TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 321 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(P.I. IE4749148U), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via F. Colelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicotera, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Matteo Castioni giusta procura alle liti in atti
appellante contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Cinquefrondi (RC), via G. Garibaldi n. 88
e
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
(C.F. ), nella qualità di eredi del Sig.
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ) deceduto il 22.6.2014 elettivamente dom.ti in Persona_1 C.F._3
Cinquefrondi (RC), via G. Garibaldi n. 88 presso lo studio dell'avv. Controparte_1 che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
appellati OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 484/2014 depositata il 21.07.2014 – altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali). CONCLUSIONI come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. ed il Sig. Controparte_1 [...] convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Cinquefrondi Terme, la Persona_1
, in persona del legale rappresentante p.t e la ed Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t affinchè, accertato il diritto al rimborso dei biglietti
[...] aerei ed il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della cancellazione del volo compresi il rimborso delle spese per rientrare da Milano a Lamezia, venissero condannate al pagamento delle spese di viaggio nella misura di € 1.000,00 nonché al pagamento dei danni da mancata assistenza e mancata informazione per € 3.950,00. A sostegno della domanda deducevano di avere acquistato, il 19 dicembre 2009, sul sito internet di i biglietti aerei per la tratta Bergamo Orio al Serio – Lamezia Terme volo (FR 5932) del 22 Pt_1 dicembre 2009 delle ore 11.30 inclusa la copertura assicurativa;
che il volo veniva cancellato senza alcuna motivazione né preavviso o assistenza, neppure a che, affetto da patologia Persona_1 tumorale, si era recato a Milano per ricevere cure;
che avevano dovuto provvedere a proprie spese a rientrare in Calabria. Si costituiva L' - per eccepire l'infondatezza della Controparte_3 domanda e rilevare, in primis, che i ritardi e la cancellazione dei voli, nel periodo 19-22 dicembre 2009, erano stati causati dalle abbondanti nevicate che avevano interessato il Nord Europa e, in particolare, l'aeroporto di Bergamo;
in secondo luogo, che gli attori avevano formalizzato solamente il 23.9.2010 il reclamo, per cui la ricostruzione dei fatti era più difficile e, comunque, l'eventuale responsabilità (non sussistente in caso di cancellazione del volo per cause eccezionali) era da attribuire ai gestori che avrebbero dovuto fornire assistenza ai passeggeri invitandoli a recarsi presso le biglietterie per ottenere le informazioni necessarie;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed, in subordine, la condanna in via esclusiva del vettore Pt_1
Alla prima udienza del 26.9.2011 si costituiva, altresì, per eccepire, preliminarmente Controparte_4 il difetto di competenza del giudice adito, in particolare la carenza di giurisdizione del Giudice italiano in favore di quello irlandese avendo la convenuta sede a Dublino, ovvero in base al Regolamento Cen. 44/2001 nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati, ovvero, secondo il disposto della Corte di Giustizia Europea, sez. IV n. 204/2009 nel luogo di partenza e di arrivo del volo (Bergamo o Lamezia); nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda perché la cancellazione del volo era stata determinata da cause imprevedibili e fuori dal controllo di eccepiva, poi, Pt_1 che, nel caso in oggetto, era stata data la possibilità di scegliere tra rimborso del biglietto e sistemazione su volo alternativo e gli attori avevano optato per il rimborso e che questi avevano ottenuto, altresì, ex art. 5 comma 1 lettera c) del Regolamento 261/2004, la compensazione per la cancellazione del volo senza adeguato anticipo, per cui nulla era dovuto neppure con riguardo al danno non patrimoniale, tra l'altro non provato. Con sentenza n. 207/2012, depositata l'1.10.2012, il Giudice di Pace di Cinquefrondi, dichiarata la propria competenza, rigettava la domanda perché era spirato il termine di un anno utile ex art 2951 c.c. per la proposizione della domanda risarcitoria. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto appello da e Persona_1 [...] dinanzi al Tribunale di Palmi al fine di rilevare la erroneità formale e Controparte_1 sostanziale del provvedimento sia perché nel calcolo del termine prescrizionale di due anni non era stato aggiunto quello di sospensione feriale dall'1 agosto al 15 settembre;
sia perché il giudice di prime cure aveva omesso di decidere sul punto contrassegnato con il numero 3) dell'atto introduttivo, relativo all'accertamento della responsabilità in solido delle convenute per i danni arrecati con condanna al pagamento di € 3.950,00. Resistevano le controparti, l' per eccepire la carenza di CP_3 legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, con appello incidentale per Parte_1 rilevare l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado. Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 681/2013 del 5.12.2013, depositata il 16.12.2013, accoglieva l'appello incidentale e dichiarava l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Cinquefrondi in favore di quello di Lamezia Terme, concedendo alle parti termine di sessanta giorni per la riassunzione. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, e Persona_1 [...] riproponevano la domanda dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Controparte_1
Terme. Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta depositate entrambe l'11.6.2014: l' per CP_3 insistere nel rigetto della domanda ed in subordine la condannava della sola e la Parte_1 compagnia aerea per eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalle controparti e, nel merito l'infondatezza della domanda. Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, con sentenza n. 484/2014 accoglieva parzialmente la domanda attore e condannava la al pagamento in favore degli attori di € 1.000,00 per ciascuna Parte_1 parte a titolo di risarcimento danni liquidati ex art. 1226 c.c. per inadempimento del contratto di trasporto;
rigettava la domanda formulata nei confronti dell' per assenza di prova sulla CP_3 responsabilità e condannava la compagnia aerea al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza, premessa l'impugnabilità della stessa in forza del combinato disposto degli artt. 113 e 339 c.p.c., proponeva appello la , deducendo l'erroneità della pronuncia impugnata Parte_1 in quanto il giudice a quo, pur avendo riconosciuto che il volo era stato cancellato per circostanze eccezionali e che aveva provveduto al rimborso dei biglietti aerei non usufruiti, accertava Pt_1 erroneamente la violazione da parte del vettore delle previsioni regolamentari in materia di assistenza ai passeggeri artt. 5 e 9 del Regolamento Comunitario 261/04 riconoscendo il danno patrimoniale, rappresentato dalle spese sostenute per effettuare il viaggio di rientro a Cinquefrondi ed il danno non patrimoniale rappresentato dallo stress e dai disagi patiti in seguito alla cancellazione e liquidato in via equitativa. La compagnia aerea precisava che i passeggeri avevano optato per il rimborso del biglietto non usufruito per cui non sussisteva in capo al vettore alcun altro obbligo di rimborso o risarcimento di qualsiasi natura e che il danno non patrimoniale non era stato provato né poteva configurarsi in re ipsa e liquidarsi in via equitativa ma doveva accertarsi sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza appellata con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze del doppio grado di giudizio. Resistevano allo spiegato gravame anche in qualità di erede di Controparte_1
e in qualità di erede di , i Persona_1 Controparte_2 Persona_1 quali eccepivano, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite del grado di appello. La causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2025, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, occorre valutare l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dagli appellati per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa. L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello. Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'odierna appellata. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione della compagnia assicurativa di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.. Tale norma processuale, di recente conio legislativo, prevede testualmente: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta…”. Secondo la giurisprudenza formatasi presso le corti di merito “la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita” (v. App. Bari 18.2.2013). In altre parole, l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). Ebbene, con riferimento all'appello in oggetto, il Tribunale evidenzia che i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non apparivano né pretestuosi né manifestamente infondati necessitando, tra l'altro, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione, di talché nessuna pronuncia di inammissibilità poteva essere emessa all'esito dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. stante l'infondatezza della spiegata eccezione. Rigettate le questioni preliminari, appare doveroso precisare che l'odierno giudicante deve effettuare una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, una valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, un accertamento esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e dell'evento dannoso. L'appello, infatti, rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005). Fatta questa premessa, nel merito del gravame deve evidenziarsi la fondatezza dell'appello con la conseguente necessità di riformare la sentenza di prime cure impugnata. Secondo questo Tribunale, difatti, il giudice di prime cure non ha correttamente applicato nel caso di specie i principi giurisprudenziali in materia di diritto alla compensazione pecuniaria e alla risarcibilità del danno ulteriore anche in relazione all'onere della prova richiesto a tal fine. Parte appellante ha postulato l'erroneità della sentenza n. 484/2014 del Giudice di Pace di Lamezia Terme lamentando in sostanza la mancata valutazione delle allegazioni fornite da e la Pt_1 conseguente violazione dell'art 115 c.p.c. e dell'art. 2059 c.c. con riguardo all'assoluta carenza di prova del danno non patrimoniale subito dagli attori e l'illegittimità della somma dovuta e riconosciuta a titolo di risarcimento del danno. Si ritiene opportuno, ai fini della decisione, inquadrare la disciplina della responsabilità civile dei vettori aerei e le normative che la regolano. Più in particolare occorre procedere ad una ricostruzione generale del quadro normativo (anche sopranazionale) di riferimento relativo alla responsabilità del vettore aereo in caso di ritardo/cancellazione del volo e alle conseguenti tutele spettanti al viaggiatore. A tal proposito, vengono in rilievo, oltre alle norme del Codice Civile (art. 1861) e del Codice della navigazione (art. 942) - che pongono a carico del vettore una presunzione di responsabilità superabile con la prova, di cui è onerata la compagnia, di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
- la Convenzione di Montreal del 1999 (che, all'art. 19, chiama il vettore aereo a rispondere del ritardo se non prova di avere adottato, o che era impossibile adottare, tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno), il IV paragrafo, comma 1, della Carta dei diritti del passeggero (che, pur non costituendo "fonte" in senso tecnico, individua comunque a carico del vettore un dovere di assistenza e di informazione sul ritardo da fornire ai passeggeri) e il Regolamento Ce n. 261/04 (che, in quanto "regolamento" dell'UE, è direttamente applicabile, collocandosi, nel sistema delle fonti, in una posizione di preminenza rispetto alla legislazione ordinaria statale). In particolare, il Regolamento Ce n. 261/04, nello stabilire i diritti minimi dei passeggeri, distingue tra cancellazione del volo (art. 5) e ritardo (art. 6). La "cancellazione del volo", di cui qui ci si occupa, ricorre, ai sensi dell'art. 2, in tutti i casi di mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto. La Corte di Giustizia, peraltro, ha precisato che sussiste "cancellazione" anche "quando il volo originariamente previsto si riversa in altro volo, ossia quando la programmazione del volo originario è abbandonata e i passeggeri di quest'ultimo si uniscono a quelli di un volo a suo volta programmato". Nel caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto: 1) all'assistenza a norma dell'art. 8 (diritto al rimborso del prezzo del biglietto o imbarco su un volo alternativo); 2) all'assistenza ex art. 9 (pasti, bevande, sistemazione in albergo, trasporto tra l'aeroporto ed il luogo di sistemazione, chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica); 3) alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 eventualmente riducibile (ai sensi dell'art. 7 paragrafo 2) del 50% se ai passeggeri è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera, secondo i casi, le due, tre, o quattro ore, l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato. Il Regolamento precisa che tale compensazione pecuniaria non spetta: 1) se il vettore ha informato i passeggeri della cancellazione del volo con largo anticipo (almeno due settimane prima della partenza, oppure tra due settimane e sette giorni prima della partenza offrendo un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell'originario volo ed arrivo alla destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario di arrivo previsto, oppure meno di sette giorni prima della partenza prevista offrendo un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'originario volo ed arrivo alla destinazione finale meno di due ore dopo l'orario di arrivo previsto (art. 5, paragrafo 1 lett. c); 2) se il vettore dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (art. 5, paragrafi 3 e 4). Per le ipotesi di ritardo la tutela dei passeggeri si sostanzia nel diritto all'assistenza di cui all'art. 9 e, se il ritardo è di almeno 5 ore, nel diritto all'assistenza di cui all'art. 8, paragrafo 1 lett. a (rimborso o volo alterativo). In tema di ritardo, però, è intervenuta la Corte di Giustizia precisando che per i ritardi superiori alle tre ore il passeggero ha diritto di richiedere le medesime tutele risarcitorie e compensative previste per i casi di cancellazione, sebbene anche in tal caso il diritto alla compensazione pecuniaria viene meno se il vettore prova che il ritardo prolungato (e/o la cancellazione) è dipeso da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (sentenza del 23 ottobre 2012, cause riunite C-581/10 e C-629/10). La nozione di "circostanza eccezionale", idonea ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, si ricava dai nn. 12, 14 e 15 del Regolamento, ove si specifica che tali circostanze possono incorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, scioperi, una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno che provochi un lungo ritardo. Peraltro, la Corte di Giustizia ha chiarito che tali cause vanno interpretate restrittivamente, non rientrando, comunque, nella nozione di circostanza eccezionale un problema tecnico occorso ad un aeromobile (cfr. sentenza del 19 ottobre 2009, cause riunite C-402-07 e C-32/07). Il Regolamento, infine, fa salvo il diritto del passeggero all'ulteriore risarcimento (c.d. "risarcimento supplementare" ex art. 12). Tale ristoro riguarderebbe i danni "ulteriori" rispetto a quelli coperti dalla "compensazione pecuniaria". Ne deriva che, mentre quest'ultima spetta al passeggero nella misura predeterminata dal Regolamento, operando come una sorta di penale legale che presuppone, analogamente alla penale di fonte convenzionale, l'inadempimento (non "giustificato", rectius: imputabile) del vettore prescindendo dalla prova del danno, il risarcimento supplementare è dovuto in presenza di danni ulteriori che il passeggero, in base alle regole ordinarie, è tenuto a dimostrare. Ed infatti, la Corte di Giustizia ha chiarito che "il risarcimento concesso ai passeggeri aerei sulla base dell'art. 12 Reg. Ce 261/2004 è destinato a completare l'applicazione delle misure previste dal citato regolamento, di modo che i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell'inadempimento da parte del vettore", così "consente(ndo) al giudice nazionale di condannare il vettore aereo a risarcire il danno occasionato ai passeggeri dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo sulla base di un fondamento giuridico diverso dal regolamento n. 261/2004, vale a dire, segnatamente, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale". In definitiva, in caso di cancellazione del volo e/o ritardo prolungato spettano al passeggero gli strumenti di tutela previsti dal Regolamento (assistenza ex artt. 8 e 9, compensazione pecuniaria ex art. 7 ed eventuale risarcimento supplementare). Tali strumenti non sono tra loro alternativi, bensì, ed al contrario, cumulabili, come si evince, oltre che dalla richiamata interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, dal dato letterale delle stesse norme regolamentari. I suesposti principi non sono stati correttamente applicati dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, il quale ha erroneamente riconosciuto come sussistenti in aggiunta ai presupposti per la compensazione pecuniaria anche il risarcimento del danno, ritenendolo provato. Infatti, preliminarmente, occorre rilevare che con la domanda avanzata in primo grado gli appellati hanno domandato il risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali subiti e connessi alla cancellazione del volo e quelli derivanti dall'inadempimento della compagnia aerea rispetto agli obblighi di assistenza di cui all'art. 6 del Reg. CE n. 261/2004, e ciò previo accertamento dell'imputabilità alla della mancata assistenza ai viaggiatori. Parte_1
La prima questione giuridica affrontata in sentenza concerneva, dunque, la compensazione pecuniaria conseguente alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea. Al riguardo, è chiaro quanto stabilito dal Regolamento CE n. 261/2014 del 11.2.2004, il cui art. 5 prevede che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo (a meno che i passeggeri siano stati informati in precedenza e con precise modalità). Ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento, il diritto alla compensazione pecuniaria è pari ad euro 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri, ad euro 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri e, infine, ad euro 600 per le restanti tratte aeree. Ebbene, il Giudice di primo grado ha accertato e riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, corrisposta dalla Pt_1
Occorre tenere presente che il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 9 del predetto Regolamento, il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa ed alla sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero. Il ST , dipendente dell'aeroporto di Brescia deponeva su circostanze generiche “la Testimone_1 società dava istruzioni alla operante presso il predetto aeroporto di fornire Pt_1 Parte_2 assistenza ai passeggeri”… “nella data del 22.12.2012…presso la biglietteria era presente personale della che dava conoscenza o tramite display o tramite comunicazione scritta, Parte_2 dell'informativa indicante i diritti dei passeggeri secondo l'articolo 14.2 del Regolamento 261/2004 e comunque tali indicazioni sono presenti in tutte le carte d'imbarco”….”E' possibile che ai signori presentati in biglietteria non sia stata data disponibilità di voli successivi per il semplice Per_1 fatto che la disponibilità dei posti si fosse già esaurita o poteva avvenire anche dopo ” …“Ai Per_2 passeggeri, poiché non vi erano disponibilità in tal senso, non era stato fornito un mezzo sostitutivo e nessun albergo”. Appare evidente che la testimonianza del dipendente è laconica, impersonale, generica Tes_1 inconsistente per manlevare da responsabilità la compagnia aerea. La compensazione pecuniaria è stata legittimamente riconosciuta a causa degli inadempimenti della compagnia aerea. La questione più complessa riguarda quella relativa al danno di tipo non patrimoniale riconosciuto nel giudizio di primo grado. Infatti, il Giudice di pace impugnato ha ritenuto accertato l'ulteriore danno attraverso la prova orale espletata in altro giudizio e acquisita al processo laddove, però, le dichiarazioni del ST se in merito all'omessa assistenza appariva idonee di per sè sole a dimostrare la consistenza dello stesso non lo era con riguardo al danno lamentato. In particolare, il ST ( , ascoltato nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Testimone_2
Cinquefrondi n. 224/2011 R.G. confermava che nessuna informazione o assistenza veniva conferita in occasione della cancellazione del volo. Nella sentenza impugnata è stata liquidata una somma in aggiunta a quelle previste dal Regolamento CE n. 261/2014, poiché la compensazione pecuniaria non esauriva il danno risarcibile, per cui il giudice nazionale ha ritenuto di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo (Corte giust. Ue, 13.10.2011, causa C-83/10, cit. infra, sez. III). L'orientamento del giudice di prime cure non appare condivisibile anche in relazione al disposto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza n. 26972 dell'11.11.2008 hanno affermato che – mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. – anche nella materia della responsabilità contrattuale è possibile il risarcimento dei danni non patrimoniali quando il fatto illecito (o l'inadempimento) sia astrattamente configurabile come reato, quando la legge espressamente lo preveda e quando il fatto illecito (o l'inadempimento) abbia violato, in modo grave, i diritti inviolabili della persona che siano oggetto, come tali, di tutela costituzionale. L'interesse leso, quindi, deve avere rilevanza costituzionale e, inoltre, la lesione deve essere grave (oltre il limite della “tollerabilità”) ed il danno non deve essere futile (ossia non consistere in meri disagi o fastidi). Se è vero, infatti, che l'art. 12 del Reg. 261/04 prevede la possibilità per il passeggero di vedersi riconosciuto un “risarcimento supplementare” rispetto alla compensazione pecuniaria, è altrettanto vero che detto risarcimento “supplementare” può essere riconosciuto soltanto qualora il danno sia adeguatamente allegato e provato, e il passeggero dimostri che l'ammontare del danno sia superiore all'importo riconosciuto a titolo di compensazione. Ciò detto, si osserva che la Corte di legittimità ha con massime costanti sancito che:
-il danno da ritardo non è un danno in re ipsa, rilevando ai fini risarcitori solo il “danno-conseguenza”, onde è onere del danneggiato allegare e provare, anche con il ricorso alle presunzioni, lo specifico danno conseguenza patito (Cass. civ., sez. 3, 4.12.2018 n. 31233);
-quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. comprende anche i pregiudizi non patrimoniali, ma solo nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione;
inoltre, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto -abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n 5237). Orbene, l'odierno appellato non ha mai neppure allegato di aver subito, per effetto delle condotte inadempienti di , la lesione di un diritto inviolabile della persona, né tanto meno hanno Parte_1 provato che l'offesa subita abbia superato la soglia minima di tollerabilità, né, ancora, che il pregiudizio sia stato tale da superare la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del regolamento. Mancando la prova di tali essenziali circostanze al giudice a quo era preclusa ogni valutazione equitativa del danno;
è infatti noto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del 08/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; Cass. Sez.
6 -L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011). Alla luce delle superiori considerazioni non può quindi che concludersi per la fondatezza dell'impugnativa. Pertanto, in accoglimento del gravame spiegato dalla la sentenza appellata deve essere Pt_1 integralmente riformata e, per l'effetto, la domanda risarcitoria introdotta dall'odierno appellato in primo grado deve essere respinta. Dalla riforma della decisione impugnata, discende, poi, l'obbligo, per gli odierni appellati, vittoriosi in primo grado, di restituire alla società odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in loro favore in esecuzione della pronuncia medesima, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Quanto all'entità della restituzione essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di
“restitutio in integrum” e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. n. 11491/2012). Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (vedi, tra le altre, Cass. n. 5391/2013; cfr. anche Cass. n. 21699/2011:
“Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento”). Sotto tale ultimo aspetto deve evidenziarsi che è sempre ammissibile la pronuncia anche d'ufficio sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza: nel giudizio di appello, in particolare, il ripristino può essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari (Corte di Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 23972 del 29.10.2020). Per concludere, in punto di regolamentazione delle spese di lite, va osservato che il potere del giudice d'appello di procedere (anche d'ufficio) ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (cfr. ex pluribus Cass. Civ., n. 23226 del 14.10.2013). Ciò premesso, ritenuto applicabile alla presente fattispecie il testo del citato art. 92 co. 2 c.p.c. nella formulazione attualmente vigente, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio alla luce della effettiva imputabilità del ritardo del volo alla Pt_1
, della particolarità e varietà delle questioni giuridiche affrontate, nonchè della loro indubbia
[...] complessità con interventi nomofilattici anche delle Sezioni Unite della Cassazione e della giurisprudenza comunitaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'interposto gravame, e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria spiegata in primo grado da e Controparte_1 [...]
(deceduto); Persona_1
2) condanna gli odierni appellati alla restituzione, in favore della società appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze dei due gradi di giudizio. Lamezia Terme, 14 giugno 2025.
Il giudice Teresa Valeria Grieco