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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 203. Progetto di stato passivo e udienza di discussione 1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande ((...)) almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande ((...)) almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.
Commentario • 1
- 1. L’esercizio delle attribuzioni del curatoreMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 15 settembre 2024 · 0.9984083
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle proprie funzioni, è pubblico ufficiale (art. 127 del D.Lgs. 14/2019). Esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione di alcuni specifici adempimenti (art. 129, co. 1, del D.Lgs. 14/2019): la compilazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, immobiliari e mobiliari, nonché la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio (art. 198 del D.Lgs. 14/2019); l'avviso ai creditori e ai titolari di diritti personali e reali (art. 200 del D.Lgs. 14/2019), relativo all'apertura della …
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Giurisprudenza • 93
- 1. Trib. Massa, sentenza 06/02/2025, n. 2Provvedimento: SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII EPUBBLICA TALIANAR I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Dott. Valentina Prudente Giudice Riunito in Camera di Consiglio in data 31/01/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019 NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 80-1/ DELL'ANNO 2024 R.G.P.U. CONTRO Controparte_1 …Leggi di più...
- insolvenza·
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- notifica semplificata·
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