Versione
1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 6. (Norme comuni alle pensioni di inabilita'
e di invalidita') 1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla approvazione di tale regolamento, l'accertamento della inabilita' e della invalidita' si effettua con le modalita' previste alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e di invalidita' non sono concesse o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto. 3. In caso di inabilita' o di invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entita' stabilita dall'articolo 2, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1916 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore). - L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicuratore verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali".
Con sentenza 21 maggio 1975, n. 117, la Corte cost. ha dichiarato l'ill. cost. del comma secondo dell'art. 1916 "nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e' ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato".
e di invalidita') 1. Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati della Cassa ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla approvazione di tale regolamento, l'accertamento della inabilita' e della invalidita' si effettua con le modalita' previste alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e di invalidita' non sono concesse o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto. 3. In caso di inabilita' o di invalidita' dovute ad infortunio, la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all' articolo 1916 del codice civile , in concorso con l'assicuratore con il quale l'iscritto abbia stipulato l'assicurazione per infortuni di cui al comma 2, ove questi abbia diritto alla surroga. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entita' stabilita dall'articolo 2, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1916 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore). - L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicuratore verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali".
Con sentenza 21 maggio 1975, n. 117, la Corte cost. ha dichiarato l'ill. cost. del comma secondo dell'art. 1916 "nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e' ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato".
Giurisprudenza • 1
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