Articolo 2220 del Codice civile
Articolo 2259Articolo 2261
Versione
19 aprile 1942
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Versione
11 agosto 1994
Art. 2220.

(Conservazione delle scritture contabili).

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

((Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti))
Entrata in vigore il 11 agosto 1994
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