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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 27/09/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, all'esito dell'udienza del 26.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 27.09.2025, la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 374/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ruggeri, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1
con Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
di Roma 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/ 7313, ed elettivamente domiciliato in Oristano, nella
[...]
Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' stesso, CP_1
- resistente –
Oggetto: altre controversia in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: si chiede che la causa venga decisa con Sentenza contenente la condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente dei residui importi risultanti ancora dovuti, e non CP_1
con provvedimento di cessata materia del contendere non ricorrendone i presupposti, oltre interessi da calcolarsi sul quantum già accreditato a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al suo accredito, e sulle somme ancora da accreditarsi da calcolarsi invece con stesso dies a quo sino al loro saldo. Per quanto concerne le spese di lite, considerata la condotta tenuta dall' in ambito amministrativo così come descritta in ricorso, nonché CP_1
1 considerati gli indugi dal medesimo mostrati in ambito processuale, si chiede che le stesse, con CP_1
apposita clausola di distrazione come già richiesto, vengano liquidate almeno nel valore medio dei parametri ministeriali di cui allo scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00. Solo per mero scrupolo si chiede che in caso di Sentenza di CMC l' venga comunque condannato al pagamento delle spese CP_1 di lite”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: voglia il Giudice del lavoro adito dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione almeno parziale delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso contro l' , nella sua qualità di coniuge superstite di Parte_1 CP_1
(deceduto il 15 dicembre 2014), beneficiaria di pensione di reversibilità SOCTPS n° Persona_2
08973335, esponendo: CP_1
- di avere ricevuto dall' , per la prima volta con nota del 9 maggio 2019, comunicazione di un CP_1 indebito di € 9.344,18 (di cui € 9.211,31 capitale ed € 132,87 interessi legali) relativo alla pensione diretta del defunto marito (categoria VOCTPS n° 08936074), derivante da un accredito CP_1
pensionistico effettuato il 16 dicembre 2014, ovvero il giorno successivo al decesso, comprendente:
Pensione mensile lorda: € 3.494,37; Rimborso arretrati lordo: € 6.988,73; Tredicesima lorda: €
3.494,37; per un totale netto, appunto, di € 9.211,31;
- che l' , con PEC del 1° luglio 2019, aveva precisato che, nel settembre 2015, aveva già CP_1 accreditato alla ricorrente € 5.388,60 netti (€ 6.988,73 lordi) corrispondenti ai "rimborsi arretrati", per cui rimanevano da erogare € 3.494,37 lordi per il rateo dicembre 2014 ed € 3.494,37 lordi per la tredicesima 2014, con la precisazione che tali somme sarebbero state corrisposte solo dopo il completo recupero dell'indebito;
- che, con successiva comunicazione del 7 gennaio 2020, l' aveva avviato il recupero mediante CP_1 trattenute mensili di € 424,74 sulla pensione di reversibilità della ricorrente, completando il recupero il
31 dicembre 2021 dopo 22 trattenute;
- che, nonostante il completamento del recupero nel dicembre 2021, l' non aveva provveduto CP_1
al pagamento dei ratei residui, per cui la ricorrente aveva sollecitato l'Istituto con PEC del 4 gennaio
2023 e del 29 marzo 2023, presentato domanda amministrativa il 22 maggio 2023 (corredata da delega della figlia) e proposto ricorso amministrativo il 29 gennaio 2024 avverso il silenzio-rifiuto.
Ha concluso affinché il Tribunale voglia accertare e dichiarare il diritto degli eredi di Per_2
al pagamento in loro favore dei ratei maturati e non riscossi in vita dallo stesso sulla pensione
[...]
VOCTPS n. 08936074, per un importo pari a € 6.988,74 lordi, quale sommatoria di € 3.494,37 a titolo
2 di 12° rateo 2014 della stessa pensione ed € 3.494,37 a titolo di 13^ per il 2014; per l'effetto, affinché
l' venisse condannato al pagamento in suo favore, in quanto munita di delega all'incasso conferita CP_1
dall'altra erede in fase amministrativa, e/o comunque in favore degli eredi di , pro Persona_2
quota, dei ratei maturati e non riscossi in vita dallo stesso sulla pensione VOCTPS n. 08936074, CP_1 per l'importo predetto.
2. Si è costituito l' , riconoscendo il diritto della ricorrente, quale erede di , al CP_1 Persona_2
pagamento del rateo di dicembre 2014 e della 13° mensilità della pensione in godimento al de cuius, che era in corso di pagamento. Dopo tale pagamento, avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione al 26.09.2025, assegnando, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il medesimo termine perentorio per il deposito di note scritte di trattazione contenenti le sole istanze e conclusioni, con l'invito a provvedervi entro le ore 9:30
e l'avvertimento che la relativa scadenza sarebbe stata considerata udienza a tutti gli effetti.
§§§
4. Secondo quanto emerge dalla documentazione depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 22 maggio 2025, sul conto della stessa ricorrente, in data 1° aprile 2025, è stato accreditato dall' un CP_1 importo pari a € 2.690,67 con la seguente causale: "accredito rata 01/04/2025 pensione
950021308936074 beneficiario . Persona_3
L'accredito in parola corrisponde alla metà degli importi effettivamente dovuti dall' , che non CP_1
sono stati contestati e che ammontano a € 6.988,74 lordi (€ 3.494,37 lordi rateo dicembre 2014 + €
3.494,37 lordi rateo tredicesima 2014), pari € 5.388,60 netti.
Nelle proprie note scritte depositate il 25 settembre 2025, l' resistente ha chiesto un ulteriore CP_1
rinvio al fine di effettuare “il pagamento della (ancora dovuta) mensilità di dicembre 2014 del dante causa in favore della vedova ”, rilevando che tale pagamento Persona_2 Parte_1
sarà accreditato sul conto corrente della ricorrente entro dieci/quindici giorni a partire da lunedì 29 settembre.
Il Tribunale reputa opportuno definire la causa senza ulteriori differimenti, tenuto conto che, già nelle note del 25 marzo 2025, la difesa dell' aveva dato atto che l'accredito delle somme CP_1
avrebbe dovuto avvenire con il rateo del mese di aprile 2025, ma, come si è visto, in corso di causa è stata corrisposta solo una parte dell'importo totale dovuto.
L' resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della ricorrente, in CP_1
qualità di erede di anche della residua somma di € 2.697,93 (5.388,60 - 2.690,67), Persona_2
oltre agli interessi legali da calcolarsi a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della
3 domanda amministrativa il 22 maggio 2023 (doc. 01 all. ricorso).
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, di minima complessità. Si osservi al riguardo che, anche ove fosse stata dichiarata cessata la materia del contendere, si sarebbe dovuta valutare la soccombenza reciproca, tenendo conto che la ricorrente è stata costretta a incardinare il presente giudizio stante il mancato pagamento in via amministrativa degli importi per cui è causa, pacificamente dovuti dall' previdenziale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1
della ricorrente, in qualità di erede di della residua somma di € 2.697,93, oltre agli Persona_2
interessi legali da calcolarsi a far data dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa in data 22 maggio 2023;
2) condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, che liquida nell'importo di CP_1
complessivi € 1.908,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo
Ruggeri, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 27/09/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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