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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1441/2024
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1441/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA e l'avv. CALVANI LORENZO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Francesco Chiappetta Per nessuno Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Per_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Chiappetta si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate,
chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente sino alla data della presente pronuncia.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1441/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 13 50129 , presso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA CP_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO;
P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 00195 ROMA presso il difensore avv. ABATI MANLIO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, dipendente a tempo indeterminato e pieno di Parte_1
dal 22.01.2002, con inquadramento nel livello C2 Controparte_1
CCNL Metalmeccanici, ha dedotto l'inadempimento della società datrice di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (per euro 1.920,29 mensili),
e ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “condanni la società convenuta per i titoli di cui in narrativa al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.760,87, oltre le retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, in quanto infondato, atteso che lo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro a partire dal 2.11.2022, le impediva di potere proficuamente impiegare il lavoratore in attività produttive, per un fatto non imputabile alla parte datoriale, con
2 conseguente insussistenza dell'obbligo retributivo, attesa la natura sinallagmatica del rapporto negoziale;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Il ricorrente, tuttora dipendente di , Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2
CCNL Metalmeccanici (v. doc. n. 8, 9, 10 del fascicolo di parte ricorrente), ha allegato l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione dei mesi da gennaio a marzo 2024 (retribuzione quantificata in euro 1.920,29 lordi mensili, per complessivi euro 5.760,87 lordi).
Non è oggetto di contestazione la circostanza che il lavoratore non abbia prestato, nel periodo de quo, alcuna attività lavorativa, nemmeno di guardiania e manutenzione.
A fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligazione retributiva, la resistente ha eccepito la non debenza della retribuzione, per i mesi da gennaio a marzo 2024, attesa la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, da parte del lavoratore, per un fatto non imputabile al datore di lavoro, costituito dal perdurante stato di occupazione del sito produttivo, quantomeno dal 2 novembre 2022, circostanza che avrebbe impedito al datore di lavoro di utilizzare proficuamente la prestazione lavorativa, con conseguente suo esonero dall'obbligo di corrispondere la retribuzione.
La circostanza relativa allo stato di occupazione del sito produttivo è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente in ricorso.
Ciò posto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale,
l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 (Rv. 666384 - 01), secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di
3 questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro
- con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”).
Pertanto, essendo pacifica, nel caso in esame, la vigenza del rapporto di lavoro nel periodo oggetto di causa, è onere del datore di lavoro provare l'esistenza di una causa, a lui non imputabile, di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, onere che, nella fattispecie, si ritiene che la parte resistente non abbia sufficientemente assolto.
In particolare, non è contestato che l'attività produttiva non venga effettuata, all'interno dello stabilimento di Campi Bisenzio, per decisione datoriale, dal luglio 2021, ovvero da una data antecedente a quella della dedotta occupazione del sito produttivo (che sarebbe iniziata il 2 novembre
2022).
Parimenti, non è contestato e, comunque, è documentale (v. doc. n. 14 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 16 – diffida accertativa - del fascicolo di parte ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e per l'intero anno 2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di
Con guardiania (che la società datrice di lavoro ha retribuito, a seguito dell'emissione, da parte dell' , di diffide accertative).
Né dal doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente (verbale di assemblea del 9.02.2023, con il quale è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale) emerge che la prospettata occupazione dello stabilimento da parte di alcuni dipendenti abbia costituito la ragione esclusiva della messa in liquidazione della società.
4 Peraltro, il ricorrente ha eccepito in ricorso che è dipesa da una scelta datoriale la mancata presentazione del piano previsto dalla L. 234/2021 e la mancata richiesta del connesso ammortizzatore sociale per il periodo successivo al 31.12.2023 (data di scadenza della CIGS).
Ancora, a verbale dell'udienza del 13.11.2024, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessione dell'immobile aziendale in cui si svolgeva l'attività produttiva, nel marzo
2024 (circostanza non contestata dalla resistente).
Conseguentemente, difetta, nella fattispecie, sufficiente allegazione e prova, da parte della resistente, del nesso di causalità tra la dedotta occupazione dello stabilimento (risalente quantomeno al 2.11.2022)
e l'assoluta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa di un dipendente ancora in forze
(considerata la cessazione dell'attività produttiva, per decisione datoriale, sin dal luglio 2021, ovvero ben prima della dedotta occupazione, e lo svolgimento, da parte dei dipendenti, a rotazione, di attività lavorativa di manutenzione e di guardiania anche nelle more della dedotta occupazione e durante il periodo di CIGS, cessata il 31.12.2023).
A tal proposito, si veda quanto condivisibilmente statuito dal Tribunale di Firenze con le sentenze n.
1087, 1088, 1089/2024, rese in fattispecie analoghe alla presente (relative ad altri dipendenti della società resistente), prodotte in atti da parte ricorrente, laddove il Tribunale ha evidenziato che l'onere probatorio della resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione, ma deve estendersi al nesso di causalità tra lo stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, ovvero il mancato utilizzo della prestazione lavorativa del lavoratore, considerato che il datore di lavoro ha cessato di utilizzare la prestazione lavorativa dei lavoratori ben prima del dedotto stato di occupazione, non essendo stata indicata in memoria di costituzione la specifica attività nell'ambito della quale la prestazione dei lavoratori avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione guadagni e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito, in difetto di specifica allegazione in ordine all'esistenza di un concreto progetto di riconversione, rimasto inattuato.
Parte resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 5.760,87 lordi, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma non oggetto di contestazione nel quantum da parte della società resistente.
Si evidenzia, infine, che la domanda giudiziale si intende cristallizzata al momento del deposito del ricorso, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande sino alla data della presente pronuncia.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
5 Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 5.760,87 lordi, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2109 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1441/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. STRAMACCIA ANDREA e l'avv. CALVANI LORENZO, oggi Parte_1 sostituiti dall'avv. Francesco Chiappetta Per nessuno Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Per_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Chiappetta si riporta al ricorso ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate,
chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni spettanti al ricorrente sino alla data della presente pronuncia.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1441/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1
ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE SPARTACO
LAVAGNINI 13 50129 , presso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA CP_1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv. ABATI MANLIO;
P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GERMANICO 203 00195 ROMA presso il difensore avv. ABATI MANLIO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, dipendente a tempo indeterminato e pieno di Parte_1
dal 22.01.2002, con inquadramento nel livello C2 Controparte_1
CCNL Metalmeccanici, ha dedotto l'inadempimento della società datrice di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 (per euro 1.920,29 mensili),
e ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “condanni la società convenuta per i titoli di cui in narrativa al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.760,87, oltre le retribuzioni maturate e maturande nel corso del giudizio quali retribuzioni di aprile, maggio e ulteriori retribuzioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo. Vinte le spese”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, in quanto infondato, atteso che lo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro a partire dal 2.11.2022, le impediva di potere proficuamente impiegare il lavoratore in attività produttive, per un fatto non imputabile alla parte datoriale, con
2 conseguente insussistenza dell'obbligo retributivo, attesa la natura sinallagmatica del rapporto negoziale;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Il ricorrente, tuttora dipendente di , Controparte_1
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nel livello C2
CCNL Metalmeccanici (v. doc. n. 8, 9, 10 del fascicolo di parte ricorrente), ha allegato l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligazione di pagamento della retribuzione dei mesi da gennaio a marzo 2024 (retribuzione quantificata in euro 1.920,29 lordi mensili, per complessivi euro 5.760,87 lordi).
Non è oggetto di contestazione la circostanza che il lavoratore non abbia prestato, nel periodo de quo, alcuna attività lavorativa, nemmeno di guardiania e manutenzione.
A fronte dell'allegato inadempimento dell'obbligazione retributiva, la resistente ha eccepito la non debenza della retribuzione, per i mesi da gennaio a marzo 2024, attesa la mancata esecuzione della prestazione lavorativa, da parte del lavoratore, per un fatto non imputabile al datore di lavoro, costituito dal perdurante stato di occupazione del sito produttivo, quantomeno dal 2 novembre 2022, circostanza che avrebbe impedito al datore di lavoro di utilizzare proficuamente la prestazione lavorativa, con conseguente suo esonero dall'obbligo di corrispondere la retribuzione.
La circostanza relativa allo stato di occupazione del sito produttivo è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente in ricorso.
Ciò posto, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale,
l'esistenza delle quali il datore di lavoro ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (v. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 (Rv. 666384 - 01), secondo la quale: “secondo la giurisprudenza di
3 questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro
- con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831); sull'affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004”).
Pertanto, essendo pacifica, nel caso in esame, la vigenza del rapporto di lavoro nel periodo oggetto di causa, è onere del datore di lavoro provare l'esistenza di una causa, a lui non imputabile, di assoluta ed effettiva impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, onere che, nella fattispecie, si ritiene che la parte resistente non abbia sufficientemente assolto.
In particolare, non è contestato che l'attività produttiva non venga effettuata, all'interno dello stabilimento di Campi Bisenzio, per decisione datoriale, dal luglio 2021, ovvero da una data antecedente a quella della dedotta occupazione del sito produttivo (che sarebbe iniziata il 2 novembre
2022).
Parimenti, non è contestato e, comunque, è documentale (v. doc. n. 14 - istanza CIGS del 5.01.2023 - e n. 16 – diffida accertativa - del fascicolo di parte ricorrente) che, nel corso degli anni 2022 e per l'intero anno 2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di
Con guardiania (che la società datrice di lavoro ha retribuito, a seguito dell'emissione, da parte dell' , di diffide accertative).
Né dal doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente (verbale di assemblea del 9.02.2023, con il quale è stata deliberata la messa in liquidazione volontaria della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale) emerge che la prospettata occupazione dello stabilimento da parte di alcuni dipendenti abbia costituito la ragione esclusiva della messa in liquidazione della società.
4 Peraltro, il ricorrente ha eccepito in ricorso che è dipesa da una scelta datoriale la mancata presentazione del piano previsto dalla L. 234/2021 e la mancata richiesta del connesso ammortizzatore sociale per il periodo successivo al 31.12.2023 (data di scadenza della CIGS).
Ancora, a verbale dell'udienza del 13.11.2024, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessione dell'immobile aziendale in cui si svolgeva l'attività produttiva, nel marzo
2024 (circostanza non contestata dalla resistente).
Conseguentemente, difetta, nella fattispecie, sufficiente allegazione e prova, da parte della resistente, del nesso di causalità tra la dedotta occupazione dello stabilimento (risalente quantomeno al 2.11.2022)
e l'assoluta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa di un dipendente ancora in forze
(considerata la cessazione dell'attività produttiva, per decisione datoriale, sin dal luglio 2021, ovvero ben prima della dedotta occupazione, e lo svolgimento, da parte dei dipendenti, a rotazione, di attività lavorativa di manutenzione e di guardiania anche nelle more della dedotta occupazione e durante il periodo di CIGS, cessata il 31.12.2023).
A tal proposito, si veda quanto condivisibilmente statuito dal Tribunale di Firenze con le sentenze n.
1087, 1088, 1089/2024, rese in fattispecie analoghe alla presente (relative ad altri dipendenti della società resistente), prodotte in atti da parte ricorrente, laddove il Tribunale ha evidenziato che l'onere probatorio della resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione, ma deve estendersi al nesso di causalità tra lo stato di occupazione del sito produttivo e il mancato riavvio della produzione, ovvero il mancato utilizzo della prestazione lavorativa del lavoratore, considerato che il datore di lavoro ha cessato di utilizzare la prestazione lavorativa dei lavoratori ben prima del dedotto stato di occupazione, non essendo stata indicata in memoria di costituzione la specifica attività nell'ambito della quale la prestazione dei lavoratori avrebbe potuto essere utilizzata al termine del periodo di cassa integrazione guadagni e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito, in difetto di specifica allegazione in ordine all'esistenza di un concreto progetto di riconversione, rimasto inattuato.
Parte resistente deve, pertanto, essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 5.760,87 lordi, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma non oggetto di contestazione nel quantum da parte della società resistente.
Si evidenzia, infine, che la domanda giudiziale si intende cristallizzata al momento del deposito del ricorso, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande sino alla data della presente pronuncia.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
5 Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del
D.M. 147/2022 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma di euro 5.760,87 lordi, dovuta a titolo di retribuzione per i mesi da gennaio a marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2109 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre a IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
6