TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè, all' esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.11.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4817 ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Cesarano Maria Grazia come Parte_1 in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo, giusta procura generale elle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.05.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, rappresentando come il requisito sanitario non veniva riconosciuto dalla Commissione Medica all'esito della visita di revisione del 24.10.22. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione confermando il giudizio negativo reso in sede amministrativa. Il ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 06.08.24, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito la l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte che danno conto dell'aggravamento dello stato di salute dell'istante intervenuto nel corso del procedimento giudiziario. Le censure dell'odierno opponente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento di ATP avrebbe sottovalutato l'importanza del quadro patologico da cui era affetto l'istante. E' stato quindi acquisito altro parere medico legale specialistico;
il Dr. Persona_1
, specialista in psichiatria, a seguito di accertamento peritale ha
[...] riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta. In particolare, il consulente ha affermato: “ Il ricorrente non presenta alcuna limitazione delle attività motorie. Deambula autonomamente ed i passaggi posturali sono autonomi. Non esce di casa e non sa attraversare la strada. Per quanto concerne le attività scolastiche, è presente un marcato deficit di apprendimento in quanto presenta un deficit cognitivo. Il ricorrente fin dalla scuola dell'infanzia ha fruito di sostegno scolastico. Risultano compromesse tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico. Nella fattispecie risultano compromessi l'orientamento nel tempo e nello spazio e la capacità di autodeterminarsi in situazioni nuove (capacità di elaborare strategie di coping) e quindi di chiedere autonomamente soccorso in caso di necessità. Anche la capacità di curare la propria persona, risulta deficitaria: egli pur essendo in grado, da un punto di vista motorio, di vestirsi e di lavarsi autonomamente, in realtà lo fa solo se stimolato, in quanto è carente l'aspetto volitivo. Come è evidente in ultima analisi nel trattare della capacità di essere autosufficiente, in una malattia psichiatrica come quella su descritta, bisogna considerare non la mera sfera vegetativa o le capacità motorie, ma quel complesso di operazioni mentali, che conducono normalmente un individuo ad essere autonomo ed autosufficiente e quindi non dipendente dagli altri per la propria sopravvivenza materiale. In primis è importante la capacità di elaborare mentalmente e poi tradurle in azioni, strategie di adattamento alle situazioni esperenziali (strategie di coping). In un paziente come il signor queste Pt_1 strategie sono pressocchè assenti. A tal punto, rivisti e così analizzati i vari elementi costitutivi, allo stato e nel merito, essendo allo scrivente CTU risultate sufficientemente circostanziate, ampie e attendibili, sia la connotazione della condizione attuale, sia la sua ricostruzione in ottica congruamente retrospettiva, nonché in virtù dei comuni criteri di conoscenza e di esperienza), il CTU medesimo rileva e considera quanto segue: che il ricorrente risulta globalmente non autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane della vita. ” Il consulente ha dunque così concluso: “.. di anni 24 presenta Parte_1 un complesso patologico che configura una condizione di invalido nella misura del 100% (cento per cento). Si precisa che lo stesso presenta difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e, pertanto, necessita di assistenza nello svolgimento di tali attività”; quanto alla decorrenza del requisito sanitario, ha evidenziato che “tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dalla visita di revisione del 24/10/2022, in quanto la patologia era già presente e simile alla condizione attuale”. Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati.
Si ricorda, da ultimo, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e s liquidano come da dispositivo. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 24.10.22. Condanna l al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in CP_1 complessivi euro 3500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione
Si comunichi.
Torre Annunziata , 04.11.25 Il giudice del lavoro (dott. Rosa Molè)
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè, all' esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.11.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4817 ruolo generale dell'anno 2024
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Cesarano Maria Grazia come Parte_1 in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Agostino CP_1
Di Feo, giusta procura generale elle liti, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.05.2023 il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, rappresentando come il requisito sanitario non veniva riconosciuto dalla Commissione Medica all'esito della visita di revisione del 24.10.22. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione confermando il giudizio negativo reso in sede amministrativa. Il ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 del citato art. 445 bis cpc, con ricorso depositato il 06.08.24, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza. Si è costituito l' , ed ha eccepito la l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'opposizione. ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte che danno conto dell'aggravamento dello stato di salute dell'istante intervenuto nel corso del procedimento giudiziario. Le censure dell'odierno opponente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento di ATP avrebbe sottovalutato l'importanza del quadro patologico da cui era affetto l'istante. E' stato quindi acquisito altro parere medico legale specialistico;
il Dr. Persona_1
, specialista in psichiatria, a seguito di accertamento peritale ha
[...] riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta. In particolare, il consulente ha affermato: “ Il ricorrente non presenta alcuna limitazione delle attività motorie. Deambula autonomamente ed i passaggi posturali sono autonomi. Non esce di casa e non sa attraversare la strada. Per quanto concerne le attività scolastiche, è presente un marcato deficit di apprendimento in quanto presenta un deficit cognitivo. Il ricorrente fin dalla scuola dell'infanzia ha fruito di sostegno scolastico. Risultano compromesse tutte le attività legate all'integrità dell'apparato psichico. Nella fattispecie risultano compromessi l'orientamento nel tempo e nello spazio e la capacità di autodeterminarsi in situazioni nuove (capacità di elaborare strategie di coping) e quindi di chiedere autonomamente soccorso in caso di necessità. Anche la capacità di curare la propria persona, risulta deficitaria: egli pur essendo in grado, da un punto di vista motorio, di vestirsi e di lavarsi autonomamente, in realtà lo fa solo se stimolato, in quanto è carente l'aspetto volitivo. Come è evidente in ultima analisi nel trattare della capacità di essere autosufficiente, in una malattia psichiatrica come quella su descritta, bisogna considerare non la mera sfera vegetativa o le capacità motorie, ma quel complesso di operazioni mentali, che conducono normalmente un individuo ad essere autonomo ed autosufficiente e quindi non dipendente dagli altri per la propria sopravvivenza materiale. In primis è importante la capacità di elaborare mentalmente e poi tradurle in azioni, strategie di adattamento alle situazioni esperenziali (strategie di coping). In un paziente come il signor queste Pt_1 strategie sono pressocchè assenti. A tal punto, rivisti e così analizzati i vari elementi costitutivi, allo stato e nel merito, essendo allo scrivente CTU risultate sufficientemente circostanziate, ampie e attendibili, sia la connotazione della condizione attuale, sia la sua ricostruzione in ottica congruamente retrospettiva, nonché in virtù dei comuni criteri di conoscenza e di esperienza), il CTU medesimo rileva e considera quanto segue: che il ricorrente risulta globalmente non autonomo nello svolgimento delle attività quotidiane della vita. ” Il consulente ha dunque così concluso: “.. di anni 24 presenta Parte_1 un complesso patologico che configura una condizione di invalido nella misura del 100% (cento per cento). Si precisa che lo stesso presenta difficoltà persistenti nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e, pertanto, necessita di assistenza nello svolgimento di tali attività”; quanto alla decorrenza del requisito sanitario, ha evidenziato che “tale condizione può essere considerata nell'attualità e a far data dalla visita di revisione del 24/10/2022, in quanto la patologia era già presente e simile alla condizione attuale”. Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati.
Si ricorda, da ultimo, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e s liquidano come da dispositivo. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 24.10.22. Condanna l al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in CP_1 complessivi euro 3500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione
Si comunichi.
Torre Annunziata , 04.11.25 Il giudice del lavoro (dott. Rosa Molè)