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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4233 /2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Eleonora Polidori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4233 /2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “responsabilità professionale medico sanitaria”
Vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROMEO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gioacchino Ventura n.5, presso lo studio del difensore.
ATTORE
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MORELLI LUCIANO e Avv. PANCANI P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Borgo Stretto n.46, presso lo studio dell'Avv. Pepe Elena.
CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio
Mario n.27 presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
1 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito: A.
Ritenere e dichiarare la responsabilità solidale del Dott. e della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa, riconducibili a colpa medica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del Cod. Civ., nonché dell'art.2043 c.c.; B.
Conseguentemente condannare il Dott. e della Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...] pagamento in favore dell'odierno attore Sig. , della complessiva somma di euro Parte_1
788.517,00 o quella diversa somma che il Giudicante Vorrà determinare, per i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali, causati dalla colposa attività sanitaria posta in essere dal dott.
nonché dagli altri sanitari della casa di cure convenuta, oltre interessi legali Controparte_2
e rivalutazione monetaria dal fatto fino al soddisfo o quella diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
C. Condannare i convenuti alle spese per l'attività stragiudiziale sostenuta dal sig.
per la tutela delle proprie ragioni, in essa inclusa l'attività di mediazione Parte_1 obbligatoria;
D. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, anche generali e competenze del presente giudizio, nonché delle ulteriore spese e competenze per diritti successivi al deposito della sentenza (l'attività espletata nell'intervallo tra la liquidazione, contenuta nel titolo, e le successive iniziative del creditore per far valere quanto statuito a favore dello stesso, va remunerata e pertanto le somme per spese, onorari e diritti successivi, giusta sentenza nr. 13482 del 20.06.2011 della
Suprema Corte di Cassazione, vanno poste a carico della parte soccombente) e per tali somme si richiede il pagamento con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.” [come da Atto di citazione del 10/10/2019]. “Si conclude, pertanto, per l'accoglimento delle domande tutte formulate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi ritualmente depositati ai sensi dell'art.183 VI comma c.p.c. e si chiede il rigetto di tutte le domande, eccezioni e difese formulate dalle parti convenute, rimaste tutte prive di riscontro probatorio. Con vittoria di spese e competenze processuali.” [come da Note scritte del 09/10/2024]
Convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:- respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata, essendo inesistente il nesso eziologico tra i pretesi danni
e l'intervento ambulatoriale;
in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, previa declaratoria che la responsabilità è integralmente ascrivibile al medico libero professionista dr.
, ai sensi dell'art. 2055 c.c. e comunque in forza di espresso patto contrattuale tra le parti, CP_2 dichiarare il dr. tenuto a rilevare indenne la comparente da Controparte_2 CP_1 quanto fosse tenuta a pagare all'attore anche per le spese di lite;
per l'effetto respingere la domanda trasversale di manleva svolta dal medico. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario”.
[come da Note scritte del 10/10/2024]
Convenuto:
“insiste altresì nell'emettersi ordine di esibizione nei confronti della Controparte_1
della polizza di assicurazione per la responsabilità civile sottoscritta con
[...]
n. 4703230004, come richiesto con la memoria 183 n. 2 c.p.c.; in ogni caso, senza rinuncia CP_3 alle superiori istanze, precisa le seguenti. c o n c l u s i o n i Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, I) respingere le domande proposte dal sig. Pt_1
2 perché prescritte, inammissibili, nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto Parte_1
e respingere le domande di manleva/regresso avanzate dalla Controparte_1
perché inammissibili, nulle e comunque infondate per tutte le ragioni esposte nei
[...] prece-denti scritti;
II) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti del dott. : a) respingere la domanda di risarcimento danni così come formulata CP_2 perché infondata per tutte le ragioni meglio spiegate nei precedenti scritti;
b) accertare che la
in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1 deve tenere indenne e manlevare il dott. da ogni condanna e da ogni somma che questo CP_2 dovesse essere tenuto a corrispondere in favore dell'attore e condannare la stessa a manlevare il dott. da ogni condanna che dovesse essere pronunciata nei suoi confronti;
d) in via gradata: CP_2 ripartire la non creduta condanna del dott. con la CP_2 Controparte_1
in parti uguali ovvero nella diversa, inferiore misura cui è tenuto il dott. e
[...] CP_2 che si chiede di accertare in questa sede ed esclusa la condanna solidale;
ovvero, in caso di condanna solidale, condannare la a rimborsare al dott. , le somme che lo stessa fosse CP_1 CP_2 costretto a versare in eccesso alla quota cui è tenuto.” [come da Note scritte del 08/10/2024]
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10/10/2019, il sig. ha evocato in giudizio dinanzi Parte_1 il Tribunale di Pisa la e il Controparte_1
dott. , chiedendone la condanna per la determinazione dell'evento Controparte_2
dannoso come di seguito precisato, riconducibile a colpa medica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del Cod. Civ., nonché dell'art.2043 c.c., oltre alle spese per l'attività stragiudiziale sostenuta dall'attore compresa l'attività di mediazione obbligatoria, oltre alle spese di lite.
L'attore, a sostegno della propria domanda, allegava quanto segue:
- In data 12/02/2008 si sottoponeva, in OD, ad un intervento di “facoemulsificazione con impianto di lenticolo artificiale in camera posteriore” eseguito dal dott.
[...]
, presso la casa di cura chirurgica della CP_2 Controparte_1
di Pisa, cui seguiva, a distanza di 15 giorni, lo stesso tipo di intervento
[...]
in OS. In occasione del controllo, il dott. , riscontrando sempre la presenza CP_2
di un astigmatismo di grado elevato in OO, consigliava di eseguire in OO un nuovo intervento di incisioni arciformi in quanto intervento più sicuro;
- In data 18/12/2008 l'attore era sottoposto ad intervento di incisioni arciformi;
il sig. accusava un dolore improvviso e lancinante ci seguiva la somministrazione Parte_1 da parte dei sanitari di ansiolitici per continuare l'intervento. Il giorno successivo il
3 dott. lo visitava e lo rassicurava sulla regolarità del decorso;
l'attore faceva CP_2
così ritorno a Palermo;
- Dopo tre giorni dall'intervento, il sig. accusava una gravissima riduzione Parte_1 dell'acuità visiva dell'occhio sinistro che appariva “infossato”, cui seguiva un'infiltrazione di cortisone da parte del dott. che lo seguiva per circa un CP_2 anno al fine di ripristinare il tono dell'occhio sinistro;
- In data 26/10/2010, l'attore era sottoposto ad impianto di membrana amniotica, per migliorare lo stato della cornea, con terapia anche ipotonizzante per un ipertono.
- In data 09/12/2010, il sig. si sottoponeva in OS ad un nuovo intervento di Parte_1
PK presso l'ospedale Maggiore di Bologna, su indicazione del dott. perché CP_2
le condizioni cliniche non miglioravano. Successivamente, manifestatosi un gravissimo ipertono, veniva sottoposto urgentemente ad impianto drenante (valvola di NO) in data 07.04.2011 ma, dopo circa una settimana dalla rimozione dei punti di sutura alla valvola, l'occhio sinistro collassava. Si recava quindi presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo.
- Successivamente, si recava di nuovo dal dott. che lo sottoponeva ad un Per_1
nuovo intervento DSAEK (trapianto di endotelio corneale) effettuato in data
05.09.2012 per problemi subentrati a livello del lembo corneale impiantato. L'ultimo controllo a Bologna veniva effettuato nel 2014;
- L'attore si sottoponeva a saltuari controlli oculistici a causa di uno stato depressivo causato dalle vicissitudini sopra esposte e che lo hanno costretto ad assumere continuativamente antidepressivi e ansiolitici, lamentando in OS acuità visiva abolita, con secchezza e senso di corpo estraneo, in OD dolore e stanchezza, instilla in OO sostituti lacrimali con frequente cefalea.
- A seguito di tali eventi, l'attore si rivolgeva alla dott.ssa medico Controparte_4
legale, per una consulenza dalla quale emergeva come la perdita del visus all'occhio sinistro ed il peggioramento del visus all'occhio destro era stata dovuta ad imperizia e negligenza del Dott. e dello staff sanitario operativo presso la convenuta CP_2
essendo state utilizzate strategie terapeutiche e chirurgiche non CP_5
adeguate per la correzione di un astigmatismo elevato e della miopizzazione secondario a PK con senescenza e sofferenza del lembo, obsolete e pericolose, che,
4 per i motivi di cui alla valutazione medico legale, possono causare frequentemente le scompenso corneale, specialmente in lembi senescenti.
- Con raccomandata a.r., in data 07.07.2016, indirizzata alla convenuta
[...]
ed al Dott. , veniva Controparte_1 Controparte_2
formalmente avviato il processo istruttorio liquidativo e la moratoria è stata da questi regolarmente ricevuta;
il giorno 11.10.2017, nel silenzio dei convenuti, veniva regolarmente esperita la procedura di mediazione con esito negativo a causa della indisponibilità dei convenuti alla risoluzione bonaria della controversia.
L'attore è stato ammesso, provvisoriamente, al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa n.269/2019 del
02/09/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/01/2020, si costituiva in giudizio la
[...]
contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto e prodotto da parte attrice, rilevando che ogni responsabilità era da ascrivere al medico che eseguì l'operazione. In particolare, allegava quanto segue:
- Il dott. non era un dipendente della Casa di cura bensì operava ivi in regime CP_2
libero professionale, portando i propri pazienti anche da fuori regione, come in questa vicenda;
trattavasi, quindi, di prestazione ambulatoriale non riferibile alla struttura.
- Sulle conseguenze dell'evento, la convenuta contestava la quantificazione avversaria, dato che i problemi di riduzione del visus erano comparsi su soggetto già gravato da pesanti patologie oculistiche;
allegava che, comunque, la liquidazione dell'eventuale danno avrebbe dovuto essere effettuata secondo l'art. 3 Legge 189/2012, che fa riferimento agli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/2005. Deduceva, infine, che il danno biologico era stato quantificato in maniera esorbitante, tenuto conto anche del generale stato di salute dell'apparato visivo dell'attore e del fatto che si tratta di malattie che si aggravano progressivamente, con il procedere dell'età del paziente.
- La convenuta, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, previa declaratoria che la responsabilità era integralmente ascrivibile al medico libero professionista dr. , ai sensi dell'art. 2055 c.c. e comunque in forza di espresso CP_2
patto contrattuale tra le parti, chiedeva dichiarare il dr. tenuto Controparte_2
5 a rilevare indenne la comparente Casa di da quanto fosse tenuta a pagare CP_1 all'attore anche per le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2020, si costituiva in giudizio il dott.
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e preteso in quanto Controparte_2
inammissibile, comunque infondato in fatto ed in diritto. Il convenuto eccepiva l'inammissibilità, nullità e in fondatezza delle pretese attoree;
in particolare allegava che:
- Il paziente aveva sottoscritto un ampio e duplice consenso informato all'intervento nel quale era espressamente indicata, quale complicanza post operatoria, cheratopatia bollosa ipertono e scompenso corneale;
- Il paziente era giunto alle sue cure perché affetto da severe complicanze oculari: cataratta in entrambi gli occhi, astigmatismo di grado elevato e intolleranza a lenti a contatto. Atteso lo stato clinico, su istanza e in accordo col paziente, lo specialista conveniva di procedere agli interventi di cataratta. Per abbattere l'astigmatismo in
OO riscontrato successivamente agli interventi di cataratta, il dott. CP_2
effettuava resezione cuneiforme, seguendo i protocolli. Solo in un secondo tempo, il lembo trapiantato in OS è andato incontro a scompenso corneale, possibile complicanza del trapianto corneale. È seguito, nell'ottobre 2010, l'impianto della membrana amniotica in OS nel tentativo di recuperare lo scompenso, da parte del convenuto.
- In riferimento agli interventi chirurgici successivi, il convenuto allegava che erano eziologicamente ricondotti alla patologia del paziente, senza alcun nesso causale tra l'attività del medico e gli eventi, palesando, eventualmente, un danno se non in termini differenziali ossia di maggior danno.
- Il convenuto, inoltre, evidenziava di rispondere, eventualmente, soltanto per il suo operato e non anche per quello di altri, all'interno della struttura sanitaria. Infine, contestava la domanda di rivalsa/regresso proposta dalla struttura nei confronti del medico, essendo inammissibile e infondata. Il convenuto allegava che la struttura, secondo una lettura coordinata degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., era tenuta a manlevare il proprio medico (salva l'ipotesi, che non ricorre nella specie, di colpa grave), e formulava domanda di condanna della struttura a manlevare e tenere indenne il medico.
6 Concessi i termini delle memorie ex art.183 comma VI c.p.c., questo Giudice con ordinanza del 15/09/2021 ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto, richiesto da parte attrice, ed all'udienza del 17/11/2021 disponeva la Consulenza Tecnica d'Ufficio; cui seguiva il deposito della relazione finale con successiva integrazione disposta in base al provvedimento del 08/01/2024. Con ordinanza del 17/05/2024, ammetteva la prova testimoniale chiesta dalla convenuta e rinvia per l'escussione Controparte_1
dinanzi al G.O.
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale e prove orali.
Con provvedimento del 20/08/2024, questo giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; con ordinanza del
11/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con decreto del 28/03/2025, veniva liquidato il compenso al collegio dei Consulenti Tecnici di Ufficio, tenuta conto la complessità dell'operato.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre collocare temporalmente gli eventi ai fini dell'applicazione delle regole di giudizio in materia di responsabilità medica.
I fatti di causa si sono verificati negli anni 2008-2010, quindi prima dell'entrata in vigore della L.24/2017 cd. Legge Gelli Bianco e della L.189/2012 cd. Legge Balduzzi, entrambe prive di applicazione retroattiva “a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (per tale ultimo principio, funditus, Cassazione Sez.3, sentenza in causa R.G. n.05361/2017 deliberata all'udienza del 04/07/2019, depositata in pari data della presente)” (Cass. Civ. Sez.III n.28994/2019).
Occorre, inoltre, delibare sull'eccezione di prescrizione sollevata, tempestivamente, dal convenuto il quale ha allegato che la condotta oggetto di contestazione posta in essere dal dott. risale all'anno 2010 ma la prima istanza di risarcimento danno è stata avanzata CP_2 dall'attore soltanto nel luglio 2016, oltre il termine quinquennale, trattandosi di un rapporto
7 contrattuale. Parte convenuta contesta la ricostruzione attorea e deduce lo spostamento in avanti del termine di prescrizione, decorrente dal momento in cui il paziente stesso ha avuto contezza scientifica della responsabilità del dott. , ossia dalla data di redazione della CP_2
perizia medico legale di parte del 28/06/2016.
Deve infatti trovare applicazione il “principio di diritto - assolutamente pacifico e consolidato - secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico- chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, nn.
576, 577, 578, 579, 580, 581; Cass.23/09/2013, n. 21715; Cass. 26/05/2021, n. 14470)”
(Cass. Civ. ordinanza n.29760/2022), con riserva del solo Giudice del merito della ricostruzione degli eventi e della valutazione delle risultanze probatorie.
Tutto ciò considerato, prendendo le mosse dalle allegazioni delle parti e dall'excursus storico dei fatti ricostruito anche nella Relazione di consulenza tecnica di ufficio, emerge con evidenza la sorveglianza attiva del paziente sulle proprie condizioni di salute, provata anche documentalmente.
Ai fini della decisione, quindi, è dirimente la ricostruzione dei fatti oggetto di analisi tecnica da parte del collegio peritale composto dal medico legale e dallo specialista, ripercorsa con accuratezza nella relazione.
Il OR , affetto da miopia e cheratocono, eseguiva ad Antibes trapianto Parte_1
per Cheratoplastica Perforante (PK) in Odx il 12-11-1985 e in Osx il 03-09-1987. In data 29-
01-2008, a Palermo, si recava a visita dal Dott. per sopraggiunta Persona_2 intolleranza all'uso di LAC (Lenti A Contatto) e per valutare eventuale intervento di correzione del vizio refrattivo. Lo specialista consigliava quindi l'esecuzione di intervento chirurgico di sostituzione bilaterale del cristallino per correzione del vizio refrattivo in considerazione sia della grave intolleranza alle LAC che per il ridotto visus con cui il Paziente conviveva. (Sulla base del residuo difetto astigmatico, sarebbe stato da valutare successivamente un eventuale trattamento dei difetti di refrazione mediante fotoablazione -
Laser ad Eccimerisulla base del residuo difetto astigmatico).
8 Il Paziente veniva quindi inviato alla ” in Pisa per Controparte_1
l'esecuzione dell'intervento ove, in data 11-02-2008 veniva ricoverato con diagnosi di
“Visita e diagnostica ambulatoriale pre-operatoria. In OO grave intolleranza alle LAC”. In data 12-02-2008 il Sig. veniva ricoverato ed il Dott. , posta diagnosi di Parte_1 CP_2
Parte
“Cataratta complicata da Cheratoplastica Perforante”, previo consenso informato
(Società Oftalmologica Italiana), alle ore 7,30 effettuava un intervento in Od di
Facoemulsificazione con accesso temporale mm 3, impianto di IOL in camera posteriore
(Intra Ocular Lens -lente intraoculare artificiale per ripristinare il potere rifrattivo di una lente naturale) e apposizione di apertura corneale per ridurre l'astigmatismo. In data 13-02-2008 il
Paziente, secondo programma, si presentava in Clinica per essere sottoposto ad intervento di cataratta in Os ma per temporanea defaillance del dispositivo l'intervento veniva rimandato.
Il giorno 17-12-2008 il OR alle ore 7.34, veniva nuovamente ricoverato presso Parte_1 la “ ” con diagnosi: “Od Astigmatismo elevato in trapianto Controparte_1 di cornea” con dato all'Autorefrattometro di sf+3.50- cil-8,25 ax 100°” (in tale occasione non vi è una valutazione del visus). All'esame del segmento anteriore si rilevava Pseudoafachia in OO con Yag Laser bilateralmente. Non è presente agli atti la conta endoteliale.
Veniva effettuato intervento in Od: resezione cuneiforme infero-temporale in sede limbica di
4 mm, due incisioni arciformi in cornea chiara pre-lenticolare. In data 18-12-2008, alle ore
7.57, in regime di Day Hospital il OR accedeva presso la “ Parte_1 Controparte_1
” con diagnosi di: “Astigmatismo in Os con dato all'Autorefrattometro di
[...]
sf+3.50- cil-7,25 ax 90°” (in tale occasione non vi è una valutazione del visus).
Veniva praticato lo stesso tipo di intervento già eseguito sull'occhio controlaterale (che aveva decorso regolare). Non è presente agli atti la conta endoteliale.
Successivamente, in data 26-10-2010, alle ore 7.54, in regime di day Hospital il OR accedeva presso la “ ” con diagnosi di: “Os Parte_1 Controparte_1
scompenso corneale in esiti di Cheratoplastica perforante (cheratopatia bollosa)”.
All'ingresso presentava un dato di Autorefrattometro: in Od di sf+3- cil-5 ax 8; Os non rilevabile. Viene eseguito l'intervento con posizionamento di membrana amniotica suturata al limbus con punti staccati. Applicazione di LAC terapeutica e medicazione con coll.
Antibiotico. Il decorso post-operatorio regolare, i valori pressori si normalizzavano.
9 Seguivano controlli in ambiente oculistico e regime ambulatoriale (relativamente ai quali non vi è documentazione in atti) ed il Paziente veniva inviato alla U.O. di Oculistica dell'Ospedale Maggiore di Bologna: *Primo ricovero in data 07-12-2010 (eseguito trapianto di cornea in Os). *Secondo ricovero in data 06-04-2011 Diagnosi: Os ipertono in esiti di PK.
In data 07-04-2010 intervento di impianto di Valvola di NO (valvola drenante per il trattamento del glaucoma avanzato o in caso di fallimento di trabeculectomia).
*Terzo ricovero in data 04-09-2012. Diagnosi: Os scompenso corneale in esiti di PK. In data
05-09-2012 intervento di DSAEK (trapianto di endotelio corneale (cheratoplastica endoteliale).
Gli interventi effettuati successivamente sono stati: il 26-10-2010 presso la
[...]
(Intervento di impianto Controparte_6
di membrana amniotica in Os), il 07-12-2010 presso la U.O. di Oculistica del “Presidio
Ospedaliero Bellaria-Maggiore”-Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi -AUSL Bologna, il 06-
04-2011 presso la U.O. di Oculistica del “Presidio Ospedaliero Bellaria- Maggiore”-
Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi -AUSL Bologna (impianto di Valvola di NO), il 05-
09-2012 presso la U.O. di Oculistica del “Presidio Ospedaliero Bellaria-Maggiore”-Ospedale
Maggiore C.A.Pizzardi -AUSL Bologna (Os trapianto in Os di endotelio 9 mm secondo tecnica DSAEK).
Dopo l'intervento di impianto drenante (valvola di Moteno) del 07/04/2011, a distanza di circa una settimana dalla rimozione dei punti di sutura della valvola, l'occhio sinistro è collassato;
il 05/09/2012 veniva sottoposto ad un nuovo intervento DSAEK (trapianto di endotelio corneale) per problemi del lembo corneale impiantato.
Dopo gli ultimi controlli riferiti al 2014, poi interrotti per un riferito stato depressivo dovuto alle condizioni di salute, l'attore si è recato, nel 2016, presso uno specialista per una consulenza, cui ha fatto seguito l'affermazione di un danno riportato e causalmente riferito all'operato del chirurgo oculista, convenuto, in occasione delle prestazioni presso la Casa di cura, altra parte convenuta, ove ha espletato l'attività medica.
La lettera di messa in mora con finalità interruttiva della prescrizione è stata ricevuta da entrambi i convenuti in data 12/07/2016 (avvisi di ricevimento depositati in atti dall'attore quali produzioni dell'atto introduttivo).
10 Considerato tutto quanto sopra, quindi, l'eccezione di prescrizione avanzata dal medico convenuto è del tutto infondata e, quindi, va rigettata in quanto soltanto successivamente ai primi interventi chirurgici è emerso, per il paziente, la conoscenza della riferibilità delle proprie condizioni cliniche all'operato dei convenuti, non essendo prima, altrimenti, individuabile da parte dell'attore.
Nel merito, deve rilevarsi innanzitutto che la scelta della tipologia di intervento, ossia la cataratta bilaterale a scopo correttivo, è stata condivisibilmente ritenuta corretta dal collegio dei CTU in quanto eseguita su paziente già affetto da miopia in entrambi gli occhi, oltre ad astigmatismo elevati, associati ad intolleranza alle lenti a contatto, e avendo già subito un intervento di cataratta bilaterale a scopo correttivo.
In particolare, per gli interventi del 12 (occhio destro) e 15 febbraio 2008 (occhio sinistro) eseguiti presso la Controparte_6 di Pisa, i CC.TT.UU. hanno rilevato che: “ • gli esami pre-operatori somministrati consentivano allo specialista di mettere in atto il tipo di intervento praticato;
• era stata eseguito l'indagine relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (1); • il Consenso Informato, redatto in base alle direttive della “Società
Oftalmologica Italiana”e rilasciato in cartella era esteso ed esaustivo” (pag.11 Relazione).
In relazione, invero, agli interventi di correzione dell'astigmatismo effettuati nel dicembre
2008 è stato evidenziato che: “• il Consenso risultava generico e non esaustivo relativamente alle complicazioni che si sarebbero potute verificare intervenendo su organi visivi già sottoposti ad intervento di Cheratoplastica Perforante e di Cataratta con impianto di IOL;
• dall'operatore non era stata eseguita una valutazione del visus (essendo presente solo il riferimento dell'autorefrattometro-sistema diagnostico computerizzato usato per determinare il difetto refrattivo di un occhio in maniera oggettiva); • non è riscontrabile documentazione relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (2). • L'intervento di resezione a cuneo in sede limbare eseguito era di rara e difficile esecuzione” (pag.11 Relazione).
Gli interventi effettuati successivamente, ossia dal 26-10-2010, sono stati attuati per trattare una “condizione clinica ormai compromessa 'a cascata'” secondo la valutazione degli specialisti CC.TT.UU. (pag.12 Relazione).
11 In particolare, dall'analisi tecnica compiuta dai CC.TT.UU. sugli interventi per cui è vertenza, è stato rilevato che: “l'intervento eseguito dal Dott. e finalizzato alla CP_2 correzione dell'astigmatismo residuo, la “cheratotomia arciforme” può essere considerata intervento di routine mentre la “resezione a cuneo in sede limbare”, sommariamente descritta nella cartella clinica, è un atto chirurgico di rara e difficile esecuzione ed il cui risultato ai fini della correzione del difetto visivo è molto imprevedibile. In aggiunta si deve considerare che qualsiasi tipo di intervento correttivo di un elevato astigmatismo post- cheratoplastica può indurre una iperemia reattiva nella cornea ospite e conseguente perdita endoteliale;
ovviamente tale perdita sarà tanto più importante quanto maggiore sarà stato il coinvolgimento chirurgico dei tessuti. Nello specifico, si ritiene che l'Operatore abbia agito con imprudenza. • La lesione dell'integrità psicofisica denunciata e riscontrata è in nesso causale con i fatti denunciati: il suddetto atto medico ha determinato un peggioramento nelle condizioni di salute del paziente. • Sono derivati al paziente postumi permanenti, con situazione visiva in Os di percezione luce. Tale condizione è definitiva e non suscettibile di miglioramento” (pagg.11 e 12 Relazione).
Gli ausiliari del Giudice hanno valutato, in base alla documentazione in atti, considerato l'arco temporale tra l'intervento di dicembre 2008 ed i successivi trattamenti, un periodo di danno biologico di almeno sei mesi, di cui un mese al 75%, tre mesi al 50% ed i restanti successivi al 25%.
Sulla quantificazione del danno, infine, è stata valutata la condizione del paziente al momento dei fatti: “Considerato lo “stato anteriore” del dante causa, con riferimento ai barèmes di uso comune e di maggiore autorevolezza nella pratica medico legale (*), intendendo per
"salute" lo stato di benessere psico-fisico dell'Individuo, si ritiene di valutare il "Danno alla
Salute" patito dal OR in 25 punti percentuali. -Sono documentate e Parte_1
ritenute congrue spese mediche per un totale di euro 500,2 relative alla Consulenza della
Dott.ssa (ricevuta n.54 del 05-02-2018)” (pag. 13 Relazione). Controparte_4
Molteplici sono state le osservazioni sollevate dal Consulente Tecnico del convenuto, cui hanno fatto seguito precisazioni e disquisizioni inerenti le tecniche chirurgiche, la rilevanza attribuita alla documentazione clinica della conta endoteliale, assente nel caso di specie, in quanto “dopo un intervento di facoemulsificazione per cataratta con impianto di lente e prima di qualsiasi altro tipo di intervento sulla cornea, il conoscere la morfologia cellulare
12 e la “conta endoteliale “sia condizione indispensabile per l'operatore e doverosa verso il paziente. È infatti assolutamente inconfutabile che ogni intervento di facoemulsificazione con impianto di Iol produca in ogni paziente una perdita endoteliale (cioè della barriera fisiologica interposta fra cornea e umor acqueo). Questo si verifica, a maggior ragione, in cornee trapiantate (come nel caso in esame) quindi già sottoposte a precedente stress chirurgico.” (pag.16 Relazione). Importanti anche le altre osservazioni, che hanno rappresentato l'occasione per i CC.TT.UU. per esplicitare ulteriormente quanto già asserito:
“Affermiamo che è risaputo, e bene ha fatto il CTP a sottolinearlo, che una cheratoplastica perforante difficilmente è eterna (le percentuali sopra riportate dall'estensore delle osservazioni sono infatti corrette); quindi, stando così le cose, perché si è deciso di eseguire su cornee trapiantate (la destra il 12-12-1985 e la sinistra il 03-09-1987) non uno bensì due interventi correttivi su ciascun occhio per astigmatismo elevato? Va considerata l'assenza di rilievi circa lo stato effettivo dell'endotelio corneale di ciascun occhio, la differente profondità delle incisioni, l'asportazione di un cuneo in una zona, quella limbare, essenziale per il normale trofismo del tessuto corneale. Per quanto sopra detto, il rischio di insuccesso operatorio era notevolmente aumentato e l'esito negativo doveva essere messo in conto (a riguardo nulla è riportato nel “consenso informato” relativo agli interventi eseguiti per astigmatismo e allegati in cartella)” (pag.17 Relazione).
In particolare, il collegio peritale ha, chiaramente, espresso la propria valutazione specialistica nel senso che l'acuità visiva del 29/01/2008 e la refrazione presente in ciascun occhio, unitamente all'importanza del requisito visivo, ha permesso di sostenere che l'occhio sinistro, al momento dell'introduzione della causa, ridotto alla sola percezione della luce, era
“l'occhio migliore cioè quello dominante. Da questo derivava la fondamentale necessità, per il paziente e per l'oculista, di dover valutare e misurare l'efficacia di quanto era stato eseguito rapportando la funzionalità dell'organo antecedente a quella successiva all'intervento: dunque quale fosse il quadro visivo ottenuto, tenuto conto che le finalità Part dell'intervento di estrazione del cristallino del signor erano solo ed esclusivamente refrattive, volte cioè alla correzione del difetto di vista miopico associato ad astigmatismo.
Poiché questo veniva eseguito su una pregressa cheratoplastica perforante (ancorpiù in quanto datata di alcuni anni) si imponeva una accorta, meticolosa, completa valutazione pre-operatoria -comprendendo tra le altre la conta delle cellule endoteliali- al fine di
13 stabilire prima e dopo gli interventi eseguiti quale potesse essere stato l'impatto, quali le possibili conseguenze che quegli atti chirurgici di estrazione del cristallino avrebbero potuto avere e quali le accortezze da adottare nella fase intra-operatoria per ridurre al minimo il trauma chirurgico sull'endotelio corneale. È fuorviante sostenere che poca o nessuna importanza avrebbe avuto lo stabilire quale fosse la densità delle cellule endoteliali dopo
l'intervento di estrazione del cristallino ed i successivi atti chirurgici” (pag.18 Relazione).
Anche in punto di consenso informato appare emergere una grave lacuna in riferimento all'intervento di correzione dell'astigmatismo con conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.
I CC.TT.UU. hanno quindi concluso affermando, quindi, il “giudizio di imprudenza da parte dell'operatore per avere effettuato su ogni occhio, in cornee trapiantate, due interventi per correzione di astigmatismo e di negligenza per avere omesso di eseguire la conta endoteliale dopo l'intervento di cataratta con impianto di Iol e prima degli interventi finalizzati alla correzione dell'astigmatismo” (pag.18 Relazione).
In particolare, i CC..TT.UU. hanno rilevato che: “• non è riscontrabile documentazione relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (2). •
L'intervento di resezione a cuneo in sede limbare eseguito era di rara e difficile esecuzione.
(1) L'endotelio corneale, ultimo dei cinque strati che compongono la cornea, svolge una funzione fondamentale nel mantenere la trasparenza corneale agendo da barriera nei confronti dell'umor acqueo con il quale è a contatto;
una sua compromissione può produrre la perdita della trasparenza e lo scompenso corneale. Da ciò deriva l'importanza di verificare e conoscere sia la morfologia che la densità (conta) delle cellule che lo compongono. (2) Tale rilievo riveste fondamentale importanza nel caso in esame poiché
l'atto chirurgico, complesso, veniva effettuato su occhi già sottoposti ad intervento di
Cheratoplastica Perforante (Tecnica di trapianto in cui la cornea malata viene sostituita da una da donatore sano) ed a successivo di Facoemulsificazione con impianto di IOL
(frammentazione ad ultrasuoni del cristallino opacizzato, rimozione e sostituzione con una lente intraoculare-IOL)” (pag.11 Relazione). Inoltre, hanno delineato le condotte di parte convenuta integranti imprudenza e negligenza: “non è riscontrabile documentazione relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (tali rilievi costituiscono connotati di negligenza); • l'intervento eseguito dal Dott. e finalizzato CP_2
14 alla correzione dell'astigmatismo residuo, la “cheratotomia arciforme” può essere considerata intervento di routine mentre la “resezione a cuneo in sede limbare”, sommariamente descritta nella cartella clinica, è un atto chirurgico di rara e difficile esecuzione ed il cui risultato ai fini della correzione del difetto visivo è molto imprevedibile.
In aggiunta si deve considerare che qualsiasi tipo di intervento correttivo di un elevato astigmatismo post- cheratoplastica può indurre una iperemia reattiva nella cornea ospite e conseguente perdita endoteliale;
ovviamente tale perdita sarà tanto più importante quanto maggiore sarà stato il coinvolgimento chirurgico dei tessuti. Nello specifico, si ritiene che
l'Operatore abbia agito con imprudenza. • La lesione dell'integrità psicofisica denunciata e riscontrata è in nesso causale con i fatti denunciati: il suddetto atto medico ha determinato un peggioramento nelle condizioni di salute del paziente. • Sono derivati al paziente postumi permanenti, con situazione visiva in Os di percezione luce. Tale condizione è definitiva e non suscettibile di miglioramento” (pag. 13 Relazione).
Quando i CC.TT.UU. evidenziano che l'intervento di resezione a cuneo in sede limbare è un atto chirurgico di rara e difficile esecuzione ed il cui risultato ai fini della correzione del difetto visivo è molto imprevedibile, qualificano come imprudente l'operato del medico;
cui segue l'applicazione dei principi in materia: “Premessa, ovviamente, la nota regola di questa
Corte in tema di colpa lieve: vale ad escludere responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità
(almeno da Cass. 4152 del 1995 in poi)” (Cass. Civ. Sez. III n.4905/2022). Del tutto inconsistente quindi il tentativo del medico convenuto di dedurre elementi a proprio favore da tale rilievo.
Il Tribunale, quindi, intende aderire a quanto dedotto nella Relazione dei consulenti tecnici di ufficio, ritenuta esente da vizi, condivisibile per l'accuratezza e minuziosità degli accertamenti oltre che per la compiutezza dell'analisi tecnica specialistica, così disattendendo anche le istanze del medico convenuto di rinnovo della perizia perché asseritamente ritenuta errata ed inattendibile;
trattasi di argomentazioni infondate ed inconferenti, così come emerso anche dalle risultanze della C.T.U. a seguito delle osservazioni del consulente di parte convenuta.
15 Accertata la responsabilità del medico convenuto, occorre vagliare la posizione della struttura sanitaria anch'essa convenuta.
All'udienza del 19/06/2024, è stato escusso l'unico testimone ammesso, salvo una rinuncia;
si è trattato del direttore tecnico della di cura, convenuta, a far data dal 1993, medico il CP_1 quale ha riferito che il medico convenuto, dott. , era responsabile dell'unità operativa CP_2
di oculistica, fino a prima della pandemia Covid-19. In riferimento ai rapporti tra il medico e la struttura, ha dichiarato che il primo “veniva solo ad operare, tutte le visite ambulatoriali le faceva nei suoi studi privati. ADR Lo so perché la struttura è una struttura convenzionata ed il professionista che visita in struttura percepisce al netto pochi euro” ed inoltre che
“quando il dr. visitava privatamente faceva l'elenco delle persone e degli interventi CP_2
e poi li comunicava alla Suora che provvedeva a chiamare le persone per operarsi nella struttura. Il dr. prenotava presso la Struttura la sala operatoria ed anche gli esami CP_2 ambulatoriali oculistici ADR era la responsabile della sala operatoria”. Pt_4
Deve anche nel caso di specie ribadirsi “il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”
(Cass., 11/11/2019, n. 28987, v. anche Cass. Sez. III, n.34516/2023).
L'unica prova testimoniale, proprio sulla questione del rapporto medico-struttura, ha fornito elementi ulteriori che conducono verso un'inevitabile configurazione di unicità tra le posizioni dei due convenuti rispetto al danno riportato dal paziente;
infatti, il testimone, direttore tecnico della , nel delineare la posizione del medico convenuto, ha, CP_1 espressamente, enunciato che costui è stato responsabile dell'unità operativa oculistica della struttura fino a prima della pandemia covid 19, in questo modo evidenziando un preciso rapporto sia medico-struttura sia medico e struttura -paziente, tutt'altro che meramente occasionale o logistico.
16 Tutto ciò considerato, deve ritenersi pienamente accertata anche la responsabilità a carico della struttura.
Sul quantum, all'esito delle indicazioni specialistiche sul punto da parte degli ausiliari del
Giudice, è emerso un danno da inabilità temporanea di sei mesi, di cui un mese al 75%, tre mesi al 50% ed i restanti successivi al 25%, e un danno biologico quantificato in 25 punti percentuali, già considerato lo stato anteriore del paziente.
Parte attrice ha chiesto anche di valutare l'impatto dei postumi sulla capacità lavorativa, il danno da sofferenza morale oltre il danno esistenziale, voci cumulabili, asserendo che data la propria condizione di salute dovuta al danno oculistico riportato, l'attore ha azzerato le attività sociali e relazioni per un lunghissimo periodo, ridotte oggi all'ambiente familiare a causa della limitata capacità di spostamento.
Sul punto, invero, l'attore nulla ha né allegato né tanto meno provato, né tramite produzioni documentali mediche attestanti le condizioni personali connesse al danno biologico riportato, né tramite prova testimoniale, essendo inconferenti le allegazioni sul punto contenute nella relazione medico-legale di parte depositata unitamente all'atto di citazione. Infatti, la relazione tecnica di parte non può avere valore probatorio in assenza di allegazioni specifiche negli atti difensivi e di prove.
Anche la richiesta di personalizzazione non trova alcun riscontro probatorio, non potendo risolversi in un automatismo, in quanto è prodromico l'accertamento di condizioni eccezionali ulteriori a fronte di quelle normalmente già conseguenti al danno, espressione quindi di ciò che fa parte degli eventi della vita oltre l'ordinario.
Il danno sofferto dall'attore, concludendo, deve essere quantificato tenendo conto, esclusivamente, della lesione del danno biologico, come risulta in applicazione delle Tabelle milanesi, senza alcun riconoscimento a titolo di personalizzazione del danno né altro.
Il danno subito dall'attore, quindi, deve essere così quantificato, tenendo conto dell'età al momento del sinistro di 46 anni, la percentuale di invalidità permanente del 25%, il punto di danno biologico di €. 4.408,86: €.85.4220,00 per il danno non patrimoniale e €.9.487,50 per il danno biologico temporaneo per un totale di €.94.909,50, senza riconoscimento alcuno né di incremento per sofferenza soggettiva (anch'essa non provata) né di personalizzazione. Si aggiungono, infine, le spese mediche documentate di €. 500,2.
17 Al danno così quantificato occorre applicare la rivalutazione e gli interessi legali, trattandosi di debito di valore.
La somma dovuta di €. 94.909,50 è da devalutare alla data della domanda stragiudiziale
(12/07/2016 data della messa in mora) in €.87.393,65, somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi compensativi come da Cass. Civ. Sez. Un. n.1712/1995 così giungendosi all'importo finale di €. 116.501,93 oltre interessi legali al saldo (trasformandosi il credito di valore in credito di valuta all'atto della liquidazione).
Aggiunte le spese mediche, la somma totale da risarcire è pari ad €.117.002,13.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore ed alla natura della controversia, tenuto conto dello scaglione di riferimento, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma senza il dimezzamento Parte_1
dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“ In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto
a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass.
Sez. II, sentenza n.19 del 3 gennaio 2020)”.
Le spese di CTU liquidate come in corso di causa e CTP attorea, come documentate, devono gravare interamente su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
18 - Accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti
[...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e P.IVA_1 CP_2
(C.F. , nell'esecuzione degli interventi eseguiti
[...] C.F._2
dall'anno 2008 dal dott. presso la struttura CP_2 Controparte_1
sul paziente e li condanna, in solido,
[...] Parte_1
al pagamento a favore di , a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma complessiva di €. 117.002,13 oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- Condanna, in solido, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F. ) e (C.F. , a P.IVA_1 Controparte_2 C.F._2
rifondere in favore di delle spese del presente giudizio, da versarsi Parte_1 in favore dell'Erario, a condizione della definitiva ammissione al patrocino a spese dello
Stato, spese che liquida in €. 14.000,00 per compensi, oltre a rimborso per spese vive
(€.1.686,00 C.U. prenotato a debito, €. 58,12 mediazione civile obbligatoria), rimborso forfettario 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone, definitivamente, a carico in solido, della
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ) e del dott. P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto del C.F._2
28/03/2025, da versare a favore dell'Erario, a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e di C.T.P. di parte attrice, con rimborso nei confronti dell'attore di acconti eventualmente già versati.
Pisa, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Eleonora Polidori
19
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Eleonora Polidori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4233 /2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “responsabilità professionale medico sanitaria”
Vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ROMEO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Gioacchino Ventura n.5, presso lo studio del difensore.
ATTORE
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MORELLI LUCIANO e Avv. PANCANI P.IVA_1
ALBERTO, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Borgo Stretto n.46, presso lo studio dell'Avv. Pepe Elena.
CONVENUTA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._2
MAGNI FRANCESCO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Caio
Mario n.27 presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Attore:
1 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa Nel merito: A.
Ritenere e dichiarare la responsabilità solidale del Dott. e della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella determinazione dell'evento dannoso per cui è causa, riconducibili a colpa medica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del Cod. Civ., nonché dell'art.2043 c.c.; B.
Conseguentemente condannare il Dott. e della Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...] pagamento in favore dell'odierno attore Sig. , della complessiva somma di euro Parte_1
788.517,00 o quella diversa somma che il Giudicante Vorrà determinare, per i danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali, causati dalla colposa attività sanitaria posta in essere dal dott.
nonché dagli altri sanitari della casa di cure convenuta, oltre interessi legali Controparte_2
e rivalutazione monetaria dal fatto fino al soddisfo o quella diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia;
C. Condannare i convenuti alle spese per l'attività stragiudiziale sostenuta dal sig.
per la tutela delle proprie ragioni, in essa inclusa l'attività di mediazione Parte_1 obbligatoria;
D. Condannare i convenuti al pagamento delle spese, anche generali e competenze del presente giudizio, nonché delle ulteriore spese e competenze per diritti successivi al deposito della sentenza (l'attività espletata nell'intervallo tra la liquidazione, contenuta nel titolo, e le successive iniziative del creditore per far valere quanto statuito a favore dello stesso, va remunerata e pertanto le somme per spese, onorari e diritti successivi, giusta sentenza nr. 13482 del 20.06.2011 della
Suprema Corte di Cassazione, vanno poste a carico della parte soccombente) e per tali somme si richiede il pagamento con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.” [come da Atto di citazione del 10/10/2019]. “Si conclude, pertanto, per l'accoglimento delle domande tutte formulate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi ritualmente depositati ai sensi dell'art.183 VI comma c.p.c. e si chiede il rigetto di tutte le domande, eccezioni e difese formulate dalle parti convenute, rimaste tutte prive di riscontro probatorio. Con vittoria di spese e competenze processuali.” [come da Note scritte del 09/10/2024]
Convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:- respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata, essendo inesistente il nesso eziologico tra i pretesi danni
e l'intervento ambulatoriale;
in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, previa declaratoria che la responsabilità è integralmente ascrivibile al medico libero professionista dr.
, ai sensi dell'art. 2055 c.c. e comunque in forza di espresso patto contrattuale tra le parti, CP_2 dichiarare il dr. tenuto a rilevare indenne la comparente da Controparte_2 CP_1 quanto fosse tenuta a pagare all'attore anche per le spese di lite;
per l'effetto respingere la domanda trasversale di manleva svolta dal medico. Con vittoria di spese, competenze e rimborso forfettario”.
[come da Note scritte del 10/10/2024]
Convenuto:
“insiste altresì nell'emettersi ordine di esibizione nei confronti della Controparte_1
della polizza di assicurazione per la responsabilità civile sottoscritta con
[...]
n. 4703230004, come richiesto con la memoria 183 n. 2 c.p.c.; in ogni caso, senza rinuncia CP_3 alle superiori istanze, precisa le seguenti. c o n c l u s i o n i Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, I) respingere le domande proposte dal sig. Pt_1
2 perché prescritte, inammissibili, nulle e, comunque, del tutto infondate in fatto ed in diritto Parte_1
e respingere le domande di manleva/regresso avanzate dalla Controparte_1
perché inammissibili, nulle e comunque infondate per tutte le ragioni esposte nei
[...] prece-denti scritti;
II) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti del dott. : a) respingere la domanda di risarcimento danni così come formulata CP_2 perché infondata per tutte le ragioni meglio spiegate nei precedenti scritti;
b) accertare che la
in persona del legale rapp.te pro tempore Controparte_1 deve tenere indenne e manlevare il dott. da ogni condanna e da ogni somma che questo CP_2 dovesse essere tenuto a corrispondere in favore dell'attore e condannare la stessa a manlevare il dott. da ogni condanna che dovesse essere pronunciata nei suoi confronti;
d) in via gradata: CP_2 ripartire la non creduta condanna del dott. con la CP_2 Controparte_1
in parti uguali ovvero nella diversa, inferiore misura cui è tenuto il dott. e
[...] CP_2 che si chiede di accertare in questa sede ed esclusa la condanna solidale;
ovvero, in caso di condanna solidale, condannare la a rimborsare al dott. , le somme che lo stessa fosse CP_1 CP_2 costretto a versare in eccesso alla quota cui è tenuto.” [come da Note scritte del 08/10/2024]
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 10/10/2019, il sig. ha evocato in giudizio dinanzi Parte_1 il Tribunale di Pisa la e il Controparte_1
dott. , chiedendone la condanna per la determinazione dell'evento Controparte_2
dannoso come di seguito precisato, riconducibile a colpa medica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 del Cod. Civ., nonché dell'art.2043 c.c., oltre alle spese per l'attività stragiudiziale sostenuta dall'attore compresa l'attività di mediazione obbligatoria, oltre alle spese di lite.
L'attore, a sostegno della propria domanda, allegava quanto segue:
- In data 12/02/2008 si sottoponeva, in OD, ad un intervento di “facoemulsificazione con impianto di lenticolo artificiale in camera posteriore” eseguito dal dott.
[...]
, presso la casa di cura chirurgica della CP_2 Controparte_1
di Pisa, cui seguiva, a distanza di 15 giorni, lo stesso tipo di intervento
[...]
in OS. In occasione del controllo, il dott. , riscontrando sempre la presenza CP_2
di un astigmatismo di grado elevato in OO, consigliava di eseguire in OO un nuovo intervento di incisioni arciformi in quanto intervento più sicuro;
- In data 18/12/2008 l'attore era sottoposto ad intervento di incisioni arciformi;
il sig. accusava un dolore improvviso e lancinante ci seguiva la somministrazione Parte_1 da parte dei sanitari di ansiolitici per continuare l'intervento. Il giorno successivo il
3 dott. lo visitava e lo rassicurava sulla regolarità del decorso;
l'attore faceva CP_2
così ritorno a Palermo;
- Dopo tre giorni dall'intervento, il sig. accusava una gravissima riduzione Parte_1 dell'acuità visiva dell'occhio sinistro che appariva “infossato”, cui seguiva un'infiltrazione di cortisone da parte del dott. che lo seguiva per circa un CP_2 anno al fine di ripristinare il tono dell'occhio sinistro;
- In data 26/10/2010, l'attore era sottoposto ad impianto di membrana amniotica, per migliorare lo stato della cornea, con terapia anche ipotonizzante per un ipertono.
- In data 09/12/2010, il sig. si sottoponeva in OS ad un nuovo intervento di Parte_1
PK presso l'ospedale Maggiore di Bologna, su indicazione del dott. perché CP_2
le condizioni cliniche non miglioravano. Successivamente, manifestatosi un gravissimo ipertono, veniva sottoposto urgentemente ad impianto drenante (valvola di NO) in data 07.04.2011 ma, dopo circa una settimana dalla rimozione dei punti di sutura alla valvola, l'occhio sinistro collassava. Si recava quindi presso l'ospedale Villa Sofia di Palermo.
- Successivamente, si recava di nuovo dal dott. che lo sottoponeva ad un Per_1
nuovo intervento DSAEK (trapianto di endotelio corneale) effettuato in data
05.09.2012 per problemi subentrati a livello del lembo corneale impiantato. L'ultimo controllo a Bologna veniva effettuato nel 2014;
- L'attore si sottoponeva a saltuari controlli oculistici a causa di uno stato depressivo causato dalle vicissitudini sopra esposte e che lo hanno costretto ad assumere continuativamente antidepressivi e ansiolitici, lamentando in OS acuità visiva abolita, con secchezza e senso di corpo estraneo, in OD dolore e stanchezza, instilla in OO sostituti lacrimali con frequente cefalea.
- A seguito di tali eventi, l'attore si rivolgeva alla dott.ssa medico Controparte_4
legale, per una consulenza dalla quale emergeva come la perdita del visus all'occhio sinistro ed il peggioramento del visus all'occhio destro era stata dovuta ad imperizia e negligenza del Dott. e dello staff sanitario operativo presso la convenuta CP_2
essendo state utilizzate strategie terapeutiche e chirurgiche non CP_5
adeguate per la correzione di un astigmatismo elevato e della miopizzazione secondario a PK con senescenza e sofferenza del lembo, obsolete e pericolose, che,
4 per i motivi di cui alla valutazione medico legale, possono causare frequentemente le scompenso corneale, specialmente in lembi senescenti.
- Con raccomandata a.r., in data 07.07.2016, indirizzata alla convenuta
[...]
ed al Dott. , veniva Controparte_1 Controparte_2
formalmente avviato il processo istruttorio liquidativo e la moratoria è stata da questi regolarmente ricevuta;
il giorno 11.10.2017, nel silenzio dei convenuti, veniva regolarmente esperita la procedura di mediazione con esito negativo a causa della indisponibilità dei convenuti alla risoluzione bonaria della controversia.
L'attore è stato ammesso, provvisoriamente, al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa n.269/2019 del
02/09/2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17/01/2020, si costituiva in giudizio la
[...]
contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto e prodotto da parte attrice, rilevando che ogni responsabilità era da ascrivere al medico che eseguì l'operazione. In particolare, allegava quanto segue:
- Il dott. non era un dipendente della Casa di cura bensì operava ivi in regime CP_2
libero professionale, portando i propri pazienti anche da fuori regione, come in questa vicenda;
trattavasi, quindi, di prestazione ambulatoriale non riferibile alla struttura.
- Sulle conseguenze dell'evento, la convenuta contestava la quantificazione avversaria, dato che i problemi di riduzione del visus erano comparsi su soggetto già gravato da pesanti patologie oculistiche;
allegava che, comunque, la liquidazione dell'eventuale danno avrebbe dovuto essere effettuata secondo l'art. 3 Legge 189/2012, che fa riferimento agli artt. 138 e 139 D. Lgs. 209/2005. Deduceva, infine, che il danno biologico era stato quantificato in maniera esorbitante, tenuto conto anche del generale stato di salute dell'apparato visivo dell'attore e del fatto che si tratta di malattie che si aggravano progressivamente, con il procedere dell'età del paziente.
- La convenuta, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, previa declaratoria che la responsabilità era integralmente ascrivibile al medico libero professionista dr. , ai sensi dell'art. 2055 c.c. e comunque in forza di espresso CP_2
patto contrattuale tra le parti, chiedeva dichiarare il dr. tenuto Controparte_2
5 a rilevare indenne la comparente Casa di da quanto fosse tenuta a pagare CP_1 all'attore anche per le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12/03/2020, si costituiva in giudizio il dott.
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e preteso in quanto Controparte_2
inammissibile, comunque infondato in fatto ed in diritto. Il convenuto eccepiva l'inammissibilità, nullità e in fondatezza delle pretese attoree;
in particolare allegava che:
- Il paziente aveva sottoscritto un ampio e duplice consenso informato all'intervento nel quale era espressamente indicata, quale complicanza post operatoria, cheratopatia bollosa ipertono e scompenso corneale;
- Il paziente era giunto alle sue cure perché affetto da severe complicanze oculari: cataratta in entrambi gli occhi, astigmatismo di grado elevato e intolleranza a lenti a contatto. Atteso lo stato clinico, su istanza e in accordo col paziente, lo specialista conveniva di procedere agli interventi di cataratta. Per abbattere l'astigmatismo in
OO riscontrato successivamente agli interventi di cataratta, il dott. CP_2
effettuava resezione cuneiforme, seguendo i protocolli. Solo in un secondo tempo, il lembo trapiantato in OS è andato incontro a scompenso corneale, possibile complicanza del trapianto corneale. È seguito, nell'ottobre 2010, l'impianto della membrana amniotica in OS nel tentativo di recuperare lo scompenso, da parte del convenuto.
- In riferimento agli interventi chirurgici successivi, il convenuto allegava che erano eziologicamente ricondotti alla patologia del paziente, senza alcun nesso causale tra l'attività del medico e gli eventi, palesando, eventualmente, un danno se non in termini differenziali ossia di maggior danno.
- Il convenuto, inoltre, evidenziava di rispondere, eventualmente, soltanto per il suo operato e non anche per quello di altri, all'interno della struttura sanitaria. Infine, contestava la domanda di rivalsa/regresso proposta dalla struttura nei confronti del medico, essendo inammissibile e infondata. Il convenuto allegava che la struttura, secondo una lettura coordinata degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., era tenuta a manlevare il proprio medico (salva l'ipotesi, che non ricorre nella specie, di colpa grave), e formulava domanda di condanna della struttura a manlevare e tenere indenne il medico.
6 Concessi i termini delle memorie ex art.183 comma VI c.p.c., questo Giudice con ordinanza del 15/09/2021 ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto, richiesto da parte attrice, ed all'udienza del 17/11/2021 disponeva la Consulenza Tecnica d'Ufficio; cui seguiva il deposito della relazione finale con successiva integrazione disposta in base al provvedimento del 08/01/2024. Con ordinanza del 17/05/2024, ammetteva la prova testimoniale chiesta dalla convenuta e rinvia per l'escussione Controparte_1
dinanzi al G.O.
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale e prove orali.
Con provvedimento del 20/08/2024, questo giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.; con ordinanza del
11/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con decreto del 28/03/2025, veniva liquidato il compenso al collegio dei Consulenti Tecnici di Ufficio, tenuta conto la complessità dell'operato.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, occorre collocare temporalmente gli eventi ai fini dell'applicazione delle regole di giudizio in materia di responsabilità medica.
I fatti di causa si sono verificati negli anni 2008-2010, quindi prima dell'entrata in vigore della L.24/2017 cd. Legge Gelli Bianco e della L.189/2012 cd. Legge Balduzzi, entrambe prive di applicazione retroattiva “a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (per tale ultimo principio, funditus, Cassazione Sez.3, sentenza in causa R.G. n.05361/2017 deliberata all'udienza del 04/07/2019, depositata in pari data della presente)” (Cass. Civ. Sez.III n.28994/2019).
Occorre, inoltre, delibare sull'eccezione di prescrizione sollevata, tempestivamente, dal convenuto il quale ha allegato che la condotta oggetto di contestazione posta in essere dal dott. risale all'anno 2010 ma la prima istanza di risarcimento danno è stata avanzata CP_2 dall'attore soltanto nel luglio 2016, oltre il termine quinquennale, trattandosi di un rapporto
7 contrattuale. Parte convenuta contesta la ricostruzione attorea e deduce lo spostamento in avanti del termine di prescrizione, decorrente dal momento in cui il paziente stesso ha avuto contezza scientifica della responsabilità del dott. , ossia dalla data di redazione della CP_2
perizia medico legale di parte del 28/06/2016.
Deve infatti trovare applicazione il “principio di diritto - assolutamente pacifico e consolidato - secondo il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico- chirurgica decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo (Cass., Sez. Un., 11/01/2008, nn.
576, 577, 578, 579, 580, 581; Cass.23/09/2013, n. 21715; Cass. 26/05/2021, n. 14470)”
(Cass. Civ. ordinanza n.29760/2022), con riserva del solo Giudice del merito della ricostruzione degli eventi e della valutazione delle risultanze probatorie.
Tutto ciò considerato, prendendo le mosse dalle allegazioni delle parti e dall'excursus storico dei fatti ricostruito anche nella Relazione di consulenza tecnica di ufficio, emerge con evidenza la sorveglianza attiva del paziente sulle proprie condizioni di salute, provata anche documentalmente.
Ai fini della decisione, quindi, è dirimente la ricostruzione dei fatti oggetto di analisi tecnica da parte del collegio peritale composto dal medico legale e dallo specialista, ripercorsa con accuratezza nella relazione.
Il OR , affetto da miopia e cheratocono, eseguiva ad Antibes trapianto Parte_1
per Cheratoplastica Perforante (PK) in Odx il 12-11-1985 e in Osx il 03-09-1987. In data 29-
01-2008, a Palermo, si recava a visita dal Dott. per sopraggiunta Persona_2 intolleranza all'uso di LAC (Lenti A Contatto) e per valutare eventuale intervento di correzione del vizio refrattivo. Lo specialista consigliava quindi l'esecuzione di intervento chirurgico di sostituzione bilaterale del cristallino per correzione del vizio refrattivo in considerazione sia della grave intolleranza alle LAC che per il ridotto visus con cui il Paziente conviveva. (Sulla base del residuo difetto astigmatico, sarebbe stato da valutare successivamente un eventuale trattamento dei difetti di refrazione mediante fotoablazione -
Laser ad Eccimerisulla base del residuo difetto astigmatico).
8 Il Paziente veniva quindi inviato alla ” in Pisa per Controparte_1
l'esecuzione dell'intervento ove, in data 11-02-2008 veniva ricoverato con diagnosi di
“Visita e diagnostica ambulatoriale pre-operatoria. In OO grave intolleranza alle LAC”. In data 12-02-2008 il Sig. veniva ricoverato ed il Dott. , posta diagnosi di Parte_1 CP_2
Parte
“Cataratta complicata da Cheratoplastica Perforante”, previo consenso informato
(Società Oftalmologica Italiana), alle ore 7,30 effettuava un intervento in Od di
Facoemulsificazione con accesso temporale mm 3, impianto di IOL in camera posteriore
(Intra Ocular Lens -lente intraoculare artificiale per ripristinare il potere rifrattivo di una lente naturale) e apposizione di apertura corneale per ridurre l'astigmatismo. In data 13-02-2008 il
Paziente, secondo programma, si presentava in Clinica per essere sottoposto ad intervento di cataratta in Os ma per temporanea defaillance del dispositivo l'intervento veniva rimandato.
Il giorno 17-12-2008 il OR alle ore 7.34, veniva nuovamente ricoverato presso Parte_1 la “ ” con diagnosi: “Od Astigmatismo elevato in trapianto Controparte_1 di cornea” con dato all'Autorefrattometro di sf+3.50- cil-8,25 ax 100°” (in tale occasione non vi è una valutazione del visus). All'esame del segmento anteriore si rilevava Pseudoafachia in OO con Yag Laser bilateralmente. Non è presente agli atti la conta endoteliale.
Veniva effettuato intervento in Od: resezione cuneiforme infero-temporale in sede limbica di
4 mm, due incisioni arciformi in cornea chiara pre-lenticolare. In data 18-12-2008, alle ore
7.57, in regime di Day Hospital il OR accedeva presso la “ Parte_1 Controparte_1
” con diagnosi di: “Astigmatismo in Os con dato all'Autorefrattometro di
[...]
sf+3.50- cil-7,25 ax 90°” (in tale occasione non vi è una valutazione del visus).
Veniva praticato lo stesso tipo di intervento già eseguito sull'occhio controlaterale (che aveva decorso regolare). Non è presente agli atti la conta endoteliale.
Successivamente, in data 26-10-2010, alle ore 7.54, in regime di day Hospital il OR accedeva presso la “ ” con diagnosi di: “Os Parte_1 Controparte_1
scompenso corneale in esiti di Cheratoplastica perforante (cheratopatia bollosa)”.
All'ingresso presentava un dato di Autorefrattometro: in Od di sf+3- cil-5 ax 8; Os non rilevabile. Viene eseguito l'intervento con posizionamento di membrana amniotica suturata al limbus con punti staccati. Applicazione di LAC terapeutica e medicazione con coll.
Antibiotico. Il decorso post-operatorio regolare, i valori pressori si normalizzavano.
9 Seguivano controlli in ambiente oculistico e regime ambulatoriale (relativamente ai quali non vi è documentazione in atti) ed il Paziente veniva inviato alla U.O. di Oculistica dell'Ospedale Maggiore di Bologna: *Primo ricovero in data 07-12-2010 (eseguito trapianto di cornea in Os). *Secondo ricovero in data 06-04-2011 Diagnosi: Os ipertono in esiti di PK.
In data 07-04-2010 intervento di impianto di Valvola di NO (valvola drenante per il trattamento del glaucoma avanzato o in caso di fallimento di trabeculectomia).
*Terzo ricovero in data 04-09-2012. Diagnosi: Os scompenso corneale in esiti di PK. In data
05-09-2012 intervento di DSAEK (trapianto di endotelio corneale (cheratoplastica endoteliale).
Gli interventi effettuati successivamente sono stati: il 26-10-2010 presso la
[...]
(Intervento di impianto Controparte_6
di membrana amniotica in Os), il 07-12-2010 presso la U.O. di Oculistica del “Presidio
Ospedaliero Bellaria-Maggiore”-Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi -AUSL Bologna, il 06-
04-2011 presso la U.O. di Oculistica del “Presidio Ospedaliero Bellaria- Maggiore”-
Ospedale Maggiore C.A. Pizzardi -AUSL Bologna (impianto di Valvola di NO), il 05-
09-2012 presso la U.O. di Oculistica del “Presidio Ospedaliero Bellaria-Maggiore”-Ospedale
Maggiore C.A.Pizzardi -AUSL Bologna (Os trapianto in Os di endotelio 9 mm secondo tecnica DSAEK).
Dopo l'intervento di impianto drenante (valvola di Moteno) del 07/04/2011, a distanza di circa una settimana dalla rimozione dei punti di sutura della valvola, l'occhio sinistro è collassato;
il 05/09/2012 veniva sottoposto ad un nuovo intervento DSAEK (trapianto di endotelio corneale) per problemi del lembo corneale impiantato.
Dopo gli ultimi controlli riferiti al 2014, poi interrotti per un riferito stato depressivo dovuto alle condizioni di salute, l'attore si è recato, nel 2016, presso uno specialista per una consulenza, cui ha fatto seguito l'affermazione di un danno riportato e causalmente riferito all'operato del chirurgo oculista, convenuto, in occasione delle prestazioni presso la Casa di cura, altra parte convenuta, ove ha espletato l'attività medica.
La lettera di messa in mora con finalità interruttiva della prescrizione è stata ricevuta da entrambi i convenuti in data 12/07/2016 (avvisi di ricevimento depositati in atti dall'attore quali produzioni dell'atto introduttivo).
10 Considerato tutto quanto sopra, quindi, l'eccezione di prescrizione avanzata dal medico convenuto è del tutto infondata e, quindi, va rigettata in quanto soltanto successivamente ai primi interventi chirurgici è emerso, per il paziente, la conoscenza della riferibilità delle proprie condizioni cliniche all'operato dei convenuti, non essendo prima, altrimenti, individuabile da parte dell'attore.
Nel merito, deve rilevarsi innanzitutto che la scelta della tipologia di intervento, ossia la cataratta bilaterale a scopo correttivo, è stata condivisibilmente ritenuta corretta dal collegio dei CTU in quanto eseguita su paziente già affetto da miopia in entrambi gli occhi, oltre ad astigmatismo elevati, associati ad intolleranza alle lenti a contatto, e avendo già subito un intervento di cataratta bilaterale a scopo correttivo.
In particolare, per gli interventi del 12 (occhio destro) e 15 febbraio 2008 (occhio sinistro) eseguiti presso la Controparte_6 di Pisa, i CC.TT.UU. hanno rilevato che: “ • gli esami pre-operatori somministrati consentivano allo specialista di mettere in atto il tipo di intervento praticato;
• era stata eseguito l'indagine relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (1); • il Consenso Informato, redatto in base alle direttive della “Società
Oftalmologica Italiana”e rilasciato in cartella era esteso ed esaustivo” (pag.11 Relazione).
In relazione, invero, agli interventi di correzione dell'astigmatismo effettuati nel dicembre
2008 è stato evidenziato che: “• il Consenso risultava generico e non esaustivo relativamente alle complicazioni che si sarebbero potute verificare intervenendo su organi visivi già sottoposti ad intervento di Cheratoplastica Perforante e di Cataratta con impianto di IOL;
• dall'operatore non era stata eseguita una valutazione del visus (essendo presente solo il riferimento dell'autorefrattometro-sistema diagnostico computerizzato usato per determinare il difetto refrattivo di un occhio in maniera oggettiva); • non è riscontrabile documentazione relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (2). • L'intervento di resezione a cuneo in sede limbare eseguito era di rara e difficile esecuzione” (pag.11 Relazione).
Gli interventi effettuati successivamente, ossia dal 26-10-2010, sono stati attuati per trattare una “condizione clinica ormai compromessa 'a cascata'” secondo la valutazione degli specialisti CC.TT.UU. (pag.12 Relazione).
11 In particolare, dall'analisi tecnica compiuta dai CC.TT.UU. sugli interventi per cui è vertenza, è stato rilevato che: “l'intervento eseguito dal Dott. e finalizzato alla CP_2 correzione dell'astigmatismo residuo, la “cheratotomia arciforme” può essere considerata intervento di routine mentre la “resezione a cuneo in sede limbare”, sommariamente descritta nella cartella clinica, è un atto chirurgico di rara e difficile esecuzione ed il cui risultato ai fini della correzione del difetto visivo è molto imprevedibile. In aggiunta si deve considerare che qualsiasi tipo di intervento correttivo di un elevato astigmatismo post- cheratoplastica può indurre una iperemia reattiva nella cornea ospite e conseguente perdita endoteliale;
ovviamente tale perdita sarà tanto più importante quanto maggiore sarà stato il coinvolgimento chirurgico dei tessuti. Nello specifico, si ritiene che l'Operatore abbia agito con imprudenza. • La lesione dell'integrità psicofisica denunciata e riscontrata è in nesso causale con i fatti denunciati: il suddetto atto medico ha determinato un peggioramento nelle condizioni di salute del paziente. • Sono derivati al paziente postumi permanenti, con situazione visiva in Os di percezione luce. Tale condizione è definitiva e non suscettibile di miglioramento” (pagg.11 e 12 Relazione).
Gli ausiliari del Giudice hanno valutato, in base alla documentazione in atti, considerato l'arco temporale tra l'intervento di dicembre 2008 ed i successivi trattamenti, un periodo di danno biologico di almeno sei mesi, di cui un mese al 75%, tre mesi al 50% ed i restanti successivi al 25%.
Sulla quantificazione del danno, infine, è stata valutata la condizione del paziente al momento dei fatti: “Considerato lo “stato anteriore” del dante causa, con riferimento ai barèmes di uso comune e di maggiore autorevolezza nella pratica medico legale (*), intendendo per
"salute" lo stato di benessere psico-fisico dell'Individuo, si ritiene di valutare il "Danno alla
Salute" patito dal OR in 25 punti percentuali. -Sono documentate e Parte_1
ritenute congrue spese mediche per un totale di euro 500,2 relative alla Consulenza della
Dott.ssa (ricevuta n.54 del 05-02-2018)” (pag. 13 Relazione). Controparte_4
Molteplici sono state le osservazioni sollevate dal Consulente Tecnico del convenuto, cui hanno fatto seguito precisazioni e disquisizioni inerenti le tecniche chirurgiche, la rilevanza attribuita alla documentazione clinica della conta endoteliale, assente nel caso di specie, in quanto “dopo un intervento di facoemulsificazione per cataratta con impianto di lente e prima di qualsiasi altro tipo di intervento sulla cornea, il conoscere la morfologia cellulare
12 e la “conta endoteliale “sia condizione indispensabile per l'operatore e doverosa verso il paziente. È infatti assolutamente inconfutabile che ogni intervento di facoemulsificazione con impianto di Iol produca in ogni paziente una perdita endoteliale (cioè della barriera fisiologica interposta fra cornea e umor acqueo). Questo si verifica, a maggior ragione, in cornee trapiantate (come nel caso in esame) quindi già sottoposte a precedente stress chirurgico.” (pag.16 Relazione). Importanti anche le altre osservazioni, che hanno rappresentato l'occasione per i CC.TT.UU. per esplicitare ulteriormente quanto già asserito:
“Affermiamo che è risaputo, e bene ha fatto il CTP a sottolinearlo, che una cheratoplastica perforante difficilmente è eterna (le percentuali sopra riportate dall'estensore delle osservazioni sono infatti corrette); quindi, stando così le cose, perché si è deciso di eseguire su cornee trapiantate (la destra il 12-12-1985 e la sinistra il 03-09-1987) non uno bensì due interventi correttivi su ciascun occhio per astigmatismo elevato? Va considerata l'assenza di rilievi circa lo stato effettivo dell'endotelio corneale di ciascun occhio, la differente profondità delle incisioni, l'asportazione di un cuneo in una zona, quella limbare, essenziale per il normale trofismo del tessuto corneale. Per quanto sopra detto, il rischio di insuccesso operatorio era notevolmente aumentato e l'esito negativo doveva essere messo in conto (a riguardo nulla è riportato nel “consenso informato” relativo agli interventi eseguiti per astigmatismo e allegati in cartella)” (pag.17 Relazione).
In particolare, il collegio peritale ha, chiaramente, espresso la propria valutazione specialistica nel senso che l'acuità visiva del 29/01/2008 e la refrazione presente in ciascun occhio, unitamente all'importanza del requisito visivo, ha permesso di sostenere che l'occhio sinistro, al momento dell'introduzione della causa, ridotto alla sola percezione della luce, era
“l'occhio migliore cioè quello dominante. Da questo derivava la fondamentale necessità, per il paziente e per l'oculista, di dover valutare e misurare l'efficacia di quanto era stato eseguito rapportando la funzionalità dell'organo antecedente a quella successiva all'intervento: dunque quale fosse il quadro visivo ottenuto, tenuto conto che le finalità Part dell'intervento di estrazione del cristallino del signor erano solo ed esclusivamente refrattive, volte cioè alla correzione del difetto di vista miopico associato ad astigmatismo.
Poiché questo veniva eseguito su una pregressa cheratoplastica perforante (ancorpiù in quanto datata di alcuni anni) si imponeva una accorta, meticolosa, completa valutazione pre-operatoria -comprendendo tra le altre la conta delle cellule endoteliali- al fine di
13 stabilire prima e dopo gli interventi eseguiti quale potesse essere stato l'impatto, quali le possibili conseguenze che quegli atti chirurgici di estrazione del cristallino avrebbero potuto avere e quali le accortezze da adottare nella fase intra-operatoria per ridurre al minimo il trauma chirurgico sull'endotelio corneale. È fuorviante sostenere che poca o nessuna importanza avrebbe avuto lo stabilire quale fosse la densità delle cellule endoteliali dopo
l'intervento di estrazione del cristallino ed i successivi atti chirurgici” (pag.18 Relazione).
Anche in punto di consenso informato appare emergere una grave lacuna in riferimento all'intervento di correzione dell'astigmatismo con conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.
I CC.TT.UU. hanno quindi concluso affermando, quindi, il “giudizio di imprudenza da parte dell'operatore per avere effettuato su ogni occhio, in cornee trapiantate, due interventi per correzione di astigmatismo e di negligenza per avere omesso di eseguire la conta endoteliale dopo l'intervento di cataratta con impianto di Iol e prima degli interventi finalizzati alla correzione dell'astigmatismo” (pag.18 Relazione).
In particolare, i CC..TT.UU. hanno rilevato che: “• non è riscontrabile documentazione relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (2). •
L'intervento di resezione a cuneo in sede limbare eseguito era di rara e difficile esecuzione.
(1) L'endotelio corneale, ultimo dei cinque strati che compongono la cornea, svolge una funzione fondamentale nel mantenere la trasparenza corneale agendo da barriera nei confronti dell'umor acqueo con il quale è a contatto;
una sua compromissione può produrre la perdita della trasparenza e lo scompenso corneale. Da ciò deriva l'importanza di verificare e conoscere sia la morfologia che la densità (conta) delle cellule che lo compongono. (2) Tale rilievo riveste fondamentale importanza nel caso in esame poiché
l'atto chirurgico, complesso, veniva effettuato su occhi già sottoposti ad intervento di
Cheratoplastica Perforante (Tecnica di trapianto in cui la cornea malata viene sostituita da una da donatore sano) ed a successivo di Facoemulsificazione con impianto di IOL
(frammentazione ad ultrasuoni del cristallino opacizzato, rimozione e sostituzione con una lente intraoculare-IOL)” (pag.11 Relazione). Inoltre, hanno delineato le condotte di parte convenuta integranti imprudenza e negligenza: “non è riscontrabile documentazione relativa alla morfologia ed alla conta delle cellule dell'endotelio in entrambi gli occhi (tali rilievi costituiscono connotati di negligenza); • l'intervento eseguito dal Dott. e finalizzato CP_2
14 alla correzione dell'astigmatismo residuo, la “cheratotomia arciforme” può essere considerata intervento di routine mentre la “resezione a cuneo in sede limbare”, sommariamente descritta nella cartella clinica, è un atto chirurgico di rara e difficile esecuzione ed il cui risultato ai fini della correzione del difetto visivo è molto imprevedibile.
In aggiunta si deve considerare che qualsiasi tipo di intervento correttivo di un elevato astigmatismo post- cheratoplastica può indurre una iperemia reattiva nella cornea ospite e conseguente perdita endoteliale;
ovviamente tale perdita sarà tanto più importante quanto maggiore sarà stato il coinvolgimento chirurgico dei tessuti. Nello specifico, si ritiene che
l'Operatore abbia agito con imprudenza. • La lesione dell'integrità psicofisica denunciata e riscontrata è in nesso causale con i fatti denunciati: il suddetto atto medico ha determinato un peggioramento nelle condizioni di salute del paziente. • Sono derivati al paziente postumi permanenti, con situazione visiva in Os di percezione luce. Tale condizione è definitiva e non suscettibile di miglioramento” (pag. 13 Relazione).
Quando i CC.TT.UU. evidenziano che l'intervento di resezione a cuneo in sede limbare è un atto chirurgico di rara e difficile esecuzione ed il cui risultato ai fini della correzione del difetto visivo è molto imprevedibile, qualificano come imprudente l'operato del medico;
cui segue l'applicazione dei principi in materia: “Premessa, ovviamente, la nota regola di questa
Corte in tema di colpa lieve: vale ad escludere responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità
(almeno da Cass. 4152 del 1995 in poi)” (Cass. Civ. Sez. III n.4905/2022). Del tutto inconsistente quindi il tentativo del medico convenuto di dedurre elementi a proprio favore da tale rilievo.
Il Tribunale, quindi, intende aderire a quanto dedotto nella Relazione dei consulenti tecnici di ufficio, ritenuta esente da vizi, condivisibile per l'accuratezza e minuziosità degli accertamenti oltre che per la compiutezza dell'analisi tecnica specialistica, così disattendendo anche le istanze del medico convenuto di rinnovo della perizia perché asseritamente ritenuta errata ed inattendibile;
trattasi di argomentazioni infondate ed inconferenti, così come emerso anche dalle risultanze della C.T.U. a seguito delle osservazioni del consulente di parte convenuta.
15 Accertata la responsabilità del medico convenuto, occorre vagliare la posizione della struttura sanitaria anch'essa convenuta.
All'udienza del 19/06/2024, è stato escusso l'unico testimone ammesso, salvo una rinuncia;
si è trattato del direttore tecnico della di cura, convenuta, a far data dal 1993, medico il CP_1 quale ha riferito che il medico convenuto, dott. , era responsabile dell'unità operativa CP_2
di oculistica, fino a prima della pandemia Covid-19. In riferimento ai rapporti tra il medico e la struttura, ha dichiarato che il primo “veniva solo ad operare, tutte le visite ambulatoriali le faceva nei suoi studi privati. ADR Lo so perché la struttura è una struttura convenzionata ed il professionista che visita in struttura percepisce al netto pochi euro” ed inoltre che
“quando il dr. visitava privatamente faceva l'elenco delle persone e degli interventi CP_2
e poi li comunicava alla Suora che provvedeva a chiamare le persone per operarsi nella struttura. Il dr. prenotava presso la Struttura la sala operatoria ed anche gli esami CP_2 ambulatoriali oculistici ADR era la responsabile della sala operatoria”. Pt_4
Deve anche nel caso di specie ribadirsi “il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”
(Cass., 11/11/2019, n. 28987, v. anche Cass. Sez. III, n.34516/2023).
L'unica prova testimoniale, proprio sulla questione del rapporto medico-struttura, ha fornito elementi ulteriori che conducono verso un'inevitabile configurazione di unicità tra le posizioni dei due convenuti rispetto al danno riportato dal paziente;
infatti, il testimone, direttore tecnico della , nel delineare la posizione del medico convenuto, ha, CP_1 espressamente, enunciato che costui è stato responsabile dell'unità operativa oculistica della struttura fino a prima della pandemia covid 19, in questo modo evidenziando un preciso rapporto sia medico-struttura sia medico e struttura -paziente, tutt'altro che meramente occasionale o logistico.
16 Tutto ciò considerato, deve ritenersi pienamente accertata anche la responsabilità a carico della struttura.
Sul quantum, all'esito delle indicazioni specialistiche sul punto da parte degli ausiliari del
Giudice, è emerso un danno da inabilità temporanea di sei mesi, di cui un mese al 75%, tre mesi al 50% ed i restanti successivi al 25%, e un danno biologico quantificato in 25 punti percentuali, già considerato lo stato anteriore del paziente.
Parte attrice ha chiesto anche di valutare l'impatto dei postumi sulla capacità lavorativa, il danno da sofferenza morale oltre il danno esistenziale, voci cumulabili, asserendo che data la propria condizione di salute dovuta al danno oculistico riportato, l'attore ha azzerato le attività sociali e relazioni per un lunghissimo periodo, ridotte oggi all'ambiente familiare a causa della limitata capacità di spostamento.
Sul punto, invero, l'attore nulla ha né allegato né tanto meno provato, né tramite produzioni documentali mediche attestanti le condizioni personali connesse al danno biologico riportato, né tramite prova testimoniale, essendo inconferenti le allegazioni sul punto contenute nella relazione medico-legale di parte depositata unitamente all'atto di citazione. Infatti, la relazione tecnica di parte non può avere valore probatorio in assenza di allegazioni specifiche negli atti difensivi e di prove.
Anche la richiesta di personalizzazione non trova alcun riscontro probatorio, non potendo risolversi in un automatismo, in quanto è prodromico l'accertamento di condizioni eccezionali ulteriori a fronte di quelle normalmente già conseguenti al danno, espressione quindi di ciò che fa parte degli eventi della vita oltre l'ordinario.
Il danno sofferto dall'attore, concludendo, deve essere quantificato tenendo conto, esclusivamente, della lesione del danno biologico, come risulta in applicazione delle Tabelle milanesi, senza alcun riconoscimento a titolo di personalizzazione del danno né altro.
Il danno subito dall'attore, quindi, deve essere così quantificato, tenendo conto dell'età al momento del sinistro di 46 anni, la percentuale di invalidità permanente del 25%, il punto di danno biologico di €. 4.408,86: €.85.4220,00 per il danno non patrimoniale e €.9.487,50 per il danno biologico temporaneo per un totale di €.94.909,50, senza riconoscimento alcuno né di incremento per sofferenza soggettiva (anch'essa non provata) né di personalizzazione. Si aggiungono, infine, le spese mediche documentate di €. 500,2.
17 Al danno così quantificato occorre applicare la rivalutazione e gli interessi legali, trattandosi di debito di valore.
La somma dovuta di €. 94.909,50 è da devalutare alla data della domanda stragiudiziale
(12/07/2016 data della messa in mora) in €.87.393,65, somma da maggiorare di rivalutazione monetaria e interessi compensativi come da Cass. Civ. Sez. Un. n.1712/1995 così giungendosi all'importo finale di €. 116.501,93 oltre interessi legali al saldo (trasformandosi il credito di valore in credito di valuta all'atto della liquidazione).
Aggiunte le spese mediche, la somma totale da risarcire è pari ad €.117.002,13.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore ed alla natura della controversia, tenuto conto dello scaglione di riferimento, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ma senza il dimezzamento Parte_1
dei compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui
“ In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto
a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass.
Sez. II, sentenza n.19 del 3 gennaio 2020)”.
Le spese di CTU liquidate come in corso di causa e CTP attorea, come documentate, devono gravare interamente su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
18 - Accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti
[...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ) e P.IVA_1 CP_2
(C.F. , nell'esecuzione degli interventi eseguiti
[...] C.F._2
dall'anno 2008 dal dott. presso la struttura CP_2 Controparte_1
sul paziente e li condanna, in solido,
[...] Parte_1
al pagamento a favore di , a titolo di risarcimento del danno, della Parte_1 somma complessiva di €. 117.002,13 oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- Condanna, in solido, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
(C.F. ) e (C.F. , a P.IVA_1 Controparte_2 C.F._2
rifondere in favore di delle spese del presente giudizio, da versarsi Parte_1 in favore dell'Erario, a condizione della definitiva ammissione al patrocino a spese dello
Stato, spese che liquida in €. 14.000,00 per compensi, oltre a rimborso per spese vive
(€.1.686,00 C.U. prenotato a debito, €. 58,12 mediazione civile obbligatoria), rimborso forfettario 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone, definitivamente, a carico in solido, della
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ) e del dott. P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto del C.F._2
28/03/2025, da versare a favore dell'Erario, a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e di C.T.P. di parte attrice, con rimborso nei confronti dell'attore di acconti eventualmente già versati.
Pisa, 31 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Eleonora Polidori
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