Versione
19 aprile 1942
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Versione
11 agosto 1994
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Art. 2220.
(Conservazione delle scritture contabili).
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
((Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti))
(Conservazione delle scritture contabili).
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
((Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti))
Commentari • 246
- 1. Tempus fugit: la produzione documentale (stragiudiziale e giudiziale), tra perimetro applicativo e limite temporale decennale.Di Antonio Zurlo · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 29 gennaio 2024 · 244.98244
[…] Sul punto, una recente sentenza della Corte di Cassazione[1], confermando i propri precedenti, ribadisce l'inapplicabilità al caso in commento della disciplina di cui all'art. 1713 c.c., alla luce sia del principio generale di cui all'art. 2220 c.c., sia della disciplina speciale prevista dall'art. 119 TUB; naturale conseguenza è che «deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale» (e, dunque, ex art. 2195 c.c. anche di quello che esercita l'attività bancaria), «di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni». […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2023, n. 23630Provvedimento: […] L'atto impositivo veniva impugnato dalla Special Game s.r.l. deducendo – per quanto rileva in questa sede – che era decorso il termine di dieci anni fissato dall'art. 2220 cod. civ. in relazione all'obbligo dell'imprenditore commerciale di conservare le scritture contabili, avendo l'Ufficio richiesto la documentazione contabile in data 3 settembre 2013. […]Leggi di più...
- prova conferimenti·
- ultrattività obbligo conservazione·
- termine decadenziale accertamento·
- obbligo di conservazione scritture contabili·
- sopravvenienze attive·
- art. 22 d.P.R. n. 600/1973·
- art. 88 t.u.i.r.·
- accertamento tributario·
- art. 2220 cod. civ.