Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3250\2021 R.G. avente ad oggetto: lesione personale , e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SCOCCIA LUIGINO e dall'avv. SCOCCIA SARA, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
) rapp.to e difeso dall' CP_1 C.F._2
avv.to MARTORELLI MARIO, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
ha convenuto in giudizio per sentirlo Parte_1 CP_1 dichiarare civilmente responsabile del sinistro stradale avvenuto, in data 07/07/2019, in Porto Sant'Elpidio, su una pista ciclabile, all'intersezione tra Via Milano e Via Ravenna.
L'attore sostiene che l'incidente è stato provocato unicamente dal transito controsenso e contromano del proveniente, in CP_1 bicicletta, da nord, ai danni dell'attore che, pure in bicicletta, proveniva da sud.
Il convenuto ha negato ogni addebito affermando di aver imboccato legittimamente la Via Ravenna da nord, perché, a suo dire, i due segnali di divieto di accesso incontrati all'accesso nord della Via
Ravenna, avrebbero riguardato solo i veicoli a motore e non i velocipedi in transito sulla pista ciclabile posta ed est della stessa pista, che all'epoca del fatto era a doppio senso di circolazione.
Quanto alla dinamica del sinistro in assenza di testimoni che hanno assistito al fatto (neanche i Carabinieri, sopravvenuti occasionalmente sul posto, sono stati in grado di ricostruire la dinamica del sinistro) la ricostruzione non può che avvenire in via induttiva confrontando i dati obiettivi con le contrapposte versioni a fine di individuare quella più compatibile che le tracce esterne e quindi più credibile.
All'esito dell'istruttoria si ritiene provato che il ha percorso CP_1 la pista ciclabile in senso contrario stante i due segnali di divieto d'accesso (si veda in particolare la foto nr. 6 prodotta dall'attore con la seconda memoria istruttoria); divieto che vale sia per le auto che per le biciclette.
Trattasi di colpa lieve stante la oggettiva confusione che lo stato dei luoghi dell'epoca ingenerava in quanto, a fronte di una segnaletica
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verticale che imponeva al il divieto di accesso, la retrostante CP_1 pista ciclabile recava al suo interno i pittogrammi di due bici apposti nei due sensi di marcia.
Ai sensi dell'art. 50 del codice della strada, vigente al momento del sinistro, i “velocipedi” sono “veicoli”, agli stessi velocipedi sono pertanto applicabili le norme relative ai veicoli.
E' provato che ha imboccato la strada contromano e ha CP_1 affrontato, spostato a sinistra, anche la curva dove è avvenuto lo scontro.
La situazione di evidente imprudenza del non muta qualora si CP_1 dovesse accogliere l'ipotesi che lui si fosse fermato per attendere l'arrivo della sua compagna, che all'udienza Persona_1
13.4.2023 ha confermato la versione del convenuto.
Fermarsi in una curva a gomito con ridotta visibilità è comunque una condotta da qualificarsi come imprudente.
Il ctu ing. ha evidenziato, a parziale discolpa del convenuto, Per_2 la possibile confusione ingenerata dal palese errore progettuale degli amministratori locali che “avevano predisposto e realizzato percorsi poco coerenti con i principi della sicurezza stradale, in essere fino all'anno 2021” .
Il rinvenimento della macchia di sangue nel punto dell'impatto,
l'assenza di tracce di sangue e/o di sfregamento in altri punti del corpo del così come l'assenza di abrasioni, striature o graffi sia Pt_1 sull'asfalto della pista sia sulla bicicletta dell'attore, la compatibilità delle lesioni ripotate dal con un impatto al suolo per parziale Pt_1 ribaltamento frontale, disarcionamento e caduta semi verticale inducono a ritenere più probabile un impatto ravvicinato tra le due biciclette piuttosto che una caduta del avvenuta prima della Pt_1 curva, seguita da scivolamento sull'asfalto verso il convenuto.
In questo senso conclude anche la ctu cinematica eseguita dall'ing.
(ritengo che tra i protagonisti vi sia stato uno scontro Per_2
'diretto' di severità medio bassa avvenuto tra mobili contrapposti ).
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Il CTU non ha escluso che una concausa sia una perdita di equilibrio dinamico ed instabilità dell'attore allorquando ha percepito la presenza del convenuto e ciò non può che essere la conseguenza di una condotta di guida imprudente del per la velocità sostenuta Pt_1
(agevolata dalla direzione di marcia in discesa), mentre sta affrontando un curva per lui a visualità molto ridotta a bordo di una bici con pedali “vincolati” che bloccano i piedi impedendo immediati e repentini appoggi al suolo.
Tutto ciò ha impedito al di avvistare il (in Pt_1 CP_1 movimento o fermo che fosse) in tempo utile a frenare mantenendosi in equilibrio ed evitare l'impatto.
La localizzazione delle lesioni riportate dall'attore e i punti in cui si è deformata la sua bicicletta sono decisamente più compatibili con uno scontro tra le due biciclette che con la dinamica esposta dal convenuto secondo cui il sarebbe caduto prima della curva, per poi CP_2 rotolare e scivolare sull'asfalto fino a giungere in posizione di quiete addosso alla ruota anteriore della sua bicicletta.
La catena deragliata dalla corona anteriore della bicicletta del CP_1
e l'escoriazione alla caviglia e polpaccio del da lui stesso CP_1 ricondotte sono circostanze compatibili più con l'ipotesi di un urto diretto che con quelle dello scivolamento della bicicletta del Pt_1
Piuttosto va rilevato che le deformazioni della bicicletta del - Pt_1 riscontrabili nelle fotografie sub 27-1, 28-2, 29-3, 30-4 scattate nell'immediatezza del sinistro nonché nei dettagli delle fotografie sub 32-6, 33-7, 34-8, 35-9 e 36-10- rappresentate da un evidente ingobbimento del tubo obliquo del telaio e da un chiaro piegamento in avanti dell'attacco del manubrio, che anziché rimanere parallelo alla linea del tubo orizzontale, risulta fortemente piegato in avanti, dimostrano una frenata improvvisa e potente, aumentata dal carico del peso della persona (oltre 100 Kg) e, al contempo, di una velocità eccessiva, o per la condotta di guida del o per una perdita di Pt_1 equilibrio e controllo della bicicletta (che -particolare tutt'altro che trascurabile- aveva pedali vincolati che non permettono una repentino sfilamento del piede per aiutare la frenata e non perdere l'equilibrio
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allorquando compare un ostacolo improvviso) che non è riuscito ad arrestare in tempo alla vista del CP_1
Trattasi in ogni caso di condotta di guida fortemente imprudente imputabile all'attore così come allo stesso è imputabile un fatto altrettanto grave quale quello di non aver indossato il casco non ostante fosse un ciclista esperto, di corporatura robusta e affetto da gravi patologie e con problemi di coagulazione del sangue, come riferito dalla figlia all'udienza 9.2.2023; il casco Persona_3 avrebbe sicuramente ridotto se non eliso i danni riportati.
Tutto ciò induce a concludere nel senso di attribuire all'attore l'80% di responsabilità.
Dalla ctu medico legale è emerso che l'attore ha riportato un trauma cranio-facciale non commotivo con ampia ferita lacero-contusa in regione fronto-parietale dx, sopracciglio dx, ematoma orbitario dx e contusione abrasa emivolto dx, responsabile della frattura del MZ
(complesso orbito-malare-zigomatico), trauma contusivo bilaterale delle ginocchia con ematoma post-traumatico in sede sovracondiloidea laterale dx;
un trauma toraco-addominale chiuso;
un trauma contusivo-distrattivo muscolare del rachide cervico- lombare.
Politraumatismo ritenuto dal ctu medico legale compatibile con lo scontro tra le due biciclette, e anche queste conclusioni depongono contro l'alternativa ricostruzione della dinamica effettuata dal convenuto.
Ne è derivato un danno biologico temporaneo di complessivi giorni
220 (duecentoventi) di cui 15 (quindici) al 100%, 120 (centoventi) al
75%, e i restanti 85 (ottantacinque) parziale e mediamente valutabile al 50% nonchè un danno biologico permanente del 27% (ventisette per cento).
Il CTU ha ritenuto congrue e pertinenti, la spese mediche sostenute, documentate dall'attore pari ad euro 1.122,80.
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Applicate le tabelle milanesi ed escluso -per difetto di prova - ogni aumento per danno morale e personalizzazione del danno, tenuto conto dell'età del all'epoca del fatto a titolo di danno Pt_1 biologico temporaneo va riconosciuta la somma di euro 16.962,50 e a titolo di danno permanente la somma di euro 112.169,98; va altresì riconosciuta la somma di euro 1.122,80 a titolo di rimborso spese documentate.
In definitiva il danno ammonta ad euro 130.255,28 il cui 80% rimane a carico dell'attore. Il residuale 25% di responsabilità del convenuto corrisponde ad euro 26.051,05.
A tale ultima somma, liquidata al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del sinistro (7.7.2019), e via via rivalutata anno per anno far data dal fatto, ossia dal 7.7.2019 (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712) secondo gli indici Istat sino alla pubblicazione della sentenza.
Nessun altro danno, oltre il biologico nei limiti su indicati, va riconosciuto all'attore
Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c.
Spese di lite compensate stante l'accertata corresponsabilità e l'evidente sproporzione da quanto richiesto e il decisum.
I costi delle cc.tt.uu. vanno posti a carico solidale delle parti in causa in quanto la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree, accerta e dichiara il convenuto responsabile in misura pari al 20%, del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma di euro
26.051,05, a titolo di risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi come indicato in motivazione.
Rigetta ogni ulteriore diversa domanda.
Dichiara interamente compensante tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese delle consulenze d'ufficio.
Così deciso in Macerata, il 15/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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