Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7118/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Paola Blengino;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 13.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 12.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1
rilevato che all'udienza del 13.5.2025 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
Per_
“1. la figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori nella forma condivisa, con collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre in Recco (GE), Via Ponte di
Vexina, 21;
2. Il papà si impegna a tenere presso di sé la bambina nei week end e nei giorni infrasettimanali nei quali la mamma lavora, concordando con essa, l'alternanza degli stessi, in base ai turni lavorativi della Pt_1
Per_ 3. In particolare, il papà si impegna, a tenere presso di sé per il pernotto nei giorni nei quali la mamma sarà di turno di notte e precisamente:
Per_
- nei giorni in cui la mamma ha il turno di notte tra la domenica e il giovedì preleverà dalla residenza materna tra le 18 e le 18.15 del giorno del turno lavorativo della per Pt_1
riportarla la mattina seguente presso l'abitazione materna, per le ore 7.30 onde permetterle di prendere il pulmino, o in alternativa accompagnandola a scuola;
- nei giorni in cui la mamma ha il turno di notte di venerdì o di sabato, o nelle giornate Per_ prefestive, preleverà dalla residenza materna tra le 18 e le 18.15 del giorno del turno lavorativo della per riportarla il giorno seguente dopo pranzo Pt_1
2 Per_
- nei giorni in cui la mamma ha il turno diurno nel week end o nei prefestivi, preleverà dalla residenza materna dopo la cena del giorno precedente il turno lavorativo per riportarla entro le ore 20 del giorno successivo (coincidente con la giornata di turno diurno della mamma)
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti che tengano conto delle esigenze della minore.
4. La mamma si impegna a comunicare mensilmente i turni lavorativi al papà nel momento stesso in cui le verrà consegnato dal proprio datore di lavoro il prospetto periodico dei turni del mese successivo.
5. le festività principali durante l'anno (Natale, Capodanno e Pasqua) saranno trascorse da Per_
con l'uno o con l'altro genitore secondo i turni lavorativi della mamma, salvo variazioni concordate tra i genitori;
parimenti avverrà per le festività di calendario infrasettimanali, gli eventuali ponti e le vacanze, salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori;
6. Durante le vacanze e, più in generale, durante i periodi di allontanamento da casa, ciascun genitore si impegna a comunicare il recapito (località, albergo, indirizzo e numero telefonico) della minore;
i genitori si impegnano reciprocamente a far mantenere i contatti telefonici della figlia con l'altro genitore, anche durante i periodi di vacanza o di assenza dalla residenza;
Per_ 7. i genitori concordano che , nei rispettivi periodi, possa trascorrere le giornate anche con i nonni durante l'assenza dei genitori per impegni lavorativi, anche eventualmente con pernottamento in caso di impossibilità motivata ed urgenze dei genitori, sempre senza sostituirsi alla figura genitoriale;
8. i genitori concordano che nei giorni in cui la bambina è loro affidata potranno farsi coadiuvare nella gestione della minore da persone di fiducia (come nonni, parenti, baby-sitter etc.) senza necessaria autorizzazione dell'altro genitore;
9. I genitori concordano, tenuto conto dell'età della bambina, che la stessa in caso di malattia, che abbia caratteristiche di serietà tali da non consentire la frequenza scolastica, pernotti e stia con la mamma, salvo diversi e/o migliori accordi tra i genitori.
10. le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, allo sviluppo e alla salute della figlia verranno prese concordemente dai genitori, sempre tenendo in considerazione le attitudini, i desideri, le inclinazioni della minore;
3 Per_ 11. I genitori concordano sin da ora che possa frequentare le attività del Gruppo Scout
Agesci Golfo Paradiso di Recco.
12. Entrambi i genitori si impegnano, valutandone congiuntamente l'opportunità, ad operare, nel totale ed assoluto reciproco rispetto, un graduale inserimento della figlia nei nuovi rapporti di coppia che abbiano la caratteristica della serietà e della stabilità e in ogni caso ad evitare che tali nuovi rapporti ingenerino e/o possano arrecare disagio alla minore e/o causare nella minore confusione affettiva sulla figura, rispettivamente, materna e paterna, impegnandosi a non affidare la bambina, in caso di impedimento del genitore nei turni di affido del minore, ad eventuali partners che non rivestano la caratteristica di serietà e stabilità come sopra specificato. Al fine di rendere effettivo tale proposito i genitori fin d'ora si impegnano a comunicare reciprocamente l'esistenza di relazioni sentimentali con le predette caratteristiche di serietà e stabilità.
Per_ 13. il Sig. verserà a titolo di mantenimento ordinario della figlia a mani della Parte_2
Sig.ra in considerazione delle rispettive attuali condizioni economiche, la somma Pt_1
mensile di € 600,00 (seicento/00), da versarsi a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già note e in uso tra le parti, per dodici mensilità invariabili, somma che verrà adeguata annualmente in base agli indici ISTAT decorso un anno dall'emissione del provvedimento di ricezione delle presenti condizioni;
le parti concordano che le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Per_ Nazionale e le spese di iscrizione scolastica e poi universitaria relative a siano suddivise al
50% tra i genitori;
Per_ quanto alle ulteriori spese straordinarie per , anzitutto quelle sportive e ludiche, i genitori destineranno alla copertura delle predette le somme percepite a titolo di assegno unico (il cui importo potrà essere integralmente percepito dalla madre nei termini di cui alla clausola seguente) e per l'eccedenza, allo stato, e in considerazione delle attuali condizioni economiche delle parti, queste concordano che se ne faccia integralmente carico la madre. Il padre nondimeno si dichiara fin d'ora disponibile, compatibilmente con le proprie disponibilità economiche, a valutare di concorrere se del caso ulteriormente a eventuali ulteriori specifiche spese straordinarie nell'interesse della minore.
4 14. I genitori indicheranno nella rispettiva dichiarazione dei redditi che la figlia è a carico di ciascuno al 50%. Ciascun genitore potrà dedurre fiscalmente le spese sostenute nell'interesse della minore;
l'assegno unico (o strumenti equipollenti) saranno a favore della Sig.ra Parte_1
, sia se richiesti dalla stessa, sia se richiesti dal Sig. che provvederà ad
[...] Parte_2
erogare alla quanto ricevuto dall'ente entro gg. 10 dall'avvenuto accredito, con Pt_1
espresso assenso da entrambi i genitori sin da ora per validare, presentare e/o sottoscrivere anche congiuntamente la relativa richiesta presso l'Ente erogatore competente;
15. Le parti precisano che un eventuale aumento dell'assegno unico erogato dall'INPS a favore della Sig.ra er la figlia minore non potrà in alcun modo comportare la diminuzione Pt_1
dell'assegno di mantenimento concordato per la stessa.
16. I genitori dichiarano che la minore verrà dotata di autonomo passaporto, con l'indicazione dei singoli genitori, quale accompagnatori della figlia e si impegnano reciprocamente, all'occorrenza, al rilascio di eventuali autorizzazioni o dichiarazioni che dalle competenti autorità dovessero richiedere”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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