Articolo 226 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 207Articolo 209
Versione
31 dicembre 2019
Art. 226. Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva 1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.
Si applica l'articolo 208, comma 3.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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