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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 18/07/2023 al n. 1357/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti
Hazan Maurizio, Martini Filippo e Rodolfi Marco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Largo Augusto n. 3, Milano, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ), con sede in COroparte_1 P.IVA_2
Garda (VR), via Carducci, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Bonfante
Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via A. Salieri n. 9 Int.
7, Legnago (VR), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
E
(cod. fisc. ), con sede legale in Verona, COroparte_2 P.IVA_3
Lungadige Catena n. 5, rappresentato e difeso in causa dall'avv Sergio Tonini
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Lungadige Catena n.
5, come da procurain calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
- appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.2.2205, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare ogni domanda proposta dal nei Parte_2
CP_ confronti con atto di citazione 30 luglio 2020 in quanto il diritto CP_4
azionato si è estinto per prescrizione ex art. 1669 c.c. comma secondo per tutti i
pagina 2 di 19 motivi di cui all'atto di appello e per l'effetto caducare ogni obbligo di
pagamento posto a carico di in virtù della sentenza impugnata;
Pt_1
- nella denegata ipotesi in cui la provvisoria esecuzione della sentenza
impugnata non dovesse essere sospesa e sia costretta a eseguire la Pt_1
CP_ sentenza, condannare -ovvero il ove CP_4 COroparte_1
il pagamento fosse fatto direttamente a quest'ultimo- a pagare a COroparte_5
quanto la medesima verserà a loro favore in virtù della sentenza di primo grado,
ove riformata in tutto o in parte in grado di appello.
I. IN VIA SUBORDINATA
• nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello proposto in via
principale, rideterminare gli importi dovuti al COroparte_1
eliminando dalla quantificazione le somme esposte dal CTU a titolo di (i) “opere
idrauliche sostituzione condotte idriche”; (ii) “opere idrauliche sostituzione
condotte adduzione gas”; (iii) “muretti divisori esterni”; (iv) “frontalini
ammalorati dei balconi”; (v) “vani scala”, per un totale di euro 55.4896,00 per
i motivi di cui in appello.
• In relazione alla domanda di manleva, rideterminare gli importi dovuti da
all'assicurato tenendo conto del 10% della franchigia Parte_1
prevista in polizza per i motivi esposti in narrativa;
IN RELAZIONE ALL'APPELLO INCIDENTALE FORMULATO DA
: CP_6
- rigettare l'appello incidentale in quanto inammissibile ed infondato per tutti i
motivi di cui agli scritti difensivi.
In ogni caso: -
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO COroparte_1
[...]
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
dichiarare inammissibile e comunque improcedibile l'appello proposto da
per violazione del disposto di cui all'art. Parte_1
342 c.p.c.;
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettare
l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1
sentenza n. 1113/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 5.6.2023, in
quanto inammissibile in relazione al rapporto principale intercorso tra
CO e . e comunque infondato COroparte_1 CP_4
in fatto e in diritto, confermando integralmente i punti 1 e 3 del dispositivo di
detta sentenza.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura
di legge del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
COroparte_2
In via principale: rigettarsi il quinto motivo dell'appello principale (sui limiti
della garanzia) in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c. e comunque infondato
in fatto e in diritto.
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1113/2023
del Tribunale di Verona, pubblicata il 06.06.2023, notificata il 12.06.2023,
emessa nella causa n. 6186/2020 R.G., e in accoglimento dei motivi di appello
pagina 4 di 19 incidentale, e salva la diversa regolamentazione della materia per effetto
dell'accoglimento dei primi quattro motivi dell'appello principale, condannarsi
a tenere manlevata di tutte le Parte_1 COroparte_2
somme da questa dovute al per i fatti di causa, ivi COroparte_1
comprese le spese legali e di CTU e imposta di registro, nonché a rifondere a
le spese legali sostenute nel giudizio di primo grado. CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa di entrambi i gradi di
giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto notificato il 30.07.2020 citava avanti COroparte_1
il Tribunale di Verona Sar. quale impresa costruttrice del complesso CP_4
residenziale sito in Garda (VR), via Carducci n. 6, chiedendone la condanna ai sensi dell'art. 1669 c.c. al pagamento della somma di Euro 150.796,00 a titolo di risarcimento per i vizi ed i difetti presenti nell'immobile come accertati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato ante causam.
1.2 Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_2
nonché la decadenza e la prescrizione dell'azione, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa (
[...]
per essere tenuta indenne nel caso di condanna. Parte_1
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, l'assicurazione si costituiva in giudizio, sia pure successivamente all'udienza di comparizione fissata con il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 269 c.p.c., associandosi, quanto alle pretese del
, alle difese della sua assicurata e sollecitando in subordine CP_1
pagina 5 di 19 l'accoglimento della domanda di manleva nel rispetto delle condizioni e dei limiti di polizza.
1.4 Acquisito l'elaborato depositato nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c.,
e disposto l'ordine ex art. 210 c.p.c. chiesto dalla convenuta (a seguito del quale il depositava i bilanci relativi agli esercizi dal 2019 al 2021, le CP_1
relative delibere assembleari di approvazione, le delibere aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino nonché i preventivi ed i giustificativi di spesa ad essi relativi), venivano sentiti alcuni dei testi indicati dalle parti.
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 1113/2023, pubblicata il
6.6.2023, che rigettava la eccezioni di decadenza e di prescrizione, ritenendo che la denuncia fosse stata tempestivamente effettuata a seguito della consegna della relazione di parte a firma dell'arch. Pace e che il termine di prescrizione fosse stato interrotto per effetto della richiesta di apertura del sinistro effettuata dall'attore in data 12.9.2018 direttamente nei confronti dell'assicurazione, sicché
al momento del deposito del ricorso per A.T.P. da parte del Condominio non era decorso il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c.
Con COr Nel merito riteneva sussistenti i vizi accertati dal C.T.U., condannava l pagamento della somma richiesta dal Condominio e, attesa la sussistenza della copertura assicurativa non contestata da condannava la Parte_1
chiamata in causa a tenere indenne la venditrice/appaltatrice da quanto da quest'ultima dovuto a titolo di vizi dell'immobile. Escludeva, invece, l'obbligo di manleva per le spese legali in ragione della “peculiare configurazione della
polizza come garanzia decennale postuma”
pagina 6 di 19 Le spese di lite dell'attore, anche del procedimento per A.T.P., e di C.T.U.,
venivano poste carico della convenuta, mentre le spese di quest'ultima venivano compensate nei rapporti con che non si era opposta alla Parte_1
domanda di manleva.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito la prescrizione del diritto azionato ex art. 1669 c.c. dalla committente, falsa applicazione degli artt. 1917, 2055 e 1310 c.c.
nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in quanto il Tribunale
avrebbe erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione per effetto della denuncia del 12.9.2018 che, però, era stata indirizzata non nei confronti dell'appaltatore bensì del suo assicuratore contro il quale il Condominio non ha azione diretta. Inoltre, la compagnia non sarebbe responsabile civilmente nei confronti del Condominio né responsabile in solido con la sua assicurata sicché
non poteva, trovare applicazione l'art. 1310 c.c.
2.2 Con il secondo motivo ha criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la richiesta di apertura di sinistro del committente come atto di messa in mora in quanto la comunicazione inviata in data 28.9.2017 dall'attore non era indirizzata al debitore, non esprimeva la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e da essa non emergerebbe neppure la volontà di interrompere la prescrizione.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneo calcolo del dies ad quem da parte del Tribunale, che ha ritenuto interrotto il termine annuale di prescrizione per pagina 7 di 19 effetto del deposito del ricorso per TP (avvenuto in data 12.09.2018), mentre,
invece, avrebbe dovuto considerare la data di notifica del medesimo (8.10.2018)
e quindi ritenere comunque prescritto il diritto, risalendo la comunicazione di apertura del sinistro al 28.9.2017.
2.4 Con il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti,
nella prima parte ha ribadito la prescrizione del diritto al Parte_1
risarcimento dei danni causati con specifico riferimento all'errata posa delle tubature posto che, secondo quanto evidenziato dall'impresa, “le conseguenze
sono talmente macroscopiche che i condomini non possono non essersene
accorti ben prima di un anno dalla prima denuncia”.
Nella seconda parte ha rilevato l'erroneità della decisione del Tribunale di liquidare i danni relativi alle tubature, ai muri perimetrali ed ai balconi in quanto nessuno di tali vizi ha ridotto il godimento né ha pregiudicato la normale utilizzazione del fabbricato sicché il danno risarcibile da CP_7
riconoscere sarebbe stato al più pari ad Euro 95.300,00.
2.5 Con il quinto motivo ha lamentato la mancata applicazione della franchigia del 10% prevista dall'art.
1.1. della Sezione A – Danni all'immobile.
3.1 Con comparsa del 7.11.2023 si è costituita che ha condiviso i COroparte_2
rilievi oggetto dei primi quattro motivi d'appello ed ha chiesto, invece, la declaratoria di inammissibilità del quinto motivo ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto integrerebbe un'eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere sollevata con la comparsa di costituzione tempestivamente formulata.
3.2 L'appaltatrice a sua volta, ha formulato appello incidentale, affidato a due motivi.
pagina 8 di 19 3.2.1 Con il primo motivo ha lamentato l'erronea esclusione delle spese legali dall'ambito della manleva in quanto ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni
generali di polizza sono a carico della compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato e comunque in quanto l'art. 1669 c.c.
costituisce un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale rispetto all'art. 2043 c.c.,
sicché il rapporto è qualificabile come assicurazione per la responsabilità civile disciplinata dall'art. 1917 c.c.
Ha altresì chiesto che la manleva riguardi le spese di registrazione della sentenza impugnata, il cui pagamento è stato documentato nel corso del presente giudizio.
3.2.2 Con il secondo motivo ha criticato la decisione di compensare le spese nei rapporti con in quanto quest'ultima aveva eccepito Parte_1
l'inoperatività della polizza per la mancanza della dichiarazione di inagibilità
dell'immobile assicurato e per mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
4. Si è costituito anche il che ha chiesto la COroparte_1
declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dei motivi di gravame che riguardano la propria posizione.
5. La compagnia assicurativa ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello incidentale dal momento che l'art. 16 delle condizioni generali di polizza è relativo alla diversa garanzia
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – SEZIONE B, mentre l'assicurata ha invocato la SEZIONE A relativa ai danni all'immobile.
6. Accolta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter pagina 9 di 19 c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.1.2014 del C.I.
*****
7. I primi tre motivi e la prima parte del quarto motivo d'appello principale sono inammissibili in quanto si è costituita nel giudizio di Parte_1
primo grado con comparsa depositata in data 24.11.2021 ovvero nell'imminenza dell'udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, sicché non era legittimata ad eccepire il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione (che sono eccezioni in senso stretto) e conseguentemente non può riproporre tali doglianze in appello.
Ininfluente è la costituzione in giudizio in appello di sottolineata nelle CP_2
memorie conclusive della compagnia, dal momento che l'appaltatrice non ha impugnato il rigetto di tali eccezioni in relazione alla sua posizione (svolgendo sul punto un mero intervento adesivo rispetto all'appello principale). Le
conclusioni rassegnate da esprimono molto chiaramente l'intenzione di CP_2
quest'ultima di non voler rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità effettuato dal Tribunale nel rapporto con il COroparte_1
[...]
*****
8. Nella seconda parte del quarto motivo l'appellante principale ha criticato la decisione del Tribunale di risarcire i danni relativi alle tubature, ai muri perimetrali e ai balconi, limitandosi ad osservare quanto segue:
“Infatti, tali danni non hanno né alterato in modo apprezzabile il bene
acquistato, né ne hanno ridotto il godimento né hanno pregiudicato la normale
pagina 10 di 19 utilizzazione e pertanto non possono essere ricondotti nei vizi di cui all'art. 1669
c.c.
Le condutture, infatti, nonostante i vizi di posizionamento sono state sempre
utilizzate.
I muri perimetrali, i balconi e l'umidità del vano scala non hanno minimamente
influito sulla godibilità e come tali, anche essi, non possono essere ricondotti nel
perimetro dell'art. 1669 c.c”
8.1 Si osserva preliminarmente che non risulta chiaro a quale titolo tali doglianze vengano formulate dal momento che nell'esposizione del motivo l'appellante principale ha rilevato che “il danno che poteva essere riconosciuto al
non era pari ad euro 150.786,00 ma ad euro 95.300,00”. Sembra, CP_1
quindi, che abbia chiesto la riduzione dell'importo che Parte_1
Con COr è stata condannata a pagare al pur non COroparte_1
avendo alcuna legittimazione in tal senso dal momento che non sussiste rapporto diretto con il condominio attore (l'attore, pur astrattamente legittimato,
rientrando la polizza decennale postuma nel genus delle polizze stipulate per conto di chi spetta, non ha rivolto alcuna domanda di pagamento nei confronti della compagnia, che è stata, invece, evocata in giudizio dall'appaltatrice per far valere l'obbligo di manleva nei propri confronti).
8.2. Anche nel merito, comunque, le censure sollevate da Parte_1
non colgono nel segno, innanzitutto in quanto l'appellante considera i singoli vizi riscontrati dal C.T.U. in modo atomistico, mentre, invece, occorre valutare nel loro complesso le problematiche che hanno riguardato il condominio attoreo pagina 11 di 19 e che hanno prodotto le conseguenze accertate dal Tribunale. Si ricorda che i vizi complessivamente accertati dal Tribunale sono:
(i) la rottura in più punti delle tubature di approvvigionamento dell'acqua potabile a causa della posa non corretta, inadeguata,
contraria alle regole dell'arte ed alle prescrizioni dell'ente gestore
A.G.S.;
(ii) la posa errata delle condotte del gas, tale da accavallare le stesse ai tubi dell'acqua, in assenza di protezione o banca di segnalazione;
(iii) il cedimento dei muretti divisori dei giardini e dei camminamenti esterni a causa sia della non corretta realizzazione dell'ancoraggio dei muretti al muro perimetrale sia dei cedimenti del terreno di riporto sottostante a seguito del reinterro dei garages;
(iv) visibili lacerazioni dell'intonaco in prossimità dei muretti divisori,
cedimento della pavimentazione e lacerazioni tra il battiscopa che hanno veicolato infiltrazioni d'acqua capaci di espandersi all'interno delle unità immobiliari e sui muri interni delle autorimesse sottostanti;
(v) il distacco dell'intonaco dai frontalini dei balconi a causa della non corretta realizzazione dello sgocciolatoio e della non corretta realizzazione dell'intonaco stesso;
(vi) notevoli fioriture di umidità nei vani scala a causa della non corretta posa delle guaine bituminose sulle pareti in getto dei vani pagina 12 di 19 sotterranei prima del loro interramento e della non opportuna coibentazione della giunzione fra le due strutture.
I vizi costruttivi sono, pertanto, sicuramente rilevanti ed idonei ad incidere sulla funzionalità dell'immobile.
Peraltro, la compagnia non ha considerato, quanto ai cedimenti dei muretti divisori esterni, che, secondo quanto accertato dal C.T.U., le lacerazioni tra battiscopa e intonachino veicolavano infiltrazioni d'acqua capaci di espandersi all'interno delle singole unità immobiliari e sui muri interni delle autorimesse sottostanti. Il vizio presentava, pertanto, anche se considerato singolarmente,
un'idoneità ad incidere sul godimento dell'immobile.
8.3 Vi è poi da dire che la compagnia assicurativa si è limitata a generiche enunciazioni senza addurre specifici elementi a comprova dell'assenza di pregiudizi alla funzionalità dell'immobile, fatto salvo il vizio di posizionamento delle tubature condominiali. I rilievi di su quest'ultimo Parte_1
aspetto sono, tuttavia, infondati in quanto la consulenza ha confermato le problematiche lamentate dal Condominio. Si ricorda che la relazione di parte dell'attore evidenziava che la scarsa profondità dei tubi li esponeva alle intemperie ed a condizioni climatiche che portavano l'acqua ad essere molto calda in estate per l'effetto radiante della pavimentazione di colore rosso scuro e nello stesso tempo ad arrivare quasi a congelarsi nel periodo invernale. Inoltre, i condomini avevano dovuto sostenere significative spese per le utenze dell'acqua a causa delle rotture dei tubi per congelamento o cedimento dello stesso camminamento rispetto al terreno attuale.
Il motivo è, pertanto, respinto.
pagina 13 di 19 3.3 Anche il quinto motivo è privo di pregio.
E' consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. Sez. 3 , ordinanza n. 16899
del 13/06/2023) l'orientamento secondo cui il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto,
costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio.
Tale preclusione, se riguarda il massimale che è il limite superiore della copertura assicurativa, non può non riguardare anche la franchigia, che costituisce il limite inferiore della medesima copertura. Pertanto, la tardività
della costituzione nel giudizio di primo grado inibisce all'appellante di far valere siffatta limitazione.
*****
CP_ COr
4. L'appello incidentale di con il quale l'appaltatrice ha inteso ridiscutere solo profili attinenti la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con la propria assicurazione, è fondato nei limiti che seguono.
4.1 Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che l'art. 16 del testo di polizza risulta poco pertinente rispetto al caso di specie dal momento che riguarda la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni diversi da quelli della
Sezione A, che è quella che disciplina la copertura decennale per i gravi difetti costruttivi dell'immobile.
pagina 14 di 19 Invece, l'appellante incidentale ha correttamente evidenziato che la copertura per i danni ex art. 1669 c.c. realizza un trasferimento in capo alla compagnia del rischio dei danni prodotti dai vizi costruttivi. Ciò è del resto confermato da che, fatta salva la franchigia, non ha contestato la Parte_1
sussistenza dell'obbligo di manleva (e, quindi, la sopportazione in via definitiva
Con COr dei costi di ripristino afferenti i vizi di cui è stata riconosciuta responsabile). Risulta senz'altro applicabile al caso di specie l'art. 1917 c.c.,
fermo restando che, ove così non fosse, l'obbligo di manleva sussisterebbe ugualmente ai sensi dell'art. 1914 c.,c., inserito nella Sezione II del capo XX del titolo III del libro IV del Codice Civile, che disciplina proprio l'assicurazione contro i danni.
Si ricorda sul punto quanto osservato dalla Corte di Cassazione, sez. 6 - 3, con ordinanza n. 18076 del 31/08/2020: “In materia di assicurazione della
responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio
assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo
danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto
costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché
delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di
resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite
stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo
propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle
spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune
all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore
non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di
pagina 15 di 19 salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c.”
In conclusione sul punto, qualunque sia la qualificazione contrattuale che si vuol
Con COr dare alla polizza sottoscritta da sussiste l'obbligo di
[...]
di tenere indenne l'assicurata relativamente alle spese dell'attore. Parte_1
Tra le spese che la compagnia deve rifondere vanno ricomprese anche le somme
Con COr versate da a titolo di imposta di registro come documentate in appello
(Euro 4.578,75).
4.2 Quanto al secondo motivo d'appello incidentale, osserva il Collegio che la regolamentazione delle spese di lite del primo grado deve comunque essere rivista in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
*****
COro
5.1 e che si è associata alle difese della prima Parte_1 CP_3
(pur senza impugnare autonomamente la sentenza sui punti oggetto del gravame principale), risultano soccombenti nei confronti del e sono tenute a CP_1
rifondere le spese del grado liquidate sulla base dell'importo riconosciuto ex art. 1669 c.c. all'attore.
5.2 risulta soccombente nei confronti di Le spese Parte_1 CP_2
nel rapporto appellante principale/appellante incidentale debbono essere liquidate sulla base delle contestazioni della compagnia che hanno avuto una concreta incidenza sulle difese dell'assicurata. Vanno, quindi, a tali fini tenute in considerazione innanzitutto le somme che l'assicurazione deve manlevare a titolo di spese di lite dell'attrice e di C.T.U. ed a titolo di franchigia.
pagina 16 di 19 Quanto alle prime, il Tribunale al capo n. 3 della sentenza impugnata ha liquidato in favore del i seguenti importi: COroparte_1
- per il giudizio di merito € 14.103,00 per compenso ed € 786,00 per spese oltre accessori di legge;
- per il procedimento di A.T.P. Tribunale di Verona R.G. n. 7841/2018 €
3.645,00 per compenso, oltre rimborso delle competenze del CTU Geom.
per € 3.302,35 ed oltre accessori di legge. Per_1
L'importo della franchigia di cui l'appellante ha chiesto di tenere conto è pari ad
Euro 15.078,60.
Infine, si deve considerare l'importo pagato a titolo di imposta di registro relativo alla sentenza di primo grado che, come sopra ricordato, è pari ad Euro
4.378,75.
Le spese vanno allora liquidate, nei rapporti tra tali parti applicando i parametri delle cause di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00
5.3 Le spese del grado d'appello del vengono Parte_3
liquidate, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con
5.4 Le spese di Mar vengono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in
Euro 7.616,00 per compenso ed Euro 759,00 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado d'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
5.6 Stante il rigetto dell'appello principale di va Parte_1
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento della compagnia pagina 17 di 19 assicurativa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello Parte_1 COroparte_8
incidentale proposto da nei confronti di COroparte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 1113/2023 emessa il 5.6.2023 dal Tribunale di
[...]
Verona, rigetta il primo, accoglie il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia appellata, che conferma nel resto:
Con COr
- condanna a manlevare nche delle Parte_1
somme da questa dovute al indicate al capo COroparte_1
n.3 dell'impugnata sentenza nonché della somma di Euro 4.378,75
versata dall'appellata a titolo di imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza di primo grado;
CP_
- condanna e in solido alla Parte_1 CP_4
rifusione delle spese del presente grado di COroparte_1
che liquida in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite di Parte_1
Con che liquida, nei rapporti tra tali parti, per il primo grado in CP_4
Euro 7.616,00 per compenso ed Euro 759,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in
Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 18 di 19 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 26 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 18/07/2023 al n. 1357/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Milano, via Ignazio Gardella n. 2, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti
Hazan Maurizio, Martini Filippo e Rodolfi Marco ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Largo Augusto n. 3, Milano, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
pagina 1 di 19 (C.F. ), con sede in COroparte_1 P.IVA_2
Garda (VR), via Carducci, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Bonfante
Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via A. Salieri n. 9 Int.
7, Legnago (VR), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellato-
E
(cod. fisc. ), con sede legale in Verona, COroparte_2 P.IVA_3
Lungadige Catena n. 5, rappresentato e difeso in causa dall'avv Sergio Tonini
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Lungadige Catena n.
5, come da procurain calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
- appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.2.2205, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare ogni domanda proposta dal nei Parte_2
CP_ confronti con atto di citazione 30 luglio 2020 in quanto il diritto CP_4
azionato si è estinto per prescrizione ex art. 1669 c.c. comma secondo per tutti i
pagina 2 di 19 motivi di cui all'atto di appello e per l'effetto caducare ogni obbligo di
pagamento posto a carico di in virtù della sentenza impugnata;
Pt_1
- nella denegata ipotesi in cui la provvisoria esecuzione della sentenza
impugnata non dovesse essere sospesa e sia costretta a eseguire la Pt_1
CP_ sentenza, condannare -ovvero il ove CP_4 COroparte_1
il pagamento fosse fatto direttamente a quest'ultimo- a pagare a COroparte_5
quanto la medesima verserà a loro favore in virtù della sentenza di primo grado,
ove riformata in tutto o in parte in grado di appello.
I. IN VIA SUBORDINATA
• nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello proposto in via
principale, rideterminare gli importi dovuti al COroparte_1
eliminando dalla quantificazione le somme esposte dal CTU a titolo di (i) “opere
idrauliche sostituzione condotte idriche”; (ii) “opere idrauliche sostituzione
condotte adduzione gas”; (iii) “muretti divisori esterni”; (iv) “frontalini
ammalorati dei balconi”; (v) “vani scala”, per un totale di euro 55.4896,00 per
i motivi di cui in appello.
• In relazione alla domanda di manleva, rideterminare gli importi dovuti da
all'assicurato tenendo conto del 10% della franchigia Parte_1
prevista in polizza per i motivi esposti in narrativa;
IN RELAZIONE ALL'APPELLO INCIDENTALE FORMULATO DA
: CP_6
- rigettare l'appello incidentale in quanto inammissibile ed infondato per tutti i
motivi di cui agli scritti difensivi.
In ogni caso: -
pagina 3 di 19 Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO COroparte_1
[...]
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
dichiarare inammissibile e comunque improcedibile l'appello proposto da
per violazione del disposto di cui all'art. Parte_1
342 c.p.c.;
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettare
l'impugnazione proposta da avverso la Parte_1
sentenza n. 1113/2023 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 5.6.2023, in
quanto inammissibile in relazione al rapporto principale intercorso tra
CO e . e comunque infondato COroparte_1 CP_4
in fatto e in diritto, confermando integralmente i punti 1 e 3 del dispositivo di
detta sentenza.
Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura
di legge del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
COroparte_2
In via principale: rigettarsi il quinto motivo dell'appello principale (sui limiti
della garanzia) in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c. e comunque infondato
in fatto e in diritto.
In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza n. 1113/2023
del Tribunale di Verona, pubblicata il 06.06.2023, notificata il 12.06.2023,
emessa nella causa n. 6186/2020 R.G., e in accoglimento dei motivi di appello
pagina 4 di 19 incidentale, e salva la diversa regolamentazione della materia per effetto
dell'accoglimento dei primi quattro motivi dell'appello principale, condannarsi
a tenere manlevata di tutte le Parte_1 COroparte_2
somme da questa dovute al per i fatti di causa, ivi COroparte_1
comprese le spese legali e di CTU e imposta di registro, nonché a rifondere a
le spese legali sostenute nel giudizio di primo grado. CP_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso di causa di entrambi i gradi di
giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto notificato il 30.07.2020 citava avanti COroparte_1
il Tribunale di Verona Sar. quale impresa costruttrice del complesso CP_4
residenziale sito in Garda (VR), via Carducci n. 6, chiedendone la condanna ai sensi dell'art. 1669 c.c. al pagamento della somma di Euro 150.796,00 a titolo di risarcimento per i vizi ed i difetti presenti nell'immobile come accertati nel procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato ante causam.
1.2 Si costituiva che eccepiva il difetto di legittimazione passiva CP_2
nonché la decadenza e la prescrizione dell'azione, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa (
[...]
per essere tenuta indenne nel caso di condanna. Parte_1
1.3 Autorizzata la chiamata in causa, l'assicurazione si costituiva in giudizio, sia pure successivamente all'udienza di comparizione fissata con il decreto pronunciato ai sensi dell'art. 269 c.p.c., associandosi, quanto alle pretese del
, alle difese della sua assicurata e sollecitando in subordine CP_1
pagina 5 di 19 l'accoglimento della domanda di manleva nel rispetto delle condizioni e dei limiti di polizza.
1.4 Acquisito l'elaborato depositato nel procedimento ex artt. 696/696 bis c.p.c.,
e disposto l'ordine ex art. 210 c.p.c. chiesto dalla convenuta (a seguito del quale il depositava i bilanci relativi agli esercizi dal 2019 al 2021, le CP_1
relative delibere assembleari di approvazione, le delibere aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori di ripristino nonché i preventivi ed i giustificativi di spesa ad essi relativi), venivano sentiti alcuni dei testi indicati dalle parti.
Il Tribunale definiva il giudizio con sentenza n. 1113/2023, pubblicata il
6.6.2023, che rigettava la eccezioni di decadenza e di prescrizione, ritenendo che la denuncia fosse stata tempestivamente effettuata a seguito della consegna della relazione di parte a firma dell'arch. Pace e che il termine di prescrizione fosse stato interrotto per effetto della richiesta di apertura del sinistro effettuata dall'attore in data 12.9.2018 direttamente nei confronti dell'assicurazione, sicché
al momento del deposito del ricorso per A.T.P. da parte del Condominio non era decorso il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c.
Con COr Nel merito riteneva sussistenti i vizi accertati dal C.T.U., condannava l pagamento della somma richiesta dal Condominio e, attesa la sussistenza della copertura assicurativa non contestata da condannava la Parte_1
chiamata in causa a tenere indenne la venditrice/appaltatrice da quanto da quest'ultima dovuto a titolo di vizi dell'immobile. Escludeva, invece, l'obbligo di manleva per le spese legali in ragione della “peculiare configurazione della
polizza come garanzia decennale postuma”
pagina 6 di 19 Le spese di lite dell'attore, anche del procedimento per A.T.P., e di C.T.U.,
venivano poste carico della convenuta, mentre le spese di quest'ultima venivano compensate nei rapporti con che non si era opposta alla Parte_1
domanda di manleva.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidato a cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito la prescrizione del diritto azionato ex art. 1669 c.c. dalla committente, falsa applicazione degli artt. 1917, 2055 e 1310 c.c.
nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. in quanto il Tribunale
avrebbe erroneamente ritenuto interrotta la prescrizione per effetto della denuncia del 12.9.2018 che, però, era stata indirizzata non nei confronti dell'appaltatore bensì del suo assicuratore contro il quale il Condominio non ha azione diretta. Inoltre, la compagnia non sarebbe responsabile civilmente nei confronti del Condominio né responsabile in solido con la sua assicurata sicché
non poteva, trovare applicazione l'art. 1310 c.c.
2.2 Con il secondo motivo ha criticato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha qualificato la richiesta di apertura di sinistro del committente come atto di messa in mora in quanto la comunicazione inviata in data 28.9.2017 dall'attore non era indirizzata al debitore, non esprimeva la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e da essa non emergerebbe neppure la volontà di interrompere la prescrizione.
2.3 Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneo calcolo del dies ad quem da parte del Tribunale, che ha ritenuto interrotto il termine annuale di prescrizione per pagina 7 di 19 effetto del deposito del ricorso per TP (avvenuto in data 12.09.2018), mentre,
invece, avrebbe dovuto considerare la data di notifica del medesimo (8.10.2018)
e quindi ritenere comunque prescritto il diritto, risalendo la comunicazione di apertura del sinistro al 28.9.2017.
2.4 Con il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto ai precedenti,
nella prima parte ha ribadito la prescrizione del diritto al Parte_1
risarcimento dei danni causati con specifico riferimento all'errata posa delle tubature posto che, secondo quanto evidenziato dall'impresa, “le conseguenze
sono talmente macroscopiche che i condomini non possono non essersene
accorti ben prima di un anno dalla prima denuncia”.
Nella seconda parte ha rilevato l'erroneità della decisione del Tribunale di liquidare i danni relativi alle tubature, ai muri perimetrali ed ai balconi in quanto nessuno di tali vizi ha ridotto il godimento né ha pregiudicato la normale utilizzazione del fabbricato sicché il danno risarcibile da CP_7
riconoscere sarebbe stato al più pari ad Euro 95.300,00.
2.5 Con il quinto motivo ha lamentato la mancata applicazione della franchigia del 10% prevista dall'art.
1.1. della Sezione A – Danni all'immobile.
3.1 Con comparsa del 7.11.2023 si è costituita che ha condiviso i COroparte_2
rilievi oggetto dei primi quattro motivi d'appello ed ha chiesto, invece, la declaratoria di inammissibilità del quinto motivo ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto integrerebbe un'eccezione in senso stretto che avrebbe dovuto essere sollevata con la comparsa di costituzione tempestivamente formulata.
3.2 L'appaltatrice a sua volta, ha formulato appello incidentale, affidato a due motivi.
pagina 8 di 19 3.2.1 Con il primo motivo ha lamentato l'erronea esclusione delle spese legali dall'ambito della manleva in quanto ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni
generali di polizza sono a carico della compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato e comunque in quanto l'art. 1669 c.c.
costituisce un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale rispetto all'art. 2043 c.c.,
sicché il rapporto è qualificabile come assicurazione per la responsabilità civile disciplinata dall'art. 1917 c.c.
Ha altresì chiesto che la manleva riguardi le spese di registrazione della sentenza impugnata, il cui pagamento è stato documentato nel corso del presente giudizio.
3.2.2 Con il secondo motivo ha criticato la decisione di compensare le spese nei rapporti con in quanto quest'ultima aveva eccepito Parte_1
l'inoperatività della polizza per la mancanza della dichiarazione di inagibilità
dell'immobile assicurato e per mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
4. Si è costituito anche il che ha chiesto la COroparte_1
declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dei motivi di gravame che riguardano la propria posizione.
5. La compagnia assicurativa ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello incidentale dal momento che l'art. 16 delle condizioni generali di polizza è relativo alla diversa garanzia
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI – SEZIONE B, mentre l'assicurata ha invocato la SEZIONE A relativa ai danni all'immobile.
6. Accolta l'istanza di inibitoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter pagina 9 di 19 c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.1.2014 del C.I.
*****
7. I primi tre motivi e la prima parte del quarto motivo d'appello principale sono inammissibili in quanto si è costituita nel giudizio di Parte_1
primo grado con comparsa depositata in data 24.11.2021 ovvero nell'imminenza dell'udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, sicché non era legittimata ad eccepire il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione (che sono eccezioni in senso stretto) e conseguentemente non può riproporre tali doglianze in appello.
Ininfluente è la costituzione in giudizio in appello di sottolineata nelle CP_2
memorie conclusive della compagnia, dal momento che l'appaltatrice non ha impugnato il rigetto di tali eccezioni in relazione alla sua posizione (svolgendo sul punto un mero intervento adesivo rispetto all'appello principale). Le
conclusioni rassegnate da esprimono molto chiaramente l'intenzione di CP_2
quest'ultima di non voler rimettere in discussione l'accertamento di responsabilità effettuato dal Tribunale nel rapporto con il COroparte_1
[...]
*****
8. Nella seconda parte del quarto motivo l'appellante principale ha criticato la decisione del Tribunale di risarcire i danni relativi alle tubature, ai muri perimetrali e ai balconi, limitandosi ad osservare quanto segue:
“Infatti, tali danni non hanno né alterato in modo apprezzabile il bene
acquistato, né ne hanno ridotto il godimento né hanno pregiudicato la normale
pagina 10 di 19 utilizzazione e pertanto non possono essere ricondotti nei vizi di cui all'art. 1669
c.c.
Le condutture, infatti, nonostante i vizi di posizionamento sono state sempre
utilizzate.
I muri perimetrali, i balconi e l'umidità del vano scala non hanno minimamente
influito sulla godibilità e come tali, anche essi, non possono essere ricondotti nel
perimetro dell'art. 1669 c.c”
8.1 Si osserva preliminarmente che non risulta chiaro a quale titolo tali doglianze vengano formulate dal momento che nell'esposizione del motivo l'appellante principale ha rilevato che “il danno che poteva essere riconosciuto al
non era pari ad euro 150.786,00 ma ad euro 95.300,00”. Sembra, CP_1
quindi, che abbia chiesto la riduzione dell'importo che Parte_1
Con COr è stata condannata a pagare al pur non COroparte_1
avendo alcuna legittimazione in tal senso dal momento che non sussiste rapporto diretto con il condominio attore (l'attore, pur astrattamente legittimato,
rientrando la polizza decennale postuma nel genus delle polizze stipulate per conto di chi spetta, non ha rivolto alcuna domanda di pagamento nei confronti della compagnia, che è stata, invece, evocata in giudizio dall'appaltatrice per far valere l'obbligo di manleva nei propri confronti).
8.2. Anche nel merito, comunque, le censure sollevate da Parte_1
non colgono nel segno, innanzitutto in quanto l'appellante considera i singoli vizi riscontrati dal C.T.U. in modo atomistico, mentre, invece, occorre valutare nel loro complesso le problematiche che hanno riguardato il condominio attoreo pagina 11 di 19 e che hanno prodotto le conseguenze accertate dal Tribunale. Si ricorda che i vizi complessivamente accertati dal Tribunale sono:
(i) la rottura in più punti delle tubature di approvvigionamento dell'acqua potabile a causa della posa non corretta, inadeguata,
contraria alle regole dell'arte ed alle prescrizioni dell'ente gestore
A.G.S.;
(ii) la posa errata delle condotte del gas, tale da accavallare le stesse ai tubi dell'acqua, in assenza di protezione o banca di segnalazione;
(iii) il cedimento dei muretti divisori dei giardini e dei camminamenti esterni a causa sia della non corretta realizzazione dell'ancoraggio dei muretti al muro perimetrale sia dei cedimenti del terreno di riporto sottostante a seguito del reinterro dei garages;
(iv) visibili lacerazioni dell'intonaco in prossimità dei muretti divisori,
cedimento della pavimentazione e lacerazioni tra il battiscopa che hanno veicolato infiltrazioni d'acqua capaci di espandersi all'interno delle unità immobiliari e sui muri interni delle autorimesse sottostanti;
(v) il distacco dell'intonaco dai frontalini dei balconi a causa della non corretta realizzazione dello sgocciolatoio e della non corretta realizzazione dell'intonaco stesso;
(vi) notevoli fioriture di umidità nei vani scala a causa della non corretta posa delle guaine bituminose sulle pareti in getto dei vani pagina 12 di 19 sotterranei prima del loro interramento e della non opportuna coibentazione della giunzione fra le due strutture.
I vizi costruttivi sono, pertanto, sicuramente rilevanti ed idonei ad incidere sulla funzionalità dell'immobile.
Peraltro, la compagnia non ha considerato, quanto ai cedimenti dei muretti divisori esterni, che, secondo quanto accertato dal C.T.U., le lacerazioni tra battiscopa e intonachino veicolavano infiltrazioni d'acqua capaci di espandersi all'interno delle singole unità immobiliari e sui muri interni delle autorimesse sottostanti. Il vizio presentava, pertanto, anche se considerato singolarmente,
un'idoneità ad incidere sul godimento dell'immobile.
8.3 Vi è poi da dire che la compagnia assicurativa si è limitata a generiche enunciazioni senza addurre specifici elementi a comprova dell'assenza di pregiudizi alla funzionalità dell'immobile, fatto salvo il vizio di posizionamento delle tubature condominiali. I rilievi di su quest'ultimo Parte_1
aspetto sono, tuttavia, infondati in quanto la consulenza ha confermato le problematiche lamentate dal Condominio. Si ricorda che la relazione di parte dell'attore evidenziava che la scarsa profondità dei tubi li esponeva alle intemperie ed a condizioni climatiche che portavano l'acqua ad essere molto calda in estate per l'effetto radiante della pavimentazione di colore rosso scuro e nello stesso tempo ad arrivare quasi a congelarsi nel periodo invernale. Inoltre, i condomini avevano dovuto sostenere significative spese per le utenze dell'acqua a causa delle rotture dei tubi per congelamento o cedimento dello stesso camminamento rispetto al terreno attuale.
Il motivo è, pertanto, respinto.
pagina 13 di 19 3.3 Anche il quinto motivo è privo di pregio.
E' consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. Sez. 3 , ordinanza n. 16899
del 13/06/2023) l'orientamento secondo cui il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto,
costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio.
Tale preclusione, se riguarda il massimale che è il limite superiore della copertura assicurativa, non può non riguardare anche la franchigia, che costituisce il limite inferiore della medesima copertura. Pertanto, la tardività
della costituzione nel giudizio di primo grado inibisce all'appellante di far valere siffatta limitazione.
*****
CP_ COr
4. L'appello incidentale di con il quale l'appaltatrice ha inteso ridiscutere solo profili attinenti la regolamentazione delle spese di lite nei rapporti con la propria assicurazione, è fondato nei limiti che seguono.
4.1 Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che l'art. 16 del testo di polizza risulta poco pertinente rispetto al caso di specie dal momento che riguarda la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni diversi da quelli della
Sezione A, che è quella che disciplina la copertura decennale per i gravi difetti costruttivi dell'immobile.
pagina 14 di 19 Invece, l'appellante incidentale ha correttamente evidenziato che la copertura per i danni ex art. 1669 c.c. realizza un trasferimento in capo alla compagnia del rischio dei danni prodotti dai vizi costruttivi. Ciò è del resto confermato da che, fatta salva la franchigia, non ha contestato la Parte_1
sussistenza dell'obbligo di manleva (e, quindi, la sopportazione in via definitiva
Con COr dei costi di ripristino afferenti i vizi di cui è stata riconosciuta responsabile). Risulta senz'altro applicabile al caso di specie l'art. 1917 c.c.,
fermo restando che, ove così non fosse, l'obbligo di manleva sussisterebbe ugualmente ai sensi dell'art. 1914 c.,c., inserito nella Sezione II del capo XX del titolo III del libro IV del Codice Civile, che disciplina proprio l'assicurazione contro i danni.
Si ricorda sul punto quanto osservato dalla Corte di Cassazione, sez. 6 - 3, con ordinanza n. 18076 del 31/08/2020: “In materia di assicurazione della
responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio
assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo
danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto
costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché
delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di
resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite
stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo
propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle
spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune
all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore
non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di
pagina 15 di 19 salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c.”
In conclusione sul punto, qualunque sia la qualificazione contrattuale che si vuol
Con COr dare alla polizza sottoscritta da sussiste l'obbligo di
[...]
di tenere indenne l'assicurata relativamente alle spese dell'attore. Parte_1
Tra le spese che la compagnia deve rifondere vanno ricomprese anche le somme
Con COr versate da a titolo di imposta di registro come documentate in appello
(Euro 4.578,75).
4.2 Quanto al secondo motivo d'appello incidentale, osserva il Collegio che la regolamentazione delle spese di lite del primo grado deve comunque essere rivista in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
*****
COro
5.1 e che si è associata alle difese della prima Parte_1 CP_3
(pur senza impugnare autonomamente la sentenza sui punti oggetto del gravame principale), risultano soccombenti nei confronti del e sono tenute a CP_1
rifondere le spese del grado liquidate sulla base dell'importo riconosciuto ex art. 1669 c.c. all'attore.
5.2 risulta soccombente nei confronti di Le spese Parte_1 CP_2
nel rapporto appellante principale/appellante incidentale debbono essere liquidate sulla base delle contestazioni della compagnia che hanno avuto una concreta incidenza sulle difese dell'assicurata. Vanno, quindi, a tali fini tenute in considerazione innanzitutto le somme che l'assicurazione deve manlevare a titolo di spese di lite dell'attrice e di C.T.U. ed a titolo di franchigia.
pagina 16 di 19 Quanto alle prime, il Tribunale al capo n. 3 della sentenza impugnata ha liquidato in favore del i seguenti importi: COroparte_1
- per il giudizio di merito € 14.103,00 per compenso ed € 786,00 per spese oltre accessori di legge;
- per il procedimento di A.T.P. Tribunale di Verona R.G. n. 7841/2018 €
3.645,00 per compenso, oltre rimborso delle competenze del CTU Geom.
per € 3.302,35 ed oltre accessori di legge. Per_1
L'importo della franchigia di cui l'appellante ha chiesto di tenere conto è pari ad
Euro 15.078,60.
Infine, si deve considerare l'importo pagato a titolo di imposta di registro relativo alla sentenza di primo grado che, come sopra ricordato, è pari ad Euro
4.378,75.
Le spese vanno allora liquidate, nei rapporti tra tali parti applicando i parametri delle cause di valore compreso tra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00
5.3 Le spese del grado d'appello del vengono Parte_3
liquidate, esclusa la fase istruttoria, in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con
5.4 Le spese di Mar vengono liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in
Euro 7.616,00 per compenso ed Euro 759,00 per esborsi oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e quanto al grado d'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge,
5.6 Stante il rigetto dell'appello principale di va Parte_1
dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento della compagnia pagina 17 di 19 assicurativa di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello Parte_1 COroparte_8
incidentale proposto da nei confronti di COroparte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 1113/2023 emessa il 5.6.2023 dal Tribunale di
[...]
Verona, rigetta il primo, accoglie il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia appellata, che conferma nel resto:
Con COr
- condanna a manlevare nche delle Parte_1
somme da questa dovute al indicate al capo COroparte_1
n.3 dell'impugnata sentenza nonché della somma di Euro 4.378,75
versata dall'appellata a titolo di imposta di registro dovuta in relazione alla sentenza di primo grado;
CP_
- condanna e in solido alla Parte_1 CP_4
rifusione delle spese del presente grado di COroparte_1
che liquida in Euro 9.991,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- condanna a rifondere le spese di lite di Parte_1
Con che liquida, nei rapporti tra tali parti, per il primo grado in CP_4
Euro 7.616,00 per compenso ed Euro 759,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in
Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 777,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 18 di 19 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 26 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 19 di 19