1992, n. 11, parte II, serie B) da cui sono nati i figli , nata il Persona_1
21/05/1993 a Trebisacce, economicamente autosufficiente, , nato il Persona_2 12/07/1997 e nato il [...], non economicamente Persona_3
autosufficienti.
La ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza n. 297/2012 del Tribunale di Rossano, passata in giudicato e ha, pertanto, chiesto al Tribunale che “la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenga alle condizioni già sancite in sede di separazione;
1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare, coniugale con tutti gli arredi DA ASSEGNARE alla IG.ra
[...]
, con facoltà per il padre di frequentazione saltuaria, visita ed Parte_2
ospitalità fino a quando i figli ci vivranno.
MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI
in ordine al mantenimento diretto dei figli non autosufficienti, continueranno a convivere con la mamma che provvederà per le spese extra al 50%, mentre il IG.
, continuerà a versare Assegno di mantenimento per figli pari ad Controparte_1
€150,00 per ogni figlio, oltre al 50% di tutte le spese extra.
2. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La IG.ra , rinuncia all'assegno di mantenimento”. T_
, costituendosi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso Controparte_1 richiesto in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e ha concluso chiedendo al Tribunale di “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio così come statuito dal Giudice di prime cure;
2.) autorizzare i lavori di realizzazione delle due unità immobiliari in modo tale da permettere al IG. CP_1
di avere una propria abitazione separata da quella della IGnora atteso che T_
trattasi di un immobile molto grande così come prospettato in relazione, e quindi idoneo ad ospitare due famiglie.” Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con sentenza n. 297/2012, passata in giudicato, il Tribunale di Rossano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ciò posto, deve essere in questa sede, in via preliminare, confermata l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c., già rilevata in prima udienza, della domanda del resistente volta
“autorizzare i lavori di realizzazione delle due unità immobiliari in modo tale da permettere al IG. di avere una propria abitazione separata da quella della CP_1
IGnora atteso che trattasi di un immobile molto grande così come T_ prospettato in relazione, e quindi idoneo ad ospitare due famiglie”, trattandosi di domanda soggetta a rito diverso dalla domanda di divorzio e non rientrante nelle ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35
e 36, cod. proc. civ.) (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004; Cass. sez. I, 21/05/2009, n.11828; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014; Cass. sez. VI, 13/03/2017, n.6424).
La domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente deve essere accolta, essendo incontestato tra le parti che i figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e convivano nella stessa con la Persona_2 Persona_3 madre ed essendo pacifico che “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui
è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti” (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. VI,
04/10/2018, n.24254).
In ordine alla domanda formulata dalla ricorrente, volta a ottenere un contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, deve rilevarsi che le parti, presenti personalmente, all'udienza del 5/3/2024 hanno raggiunto un accordo, avendo dichiarato di concordare nello stabilire, quanto al mantenimento dei figli, che “il padre corrisponda agli stessi direttamente € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate”; il Tribunale ritiene di poter recepire il predetto accordo, in quanto non contrario a norme imperative.
Stante la natura necessaria del giudizio e il suo esito, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Trebisacce in data 20/09/1992 ( atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Rossano, anno
19992, n. 11, parte II, serie B);
2. DICHIARA l'inammissibilità della domanda del resistente volta “autorizzare i lavori di realizzazione delle due unità immobiliari in modo tale da permettere al IG.
di avere una propria abitazione separata da quella della IGnora CP_1 T_
atteso che trattasi di un immobile molto grande così come prospettato in relazione, e quindi idoneo ad ospitare due famiglie”;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
4. DISPONE, in conformità all'accordo delle parti, che Controparte_1 corrisponda direttamente a e € 150,00 mensili, Persona_2 Persona_3
oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
5. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 29/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1899 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio Olivieri
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'Avv. Cosimina Federico
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato con in Trebisacce in data 20/09/1992 ( atto Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Rossano, anno
1992, n. 11, parte II, serie B) da cui sono nati i figli , nata il Persona_1
21/05/1993 a Trebisacce, economicamente autosufficiente, , nato il Persona_2 12/07/1997 e nato il [...], non economicamente Persona_3
autosufficienti.
La ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza n. 297/2012 del Tribunale di Rossano, passata in giudicato e ha, pertanto, chiesto al Tribunale che “la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avvenga alle condizioni già sancite in sede di separazione;
1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
La casa familiare, coniugale con tutti gli arredi DA ASSEGNARE alla IG.ra
[...]
, con facoltà per il padre di frequentazione saltuaria, visita ed Parte_2
ospitalità fino a quando i figli ci vivranno.
MANTENIMENTO FIGLI MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI
in ordine al mantenimento diretto dei figli non autosufficienti, continueranno a convivere con la mamma che provvederà per le spese extra al 50%, mentre il IG.
, continuerà a versare Assegno di mantenimento per figli pari ad Controparte_1
€150,00 per ogni figlio, oltre al 50% di tutte le spese extra.
2. MANTENIMENTO DEL CONIUGE
La IG.ra , rinuncia all'assegno di mantenimento”. T_
, costituendosi in giudizio, ha contestato quanto ex adverso Controparte_1 richiesto in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e ha concluso chiedendo al Tribunale di “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio così come statuito dal Giudice di prime cure;
2.) autorizzare i lavori di realizzazione delle due unità immobiliari in modo tale da permettere al IG. CP_1
di avere una propria abitazione separata da quella della IGnora atteso che T_
trattasi di un immobile molto grande così come prospettato in relazione, e quindi idoneo ad ospitare due famiglie.” Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con sentenza n. 297/2012, passata in giudicato, il Tribunale di Rossano ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Ciò posto, deve essere in questa sede, in via preliminare, confermata l'inammissibilità ex art. 40 c.p.c., già rilevata in prima udienza, della domanda del resistente volta
“autorizzare i lavori di realizzazione delle due unità immobiliari in modo tale da permettere al IG. di avere una propria abitazione separata da quella della CP_1
IGnora atteso che trattasi di un immobile molto grande così come T_ prospettato in relazione, e quindi idoneo ad ospitare due famiglie”, trattandosi di domanda soggetta a rito diverso dalla domanda di divorzio e non rientrante nelle ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35
e 36, cod. proc. civ.) (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004; Cass. sez. I, 21/05/2009, n.11828; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014; Cass. sez. VI, 13/03/2017, n.6424).
La domanda di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente deve essere accolta, essendo incontestato tra le parti che i figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti e convivano nella stessa con la Persona_2 Persona_3 madre ed essendo pacifico che “In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui
è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti” (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. VI,
04/10/2018, n.24254).
In ordine alla domanda formulata dalla ricorrente, volta a ottenere un contributo paterno al mantenimento dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, deve rilevarsi che le parti, presenti personalmente, all'udienza del 5/3/2024 hanno raggiunto un accordo, avendo dichiarato di concordare nello stabilire, quanto al mantenimento dei figli, che “il padre corrisponda agli stessi direttamente € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate”; il Tribunale ritiene di poter recepire il predetto accordo, in quanto non contrario a norme imperative.
Stante la natura necessaria del giudizio e il suo esito, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Trebisacce in data 20/09/1992 ( atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano Rossano, anno
19992, n. 11, parte II, serie B);
2. DICHIARA l'inammissibilità della domanda del resistente volta “autorizzare i lavori di realizzazione delle due unità immobiliari in modo tale da permettere al IG.
di avere una propria abitazione separata da quella della IGnora CP_1 T_
atteso che trattasi di un immobile molto grande così come prospettato in relazione, e quindi idoneo ad ospitare due famiglie”;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
4. DISPONE, in conformità all'accordo delle parti, che Controparte_1 corrisponda direttamente a e € 150,00 mensili, Persona_2 Persona_3
oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
5. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 29/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò