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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4920 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2413/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone di:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2413/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento del danno, “controversie di competenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Fernanda Gigliotti (c.f.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Nocera ER (CZ) alla Via Santa Caterina.
Ricorrente
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
GI RI (c.f.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad lites per notar in Catanzaro 06.03.2020, rep. 161.460, racc. Persona_1
35.98, dall'avv. Michele Rausei (c.f.: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in
Reggio Calabria al Palazzo Campanella.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 7.07.2020, l'attore ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per gli eventi esondativi del fiume Savuto avvenuti nei giorni del 17-18 febbraio 2005 e nei giorni del 11-13 dicembre del 2008, venga condannata a risarcirgli i danni subiti, nella misura complessiva di €
205.831,90, oltre interessi ed accessori di legge decorrenti dal 17.02.2005 fino all'effettivo soddisfo.
In punto di fatto il ricorrente, in parte ricorso, in parte, soprattutto, nella CTP, ha esposto che:
--all'epoca delle esondazioni, conduceva direttamente la propria azienda costituita dai terreni di proprietà identificati al N.C.T. del Comune di Nocera
ER (CZ) al foglio 9 (particelle 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 548, 549), al foglio 10 (particelle 8,
9,13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 58, 63, 64, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83,84, 85, 86, 90, 91, 92), al foglio 24 (particella 99), per una superficie totale di ettari 87.17.46, dai fondi in affitto, in virtù di contratto, rinnovato in data 5 febbraio 2019 per ulteriori 15 anni, di proprietà del fratello in Pt_2 parte nel Comune di Nocera ER, in catasto, al foglio 38 (particelle 2, 16,
89, 90, 91,92, 269, 526, 529), al foglio 37 (particelle 1, 2, 36, 42, 43, 60, 61,
N. 2413/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Calabria Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
62, 235, 237, 261, 263, 266, 297), al foglio 38 (particelle 186, 187, 188, 189,
190, 245), in parte siti nel Comune di Lamezia Terme, in catasto al foglio 45
(particelle 150, 171, 172, 278, 299, 513), in parte nel Comune di Feroleto
Antico, in catasto al foglio 22 particelle (6, 7, 14, 18, 48, 53, 54,55, 56, 59,
61, 64, 67, 69, 74, 85, 86, 176), per una superficie totale di ettari 32.47.42
(cfr. pag. 3 della perizia per l'indicazione catastale delle particelle);
--l'azienda di proprietà, dedita prevalentemente all'olivicoltura, è composta da un unico corpo, “attraversato dalla Strada Provinciale 163/1, e si estende per circa un terzo nella piana del Fiume Savuto, […] mentre un altro quarto dell'azienda è posto su un pianoro generato dall'erosione fluviale sul quarto terrazzo marino di sollevamento di età pleistocenica, posto a circa 160 mt di quota, […] e la restante parte è costituita dalle pendici che uniscono il suddetto pianoro alla piana del Fiume Savuto ed al corso del Fiume Grande, con pendenze più o meno elevate e terrazzamenti naturali” (cfr. pag. 4 della perizia);
--nella notte tra il 17 ed il 18 Febbraio 2005 collassava l'ala sinistra della briglia a gravità, in calcestruzzo non armato, ubicata sul Fiume Savuto a circa
2,25 km dalla foce, briglia realizzata a salvaguardia del ponte della S.P. 163/1
(ex S.S. 18), sito a circa 350 mt più a monte (cfr. pag. 5 della perizia);
--il crollo causava la rottura dei tubi in acciaio posizionati alle spalle della briglia: in particolare, la condotta DN 100 che dai pozzi "Savuto" della ubicati nelle vicinanze, rifornisce di acqua potabile Controparte_3
l'abitato di Campora San Giovanni, frazione di TE (CS), inoltre l'adduttrice principale DN 400 dell'impianto "Savuto" dell'ex
[...]
(ora Controparte_4 Controparte_5
), che alimenta l'intero comprensorio irriguo della Piana del
[...]
Savuto, compreso tra i comuni di Nocera ER ed TE (cfr. pag. 5 della perizia);
N. 2413/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3
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--che l'acqua esondava nei suoi fondi e causava danni alle condotte potabile ed irrigua, alla camera di manovra di quest'ultima ed ai terreni agricoli antistanti, distruggeva circa 80 metri di argine;
--nei giorni seguenti, il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque della CP_1
, competente sul corso d'acqua, realizzava nell'alveo una savanella
[...] col materiale sciolto reperito in loco, per il flusso delle acque verso il terzo mediano del fiume e conseguentemente verso la briglia crollata, di cui venivano rimossi dei grossi frammenti, al fine di consentire il più libero deflusso alle acque del fiume (cfr. pag. 5 della perizia);
-- nei mesi successivi venivano rimossi i restanti frammenti della briglia crollata e ripristinate la condotta potabile e quella irrigua, appoggiandole provvisoriamente su terrapieni realizzati in materiale sciolto tratto dall'alveo stesso del fiume;
--per gli anni seguenti, nessun intervento di effettivo ripristino e consolidamento dei luoghi veniva realizzato e così già nel mese di Novembre
2008 il Fiume Savuto danneggiava nuovamente l'argine e le altre infrastrutture;
--in data 11 dicembre 2008 le acque del Fiume Savuto, deviate dalla paratia in pali direttamente contro la sponda sinistra, erodendo porzioni sempre maggiori di terreno, distruggevano condotte idriche, linee elettriche, argini, strade ed ampie porzioni dell'oliveto irriguo, abbassavano notevolmente la quota del profilo d'asta, con la conseguenza che le pile del ponte della S.P.
163/1, già pericolanti, crollavano in due punti;
--le autorità competenti disponevano un intervento emergenziale, consistente nella costruzione di una scogliera spondale in massi ciclopici, in sostituzione del distrutto argine sinistro, per reindirizzare il flusso delle acque nell'alveo ed impedire ulteriori esondazioni;
--l'intervento non era risolutivo, in quanto la scogliera si dimostrava totalmente insufficiente allo scopo: non solo le acque del fiume continuavano l'attività di erosione del terreno agricolo, ma in assenza di opere di
N. 2413/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4
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salvaguardia ben strutturate la forte corrente del Fiume Savuto creava nuove vie d'acqua, erodendo ampi tratti di riva, scalzando e causando il crollo di un tratto di circa 50 mt dell'argine sinistro, a monte della briglia, nonché la distruzione definitiva di otto delle nove campate del ponte (cfr. pag. 7 della perizia);
--nei mesi seguenti l'evento esondativo venivano fatti nell'alveo solo interventi piccoli ed insufficienti;
--negli anni successivi, nessun ulteriore intervento veniva effettuato nell'area, per cui pur in mancanza di ulteriori eventi esondativi proseguiva il deterioramento della scogliera provvisoriamente installata;
--nel marzo 2010 concordava con la ditta Pizzarotti s.p.a., impegnata nei lavori di ammodernamento dell'Autostrada del Sole A3, il ripristino parziale dello stato dei luoghi e, in particolare, la colmatura della depressione creata nel terreno agricolo dalle esondazioni del Fiume Savuto (cfr. pag. 9 della perizia);
--il progetto presentato prevedeva il ripristino dello status quo ante fino al limite demaniale;
-- che “il giorno 11 dicembre 2008 le acque del Fiume Savuto in piena, deviate dalla paratia in pali direttamente contro la sponda sinistra, erodevano porzioni sempre maggiori di terreno, distruggendo completamente quanto ivi presente: condotte idriche, linee elettriche, argini, strade ed ovviamente ampie porzioni dell'oliveto irriguo del ricorrente” (così
a pag. 3 del ricorso);
--che nei giorni successivi, in sostituzione del distrutto argine sinistro, sul corso d'acqua è stata realizzata una scogliera spondale in massi ciclopici, la quale, tuttavia, è stata più volte tracimata, con conseguente erosione dell'argine e allagamento del terreno di sua proprietà;
--che nell'estate del 2014 è stato realizzato “il progetto di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Savuto, con la demolizione della briglia e della paratia in pali, sostituite da soglie a sfioro a protezione della condotta
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irrigua, e con la realizzazione di nuovi argini in terra pressata rivestiti in materassini tipo Reno e scogliere di massi ciclopici”; inoltre, sono state rimosse le macerie del ponte e risagomato ed è stato ripulito l'alveo del fiume;
è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa Controparte_6 manutenzione e custodia del demanio idrico nonché ex art. 2043 c.c. considerate le denunce di danno temuto, rimaste inascoltate, che si sono susseguite dal 17.05.2005.
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come Controparte_1 individuati e quantificati nella CTP redatta dalla dottoressa e Persona_2 depositata in atti), oltre relativi interessi e gli accessori come per legge a decorrere dalla data del primo evento verificatosi in data 17.02.2005 fino all'effettivo soddisfo. Ha inoltre chiesto l'ammissione di un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 167 del R.D. n. 1755/1933, nonché “l'escussione dei testi sui luoghi di causa”.
2. In data 24.09.2020 si è costituita la , la quale ha contestato Controparte_1 che l'attore non ha protetto i propri terreni mediante la costruzione delle necessarie opere di difesa;
ha poi sostenuto che l'evento alluvionale del
12.12.2008 presenta caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità come risulta dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale emessa dalla
Provincia di Catanzaro con Deliberazione n. 265 del 15.12.2008.
Ha inoltre affermato che il cedimento della briglia, avvenuto nel 2005, non è consistito, come sostenuto dal ricorrente, in un collassamento totale, ma nella
“rottura di una sua parte per 25-30 mt” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) e che per porre rimedio a tale parziale cedimento ha programmato, anche sulla base delle sollecitazioni della Provincia di
Catanzaro, uno specifico intervento di € 2.000.000,00 nell'ambito del POR
Calabria FESR 2007-2013; che, tuttavia, la mancanza di liquidità economica e le criticità connesse all'attività di sistemazione dell'alveo non hanno consentito l'attuazione del progetto di ripristino dei luoghi;
che non potendo
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ricostruire il segmento di briglia mancante, ha eliminato quella esistente, creando – in sostituzione - opportune difese in sinistra idraulica sulla proprietà del ricorrente.
Ha dedotto che la responsabilità dei fatti è addebitabile esclusivamente all'attore che, “oltre a non aver eseguito le opere di difesa di propria competenza, ha anche mantenuto terreni e opere che si sono avanzati nell'ambito demaniale in una zona particolarmente critica del corso d'acqua” (cfr. pag. 5 della comparsa;
ma nelle conclusioni si ribadisce che: “
5. I suoi terreni si avanzavano nell'ambito demaniale con consistenza e sezione a ridurre la sezione idraulica”).
La ha altresì precisato di aver stanziato, nell'ambito delle risorse CP_1
FESR 2007-2013, un ulteriore intervento dell'importo di € 2.800.000,00 sul
Fiume Savuto, da realizzare soprattutto nel tratto in località Marina di
RA, che include anche la proprietà dell'attore.
Ha denunciato l'assoluta sproporzione del quantum richiesto, “in nessun modo confrontabil[e] con il possibile costo di alienazione, che per la zona è di circa 29.600 euro ad ettaro” (cfr. pagg.
3-4 della comparsa), rimarcando che l'ammontare del danno denunciato non tiene conto del fatto che i terreni sono stati messi in sicurezza, che “non occorrono ulteriori opere di difesa, e quindi oneri a carico del proprietario”, che attualmente sono occupate dall'attore per coltivazione anche zone demaniali (cfr. pag. 6 della comparsa).
Ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari.
2.2. All'esito della trattazione scritta del 7.03.2023, il Giudice ha fissato la precisazione delle conclusioni, già in trattazione scritta, per il 10.09.2024, data in cui ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 2.04.2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
Dopo due rinvii per il carico del ruolo, disposta la trattazione scritta con decreto del 18 settembre 2025, acquisite le note di trattazione scritta delle
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parti, tempestivamente depositate in data 1.10.2025 dal ricorrente e
20.09.2025 dalla il Tribunale in data 8.10.2025, nella Controparte_1 composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
Innanzitutto, la causa è carente sotto il profilo delle allegazioni, in quanto parte attrice non ha dedotto in modo puntuale nell'atto introduttivo i fatti posti a base del lamentato danno e, dunque, della richiesta di risarcimento.
In particolare, vertendo il processo sull'accertamento di eventi esondativi plurimi verificatisi nel corso di un considerevole intervallo temporale, sarebbe all'uopo stata necessaria l'indicazione circostanziata degli accadimenti nonché, evento per evento, una più minuziosa datazione, oltre alla precisa individuazione delle conseguenze dannose denunciate, ma, soprattutto, una prova rigorosa di quanto accaduto.
Di contro, il ricorso si limita ad una generica deduzione di date e fatti privi della specificità necessaria per fondare una conseguente prova.
D'altro canto, la “relazione sui danni provocati alla azienda agricola Parte_1
dalle esondazioni del Fiume Savuto del 17-18 febbraio 2005 e del
[...]
11-13 dicembre 2008” della dottoressa è stata redatta solo Persona_2 nell'anno 2020, dunque dopo molti anni dagli eventi denunciati, senza una ricognizione dei fatti e dei conseguenti danni nell'immediatezza.
Ne consegue che anche a prescindere dalla sua natura di atto proveniente dalla parte, inidoneo, di per sé a formare prova dei fatti, ma da valutare nel contesto di tutte le risultanze istruttorie acquisite, nel caso di specie la CTP è scarsamente probante, meno ancora i rilievi fotografici ivi allegati, che essendo collazionati nel 2020, non sono riferibili con certezza a nessuna precisa data.
Del resto, è la scelta della parte di agire in giudizio dopo molti anni da ognuno dei singoli eventi denunziati a rendere impossibile una perizia tecnica sui luoghi di causa, ormai inevitabilmente, e più volte, modificati rispetto ai fatti
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che si pretendono veri, quelli narrati in ricorso: procedere a CTU, attesa la vetustà degli eventi, significherebbe ammettere e far compiere un'attività meramente esplorativa.
Aggiungasi che, per quanto concerne la prova testimoniale, l'escussione dei testi, richiedendo ex lege la deduzione di fatti specifici e circostanziati sui quali gli stessi sono chiamati a riferire, si rivela inammissibile nel caso di specie, difettando gli eventi riportati dall'attore in ricorso del requisito della specificità.
Ma tutto voler concedere, anche a voler dare per scontato che gli accadimenti sono esattamente quelli descritti in ricorso, manca la prova del danno subito.
E' dirimente, ad opinione del collegio, che il principale danno lamentato, la perdita di piante di olivo potenzialmente produttive, non è accompagnata da nessuna prova né precostituita, né costituenda.
Si fa qui riferimento alla circostanza che la parte non ha nemmeno chiesto di sentire i testimoni sui fatti di causa, né su quelli, invero generici, indicati in ricorso, né su quelli riportati nella CTP, essendosi limitata a chiedere, in modo del tutto aleatorio, “l'escussione dei testi sui luoghi di causa” (ex multis, cfr. pag. 14 dell'atto introduttivo), così sottraendosi all'onere di indicare i capi di prova in capitoli che racchiudano circostanze di fatto precise da sottoporre ai testimoni.
Manca, in particolare la capitolazione riguardante l'esistenza e la consistenza dell'oliveto che si assume almeno in parte distrutto.
Né, si ripete, la prova testimoniale è stata chiesta sulle circostanze indicate nella CTP.
Inoltre, l'attore, pur qualificandosi, negli atti stragiudiziali indirizzati alla
“imprenditore agricolo professionale” non ha inteso consentire la CP_1 prova, indiretta, della mancata produzione (cd. lucro cessante), mediante l'esibizione dei documenti aziendali - fatture, registri, scritture contabili, quaderno di campagna, fascicolo aziendale - idonei a ricostruire le perdite subite, le attività intraprese per la messa in sicurezza dei luoghi, il ripristino
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della fertilità dei terreni, ma soprattutto la quantità delle piante danneggiate o divelte, mediante il raffronto con i dati degli anni in cui la produzione era piena e totale sull'intera estensione coltivata.
Infine, la legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno, è prospettata dall'attore esclusivamente sulla base di quanto riportato nella CTP redatta dalla dottoressa agronoma Persona_2
– che attesta la sussistenza di un titolo di proprietà per talune particelle e di un contratto di affitto per altre (cfr. pag. 3 CTP) - e dall'attività di coltivazione, prevalentemente olivicoltura, dei terreni per cui è causa.
Tuttavia, eccetto tali affermazioni, non è dato individuare – tra gli allegati al fascicolo – né il contratto di proprietà né quello legittimante la qualità di conduttore, né sull'esistenza del contratto di affitto è stata chiesta una prova testimoniale.
4. Le spese di lite
Il governo delle spese segue la soccombenza;
la liquidazione è effettuata in favore della secondo la tabella 12 allegata ai parametri di Controparte_1 cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo, per il valore della lite, allo scaglione compreso da € 52.000,01 a € 260.000,00; il ricorrente va dunque condannato al pagamento per onorari della somma complessiva di € 7.160,00 di cui:
- € 1.489,00 per fase di studio,
- € 956,00 per la fase introduttiva;
- € 2.163,00 per la fase istruttoria;
- € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2413/2020 del
R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
--respinge la domanda di risarcimento proposta da nei Parte_1 confronti della;
Controparte_1
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RA /R Calabria TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--condanna l'istante al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 7.160,00, per onorario, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Napoli, addì 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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RA /R Calabria
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SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone di:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2413/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: risarcimento del danno, “controversie di competenza del
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima azienda agricola, rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Fernanda Gigliotti (c.f.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
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Ricorrente
E TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
GI RI (c.f.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad lites per notar in Catanzaro 06.03.2020, rep. 161.460, racc. Persona_1
35.98, dall'avv. Michele Rausei (c.f.: ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale, in
Reggio Calabria al Palazzo Campanella.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 7.07.2020, l'attore ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per gli eventi esondativi del fiume Savuto avvenuti nei giorni del 17-18 febbraio 2005 e nei giorni del 11-13 dicembre del 2008, venga condannata a risarcirgli i danni subiti, nella misura complessiva di €
205.831,90, oltre interessi ed accessori di legge decorrenti dal 17.02.2005 fino all'effettivo soddisfo.
In punto di fatto il ricorrente, in parte ricorso, in parte, soprattutto, nella CTP, ha esposto che:
--all'epoca delle esondazioni, conduceva direttamente la propria azienda costituita dai terreni di proprietà identificati al N.C.T. del Comune di Nocera
ER (CZ) al foglio 9 (particelle 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 548, 549), al foglio 10 (particelle 8,
9,13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 58, 63, 64, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83,84, 85, 86, 90, 91, 92), al foglio 24 (particella 99), per una superficie totale di ettari 87.17.46, dai fondi in affitto, in virtù di contratto, rinnovato in data 5 febbraio 2019 per ulteriori 15 anni, di proprietà del fratello in Pt_2 parte nel Comune di Nocera ER, in catasto, al foglio 38 (particelle 2, 16,
89, 90, 91,92, 269, 526, 529), al foglio 37 (particelle 1, 2, 36, 42, 43, 60, 61,
N. 2413/2020 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2
Calabria Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
62, 235, 237, 261, 263, 266, 297), al foglio 38 (particelle 186, 187, 188, 189,
190, 245), in parte siti nel Comune di Lamezia Terme, in catasto al foglio 45
(particelle 150, 171, 172, 278, 299, 513), in parte nel Comune di Feroleto
Antico, in catasto al foglio 22 particelle (6, 7, 14, 18, 48, 53, 54,55, 56, 59,
61, 64, 67, 69, 74, 85, 86, 176), per una superficie totale di ettari 32.47.42
(cfr. pag. 3 della perizia per l'indicazione catastale delle particelle);
--l'azienda di proprietà, dedita prevalentemente all'olivicoltura, è composta da un unico corpo, “attraversato dalla Strada Provinciale 163/1, e si estende per circa un terzo nella piana del Fiume Savuto, […] mentre un altro quarto dell'azienda è posto su un pianoro generato dall'erosione fluviale sul quarto terrazzo marino di sollevamento di età pleistocenica, posto a circa 160 mt di quota, […] e la restante parte è costituita dalle pendici che uniscono il suddetto pianoro alla piana del Fiume Savuto ed al corso del Fiume Grande, con pendenze più o meno elevate e terrazzamenti naturali” (cfr. pag. 4 della perizia);
--nella notte tra il 17 ed il 18 Febbraio 2005 collassava l'ala sinistra della briglia a gravità, in calcestruzzo non armato, ubicata sul Fiume Savuto a circa
2,25 km dalla foce, briglia realizzata a salvaguardia del ponte della S.P. 163/1
(ex S.S. 18), sito a circa 350 mt più a monte (cfr. pag. 5 della perizia);
--il crollo causava la rottura dei tubi in acciaio posizionati alle spalle della briglia: in particolare, la condotta DN 100 che dai pozzi "Savuto" della ubicati nelle vicinanze, rifornisce di acqua potabile Controparte_3
l'abitato di Campora San Giovanni, frazione di TE (CS), inoltre l'adduttrice principale DN 400 dell'impianto "Savuto" dell'ex
[...]
(ora Controparte_4 Controparte_5
), che alimenta l'intero comprensorio irriguo della Piana del
[...]
Savuto, compreso tra i comuni di Nocera ER ed TE (cfr. pag. 5 della perizia);
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--che l'acqua esondava nei suoi fondi e causava danni alle condotte potabile ed irrigua, alla camera di manovra di quest'ultima ed ai terreni agricoli antistanti, distruggeva circa 80 metri di argine;
--nei giorni seguenti, il Dipartimento Lavori Pubblici ed Acque della CP_1
, competente sul corso d'acqua, realizzava nell'alveo una savanella
[...] col materiale sciolto reperito in loco, per il flusso delle acque verso il terzo mediano del fiume e conseguentemente verso la briglia crollata, di cui venivano rimossi dei grossi frammenti, al fine di consentire il più libero deflusso alle acque del fiume (cfr. pag. 5 della perizia);
-- nei mesi successivi venivano rimossi i restanti frammenti della briglia crollata e ripristinate la condotta potabile e quella irrigua, appoggiandole provvisoriamente su terrapieni realizzati in materiale sciolto tratto dall'alveo stesso del fiume;
--per gli anni seguenti, nessun intervento di effettivo ripristino e consolidamento dei luoghi veniva realizzato e così già nel mese di Novembre
2008 il Fiume Savuto danneggiava nuovamente l'argine e le altre infrastrutture;
--in data 11 dicembre 2008 le acque del Fiume Savuto, deviate dalla paratia in pali direttamente contro la sponda sinistra, erodendo porzioni sempre maggiori di terreno, distruggevano condotte idriche, linee elettriche, argini, strade ed ampie porzioni dell'oliveto irriguo, abbassavano notevolmente la quota del profilo d'asta, con la conseguenza che le pile del ponte della S.P.
163/1, già pericolanti, crollavano in due punti;
--le autorità competenti disponevano un intervento emergenziale, consistente nella costruzione di una scogliera spondale in massi ciclopici, in sostituzione del distrutto argine sinistro, per reindirizzare il flusso delle acque nell'alveo ed impedire ulteriori esondazioni;
--l'intervento non era risolutivo, in quanto la scogliera si dimostrava totalmente insufficiente allo scopo: non solo le acque del fiume continuavano l'attività di erosione del terreno agricolo, ma in assenza di opere di
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salvaguardia ben strutturate la forte corrente del Fiume Savuto creava nuove vie d'acqua, erodendo ampi tratti di riva, scalzando e causando il crollo di un tratto di circa 50 mt dell'argine sinistro, a monte della briglia, nonché la distruzione definitiva di otto delle nove campate del ponte (cfr. pag. 7 della perizia);
--nei mesi seguenti l'evento esondativo venivano fatti nell'alveo solo interventi piccoli ed insufficienti;
--negli anni successivi, nessun ulteriore intervento veniva effettuato nell'area, per cui pur in mancanza di ulteriori eventi esondativi proseguiva il deterioramento della scogliera provvisoriamente installata;
--nel marzo 2010 concordava con la ditta Pizzarotti s.p.a., impegnata nei lavori di ammodernamento dell'Autostrada del Sole A3, il ripristino parziale dello stato dei luoghi e, in particolare, la colmatura della depressione creata nel terreno agricolo dalle esondazioni del Fiume Savuto (cfr. pag. 9 della perizia);
--il progetto presentato prevedeva il ripristino dello status quo ante fino al limite demaniale;
-- che “il giorno 11 dicembre 2008 le acque del Fiume Savuto in piena, deviate dalla paratia in pali direttamente contro la sponda sinistra, erodevano porzioni sempre maggiori di terreno, distruggendo completamente quanto ivi presente: condotte idriche, linee elettriche, argini, strade ed ovviamente ampie porzioni dell'oliveto irriguo del ricorrente” (così
a pag. 3 del ricorso);
--che nei giorni successivi, in sostituzione del distrutto argine sinistro, sul corso d'acqua è stata realizzata una scogliera spondale in massi ciclopici, la quale, tuttavia, è stata più volte tracimata, con conseguente erosione dell'argine e allagamento del terreno di sua proprietà;
--che nell'estate del 2014 è stato realizzato “il progetto di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume Savuto, con la demolizione della briglia e della paratia in pali, sostituite da soglie a sfioro a protezione della condotta
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irrigua, e con la realizzazione di nuovi argini in terra pressata rivestiti in materassini tipo Reno e scogliere di massi ciclopici”; inoltre, sono state rimosse le macerie del ponte e risagomato ed è stato ripulito l'alveo del fiume;
è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per omessa Controparte_6 manutenzione e custodia del demanio idrico nonché ex art. 2043 c.c. considerate le denunce di danno temuto, rimaste inascoltate, che si sono susseguite dal 17.05.2005.
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come Controparte_1 individuati e quantificati nella CTP redatta dalla dottoressa e Persona_2 depositata in atti), oltre relativi interessi e gli accessori come per legge a decorrere dalla data del primo evento verificatosi in data 17.02.2005 fino all'effettivo soddisfo. Ha inoltre chiesto l'ammissione di un accertamento tecnico ai sensi dell'art. 167 del R.D. n. 1755/1933, nonché “l'escussione dei testi sui luoghi di causa”.
2. In data 24.09.2020 si è costituita la , la quale ha contestato Controparte_1 che l'attore non ha protetto i propri terreni mediante la costruzione delle necessarie opere di difesa;
ha poi sostenuto che l'evento alluvionale del
12.12.2008 presenta caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità come risulta dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale emessa dalla
Provincia di Catanzaro con Deliberazione n. 265 del 15.12.2008.
Ha inoltre affermato che il cedimento della briglia, avvenuto nel 2005, non è consistito, come sostenuto dal ricorrente, in un collassamento totale, ma nella
“rottura di una sua parte per 25-30 mt” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) e che per porre rimedio a tale parziale cedimento ha programmato, anche sulla base delle sollecitazioni della Provincia di
Catanzaro, uno specifico intervento di € 2.000.000,00 nell'ambito del POR
Calabria FESR 2007-2013; che, tuttavia, la mancanza di liquidità economica e le criticità connesse all'attività di sistemazione dell'alveo non hanno consentito l'attuazione del progetto di ripristino dei luoghi;
che non potendo
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ricostruire il segmento di briglia mancante, ha eliminato quella esistente, creando – in sostituzione - opportune difese in sinistra idraulica sulla proprietà del ricorrente.
Ha dedotto che la responsabilità dei fatti è addebitabile esclusivamente all'attore che, “oltre a non aver eseguito le opere di difesa di propria competenza, ha anche mantenuto terreni e opere che si sono avanzati nell'ambito demaniale in una zona particolarmente critica del corso d'acqua” (cfr. pag. 5 della comparsa;
ma nelle conclusioni si ribadisce che: “
5. I suoi terreni si avanzavano nell'ambito demaniale con consistenza e sezione a ridurre la sezione idraulica”).
La ha altresì precisato di aver stanziato, nell'ambito delle risorse CP_1
FESR 2007-2013, un ulteriore intervento dell'importo di € 2.800.000,00 sul
Fiume Savuto, da realizzare soprattutto nel tratto in località Marina di
RA, che include anche la proprietà dell'attore.
Ha denunciato l'assoluta sproporzione del quantum richiesto, “in nessun modo confrontabil[e] con il possibile costo di alienazione, che per la zona è di circa 29.600 euro ad ettaro” (cfr. pagg.
3-4 della comparsa), rimarcando che l'ammontare del danno denunciato non tiene conto del fatto che i terreni sono stati messi in sicurezza, che “non occorrono ulteriori opere di difesa, e quindi oneri a carico del proprietario”, che attualmente sono occupate dall'attore per coltivazione anche zone demaniali (cfr. pag. 6 della comparsa).
Ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari.
2.2. All'esito della trattazione scritta del 7.03.2023, il Giudice ha fissato la precisazione delle conclusioni, già in trattazione scritta, per il 10.09.2024, data in cui ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 2.04.2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
Dopo due rinvii per il carico del ruolo, disposta la trattazione scritta con decreto del 18 settembre 2025, acquisite le note di trattazione scritta delle
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parti, tempestivamente depositate in data 1.10.2025 dal ricorrente e
20.09.2025 dalla il Tribunale in data 8.10.2025, nella Controparte_1 composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
Innanzitutto, la causa è carente sotto il profilo delle allegazioni, in quanto parte attrice non ha dedotto in modo puntuale nell'atto introduttivo i fatti posti a base del lamentato danno e, dunque, della richiesta di risarcimento.
In particolare, vertendo il processo sull'accertamento di eventi esondativi plurimi verificatisi nel corso di un considerevole intervallo temporale, sarebbe all'uopo stata necessaria l'indicazione circostanziata degli accadimenti nonché, evento per evento, una più minuziosa datazione, oltre alla precisa individuazione delle conseguenze dannose denunciate, ma, soprattutto, una prova rigorosa di quanto accaduto.
Di contro, il ricorso si limita ad una generica deduzione di date e fatti privi della specificità necessaria per fondare una conseguente prova.
D'altro canto, la “relazione sui danni provocati alla azienda agricola Parte_1
dalle esondazioni del Fiume Savuto del 17-18 febbraio 2005 e del
[...]
11-13 dicembre 2008” della dottoressa è stata redatta solo Persona_2 nell'anno 2020, dunque dopo molti anni dagli eventi denunciati, senza una ricognizione dei fatti e dei conseguenti danni nell'immediatezza.
Ne consegue che anche a prescindere dalla sua natura di atto proveniente dalla parte, inidoneo, di per sé a formare prova dei fatti, ma da valutare nel contesto di tutte le risultanze istruttorie acquisite, nel caso di specie la CTP è scarsamente probante, meno ancora i rilievi fotografici ivi allegati, che essendo collazionati nel 2020, non sono riferibili con certezza a nessuna precisa data.
Del resto, è la scelta della parte di agire in giudizio dopo molti anni da ognuno dei singoli eventi denunziati a rendere impossibile una perizia tecnica sui luoghi di causa, ormai inevitabilmente, e più volte, modificati rispetto ai fatti
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che si pretendono veri, quelli narrati in ricorso: procedere a CTU, attesa la vetustà degli eventi, significherebbe ammettere e far compiere un'attività meramente esplorativa.
Aggiungasi che, per quanto concerne la prova testimoniale, l'escussione dei testi, richiedendo ex lege la deduzione di fatti specifici e circostanziati sui quali gli stessi sono chiamati a riferire, si rivela inammissibile nel caso di specie, difettando gli eventi riportati dall'attore in ricorso del requisito della specificità.
Ma tutto voler concedere, anche a voler dare per scontato che gli accadimenti sono esattamente quelli descritti in ricorso, manca la prova del danno subito.
E' dirimente, ad opinione del collegio, che il principale danno lamentato, la perdita di piante di olivo potenzialmente produttive, non è accompagnata da nessuna prova né precostituita, né costituenda.
Si fa qui riferimento alla circostanza che la parte non ha nemmeno chiesto di sentire i testimoni sui fatti di causa, né su quelli, invero generici, indicati in ricorso, né su quelli riportati nella CTP, essendosi limitata a chiedere, in modo del tutto aleatorio, “l'escussione dei testi sui luoghi di causa” (ex multis, cfr. pag. 14 dell'atto introduttivo), così sottraendosi all'onere di indicare i capi di prova in capitoli che racchiudano circostanze di fatto precise da sottoporre ai testimoni.
Manca, in particolare la capitolazione riguardante l'esistenza e la consistenza dell'oliveto che si assume almeno in parte distrutto.
Né, si ripete, la prova testimoniale è stata chiesta sulle circostanze indicate nella CTP.
Inoltre, l'attore, pur qualificandosi, negli atti stragiudiziali indirizzati alla
“imprenditore agricolo professionale” non ha inteso consentire la CP_1 prova, indiretta, della mancata produzione (cd. lucro cessante), mediante l'esibizione dei documenti aziendali - fatture, registri, scritture contabili, quaderno di campagna, fascicolo aziendale - idonei a ricostruire le perdite subite, le attività intraprese per la messa in sicurezza dei luoghi, il ripristino
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della fertilità dei terreni, ma soprattutto la quantità delle piante danneggiate o divelte, mediante il raffronto con i dati degli anni in cui la produzione era piena e totale sull'intera estensione coltivata.
Infine, la legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno, è prospettata dall'attore esclusivamente sulla base di quanto riportato nella CTP redatta dalla dottoressa agronoma Persona_2
– che attesta la sussistenza di un titolo di proprietà per talune particelle e di un contratto di affitto per altre (cfr. pag. 3 CTP) - e dall'attività di coltivazione, prevalentemente olivicoltura, dei terreni per cui è causa.
Tuttavia, eccetto tali affermazioni, non è dato individuare – tra gli allegati al fascicolo – né il contratto di proprietà né quello legittimante la qualità di conduttore, né sull'esistenza del contratto di affitto è stata chiesta una prova testimoniale.
4. Le spese di lite
Il governo delle spese segue la soccombenza;
la liquidazione è effettuata in favore della secondo la tabella 12 allegata ai parametri di Controparte_1 cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, avuto riguardo, per il valore della lite, allo scaglione compreso da € 52.000,01 a € 260.000,00; il ricorrente va dunque condannato al pagamento per onorari della somma complessiva di € 7.160,00 di cui:
- € 1.489,00 per fase di studio,
- € 956,00 per la fase introduttiva;
- € 2.163,00 per la fase istruttoria;
- € 2.552,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2413/2020 del
R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
--respinge la domanda di risarcimento proposta da nei Parte_1 confronti della;
Controparte_1
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RA /R Calabria TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--condanna l'istante al pagamento, in favore della , delle Controparte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 7.160,00, per onorario, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Napoli, addì 8 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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RA /R Calabria