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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/04/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11938/2013 cui è riunita la causa 8181/2021
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici
Monica Attanasio - Presidente -
Pierpaolo Lanni - Giudice -
Attilio Burti - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11938/2013 promossa da:
(C.F.: ), deceduto in Persona_1 C.F._1 corso di causa e nella quale sono succeduti gli eredi Controparte_1
(C.F.: ) (C.F.: C.F._2 Parte_1
) (c.f.: ) che, C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 ai sensi degli artt. 110 e 302 cod. proc. civ. sino sono costituiti ed hanno proseguito la causa: e sono rappresentati Parte_2 Controparte_1 dall'Avv. Barbara Togni come da procura alle liti depositata dal nuovo difensore il 3/1/22e
- Attori –
Contro
(o, anche, negli “atti”, solo – C.F. Controparte_2 Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3 C.F._6 Per_1
pagina 1 di 25 (C.F. ), CP_4 C.F._7 Controparte_5
(C.F. ) (o, anche, negli “atti”, C.F._8 Parte_3 solo – C.F.: , rappresentati e difesi Parte_3 C.F._9 dall'Avv. Federica Micheli giusta procura alle liti prodotta agli atti del fascicolo teleamtico dal nuovo difensore il 26/5/22;
- Convenuti –
Nonché contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._10 dall'Avv. Silvia Benedetti con mandato successivamente revocato dalla parte giusta revoca del difensore comunicata in atti il 6/4/22
- Convenuta -
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_7 C.F._11
Silvia Bonetti, deceduto in corso di causa, con processo dichiarato interrotto e successivamente riassunto nei confronti degli eredi con notifica fatta ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. con costituzione del curatore dell'eredità giacente
Avv. Luigi Poggi e, a seguito della chiusura dell'eredità giacente, successione ex art. 110 cod. proc. civ. dell'unica erede Controparte_6
- Convenuto –
a cui è stata riunita ex art. 274 cod. proc. civ. la causa di divisione endoesecutiva sub r.g. 8181/2021 che è stata promossa da:
in qualità di procuratrice ex art. 77 cod. proc. civ. di Pt_4 [...]
Controparte_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconnetti come da procura
[...] alle liti in atti
- Attrice -
Nei contro
pagina 2 di 25 (C.F.: ) Controparte_1 C.F._12 Parte_2
(c.f.: ) costituitesi con l'Avv. Barbara Togni CodiceFiscale_4
- Convenute –
Nonché contro
(C.F.: ), Parte_1 C.F._3
- Convenuto contumace –
(o, anche, negli “atti”, solo – C.F. Controparte_2 Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_9
(C.F. ), (C.F.:
[...] C.F._7 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Micheli come da C.F._8 procura alle liti in atti
- Convenuti -
Nonché contro
(C.F. ) Controparte_6 C.F._10
- Convenuta contumace –
Nonché contro
Il Curatore dell' (C.F. ), Avv. Luigi Poggi, di Controparte_10 P.IVA_1
Controparte_7
- Convenuto contumace –
, (p. iva ) Controparte_11 P.IVA_2
- Terzo litisconsorte contumace –
(p. iva ) e per essa quale procuratrice ex art. CP_12 P.IVA_3
77 cod. proc. civ. rappresentata e difesa dagli Parte_5 avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti
- Terza litisconsorte –
pagina 3 di 25 Nonché nei confronti di
Controparte_13
( , rappresentata e difesa dall'Avv.ti Stefano Brendolan e Maria P.IVA_4
Enrica Trivelli come da procura in atti
- TERZA LITISCONSORTE –
Nonché contro
(c.f. ) Controparte_14 C.F._13
- TERZO LITISCONSORTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
pagina 4 di 25 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- Si premette che viene omessa la trattazione dello svolgimento del processo in quanto non costituisce più elemento indispensabile della sentenza e che la motivazione delle questioni di fatto e di diritto rilevanti rispetto alle plurime domande cumulativamente proposte e decise con la presente sentenza parziale viene fatta in osservanza del principio di concisione della motivazione.
1.2.- Si premette, altresì, che, per ragioni di chiarezza espositiva, in considerazione del fatto che le domande che vengono decise con la presente sentenza parziale hanno ad oggetto l'impugnativa di tre distinti ed autonomi atti negoziali compiuti in vita dal de cuius da parte di un erede che afferma la lesione della propria quota di legittima sul patrimonio ereditario Per_2
(pressocché nullo al tempo dell'apertura della successione), la narrazione dei fatti rilevanti viene fatta in modo separato e distinto per ciascuna delle domande che verranno decise con questa sentenza parziale.
2.1.- Ciò posto, , coniuge superstite di morto il Persona_3 Controparte_3
15.10.1991, in data 14.9.1994, ha venduto, con la forma dell'atto pubblico notarile ed alla presenza di due testimoni, la quota indivisa dei 2/3 della nuda proprietà dei terreni edificabili siti in Pastrengo e censiti al N.C.T., mapp. 196 e
197, nonché delle unità immobiliari attualmente censite al F.G. 5, mapp. 8, subalterni 5, 6, 7, 9 e 10 e relativi a due abitazioni, un magazzino e locali adibiti a negozio al dettaglio per il prezzo di 176.800.000,00 di lire (doc. 16, fasc. convenuti).
2.2.- Nell'atto di compravendita sopra menzionato – deceduta Persona_3 nove anni dopo e, cioè, il 4.10.2003 lasciando quali eredi legittimari i cinque figli , (le Controparte_2 CP_6 Controparte_6 Controparte_5 Parte_3 parti originariamente convenute in questo processo) e CP_15
(l'originario attore) - ha venduto le quote indivise della nuda proprietà dei beni sopra identificati congiuntamente a e alla moglie Controparte_2 CP_16
, a ed al marito nonché a
[...] CP_6 Controparte_6 Controparte_7 CP_5
e .
[...] Parte_3
pagina 5 di 25 2.3.- Il corrispettivo della compravendita risulta pagato con le modalità indicate nell'atto pubblico notarile: consegna da parte degli acquirenti alla venditrice di 3 assegni circolari non trasferibili intestati a CP_17 dell'importo di 58.930.333 lire ciascuno, emessi in data 14/09/1994 (doc. 1 fasc. convenuti); detti assegni circolari risultano essere stati incassati in pari data dalla venditrice per cassa allo sportello bancario (doc. 2 fasc. convenuti: distinta bancaria di incasso dei tre assegni sottoscritta da
[...]
). CP_17
3.1.- Ciò premesso, il contratto di compravendita di cui sopra è stato impugnatoin questa sede da - unico figlio della defunta Persona_1 [...] che non ha partecipato all'atto - facendo valere, in via preliminare, la Per_3 nullità del contratto per violazione dell'art. 1418, comma 1°, cod. civ. e, quindi, la nullità virtuale del negozio, in quanto l'atto pubblico notarile viola la prescrizione di cui all'art. 51, commi 10-12, legge 89/1913 perché non reca, a margine di ciascun foglio, la sottoscrizione del notaio, delle parti, nonché dei testimoni.
3.2.- Ebbene, tale domanda non è fondata per un duplice ordine concorrente ordine di ragioni, ciascuna da sola in sé e per sé considerata, sufficiente a giustificarne il rigetto.
3.3.- La prima ragione è che essa sarebbe fondata solo nella misura in cui si dovesse accedere alla ricostruzione che il contratto in questione rappresenti una vendita simulata che dissimula una donazione, perché solo in questo caso, infatti, il contratto sarebbe sottoposto all'obbligo della forma dell'atto pubblico e, dunque, al rispetto delle prescrizioni formali dettate per la redazione dell'atto pubblico notarile (cfr. art. 782 cod. civ.)
3.4.- Se, invece, il contratto fosse qualificato come un contratto di vendita o, ancora, come un contratto di vendita misto con donazione, la predetta violazione del requisito formale non riverserebbe i propri effetti sulla validità del contratto. Infatti, ai fini della validità della compravendita avente ad oggetto il trasferimento di diritti sopra beni immobili è sufficiente la forma scritta (cfr. art. 1350, comma 1°, cod. civ.), mentre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata occorre solo ai fini della trascrizione del contratto nei pubblici registri (cfr. art. 2657 cod. civ.) e, dunque, ai fini pagina 6 di 25 dell'opponibilità ai terzi del contratto sulla base della prevalenza temporale di plurime trascrizioni contro il medesimo dante causa (cfr. art. 2644 cod. civ.), ossia rispetto a un profilo giuridico del tutto distinto dalla validità (e che, anzi, presuppone la non nullità del contratto).
3.5.- Anche ai fini della validità del contratto che qui occupa, ove esso fosse diversamente qualificato come negotium mixtum cum donatione, non occorrerebbe la forma dell'atto pubblico notarile, in considerazione del fatto che “il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non
è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass.,
Sez. 2^, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. 1^, 5 giugno 2013, n. 14197).”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 27/07/2017, n.18725).
3.6.- Tanto premesso, il “ costituisce una donazione indiretta attuata attraverso l'utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo invece sufficiente la forma dello schema negoziale adottato (Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214; Cass. 21 gennaio 2000 n.
642; Cass. 29 settembre 2004, n. 19601; Cass. 3 novembre 2009, n. 23297), considerato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 2 marzo 2001, n. 4623); può qui aggiungersi, quanto alla disciplina da applicare al "negotium mixtum cum donatione", e
pagina 7 di 25 dunque a sostegno della opzione per il criterio dello schema negoziale adottato rispetto al criterio della prevalenza, che, facendo la norma sulla forma della donazione parte di quelle disposizioni volte a realizzare la tutela del donante
(per evitare che lo spirito di liberalità possa trasformarsi per lui in un pregiudizio), essa, a differenza delle norme che assicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere;
infatti in tal caso troppo radicale sarebbe il sacrificio dell'autonomia privata alla quale si deve ricondurre il potere delle parti di avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite e, come tali, atte a trovare nell'ordinamento il loro riconoscimento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, n.3175).
3.7.- D'altra parte, anche a voler aderire all'opposta ricostruzione nettamente minoritaria (sostenuta da una remota sentenza della Corte di Cassazione, cfr.
Cassazione civile, sez. I, 29/05/1999, n. 5265) che il negozio mixtum cum donatione non sia un negozio indiretto, ma un contratto con causa mista, il criterio della prevalenza impone il rispetto della forma prevista per il contratto la cui causa risulti in concreto prevalente alla luce dell'effettivo assetto d'interessi perseguito dalle parti. Orbene, nel caso di specie, occorre premettere che la stima di massima fatta dalla più risalente c.t.u. agli atti del processo ha attribuito alla quota di 2/3 della nuda proprietà venduta dalla madre ai quattro figli ed ai loro rispettivi coniugi un valore (inevitabilmente approssimativo) di circa 1/3 superiore al prezzo pattuito e pagato dai compratori. Pertanto, sulla base di questa premessa, è ragionevole desumere che la causa onerosa dell'attribuzione sia nettamente prevalente rispetto a quella liberale e che, quindi, la forma dell'atto pubblico non rappresenti un requisito di validità del contratto di compravendita de qua anche a voler qualificare lo stesso come contratto con causa mista (e, cioè, in parte onerosa ed in parte liberale).
3.8.- La seconda ragione di rigetto della domanda di nullità è, invece, la seguente. Anche se l'atto impugnato dovesse essere qualificato come vendita simulata in quanto l'effetto, in realtà, voluto dalle parti sarebbe quello del trasferimento della quota dei 2/3 della nuda proprietà a titolo gratuito e per spirito di liberalità, nondimeno la tesi dell'attore che il contratto sarebbe nullo per violazione di una norma imperativa è del tutto infondata, in considerazione pagina 8 di 25 del fatto che il principio della libertà delle forme inscritto nell'art. 1325, n. 4), cod. civ. prevede che la forma sia requisito di validità del contratto solo quando risulta che essa è prescritta a pena di validità.
3.6.- Ebbene, come giustamente osserva la difesa dei convenuti, l'art. 58, comma 1, n. 4 della legge 89/1913, allorché indica le cause di nullità dell'atto pubblico redatto dal notaio, menziona unicamente l'assenza degli adempimenti previsti ai punti 10 e 11 dell'art. 51 e non anche il rispetto dell'adempimento n. 12 che prevede la sottoscrizione a margine di ciascun foglio del cognome delle parti, dei testimoni e del notaio.
3.7.- Conseguentemente, la violazione del contratto dell'art. 51, comma 2°, n.
12), l. 89/1913 e, cioè, di un requisito di carattere formale non può comportare la nullità dell'atto perché: -) tale nullità non è espressamente prevista per il mancato rispetto di tale regola formale;
-) il principio di libertà delle forme non consente di sanzionare con la nullità la violazione di regole attinenti alla forma che deve rivestire il contratto, se non nelle ipotesi in cui testualmente il legislatore ricollega al mancato rispetto del requisito formale la nullità del contratto.
4.1.- Deve essere respinta anche la domanda di nullità del medesimo contratto per mancanza di causa e, segnatamente, perché il prezzo pattuito sarebbe stato “obiettivamente non serio” oppure perché destinato “nella … comune intenzione, a non essere pagato” o ancora per illiceità della causa in considerazione del fatto che la causa del contratto sarebbe illecita ex art. 1344 cod. civ. perché, a dire dell'attore, rappresenterebbe “il mezzo per eludere, come è stata elusa, l'applicazione delle norme imperative inerenti i diritti riservati ai legittimari” (cfr. citazione pagg. 11-12).
4.2.- Occorre, anzitutto, premettere come di queste tre distinte causae petendi della domanda di nullità solo la prima e la terza sono effettivamente tali perché la seconda causa petendi è, in realtà, un fatto costitutivo posto a sostegno della distinta azione di simulazione relativa del contratto che è stata pure proposta in via ulteriormente gradata dall'attore. A ben vedere, infatti,
l'allegazione dell'attore che le parti della compravendita erano, sin dal principio, d'accordo sul fatto che il prezzo pattuito, in realtà, non doveva essere corrisposto dai compratori alla venditrice è un fatto che, se vero,
pagina 9 di 25 sarebbe sintomatico della divergenza tra la dichiarazione negoziale delle parti
(trasferimento di un diritto reale contro il pagamento del prezzo) e gli effetti dalle stesse realmente perseguiti con il contratto (attribuzione a titolo gratuito e per spirito di liberalità del diritto reale dal disponente al beneficiario) e, dunque, della simulazione del negozio giuridico.
4.3.- Tanto premesso, la prima causa di nullità del contratto non è fondata.
Infatti, considerato che il corrispettivo di 178.000.000 di lire non rappresenta un prezzo, in sé e per sé considerato, vile o simbolico, trattandosi di una somma di denaro che, nell'Italia dei primi Anni Novanta, non ogni consociato aveva a disposizione da spendere, non si può affermare che il contratto di vendita sia privo di causa: invero, vi è lo scambio di due prestazioni corrispettive in rapporto sinallagmatico e, cioè, il pagamento di una somma di denaro non vile o irrisoria contro il trasferimento di un diritto reale parziario immobiliare.
4.4.- Ai fini della nullità del contratto di compravendita per mancanza di causa non è, infatti, sufficiente una mera sproporzione tra le prestazioni (rimedio per il quale l'ordinamento, a seconda dei casi ed al ricorrere di altri presupposti, appronta altri rimedi quali, ad esempio, la rescissione del contratto ex art. 1447 e seguenti cod. civ. o la revoca del contratto ex art. 2901 cod. civ.), ma occorre la misura della sproporzione sia tale che il prezzo risulti intrinsecamente non serio (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 19/04/2013, conf. Casss.
Sez. 1, Sentenza n. 22567 del 04/11/2015).
4.5.- In ogni caso, anche a voler aderire a quell'indirizzo ermeneutico pure sostenuto da una parte della dottrina, che anche la pattuizione di un corrispettivo enormemente squilibrato sarebbe sintomatica di un'assenza di causa in concreto in quanto il contratto non persegue interessi meritevoli di tutela, gli è che la c.t.u. in atti ha stimato, sia pure come si dirà in termini approssimativi, il valore delle quote indivise all'epoca della compravendita superiore di circa 1/3 del prezzo pattuito in contratto. Se vi fosse sproporzione, pertanto, la stessa non sarebbe tale neppure da giustificare l'accoglimento, ove dovessero sussistere gli altri presupposti, di una domanda di rescissione per lesione ultra dimidium. Tale sproporzione, pertanto, a maggior ragione, non può giustificare l'accoglimento di una domanda di nullità del contratto per pagina 10 di 25 carenza di causa, perché, così facendo, si comprimerebbe in misura del tutto irragionevole il principio dell'autonomia privata di cui l'odierno contratto rappresenta espressione.
4.6.- Non è neppure fondata la domanda di nullità con cui l'attore aggredisce il contratto di compravendita per illiceità della causa e, segnatamente, in quanto contratto in frode alla legge e, cioè, alle norme imperative che tutelano i diritti dei legittimari.
4.7.- Invero, laddove una donazione diretta o indiretta abbia leso la quota di cui il defunto poteva disporre, la tutela del legittimario leso nella sua quota di legittima è affidata all'esercizio di un'azione costitutiva (l'azione di riduzione di legittima che, per le donazioni dirette o indirette è disciplinata dall'art. 555 cod. civ.); la quale azione, diversamente da quella di nullità imprescrittibile
(art. 1422 cod. civ.), è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., che decorre dal momento dell'apertura della successione ed il cui esercizio è subordinato alle condizioni di cui all'art. 564 cod. civ.
L'accoglimento di tale domanda, diversamente da quel che avviene per l'azione di nullità, non si limita a dichiarare privo di effetti l'intero contratto, ma ne elide gli effetti per la sola parte occorrente a reintegrare la quota spettante al legittimario e sempre che la reintegrazione della quota non sia possibile mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e le eventuali ulteriori donazioni più vicine alla data del decesso del defunto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/12/2022, n. 35461).
4.8.- Conseguentemente, essendovi un rimedio tipico per il caso in cui l'atto di liberalità o la donazione indiretta leda i diritti intangibili del legittimario, è del tutto fuor d'opera evocare il rimedio della nullità virtuale del contratto che, ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, cod. civ., ha carattere residuale. Non è, infatti, sufficiente la violazione di una norma imperativa per integrare la nullità del contratto, se, ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, cod. civ., l'effetto della violazione della norma imperativa e la tutela dell'interesse presidiato dalla norma sono altrimenti tutelati dall'ordinamento giudico.
5.1.- Ciò posto, è ora possibile entrare nel merito delle domande concorrenti di simulazione relativa del contratto perché, a dire dell'attore, dissimulerebbe una donazione o di qualificazione del contratto come negotium mixtum cum
pagina 11 di 25 donatione, pregiudiziali all'accoglimento dell'azione di riduzione del contratto per lesione della quota di riserva spettante all'attore.
5.2.- La domanda di simulazione relativa del contratto che, secondo la ricostruzione dell'attore, dissimulerebbe una donazione è priva di pregio.
5.3.- Invero, le produzioni documentali dei convenuti sconfessano, per tabulas,
l'assunto attoreo e, cioè, che il prezzo non sarebbe stato pagato, in quanto, al contrario, risulta la consegna di tre assegni circolari intestati alla venditrice innanzi al notaio che ha rogato l'atto pubblico (consegna che essendo avvenuta davanti al notaio è coperta dalla fidefacenza dell'atto pubblico rispetto a quanto avviene avanti al pubblico ufficiale); emerge, poi, che la venditrice ha subito riscosso per cassa alla filiale con distinta sottoscritta dall'intestataria i tre titoli di credito (sottoscrizione non disconosciuta ex art. 214, comma 2°, cod. proc. civ. dall'erede della parte contro cui la scrittura privata è stata prodotta). Vi è, quindi, piena coerenza tra la dichiarazione negoziale e l'attuazione della stessa, tra quanto dichiarato e quanto voluto. Tale coerenza non consente affatto di affermare che la dichiarazione negoziale sia solo apparente e che la reale volontà delle parti fosse diversa da quella emergente dal testo del contratto.
5.4.- Inoltre, come emerge dalla c.t.u. in atti, il prezzo della compravendita non risulta affatto irrisorio o vile o significativamente sproporzionato: il delta di circa 1/3 tra il maggior valore approssimativo di stima del diritto trasferito
(come stimato dal c.t.u.) ed il minor prezzo corrispettivo pattuito non può, quindi, essere assunto, come fa l'attore, ad elemento rivelatore della natura liberale dell'attribuzione della quota indivisa dei 20/30 della nuda proprietà, in considerazione del fatto che una somma di denaro assai rilevante e che copre gran parte del valore dell'immobile è stata, comunque, pagata dalla parte acquirente alla parte venditrice.
5.5.- Non sono, poi, affatto sintomatici della natura simulata della compravendita le ulteriori circostanze allegate dall'attore e, cioè, che al primo piano dell'immobile venduto l'acquirente esercitava la Controparte_6 propria attività d'impresa (bar e tabacchi) e nei piani sopraelevati vi abitavano i coniugi, anch'essi co-acquirenti del medesimo bene, e Controparte_2 [...]
, nonché l'ulteriore acquirente Tale circostanza, CP_16 Controparte_5
pagina 12 di 25 invero, è perfettamente compatibile anche con la volontà dei predetti soggetti di acquistare quelle quote del bene in comproprietà a titolo oneroso, tanto più che è lo stesso attore ad allegare che, in quel medesimo giorno, Persona_3 ha donato altri beni ai medesimi soggetti. È, quindi, ragionevole inferire che non vi fosse alcun accordo simulatorio sotteso alla compravendita perché, quando in pari data le parti hanno voluto compiere un'attribuzione a titolo di liberalità, lo hanno fatto espressamente, senza nascondere la loro volontà dietro una dichiarazione negoziale che, a dire dell'attore, sarebbe solo apparente.
5.6.1.- Non è neppure sintomatico della natura solo apparente della previsione dell'obbligo degli acquirenti di pagare il corrispettivo (o, detto altrimenti, del mancato pagamento del prezzo o dell'immediata retrocessione del prezzo incassato dalla venditrice., la circostanza che, al momento del decesso, nell'asse ereditario di non vi fossero somme di denaro. Invero, Persona_3 essendo il decesso intervenuto a circa dieci anni dalla citata compravendita, tale circostanza può essere ricollegata a diverse sopravvenienze e non necessariamente alla natura soltanto simulata della vendita de qua e, segnatamente, all'accordo di creare l'apparenza del pagamento del prezzo che sarebbe stato, alternativamente, o non riscosso dalla venditrice oppure incassato e subito retrocesso agli acquirenti per contanti. Questa ipotesi, alla luce delle emergenze processuali e dei mezzi di prova articolati dall'attore, risulta, infatti, una mera congettura, essendo solo una delle possibili spiegazioni dell'assenza di denaro nell'asse ereditario, senza, però, che la sua valenza probante risulti corroborata da altri elementi indiziari univocamente convergenti.
5.6.2.- Non è neppure decisiva la considerazione che gli acquirenti non abbiano offerto la prova delle fonti da cui abbiano attinto la provvista necessaria impiegata ai fini dell'emissione degli assegni circolari intestati alla venditrice (consegnati a quest'ultima e da quest'ultima riscossi). Tale prova, di fatti, non grava sul convenuto che voglia sostenere in atti la natura reale ed effettiva della compravendita impugnata dall'attore per simulazione, dovendo essere, invero, quest'ultimo ad offrire gli elementi di prova (se del caso anche indiziari ove sia un terzo rispetto al contratto che ne voglia far valere la natura simulata per tutelare il suo diritto di legittima) della natura simulata del pagina 13 di 25 contratto, senza, ovviamente, poter a tal fine impiegare il mezzo di prova di cui all'art. 210 cod. proc. civ. in modo esplorativo.
5.6.3.- In ogni caso, gli è che, al momento della stipula della compravendita
(1994), tutti gli acquirenti delle quote indivise vendute da Persona_3 avevano un'età compresa tra i trenta e i quarant'anni, di tal ché la circostanza che non possedessero risorse proprie per pagare, cumulativamente, il corrispettivo della compravendita non può essere affatto presunta, ma avrebbe dovuto essere provata dall'attore che afferma la natura solo simulata della causa onerosa del contratto.
5.7.- In conclusione, in considerazione del fatto che il prezzo della compravendita risulta essere stato pagato con assegni circolari consegnati dagli acquirenti alla venditrice e che quest'ultima ha subito incassato presso la filiale della banca il denaro portato nei citati titoli di credito (il pagamento, dunque, è avvenuto contestualmente alla stipula dell'atto e con un mezzo di pagamento normale), non è possibile affermare l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti volto a creare l'apparenza di una dichiarazione negoziale di vendita che celerebbe la volontà di donare le quote indivise della nuda proprietà del bene oggetto dell'atto dispositivo. Questa valutazione, invero, si fonderebbe sulle considerazioni dell'attore che, ai fini del decidere, non assumono altro valore che quello di irrilevanti illazioni. Gli elementi offerti dall'attore, infatti, non sono, neppure se letti congiuntamente, degli elementi indiziari che consentono di ritenere provata l'esistenza di un accordo simulatorio: dette circostanze sono, al contrario, compatibili con altre ricostruzioni coerenti con la qualificazione della fattispecie negoziale come vendita voluta dalle parti.
6.1.- Deve essere parimenti rigettata la domanda di riduzione dell'atto dispositivo previa qualificazione del contratto come negotium mixtum cum donatione.
6.2.- Anzitutto, deve essere escluso che l'attore abbia offerto la prova – che, insistendo su un fatto costitutivo della sua domanda, è posta a suo carico ex art. 2697 cod. civ. – che vi sia una sproporzione tra il maggior valore dei 2/3 delle quote indivise della nuda proprietà vendute dalla mamma ai quattro figli ed ai rispettivi coniugi e il minor prezzo pattuito in contratto.
pagina 14 di 25 6.3.- E' vero, infatti, che la prima c.t.u. depositata agli atti di causa ha stimato il valore della quota di 20/30 della nuda proprietà di , al momento Persona_3 della stipula del contratto e, dunque, nell'ormai lontano settembre del '94, in
286.791.666,67 lire, mentre il prezzo pagato dagli attori è pari a
176.800.000,00 lire. È, però, anche vero che la stima fatta nel 2019 di quale sia il valore venale di un immobile nel lontano 1994 ha un margine di opinabilità assai marcato, tanto più che nel caso di specie in cui: -) non sono stati indicate in termini perspicui dal c.t.u. le compravendite di immobili similari presi a comparazione e gli immobili comparati;
-) non è possibile utilizzare in modo rigoroso il metodo comparativo perché, da un lato, non si conosce quale fosse lo stato di manutenzione dell'immobile oggetto di stima venticinque anni prima (al tempo della compravendita) e, dall'altro lato, non si conosce neppure quale fosse lo stato di manutenzione degli immobili oggetto della compravendite usate come termine di comparazione;
-) non è possibile nemmeno impiegare in modo attendibile il criterio reddituale perché l'immobile oggetto di stima non risulta locato;
-) non è possibile impiegare in modo attendibile il criterio del costo di costruzione perché risulta dagli atti di causa che l'immobile fosse stato costruito in data anteriore al 1967, che era stato oggetto di non meglio precisati lavori di ristrutturazione risalenti a sedici anni prima la data della vendita e, inoltre, perché non ne è noto lo stato manutentivo al momento della compravendita.
6.4.- Le considerazioni di cui sopra portano, quindi, ad escludere che effettivamente possa ritenersi dimostrata la sproporzione di 1/3 tra il maggior valore venale del diritto compravenduto e il minor prezzo di vendita indicata dal c.t.u., tanto più se si considera che, come rettamente osserva la difesa dei convenuti a pag. 7 della comparsa conclusionale, il consulente non ha estrinsecato in termini analitici e perspicui il metodo di stima seguito e le fonti analizzate, facendo genericamente riferimento alle valutazioni medie di mercato al metro quadro (cfr. c.t.u., pagg. 36-37).
6.5.1.- Questo criterio di stima, tuttavia, già di per sé poco attendibile e, comunque, nel caso di specie non supportato da idonei allegati alla c.t.u. a sostegno delle valutazioni e dei dati espressi dal consulente (tra gli allegati alla c.t.u. non compaiono, infatti, compravendite di immobili similari o tabelle che riportino valutazioni al metro quadro), non si attaglia neppure al caso di specie.
pagina 15 di 25 6.5.2.- Inoltre, ben guardare, neppure l'indicazione del metodo sintetico comparativo fatta a pagg. 13-15 del supplemento peritale datato 24/2/22, è supportata da concreti e circostanziati riferimenti che consentano la ricostruzione dell'iter logico seguito e delle fonti di conoscenza acquisite dal c.t.u., sicché anche il supplemento di perizia non è idoneo a sostenere la dedotta sproporzione di valore tra il diritto parziario oggetto della vendita e il minor corrispettivo pattuito.
6.5.3.- Tale supplemento di c.t.u., del resto, fa riferimento ai valori attuali del bene immobile ed è, pertanto, del tutto irrilevante rispetto all'esistenza della dedotta sproporzione tra il maggior valore che le quote indivise avevano al tempo della compravendita e il minor prezzo pattuito.
6.6.- Ciò posto rispetto all'inattendibilità delle valutazioni della c.t.u. ai fini del decidere, occorre osservare come l'atto di compravendita impugnato non ha ad oggetto l'intera proprietà del bene, ma la quota di 20/30 della nuda proprietà di un immobile che, anche dopo l'atto traslativo, rimane in regime di comproprietà in capo agli acquirenti (parte soggettivamente complessa). Il diritto trasferito, pertanto, ha un valore più basso, di quello emergente dall'applicazione dei valori medi di mercato, sia perché si tratta di una proprietà parziaria (che non ha un mercato di riferimento come dimostra la residualità della vendita in sede esecutiva della quota indivisa, vedi art. 600 cod. proc. civ.), sia perché gli acquirenti, restando in una situazione di comunione, hanno poteri di disposizione e di godimento del bene inferiori a quelli di chi acquista da solo l'intera proprietà.
6.7.- Inoltre, nel caso di specie, risulta essere stata venduta la quota dei 2/3 della nuda proprietà di un fabbricato di grandi dimensioni in cui sono incluse unità immobiliari aventi plurime destinazioni (negozio e magazzino al piano terra, abitazioni agli altri piani). Conseguentemente, la stima non può essere la risultante della mera sommatoria delle valutazioni delle unità immobiliari atomisticamente considerate, senza operare alcun deprezzamento derivante dalla loro vendita congiunta e, inoltre, dalla contiguità degli appartamenti ad un negozio a destinazione bar e tabacchi.
7.1.- Tanto premesso, anche a voler ammettere che nel caso di specie sia presente una sproporzione tra il valore del diritto parziario venduto e il minor pagina 16 di 25 prezzo della compravendita, gli è che questa sperequazione di valore (che, comunque, sarebbe minore di quella stimata dal perito per le ragioni sopra evidenziate), come giustamente rileva la difesa dei convenuti, da sola non è sufficiente a qualificare il contratto come negotium mixtum cum donatione.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/03/2019), infatti, a tal fine non è sufficiente che vi sia una sproporzione tra il valore del diritto venduto e il prezzo pattuito, ma anche che tale sproporzione sia di entità notevole e, inoltre, che essa rinvenga la sua spiegazione causale nella volontà dell'alienante di locupletare per spirito di liberalità l'acquirente.
7.2.- Ora, nel caso di specie non sono sussistenti entrambi gli anzidetti requisiti. Per le ragioni sopra esposte, infatti, se anche vi fosse una sproporzione tra prestazioni, la stessa non sarebbe di rilevante entità, essendo essa in realtà ben inferiore a quella che è stata individuata, con una stima di massima e poco perspicua nella concreta applicazione dei criteri seguiti, da parte del c.t.u. In secondo luogo, se anche la sproporzione fosse tra il valore della prestazioni fosse pari a quella stimata dal c.t.u., non troverebbe la sua ragione giustificatrice nello spirito di liberalità della madre nei confronti dei figli e dei prossimi congiunti, ma nella peculiarità del diritto parziario oggetto della compravendita (nuda proprietà dei due terzi gravati dall'usufrutto vitalizio), nonché nell'obiettiva difficoltà di una sua vendita sul mercato, sia per la peculiarità dell'immobile (edificio comprensivo di locali uso bar e tabacchi e da due abitazioni contigue di edificazione non recente che erano già, in parte, occupati dagli acquirenti a titolo di comodato), sia per la particolarità del diritto acquistato: trattasi di una quota indivisa difficilmente vendibile e che, peraltro,
è stata acquistata in un incomodo regime di contitolarità tra gli acquirenti.
8.1.- Deve essere, da ultimo, considerato che, se anche fosse fondata la ricostruzione dell'attore e se anche l'entità della sproporzione fosse quella stimata dal c.t.u., oggetto dell'azione di riduzione di legittima sarebbe non l'intero atto dispositivo, ma la parte di esso che costituisce un'attribuzione liberale.
8.2.- Orbene tale attribuzione, in considerazione dell'entità concreta della sproporzione tra il maggior valore delle quote indivise alienate e il minor prezzo pagato (pari circa ad 1/3 secondo la c.t.u. o, più realisticamente, pagina 17 di 25 corrispondente ad un valore minore), non sarebbe tanto una quota del bene
(quella, cioè, di valore corrispondente alla differenza tra il maggior valore del diritto stimata dal c.t.u. e il minor corrispettivo della compravendita), quanto piuttosto la somma di denaro risparmiata dagli acquirenti in sede di vendita.
Ciò che il disponente avrebbe voluto attribuire a titolo liberale agli acquirenti non sarebbe, di fatti, una quota ideale dell'immobile – ricavabile in linea teorica ed astratta dalla differenza tra il maggior valore delle quote indivise vendute ed il minor prezzo di vendita - ma il risparmio di spesa per l'acquisto della quota ideale dei 20/30 della nuda proprietà.
8.3.- Infatti, poiché “la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare
l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo" (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16329), nel negotium mixtum cum donatione che, come si è visto sopra, secondo l'opinione dominante in giurisprudenza è una donazione indiretta, oggetto della donazione indiretta non è l'immobile o la quota indivisa dell'immobile pari al delta di valore, ma piuttosto il denaro. Tale conclusione vale quantomeno tutte le volte in cui la sproporzione tra il maggior valore del diritto trasferito e il minor prezzo di vendita è di entità inferiore alla metà: in questi casi, infatti, essendo stato il valore dell'immobile vieppiù pagato dall'acquirente, è ragionevole ritenere che lo spirito di liberalità del disponente non si sia concentrato sull'attribuzione di un diritto parziario immobiliare non esplicitato nel contratto (la cui entità, del resto, è solo ricostruibile in via postuma con i margini d'incertezza derivanti dalle valutazioni d'estimo), ma sul denaro che il venditore avrebbe rinunciato, per spirito di liberalità, a chiedere a parte acquirente.
8.4.- Il corollario di quanto sopra esposto è che, nel caso di specie, la donazione indiretta sarebbe pari alla somma di 109.991.666 lire. Di tale somma avrebbe potuto disporre limitatamente alla quota di 1/3, Persona_3 mentre la quota di riserva dell'attore è pari a 2/15 in quanto Persona_1 sulla quota di riserva dei 2/3 (o 10/15) dell'asse ereditario concorrono i cinque figli, di tal ché la quota di riserva dell'attore lesa dall'atto non può essere eccedente ai 2/15 del donatum. Conseguentemente, l'attribuzione a titolo di pagina 18 di 25 liberalità, se la domanda dell'attore fosse in parte qua fondata, andrebbe ridotta per la somma di 14.665.555,46 lire. Tale somma, ai sensi dell'art. 751 cod. civ., rappresenterebbe un debito di valuta che, pertanto, non sarebbe soggetto a rivalutazione monetaria.
9.1.- Risulta, invece, fondata la domanda di riduzione della donazione, avvenuta in pari data rispetto alla compravendita di cui sopra e, cioè, in data
14.09.1994, delle quote della nuda comproprietà degli immobili di Brenzone e di San Zeno di Montagna1. Anche tale atto dispositivo, con causa liberale, è stato fatto da a favore dei quattro figli , , Persona_3 CP_2 Pt_3 CP_6
e che hanno acquistato le predette quote indivise in
[...] Controparte_5 parte uguali, mentre è stato pretermesso il figlio Persona_1
9.2.- Ebbene, in considerazione del fatto che l'asse ereditario di Persona_3 non conteneva poste attive al momento dell'apertura della successione e che non sono state allegate altre donazioni della defunta più prossime alla data del decesso, occorre procedere alla riduzione della donazione nella misura in cui lede la quota di riserva di sull'asse ereditario. Tale quota, ai Persona_1 sensi dell'art. 537, comma 2°, cod. civ., è pari a 2/15 dell'asse, atteso che concorre nel patrimonio della mamma defunta Persona_1 Persona_3 insieme agli altri quattro fratelli anch'essi parimenti titolari della quota di riserva dei 2/3.
9.3.- L'accoglimento dell'azione di riduzione della donazione, avendo ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito di quote indivise di terreni e fabbricati rurali ubicati nei comuni di San Zeno e Brenzone, segue il regime dell'art. 560, comma terzo, cod. civ.: essendo i beneficiari della donazione, a loro volta, eredi legittimari, questi non possono ritenere tutto l'immobile perché il valore di esso, essendo pressoché l'unico bene di valore seriamente e realisticamente stimabile compreso nell'asse ereditario oggetto della riunione fittizia ex art. 556 cod. civ., supera il valore della disponibile e della quota spettante ai donatari beneficiari. 1 Si tratta, in particolare, della quota di: - 1/3 di circa quattro ettari dei terreni siti nel Comune di Brenzone e censiti al NCT, part. 11326, fg. 47, mapp. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 141, 154; - 2/3 del terreno esteso appena Ha 0.17.52; - di 1/3 del terreno esteso poco più di due ettari collocati nel Comune di San Zeno di Montagna, censito al NCT, partita 1770, fg. 5, mappali 1-2-3-4-6-7-70-167-176-230; - la quota di 1/9 dei fabbricati rurali siti nel Comune di San Zeno di Montagna censito al NCT fg. 5, par. 3773, mapp. 44-45-48-50-55, 56/1, 61; - la quota di 1/6 del fabbricato rurale censito al NCT fg. 5, part. 3467, mapp. 56/2. pagina 19 di 25 9.4.- Occorre, quindi, fare applicazione dell'art. 560, comma 2°, cod. civ.
Orbene, nel caso di specie, la separazione dei beni donati per attribuire all'attore la quota di 2/15 delle quote indivise donate non si può fare in natura, perché rispetto “ai terreni situati nei comuni di San Zeno di Montagna e di
Brenzone sul Garda … la conformazione degli stessi non consentono la
“comoda divisibilità” considerando anche le quote dei diversi condividenti, ed il valore modesto dei terreni stessi” (cfr. c.t.u., ing. pag. 59). Per_4
Conseguentemente, avendo i donatari nell'immobile un'eccedenza chiaramente superiore ad ¼ del valore della disponibile (pari ad 1/3 del relictum che ai sensi dell'art. 556 cod. civ. è rappresentato, nel caso di specie, dal solo valore del donatum) l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, nei limiti in cui ciò occorre a reintegrare la quota di riserva dei 2/15 del patrimonio del legittimario pretermesso.
9.5.- In senso contrario alla soluzione qui prospettata non rileverebbe la circostanza che la donazione venne fatta dalla defunta ai Persona_3 convenuti con dispensa da collazione, perché “quando il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione, occorre comunque considerare che la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul relictum, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto di avere quel valore, in natura, sul bene che fu oggetto dell'atto lesivo. Si giustifica pertanto l'opinione, ormai fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte (Cass. n. 22097/2015), che ammette il concorso dell'azione di riduzione con l'azione di collazione: nella misura occorrente per integrare la legittima altrui verrà in applicazione l'art. 560
c.c. anziché l'art. 747 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/06/2023,
n.17856).
10.1.- Ciò detto, è ora possibile passare all'esame della domanda di riduzione dell'asserita donazione compiuta in vita dalla defunta in favore Persona_3 della sola figlia (le quote dei cui diritti reali immobiliari Controparte_6 risultano essere state oggetto di aggressione da nell'ambito di Pt_4 un'azione esecutiva in cui sono intervenute e una società di Controparte_13 cartolarizzazione dei crediti;
dalla quale esecuzione forzata immobiliare è
pagina 20 di 25 originata, ex art. 600 cod. proc. civ., la divisione endoesecutiva r.g. 8181/2021 riunita alla presente causa ex art. 274 cod. proc. civ.).
10.2.- La donazione avrebbe ad oggetto l'azienda esercitata da di Persona_3 bar e tabacchi. Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore sarebbe composto dalle autorizzazioni amministrative, nonché dai beni mobili (l'attività economica veniva esercitata dalla defunta nell'immobile di famiglia a
Pastrengo), dai crediti, dai debiti e dall'avviamento.
10.3.- Sostiene l'attore che la prossimità temporale del momento in cui
[...] ha comunicato la cessazione della propria attività d'impresa (per Per_3
l'esattezza il 9/1/1985, cfr. doc. 9 fasc. attore) e quello in cui la figlia
[...] ha comunicato l'inizio negli stessi locali della medesima attività Controparte_6
(segnatamente il 20/2/1985, cfr. doc. 10 fasc. attore) deporrebbe per l'esistenza di una donazione diretta (e, se tale, nulla per difetto del requisito formale) o indiretta dell'azienda (tramite cioè rinuncia alla proprietà di un bene, l'azienda, e successiva appropriazione del bene dismesso da parte di uno dei figli): tale donazione (diretta o indiretta poco rileva a tal fine ex art. 809, comma 1°, cod. civ.) lederebbe la quota di riserva dell'attore sull'asse ereditario della defunta che, come ricostruito ex art. 556 cod. civ., sarebbe formato solo dal donatum.
10.4.- Questa ricostruzione, pur suggestiva e non del tutto sprovvista di elementi indiziari a sostegno, non è, tuttavia, persuasiva.
10.5.- Diversamente da quanto allega l'attore, infatti, non vi è stata un trasferimento complessivo di beni da un soggetto all'altro: un'attività imprenditoriale è cessata nei primi giorni del 1985 e, negli stessi locali, una nuova attività economica ed organizzata è cominciata alla fine del febbraio del
1985 (cfr. docc. 9 e 10, fasc. attore), senza che risulti in atti una medesimezza del titolo amministrativo, avendo il Sindaco provveduto a rilasciare a nuove e distinte autorizzazioni amministrative Persona_5
(doc. 5, fasc. convenuti): non vi è stata, quindi, una successione nel medesimo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ma il rilascio di nuove licenze a favore di un distinto soggetto.
pagina 21 di 25 10.6.- Orbene, la circostanza che vi sia una parziale coincidenza del patrimonio che costituiva l'azienda della defunta con quella che, Persona_3 sino al 2008, ha costituito l'azienda della convenuta (a Controparte_6 quanto consta i beni mobili e l'avviamento, ma non anche i debiti, i crediti ed i contratti in corso di esecuzione stipulati dal precedente imprenditore, che pure deambulerebbero in caso di trasferimento d'azienda, cfr. artt. 2558, 2559 e
2560 cod. civ., nonché le autorizzazioni amministrative) non basta, per ciò solo, a deporre per il trasferimento del complesso dei beni organizzati in blocco per l'esercizio di un'impresa.
10.7.- Oggetto della liberalità, pertanto, sono solo alcuni elementi dell'attivo dell'azienda e, cioè, i beni mobili e l'avviamento. Tale atto dispositivo, tuttavia, non è stato oggetto di impugnativa negoziale, perché l'impugnazione si è diretta contro la donazione diretta o indiretta dell'azienda e non di alcuni elementi che componevano l'attivo aziendale e che rappresentano un bene diverso e distinto dall'azienda (che, comunque, non è costituita dalla atomistica sommatoria dei beni che la compongono).
10.8.- In ogni caso, anche a voler ritenere estesa la domanda di riduzione della donazione diretta o indiretta dell'azienda ai singoli beni che la componevano e che effettivamente risultano essere trasferiti dalla defunta ad una delle cinque figlie, occorre, però, rilevare che la misura in cui l'attribuzione dei predetti beni mobili avrebbe leso la quota di riserva dell'attore è rimasta, però, del tutto indimostrata. Ed, invero, quanto ai beni mobili, gli è che non è stata neppure allegata (ed è obbiettivamente non dimostrabile) quale fosse la consistenza e la natura di essi all'atto della cessazione dell'attività di impresa da parte di . Persona_3
10.9.- Invece, rispetto all'avviamento, l'omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditrice individuale (dichiarazioni, peraltro, neppure presenti presso le banche dati pubbliche in considerazione dei quasi quarant'anni trascorsi dal pensionamento di , non consente di Persona_3 ricostruire quale fosse, nel 1985, e, cioè, alla data di cessazione dell'azienda da parte della dell'attività, il valore dell'avviamento di cui si è giovata CP_17
iniziando un'attività di ristorazione e di commercio al Persona_5 dettaglio presso i locali in cui la mamma esercitava la medesima attività.
pagina 22 di 25 10.10.- Orbene, rispetto alla prova del valore dell'avviamento dell'azienda agli inizi degli Anni Ottanta, risultano valutativi i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) cod. proc. civ. ed esplorative le istanze di esibizione formulate dall'attore ex art. 210 cod. proc. civ. (tese ad acquisire documenti risalenti a quarant'anni fa detenuti da soggetti terzi rispetto alla lite). Dette istanze sono, comunque, relative alla sola attività di rivendita dei tabacchi e non anche a quella di bar, di tal ché il loro eventuale accoglimento e l'eventuale attuazione dell'ordine di esibizione non consentirebbero, comunque, di determinare l'avviamento dell'azienda nella sua interezza, ma solo di una sua parte (avviamento che, comunque, potrebbe essere ridotto o escluso in ragione della diversa capacità di produrre reddito dell'attività di bar).
11.1.- Tanto premesso, la parziale soccombenza dell'attore e, inoltre, le ragioni della parziale soccombenza collegate ad una oggettiva difficoltà di provare i fatti costitutivi della propria domanda in considerazione del significativo lasso temporale intercorso tra la data della domanda e quella dei fatti rilevanti ai fini del decidere, giustifica, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
11.2.- Per analoghe ragioni si deve procedere anche all'integrale compensazione delle spese della c.t.u. svolta in corso di causa ai fini della decisione delle domande di riduzione degli atti dispositivi lesivi della quota di riserva (c.t.u. geom. ). CP_18
12.- All'accoglimento della domanda di riduzione della donazione per lesione della quota di riserva dell'attore consegue la necessità di procedere ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. all'annotazione della sentenza a margine della donazione ridotta, in quanto sentenza avente effetti costitutivi sull'atto impugnato in accoglimento di una domanda anch'essa soggetta a trascrizione ex art. 2652 cod. civ. (cfr. art. 2652, comma 1°, n. 8) cod. civ.).
13.- Al rigetto delle altre domande trascritte segue, invece, l'ordine di cancellazione delle domande rigettate previste dall'art. 2668, comma secondo, cod. civ.
P.Q.M.
pagina 23 di 25 Il Tribunale, pronunciando sentenza parziale sulle cause riunite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta le domande di nullità del contratto di compravendita del 1994 della nuda proprietà della quota dei 2/3 dei beni meglio individuati in parte motiva;
b) ordina ex art. 2668, comma 2°, cod. civ. la cancellazione delle domande di nullità del contratto di compravendita trascritte;
c) rigetta la domanda di simulazione relativa del contratto di compravendita del 1994 della nuda proprietà della quota dei 2/3 dei beni meglio individuati in parte motiva e la consequenziale domanda di riduzione per lesione della legittima della donazione dissimulata;
d) ordina ex art. 2668, comma 2°, cod. civ. la cancellazione della domanda di simulazione del contratto di compravendita trascritta;
e) rigetta la domanda di riduzione per lesione della legittima del negotium mixtum cum donatione formulata con riferimento alla compravendita del
1994 della nuda proprietà della quota dei 2/3 dei beni meglio individuati in parte motiva;
f) ordina ex art. 2668, comma 2° cod. civ. la cancellazione della domanda di riduzione per lesione della legittima del contratto di compravendita trascritta;
g) accoglie la domanda di riduzione della donazione delle quote indivise della nuda proprietà del contratto del 14.9.1994 r.p. 34350/10093
Notaio dei beni e delle quote indivise come meglio indicati in Per_6 parte motiva e, per l'effetto, riduce e dichiara inefficace nei confronti dell'attore nei limiti della quota indivisa di 2/15 la donazione delle quote indivise dei beni meglio identificati in parte motiva;
h) ordina al conservatore dei registri immobiliari l'annotazione ex art. 2655 cod. civ. della presente sentenza a margine della trascrizione del contratto di donazione;
i) rigetta la domanda di nullità della donazione dell'azienda come meglio pagina 24 di 25 indicata in parte motiva;
j) rigetta la domanda di riduzione per lesione della legittima della donazione indiretta dell'azienda;
k) compensa interamente le spese legali;
l) pone le spese legali della c.t.u. del geom. a carico delle CP_18 dell'azione di riduzione in misura paritetica nei loro rapporti interni e, cioè, per ½ a carico dell'attore e per ½ a carico dei convenuti e, nei rapporti interni tra questi ultimi, in misura paritetica;
m) dispone con separata ordinanza la separazione delle cause riunite e la prosecuzione del processo per quel che riguarda le domande di divisione formulate dalle parti;
Così deciso. Verona, 10/04/2025
La Presidente
Monica Attanasio
Il Giudice estensore
Attilio Burti
pagina 25 di 25
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei giudici
Monica Attanasio - Presidente -
Pierpaolo Lanni - Giudice -
Attilio Burti - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11938/2013 promossa da:
(C.F.: ), deceduto in Persona_1 C.F._1 corso di causa e nella quale sono succeduti gli eredi Controparte_1
(C.F.: ) (C.F.: C.F._2 Parte_1
) (c.f.: ) che, C.F._3 Parte_2 CodiceFiscale_4 ai sensi degli artt. 110 e 302 cod. proc. civ. sino sono costituiti ed hanno proseguito la causa: e sono rappresentati Parte_2 Controparte_1 dall'Avv. Barbara Togni come da procura alle liti depositata dal nuovo difensore il 3/1/22e
- Attori –
Contro
(o, anche, negli “atti”, solo – C.F. Controparte_2 Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3 C.F._6 Per_1
pagina 1 di 25 (C.F. ), CP_4 C.F._7 Controparte_5
(C.F. ) (o, anche, negli “atti”, C.F._8 Parte_3 solo – C.F.: , rappresentati e difesi Parte_3 C.F._9 dall'Avv. Federica Micheli giusta procura alle liti prodotta agli atti del fascicolo teleamtico dal nuovo difensore il 26/5/22;
- Convenuti –
Nonché contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._10 dall'Avv. Silvia Benedetti con mandato successivamente revocato dalla parte giusta revoca del difensore comunicata in atti il 6/4/22
- Convenuta -
NONCHE' CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_7 C.F._11
Silvia Bonetti, deceduto in corso di causa, con processo dichiarato interrotto e successivamente riassunto nei confronti degli eredi con notifica fatta ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ. con costituzione del curatore dell'eredità giacente
Avv. Luigi Poggi e, a seguito della chiusura dell'eredità giacente, successione ex art. 110 cod. proc. civ. dell'unica erede Controparte_6
- Convenuto –
a cui è stata riunita ex art. 274 cod. proc. civ. la causa di divisione endoesecutiva sub r.g. 8181/2021 che è stata promossa da:
in qualità di procuratrice ex art. 77 cod. proc. civ. di Pt_4 [...]
Controparte_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cicconnetti come da procura
[...] alle liti in atti
- Attrice -
Nei contro
pagina 2 di 25 (C.F.: ) Controparte_1 C.F._12 Parte_2
(c.f.: ) costituitesi con l'Avv. Barbara Togni CodiceFiscale_4
- Convenute –
Nonché contro
(C.F.: ), Parte_1 C.F._3
- Convenuto contumace –
(o, anche, negli “atti”, solo – C.F. Controparte_2 Controparte_2
), (C.F. C.F._5 Controparte_3 C.F._6 CP_9
(C.F. ), (C.F.:
[...] C.F._7 Controparte_5
), rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Micheli come da C.F._8 procura alle liti in atti
- Convenuti -
Nonché contro
(C.F. ) Controparte_6 C.F._10
- Convenuta contumace –
Nonché contro
Il Curatore dell' (C.F. ), Avv. Luigi Poggi, di Controparte_10 P.IVA_1
Controparte_7
- Convenuto contumace –
, (p. iva ) Controparte_11 P.IVA_2
- Terzo litisconsorte contumace –
(p. iva ) e per essa quale procuratrice ex art. CP_12 P.IVA_3
77 cod. proc. civ. rappresentata e difesa dagli Parte_5 avv.ti Marco Pesenti e Margherita Domenegotti
- Terza litisconsorte –
pagina 3 di 25 Nonché nei confronti di
Controparte_13
( , rappresentata e difesa dall'Avv.ti Stefano Brendolan e Maria P.IVA_4
Enrica Trivelli come da procura in atti
- TERZA LITISCONSORTE –
Nonché contro
(c.f. ) Controparte_14 C.F._13
- TERZO LITISCONSORTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti
pagina 4 di 25 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- Si premette che viene omessa la trattazione dello svolgimento del processo in quanto non costituisce più elemento indispensabile della sentenza e che la motivazione delle questioni di fatto e di diritto rilevanti rispetto alle plurime domande cumulativamente proposte e decise con la presente sentenza parziale viene fatta in osservanza del principio di concisione della motivazione.
1.2.- Si premette, altresì, che, per ragioni di chiarezza espositiva, in considerazione del fatto che le domande che vengono decise con la presente sentenza parziale hanno ad oggetto l'impugnativa di tre distinti ed autonomi atti negoziali compiuti in vita dal de cuius da parte di un erede che afferma la lesione della propria quota di legittima sul patrimonio ereditario Per_2
(pressocché nullo al tempo dell'apertura della successione), la narrazione dei fatti rilevanti viene fatta in modo separato e distinto per ciascuna delle domande che verranno decise con questa sentenza parziale.
2.1.- Ciò posto, , coniuge superstite di morto il Persona_3 Controparte_3
15.10.1991, in data 14.9.1994, ha venduto, con la forma dell'atto pubblico notarile ed alla presenza di due testimoni, la quota indivisa dei 2/3 della nuda proprietà dei terreni edificabili siti in Pastrengo e censiti al N.C.T., mapp. 196 e
197, nonché delle unità immobiliari attualmente censite al F.G. 5, mapp. 8, subalterni 5, 6, 7, 9 e 10 e relativi a due abitazioni, un magazzino e locali adibiti a negozio al dettaglio per il prezzo di 176.800.000,00 di lire (doc. 16, fasc. convenuti).
2.2.- Nell'atto di compravendita sopra menzionato – deceduta Persona_3 nove anni dopo e, cioè, il 4.10.2003 lasciando quali eredi legittimari i cinque figli , (le Controparte_2 CP_6 Controparte_6 Controparte_5 Parte_3 parti originariamente convenute in questo processo) e CP_15
(l'originario attore) - ha venduto le quote indivise della nuda proprietà dei beni sopra identificati congiuntamente a e alla moglie Controparte_2 CP_16
, a ed al marito nonché a
[...] CP_6 Controparte_6 Controparte_7 CP_5
e .
[...] Parte_3
pagina 5 di 25 2.3.- Il corrispettivo della compravendita risulta pagato con le modalità indicate nell'atto pubblico notarile: consegna da parte degli acquirenti alla venditrice di 3 assegni circolari non trasferibili intestati a CP_17 dell'importo di 58.930.333 lire ciascuno, emessi in data 14/09/1994 (doc. 1 fasc. convenuti); detti assegni circolari risultano essere stati incassati in pari data dalla venditrice per cassa allo sportello bancario (doc. 2 fasc. convenuti: distinta bancaria di incasso dei tre assegni sottoscritta da
[...]
). CP_17
3.1.- Ciò premesso, il contratto di compravendita di cui sopra è stato impugnatoin questa sede da - unico figlio della defunta Persona_1 [...] che non ha partecipato all'atto - facendo valere, in via preliminare, la Per_3 nullità del contratto per violazione dell'art. 1418, comma 1°, cod. civ. e, quindi, la nullità virtuale del negozio, in quanto l'atto pubblico notarile viola la prescrizione di cui all'art. 51, commi 10-12, legge 89/1913 perché non reca, a margine di ciascun foglio, la sottoscrizione del notaio, delle parti, nonché dei testimoni.
3.2.- Ebbene, tale domanda non è fondata per un duplice ordine concorrente ordine di ragioni, ciascuna da sola in sé e per sé considerata, sufficiente a giustificarne il rigetto.
3.3.- La prima ragione è che essa sarebbe fondata solo nella misura in cui si dovesse accedere alla ricostruzione che il contratto in questione rappresenti una vendita simulata che dissimula una donazione, perché solo in questo caso, infatti, il contratto sarebbe sottoposto all'obbligo della forma dell'atto pubblico e, dunque, al rispetto delle prescrizioni formali dettate per la redazione dell'atto pubblico notarile (cfr. art. 782 cod. civ.)
3.4.- Se, invece, il contratto fosse qualificato come un contratto di vendita o, ancora, come un contratto di vendita misto con donazione, la predetta violazione del requisito formale non riverserebbe i propri effetti sulla validità del contratto. Infatti, ai fini della validità della compravendita avente ad oggetto il trasferimento di diritti sopra beni immobili è sufficiente la forma scritta (cfr. art. 1350, comma 1°, cod. civ.), mentre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata occorre solo ai fini della trascrizione del contratto nei pubblici registri (cfr. art. 2657 cod. civ.) e, dunque, ai fini pagina 6 di 25 dell'opponibilità ai terzi del contratto sulla base della prevalenza temporale di plurime trascrizioni contro il medesimo dante causa (cfr. art. 2644 cod. civ.), ossia rispetto a un profilo giuridico del tutto distinto dalla validità (e che, anzi, presuppone la non nullità del contratto).
3.5.- Anche ai fini della validità del contratto che qui occupa, ove esso fosse diversamente qualificato come negotium mixtum cum donatione, non occorrerebbe la forma dell'atto pubblico notarile, in considerazione del fatto che “il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non
è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass.,
Sez. 2^, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. 1^, 5 giugno 2013, n. 14197).”
(cfr. Cassazione civile sez. un., 27/07/2017, n.18725).
3.6.- Tanto premesso, il “
642; Cass. 29 settembre 2004, n. 19601; Cass. 3 novembre 2009, n. 23297), considerato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 2 marzo 2001, n. 4623); può qui aggiungersi, quanto alla disciplina da applicare al "negotium mixtum cum donatione", e
pagina 7 di 25 dunque a sostegno della opzione per il criterio dello schema negoziale adottato rispetto al criterio della prevalenza, che, facendo la norma sulla forma della donazione parte di quelle disposizioni volte a realizzare la tutela del donante
(per evitare che lo spirito di liberalità possa trasformarsi per lui in un pregiudizio), essa, a differenza delle norme che assicurano la tutela dei terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità di altro genere;
infatti in tal caso troppo radicale sarebbe il sacrificio dell'autonomia privata alla quale si deve ricondurre il potere delle parti di avvalersi delle figure negoziali per perseguire finalità lecite e, come tali, atte a trovare nell'ordinamento il loro riconoscimento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/02/2011, n.3175).
3.7.- D'altra parte, anche a voler aderire all'opposta ricostruzione nettamente minoritaria (sostenuta da una remota sentenza della Corte di Cassazione, cfr.
Cassazione civile, sez. I, 29/05/1999, n. 5265) che il negozio mixtum cum donatione non sia un negozio indiretto, ma un contratto con causa mista, il criterio della prevalenza impone il rispetto della forma prevista per il contratto la cui causa risulti in concreto prevalente alla luce dell'effettivo assetto d'interessi perseguito dalle parti. Orbene, nel caso di specie, occorre premettere che la stima di massima fatta dalla più risalente c.t.u. agli atti del processo ha attribuito alla quota di 2/3 della nuda proprietà venduta dalla madre ai quattro figli ed ai loro rispettivi coniugi un valore (inevitabilmente approssimativo) di circa 1/3 superiore al prezzo pattuito e pagato dai compratori. Pertanto, sulla base di questa premessa, è ragionevole desumere che la causa onerosa dell'attribuzione sia nettamente prevalente rispetto a quella liberale e che, quindi, la forma dell'atto pubblico non rappresenti un requisito di validità del contratto di compravendita de qua anche a voler qualificare lo stesso come contratto con causa mista (e, cioè, in parte onerosa ed in parte liberale).
3.8.- La seconda ragione di rigetto della domanda di nullità è, invece, la seguente. Anche se l'atto impugnato dovesse essere qualificato come vendita simulata in quanto l'effetto, in realtà, voluto dalle parti sarebbe quello del trasferimento della quota dei 2/3 della nuda proprietà a titolo gratuito e per spirito di liberalità, nondimeno la tesi dell'attore che il contratto sarebbe nullo per violazione di una norma imperativa è del tutto infondata, in considerazione pagina 8 di 25 del fatto che il principio della libertà delle forme inscritto nell'art. 1325, n. 4), cod. civ. prevede che la forma sia requisito di validità del contratto solo quando risulta che essa è prescritta a pena di validità.
3.6.- Ebbene, come giustamente osserva la difesa dei convenuti, l'art. 58, comma 1, n. 4 della legge 89/1913, allorché indica le cause di nullità dell'atto pubblico redatto dal notaio, menziona unicamente l'assenza degli adempimenti previsti ai punti 10 e 11 dell'art. 51 e non anche il rispetto dell'adempimento n. 12 che prevede la sottoscrizione a margine di ciascun foglio del cognome delle parti, dei testimoni e del notaio.
3.7.- Conseguentemente, la violazione del contratto dell'art. 51, comma 2°, n.
12), l. 89/1913 e, cioè, di un requisito di carattere formale non può comportare la nullità dell'atto perché: -) tale nullità non è espressamente prevista per il mancato rispetto di tale regola formale;
-) il principio di libertà delle forme non consente di sanzionare con la nullità la violazione di regole attinenti alla forma che deve rivestire il contratto, se non nelle ipotesi in cui testualmente il legislatore ricollega al mancato rispetto del requisito formale la nullità del contratto.
4.1.- Deve essere respinta anche la domanda di nullità del medesimo contratto per mancanza di causa e, segnatamente, perché il prezzo pattuito sarebbe stato “obiettivamente non serio” oppure perché destinato “nella … comune intenzione, a non essere pagato” o ancora per illiceità della causa in considerazione del fatto che la causa del contratto sarebbe illecita ex art. 1344 cod. civ. perché, a dire dell'attore, rappresenterebbe “il mezzo per eludere, come è stata elusa, l'applicazione delle norme imperative inerenti i diritti riservati ai legittimari” (cfr. citazione pagg. 11-12).
4.2.- Occorre, anzitutto, premettere come di queste tre distinte causae petendi della domanda di nullità solo la prima e la terza sono effettivamente tali perché la seconda causa petendi è, in realtà, un fatto costitutivo posto a sostegno della distinta azione di simulazione relativa del contratto che è stata pure proposta in via ulteriormente gradata dall'attore. A ben vedere, infatti,
l'allegazione dell'attore che le parti della compravendita erano, sin dal principio, d'accordo sul fatto che il prezzo pattuito, in realtà, non doveva essere corrisposto dai compratori alla venditrice è un fatto che, se vero,
pagina 9 di 25 sarebbe sintomatico della divergenza tra la dichiarazione negoziale delle parti
(trasferimento di un diritto reale contro il pagamento del prezzo) e gli effetti dalle stesse realmente perseguiti con il contratto (attribuzione a titolo gratuito e per spirito di liberalità del diritto reale dal disponente al beneficiario) e, dunque, della simulazione del negozio giuridico.
4.3.- Tanto premesso, la prima causa di nullità del contratto non è fondata.
Infatti, considerato che il corrispettivo di 178.000.000 di lire non rappresenta un prezzo, in sé e per sé considerato, vile o simbolico, trattandosi di una somma di denaro che, nell'Italia dei primi Anni Novanta, non ogni consociato aveva a disposizione da spendere, non si può affermare che il contratto di vendita sia privo di causa: invero, vi è lo scambio di due prestazioni corrispettive in rapporto sinallagmatico e, cioè, il pagamento di una somma di denaro non vile o irrisoria contro il trasferimento di un diritto reale parziario immobiliare.
4.4.- Ai fini della nullità del contratto di compravendita per mancanza di causa non è, infatti, sufficiente una mera sproporzione tra le prestazioni (rimedio per il quale l'ordinamento, a seconda dei casi ed al ricorrere di altri presupposti, appronta altri rimedi quali, ad esempio, la rescissione del contratto ex art. 1447 e seguenti cod. civ. o la revoca del contratto ex art. 2901 cod. civ.), ma occorre la misura della sproporzione sia tale che il prezzo risulti intrinsecamente non serio (cfr. Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 9640 del 19/04/2013, conf. Casss.
Sez. 1, Sentenza n. 22567 del 04/11/2015).
4.5.- In ogni caso, anche a voler aderire a quell'indirizzo ermeneutico pure sostenuto da una parte della dottrina, che anche la pattuizione di un corrispettivo enormemente squilibrato sarebbe sintomatica di un'assenza di causa in concreto in quanto il contratto non persegue interessi meritevoli di tutela, gli è che la c.t.u. in atti ha stimato, sia pure come si dirà in termini approssimativi, il valore delle quote indivise all'epoca della compravendita superiore di circa 1/3 del prezzo pattuito in contratto. Se vi fosse sproporzione, pertanto, la stessa non sarebbe tale neppure da giustificare l'accoglimento, ove dovessero sussistere gli altri presupposti, di una domanda di rescissione per lesione ultra dimidium. Tale sproporzione, pertanto, a maggior ragione, non può giustificare l'accoglimento di una domanda di nullità del contratto per pagina 10 di 25 carenza di causa, perché, così facendo, si comprimerebbe in misura del tutto irragionevole il principio dell'autonomia privata di cui l'odierno contratto rappresenta espressione.
4.6.- Non è neppure fondata la domanda di nullità con cui l'attore aggredisce il contratto di compravendita per illiceità della causa e, segnatamente, in quanto contratto in frode alla legge e, cioè, alle norme imperative che tutelano i diritti dei legittimari.
4.7.- Invero, laddove una donazione diretta o indiretta abbia leso la quota di cui il defunto poteva disporre, la tutela del legittimario leso nella sua quota di legittima è affidata all'esercizio di un'azione costitutiva (l'azione di riduzione di legittima che, per le donazioni dirette o indirette è disciplinata dall'art. 555 cod. civ.); la quale azione, diversamente da quella di nullità imprescrittibile
(art. 1422 cod. civ.), è soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., che decorre dal momento dell'apertura della successione ed il cui esercizio è subordinato alle condizioni di cui all'art. 564 cod. civ.
L'accoglimento di tale domanda, diversamente da quel che avviene per l'azione di nullità, non si limita a dichiarare privo di effetti l'intero contratto, ma ne elide gli effetti per la sola parte occorrente a reintegrare la quota spettante al legittimario e sempre che la reintegrazione della quota non sia possibile mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e le eventuali ulteriori donazioni più vicine alla data del decesso del defunto (cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/12/2022, n. 35461).
4.8.- Conseguentemente, essendovi un rimedio tipico per il caso in cui l'atto di liberalità o la donazione indiretta leda i diritti intangibili del legittimario, è del tutto fuor d'opera evocare il rimedio della nullità virtuale del contratto che, ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, cod. civ., ha carattere residuale. Non è, infatti, sufficiente la violazione di una norma imperativa per integrare la nullità del contratto, se, ai sensi dell'art. 1418, comma 1°, cod. civ., l'effetto della violazione della norma imperativa e la tutela dell'interesse presidiato dalla norma sono altrimenti tutelati dall'ordinamento giudico.
5.1.- Ciò posto, è ora possibile entrare nel merito delle domande concorrenti di simulazione relativa del contratto perché, a dire dell'attore, dissimulerebbe una donazione o di qualificazione del contratto come negotium mixtum cum
pagina 11 di 25 donatione, pregiudiziali all'accoglimento dell'azione di riduzione del contratto per lesione della quota di riserva spettante all'attore.
5.2.- La domanda di simulazione relativa del contratto che, secondo la ricostruzione dell'attore, dissimulerebbe una donazione è priva di pregio.
5.3.- Invero, le produzioni documentali dei convenuti sconfessano, per tabulas,
l'assunto attoreo e, cioè, che il prezzo non sarebbe stato pagato, in quanto, al contrario, risulta la consegna di tre assegni circolari intestati alla venditrice innanzi al notaio che ha rogato l'atto pubblico (consegna che essendo avvenuta davanti al notaio è coperta dalla fidefacenza dell'atto pubblico rispetto a quanto avviene avanti al pubblico ufficiale); emerge, poi, che la venditrice ha subito riscosso per cassa alla filiale con distinta sottoscritta dall'intestataria i tre titoli di credito (sottoscrizione non disconosciuta ex art. 214, comma 2°, cod. proc. civ. dall'erede della parte contro cui la scrittura privata è stata prodotta). Vi è, quindi, piena coerenza tra la dichiarazione negoziale e l'attuazione della stessa, tra quanto dichiarato e quanto voluto. Tale coerenza non consente affatto di affermare che la dichiarazione negoziale sia solo apparente e che la reale volontà delle parti fosse diversa da quella emergente dal testo del contratto.
5.4.- Inoltre, come emerge dalla c.t.u. in atti, il prezzo della compravendita non risulta affatto irrisorio o vile o significativamente sproporzionato: il delta di circa 1/3 tra il maggior valore approssimativo di stima del diritto trasferito
(come stimato dal c.t.u.) ed il minor prezzo corrispettivo pattuito non può, quindi, essere assunto, come fa l'attore, ad elemento rivelatore della natura liberale dell'attribuzione della quota indivisa dei 20/30 della nuda proprietà, in considerazione del fatto che una somma di denaro assai rilevante e che copre gran parte del valore dell'immobile è stata, comunque, pagata dalla parte acquirente alla parte venditrice.
5.5.- Non sono, poi, affatto sintomatici della natura simulata della compravendita le ulteriori circostanze allegate dall'attore e, cioè, che al primo piano dell'immobile venduto l'acquirente esercitava la Controparte_6 propria attività d'impresa (bar e tabacchi) e nei piani sopraelevati vi abitavano i coniugi, anch'essi co-acquirenti del medesimo bene, e Controparte_2 [...]
, nonché l'ulteriore acquirente Tale circostanza, CP_16 Controparte_5
pagina 12 di 25 invero, è perfettamente compatibile anche con la volontà dei predetti soggetti di acquistare quelle quote del bene in comproprietà a titolo oneroso, tanto più che è lo stesso attore ad allegare che, in quel medesimo giorno, Persona_3 ha donato altri beni ai medesimi soggetti. È, quindi, ragionevole inferire che non vi fosse alcun accordo simulatorio sotteso alla compravendita perché, quando in pari data le parti hanno voluto compiere un'attribuzione a titolo di liberalità, lo hanno fatto espressamente, senza nascondere la loro volontà dietro una dichiarazione negoziale che, a dire dell'attore, sarebbe solo apparente.
5.6.1.- Non è neppure sintomatico della natura solo apparente della previsione dell'obbligo degli acquirenti di pagare il corrispettivo (o, detto altrimenti, del mancato pagamento del prezzo o dell'immediata retrocessione del prezzo incassato dalla venditrice., la circostanza che, al momento del decesso, nell'asse ereditario di non vi fossero somme di denaro. Invero, Persona_3 essendo il decesso intervenuto a circa dieci anni dalla citata compravendita, tale circostanza può essere ricollegata a diverse sopravvenienze e non necessariamente alla natura soltanto simulata della vendita de qua e, segnatamente, all'accordo di creare l'apparenza del pagamento del prezzo che sarebbe stato, alternativamente, o non riscosso dalla venditrice oppure incassato e subito retrocesso agli acquirenti per contanti. Questa ipotesi, alla luce delle emergenze processuali e dei mezzi di prova articolati dall'attore, risulta, infatti, una mera congettura, essendo solo una delle possibili spiegazioni dell'assenza di denaro nell'asse ereditario, senza, però, che la sua valenza probante risulti corroborata da altri elementi indiziari univocamente convergenti.
5.6.2.- Non è neppure decisiva la considerazione che gli acquirenti non abbiano offerto la prova delle fonti da cui abbiano attinto la provvista necessaria impiegata ai fini dell'emissione degli assegni circolari intestati alla venditrice (consegnati a quest'ultima e da quest'ultima riscossi). Tale prova, di fatti, non grava sul convenuto che voglia sostenere in atti la natura reale ed effettiva della compravendita impugnata dall'attore per simulazione, dovendo essere, invero, quest'ultimo ad offrire gli elementi di prova (se del caso anche indiziari ove sia un terzo rispetto al contratto che ne voglia far valere la natura simulata per tutelare il suo diritto di legittima) della natura simulata del pagina 13 di 25 contratto, senza, ovviamente, poter a tal fine impiegare il mezzo di prova di cui all'art. 210 cod. proc. civ. in modo esplorativo.
5.6.3.- In ogni caso, gli è che, al momento della stipula della compravendita
(1994), tutti gli acquirenti delle quote indivise vendute da Persona_3 avevano un'età compresa tra i trenta e i quarant'anni, di tal ché la circostanza che non possedessero risorse proprie per pagare, cumulativamente, il corrispettivo della compravendita non può essere affatto presunta, ma avrebbe dovuto essere provata dall'attore che afferma la natura solo simulata della causa onerosa del contratto.
5.7.- In conclusione, in considerazione del fatto che il prezzo della compravendita risulta essere stato pagato con assegni circolari consegnati dagli acquirenti alla venditrice e che quest'ultima ha subito incassato presso la filiale della banca il denaro portato nei citati titoli di credito (il pagamento, dunque, è avvenuto contestualmente alla stipula dell'atto e con un mezzo di pagamento normale), non è possibile affermare l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti volto a creare l'apparenza di una dichiarazione negoziale di vendita che celerebbe la volontà di donare le quote indivise della nuda proprietà del bene oggetto dell'atto dispositivo. Questa valutazione, invero, si fonderebbe sulle considerazioni dell'attore che, ai fini del decidere, non assumono altro valore che quello di irrilevanti illazioni. Gli elementi offerti dall'attore, infatti, non sono, neppure se letti congiuntamente, degli elementi indiziari che consentono di ritenere provata l'esistenza di un accordo simulatorio: dette circostanze sono, al contrario, compatibili con altre ricostruzioni coerenti con la qualificazione della fattispecie negoziale come vendita voluta dalle parti.
6.1.- Deve essere parimenti rigettata la domanda di riduzione dell'atto dispositivo previa qualificazione del contratto come negotium mixtum cum donatione.
6.2.- Anzitutto, deve essere escluso che l'attore abbia offerto la prova – che, insistendo su un fatto costitutivo della sua domanda, è posta a suo carico ex art. 2697 cod. civ. – che vi sia una sproporzione tra il maggior valore dei 2/3 delle quote indivise della nuda proprietà vendute dalla mamma ai quattro figli ed ai rispettivi coniugi e il minor prezzo pattuito in contratto.
pagina 14 di 25 6.3.- E' vero, infatti, che la prima c.t.u. depositata agli atti di causa ha stimato il valore della quota di 20/30 della nuda proprietà di , al momento Persona_3 della stipula del contratto e, dunque, nell'ormai lontano settembre del '94, in
286.791.666,67 lire, mentre il prezzo pagato dagli attori è pari a
176.800.000,00 lire. È, però, anche vero che la stima fatta nel 2019 di quale sia il valore venale di un immobile nel lontano 1994 ha un margine di opinabilità assai marcato, tanto più che nel caso di specie in cui: -) non sono stati indicate in termini perspicui dal c.t.u. le compravendite di immobili similari presi a comparazione e gli immobili comparati;
-) non è possibile utilizzare in modo rigoroso il metodo comparativo perché, da un lato, non si conosce quale fosse lo stato di manutenzione dell'immobile oggetto di stima venticinque anni prima (al tempo della compravendita) e, dall'altro lato, non si conosce neppure quale fosse lo stato di manutenzione degli immobili oggetto della compravendite usate come termine di comparazione;
-) non è possibile nemmeno impiegare in modo attendibile il criterio reddituale perché l'immobile oggetto di stima non risulta locato;
-) non è possibile impiegare in modo attendibile il criterio del costo di costruzione perché risulta dagli atti di causa che l'immobile fosse stato costruito in data anteriore al 1967, che era stato oggetto di non meglio precisati lavori di ristrutturazione risalenti a sedici anni prima la data della vendita e, inoltre, perché non ne è noto lo stato manutentivo al momento della compravendita.
6.4.- Le considerazioni di cui sopra portano, quindi, ad escludere che effettivamente possa ritenersi dimostrata la sproporzione di 1/3 tra il maggior valore venale del diritto compravenduto e il minor prezzo di vendita indicata dal c.t.u., tanto più se si considera che, come rettamente osserva la difesa dei convenuti a pag. 7 della comparsa conclusionale, il consulente non ha estrinsecato in termini analitici e perspicui il metodo di stima seguito e le fonti analizzate, facendo genericamente riferimento alle valutazioni medie di mercato al metro quadro (cfr. c.t.u., pagg. 36-37).
6.5.1.- Questo criterio di stima, tuttavia, già di per sé poco attendibile e, comunque, nel caso di specie non supportato da idonei allegati alla c.t.u. a sostegno delle valutazioni e dei dati espressi dal consulente (tra gli allegati alla c.t.u. non compaiono, infatti, compravendite di immobili similari o tabelle che riportino valutazioni al metro quadro), non si attaglia neppure al caso di specie.
pagina 15 di 25 6.5.2.- Inoltre, ben guardare, neppure l'indicazione del metodo sintetico comparativo fatta a pagg. 13-15 del supplemento peritale datato 24/2/22, è supportata da concreti e circostanziati riferimenti che consentano la ricostruzione dell'iter logico seguito e delle fonti di conoscenza acquisite dal c.t.u., sicché anche il supplemento di perizia non è idoneo a sostenere la dedotta sproporzione di valore tra il diritto parziario oggetto della vendita e il minor corrispettivo pattuito.
6.5.3.- Tale supplemento di c.t.u., del resto, fa riferimento ai valori attuali del bene immobile ed è, pertanto, del tutto irrilevante rispetto all'esistenza della dedotta sproporzione tra il maggior valore che le quote indivise avevano al tempo della compravendita e il minor prezzo pattuito.
6.6.- Ciò posto rispetto all'inattendibilità delle valutazioni della c.t.u. ai fini del decidere, occorre osservare come l'atto di compravendita impugnato non ha ad oggetto l'intera proprietà del bene, ma la quota di 20/30 della nuda proprietà di un immobile che, anche dopo l'atto traslativo, rimane in regime di comproprietà in capo agli acquirenti (parte soggettivamente complessa). Il diritto trasferito, pertanto, ha un valore più basso, di quello emergente dall'applicazione dei valori medi di mercato, sia perché si tratta di una proprietà parziaria (che non ha un mercato di riferimento come dimostra la residualità della vendita in sede esecutiva della quota indivisa, vedi art. 600 cod. proc. civ.), sia perché gli acquirenti, restando in una situazione di comunione, hanno poteri di disposizione e di godimento del bene inferiori a quelli di chi acquista da solo l'intera proprietà.
6.7.- Inoltre, nel caso di specie, risulta essere stata venduta la quota dei 2/3 della nuda proprietà di un fabbricato di grandi dimensioni in cui sono incluse unità immobiliari aventi plurime destinazioni (negozio e magazzino al piano terra, abitazioni agli altri piani). Conseguentemente, la stima non può essere la risultante della mera sommatoria delle valutazioni delle unità immobiliari atomisticamente considerate, senza operare alcun deprezzamento derivante dalla loro vendita congiunta e, inoltre, dalla contiguità degli appartamenti ad un negozio a destinazione bar e tabacchi.
7.1.- Tanto premesso, anche a voler ammettere che nel caso di specie sia presente una sproporzione tra il valore del diritto parziario venduto e il minor pagina 16 di 25 prezzo della compravendita, gli è che questa sperequazione di valore (che, comunque, sarebbe minore di quella stimata dal perito per le ragioni sopra evidenziate), come giustamente rileva la difesa dei convenuti, da sola non è sufficiente a qualificare il contratto come negotium mixtum cum donatione.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7681 del 19/03/2019), infatti, a tal fine non è sufficiente che vi sia una sproporzione tra il valore del diritto venduto e il prezzo pattuito, ma anche che tale sproporzione sia di entità notevole e, inoltre, che essa rinvenga la sua spiegazione causale nella volontà dell'alienante di locupletare per spirito di liberalità l'acquirente.
7.2.- Ora, nel caso di specie non sono sussistenti entrambi gli anzidetti requisiti. Per le ragioni sopra esposte, infatti, se anche vi fosse una sproporzione tra prestazioni, la stessa non sarebbe di rilevante entità, essendo essa in realtà ben inferiore a quella che è stata individuata, con una stima di massima e poco perspicua nella concreta applicazione dei criteri seguiti, da parte del c.t.u. In secondo luogo, se anche la sproporzione fosse tra il valore della prestazioni fosse pari a quella stimata dal c.t.u., non troverebbe la sua ragione giustificatrice nello spirito di liberalità della madre nei confronti dei figli e dei prossimi congiunti, ma nella peculiarità del diritto parziario oggetto della compravendita (nuda proprietà dei due terzi gravati dall'usufrutto vitalizio), nonché nell'obiettiva difficoltà di una sua vendita sul mercato, sia per la peculiarità dell'immobile (edificio comprensivo di locali uso bar e tabacchi e da due abitazioni contigue di edificazione non recente che erano già, in parte, occupati dagli acquirenti a titolo di comodato), sia per la particolarità del diritto acquistato: trattasi di una quota indivisa difficilmente vendibile e che, peraltro,
è stata acquistata in un incomodo regime di contitolarità tra gli acquirenti.
8.1.- Deve essere, da ultimo, considerato che, se anche fosse fondata la ricostruzione dell'attore e se anche l'entità della sproporzione fosse quella stimata dal c.t.u., oggetto dell'azione di riduzione di legittima sarebbe non l'intero atto dispositivo, ma la parte di esso che costituisce un'attribuzione liberale.
8.2.- Orbene tale attribuzione, in considerazione dell'entità concreta della sproporzione tra il maggior valore delle quote indivise alienate e il minor prezzo pagato (pari circa ad 1/3 secondo la c.t.u. o, più realisticamente, pagina 17 di 25 corrispondente ad un valore minore), non sarebbe tanto una quota del bene
(quella, cioè, di valore corrispondente alla differenza tra il maggior valore del diritto stimata dal c.t.u. e il minor corrispettivo della compravendita), quanto piuttosto la somma di denaro risparmiata dagli acquirenti in sede di vendita.
Ciò che il disponente avrebbe voluto attribuire a titolo liberale agli acquirenti non sarebbe, di fatti, una quota ideale dell'immobile – ricavabile in linea teorica ed astratta dalla differenza tra il maggior valore delle quote indivise vendute ed il minor prezzo di vendita - ma il risparmio di spesa per l'acquisto della quota ideale dei 20/30 della nuda proprietà.
8.3.- Infatti, poiché “la donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare
l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo" (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16329), nel negotium mixtum cum donatione che, come si è visto sopra, secondo l'opinione dominante in giurisprudenza è una donazione indiretta, oggetto della donazione indiretta non è l'immobile o la quota indivisa dell'immobile pari al delta di valore, ma piuttosto il denaro. Tale conclusione vale quantomeno tutte le volte in cui la sproporzione tra il maggior valore del diritto trasferito e il minor prezzo di vendita è di entità inferiore alla metà: in questi casi, infatti, essendo stato il valore dell'immobile vieppiù pagato dall'acquirente, è ragionevole ritenere che lo spirito di liberalità del disponente non si sia concentrato sull'attribuzione di un diritto parziario immobiliare non esplicitato nel contratto (la cui entità, del resto, è solo ricostruibile in via postuma con i margini d'incertezza derivanti dalle valutazioni d'estimo), ma sul denaro che il venditore avrebbe rinunciato, per spirito di liberalità, a chiedere a parte acquirente.
8.4.- Il corollario di quanto sopra esposto è che, nel caso di specie, la donazione indiretta sarebbe pari alla somma di 109.991.666 lire. Di tale somma avrebbe potuto disporre limitatamente alla quota di 1/3, Persona_3 mentre la quota di riserva dell'attore è pari a 2/15 in quanto Persona_1 sulla quota di riserva dei 2/3 (o 10/15) dell'asse ereditario concorrono i cinque figli, di tal ché la quota di riserva dell'attore lesa dall'atto non può essere eccedente ai 2/15 del donatum. Conseguentemente, l'attribuzione a titolo di pagina 18 di 25 liberalità, se la domanda dell'attore fosse in parte qua fondata, andrebbe ridotta per la somma di 14.665.555,46 lire. Tale somma, ai sensi dell'art. 751 cod. civ., rappresenterebbe un debito di valuta che, pertanto, non sarebbe soggetto a rivalutazione monetaria.
9.1.- Risulta, invece, fondata la domanda di riduzione della donazione, avvenuta in pari data rispetto alla compravendita di cui sopra e, cioè, in data
14.09.1994, delle quote della nuda comproprietà degli immobili di Brenzone e di San Zeno di Montagna1. Anche tale atto dispositivo, con causa liberale, è stato fatto da a favore dei quattro figli , , Persona_3 CP_2 Pt_3 CP_6
e che hanno acquistato le predette quote indivise in
[...] Controparte_5 parte uguali, mentre è stato pretermesso il figlio Persona_1
9.2.- Ebbene, in considerazione del fatto che l'asse ereditario di Persona_3 non conteneva poste attive al momento dell'apertura della successione e che non sono state allegate altre donazioni della defunta più prossime alla data del decesso, occorre procedere alla riduzione della donazione nella misura in cui lede la quota di riserva di sull'asse ereditario. Tale quota, ai Persona_1 sensi dell'art. 537, comma 2°, cod. civ., è pari a 2/15 dell'asse, atteso che concorre nel patrimonio della mamma defunta Persona_1 Persona_3 insieme agli altri quattro fratelli anch'essi parimenti titolari della quota di riserva dei 2/3.
9.3.- L'accoglimento dell'azione di riduzione della donazione, avendo ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito di quote indivise di terreni e fabbricati rurali ubicati nei comuni di San Zeno e Brenzone, segue il regime dell'art. 560, comma terzo, cod. civ.: essendo i beneficiari della donazione, a loro volta, eredi legittimari, questi non possono ritenere tutto l'immobile perché il valore di esso, essendo pressoché l'unico bene di valore seriamente e realisticamente stimabile compreso nell'asse ereditario oggetto della riunione fittizia ex art. 556 cod. civ., supera il valore della disponibile e della quota spettante ai donatari beneficiari. 1 Si tratta, in particolare, della quota di: - 1/3 di circa quattro ettari dei terreni siti nel Comune di Brenzone e censiti al NCT, part. 11326, fg. 47, mapp. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 141, 154; - 2/3 del terreno esteso appena Ha 0.17.52; - di 1/3 del terreno esteso poco più di due ettari collocati nel Comune di San Zeno di Montagna, censito al NCT, partita 1770, fg. 5, mappali 1-2-3-4-6-7-70-167-176-230; - la quota di 1/9 dei fabbricati rurali siti nel Comune di San Zeno di Montagna censito al NCT fg. 5, par. 3773, mapp. 44-45-48-50-55, 56/1, 61; - la quota di 1/6 del fabbricato rurale censito al NCT fg. 5, part. 3467, mapp. 56/2. pagina 19 di 25 9.4.- Occorre, quindi, fare applicazione dell'art. 560, comma 2°, cod. civ.
Orbene, nel caso di specie, la separazione dei beni donati per attribuire all'attore la quota di 2/15 delle quote indivise donate non si può fare in natura, perché rispetto “ai terreni situati nei comuni di San Zeno di Montagna e di
Brenzone sul Garda … la conformazione degli stessi non consentono la
“comoda divisibilità” considerando anche le quote dei diversi condividenti, ed il valore modesto dei terreni stessi” (cfr. c.t.u., ing. pag. 59). Per_4
Conseguentemente, avendo i donatari nell'immobile un'eccedenza chiaramente superiore ad ¼ del valore della disponibile (pari ad 1/3 del relictum che ai sensi dell'art. 556 cod. civ. è rappresentato, nel caso di specie, dal solo valore del donatum) l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, nei limiti in cui ciò occorre a reintegrare la quota di riserva dei 2/15 del patrimonio del legittimario pretermesso.
9.5.- In senso contrario alla soluzione qui prospettata non rileverebbe la circostanza che la donazione venne fatta dalla defunta ai Persona_3 convenuti con dispensa da collazione, perché “quando il legittimario sia nello stesso tempo, e con riguardo a una medesima donazione, legittimato in collazione e in riduzione, occorre comunque considerare che la collazione attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul relictum, laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto di avere quel valore, in natura, sul bene che fu oggetto dell'atto lesivo. Si giustifica pertanto l'opinione, ormai fatta propria anche dalla giurisprudenza della Corte (Cass. n. 22097/2015), che ammette il concorso dell'azione di riduzione con l'azione di collazione: nella misura occorrente per integrare la legittima altrui verrà in applicazione l'art. 560
c.c. anziché l'art. 747 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/06/2023,
n.17856).
10.1.- Ciò detto, è ora possibile passare all'esame della domanda di riduzione dell'asserita donazione compiuta in vita dalla defunta in favore Persona_3 della sola figlia (le quote dei cui diritti reali immobiliari Controparte_6 risultano essere state oggetto di aggressione da nell'ambito di Pt_4 un'azione esecutiva in cui sono intervenute e una società di Controparte_13 cartolarizzazione dei crediti;
dalla quale esecuzione forzata immobiliare è
pagina 20 di 25 originata, ex art. 600 cod. proc. civ., la divisione endoesecutiva r.g. 8181/2021 riunita alla presente causa ex art. 274 cod. proc. civ.).
10.2.- La donazione avrebbe ad oggetto l'azienda esercitata da di Persona_3 bar e tabacchi. Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore sarebbe composto dalle autorizzazioni amministrative, nonché dai beni mobili (l'attività economica veniva esercitata dalla defunta nell'immobile di famiglia a
Pastrengo), dai crediti, dai debiti e dall'avviamento.
10.3.- Sostiene l'attore che la prossimità temporale del momento in cui
[...] ha comunicato la cessazione della propria attività d'impresa (per Per_3
l'esattezza il 9/1/1985, cfr. doc. 9 fasc. attore) e quello in cui la figlia
[...] ha comunicato l'inizio negli stessi locali della medesima attività Controparte_6
(segnatamente il 20/2/1985, cfr. doc. 10 fasc. attore) deporrebbe per l'esistenza di una donazione diretta (e, se tale, nulla per difetto del requisito formale) o indiretta dell'azienda (tramite cioè rinuncia alla proprietà di un bene, l'azienda, e successiva appropriazione del bene dismesso da parte di uno dei figli): tale donazione (diretta o indiretta poco rileva a tal fine ex art. 809, comma 1°, cod. civ.) lederebbe la quota di riserva dell'attore sull'asse ereditario della defunta che, come ricostruito ex art. 556 cod. civ., sarebbe formato solo dal donatum.
10.4.- Questa ricostruzione, pur suggestiva e non del tutto sprovvista di elementi indiziari a sostegno, non è, tuttavia, persuasiva.
10.5.- Diversamente da quanto allega l'attore, infatti, non vi è stata un trasferimento complessivo di beni da un soggetto all'altro: un'attività imprenditoriale è cessata nei primi giorni del 1985 e, negli stessi locali, una nuova attività economica ed organizzata è cominciata alla fine del febbraio del
1985 (cfr. docc. 9 e 10, fasc. attore), senza che risulti in atti una medesimezza del titolo amministrativo, avendo il Sindaco provveduto a rilasciare a nuove e distinte autorizzazioni amministrative Persona_5
(doc. 5, fasc. convenuti): non vi è stata, quindi, una successione nel medesimo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ma il rilascio di nuove licenze a favore di un distinto soggetto.
pagina 21 di 25 10.6.- Orbene, la circostanza che vi sia una parziale coincidenza del patrimonio che costituiva l'azienda della defunta con quella che, Persona_3 sino al 2008, ha costituito l'azienda della convenuta (a Controparte_6 quanto consta i beni mobili e l'avviamento, ma non anche i debiti, i crediti ed i contratti in corso di esecuzione stipulati dal precedente imprenditore, che pure deambulerebbero in caso di trasferimento d'azienda, cfr. artt. 2558, 2559 e
2560 cod. civ., nonché le autorizzazioni amministrative) non basta, per ciò solo, a deporre per il trasferimento del complesso dei beni organizzati in blocco per l'esercizio di un'impresa.
10.7.- Oggetto della liberalità, pertanto, sono solo alcuni elementi dell'attivo dell'azienda e, cioè, i beni mobili e l'avviamento. Tale atto dispositivo, tuttavia, non è stato oggetto di impugnativa negoziale, perché l'impugnazione si è diretta contro la donazione diretta o indiretta dell'azienda e non di alcuni elementi che componevano l'attivo aziendale e che rappresentano un bene diverso e distinto dall'azienda (che, comunque, non è costituita dalla atomistica sommatoria dei beni che la compongono).
10.8.- In ogni caso, anche a voler ritenere estesa la domanda di riduzione della donazione diretta o indiretta dell'azienda ai singoli beni che la componevano e che effettivamente risultano essere trasferiti dalla defunta ad una delle cinque figlie, occorre, però, rilevare che la misura in cui l'attribuzione dei predetti beni mobili avrebbe leso la quota di riserva dell'attore è rimasta, però, del tutto indimostrata. Ed, invero, quanto ai beni mobili, gli è che non è stata neppure allegata (ed è obbiettivamente non dimostrabile) quale fosse la consistenza e la natura di essi all'atto della cessazione dell'attività di impresa da parte di . Persona_3
10.9.- Invece, rispetto all'avviamento, l'omessa produzione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditrice individuale (dichiarazioni, peraltro, neppure presenti presso le banche dati pubbliche in considerazione dei quasi quarant'anni trascorsi dal pensionamento di , non consente di Persona_3 ricostruire quale fosse, nel 1985, e, cioè, alla data di cessazione dell'azienda da parte della dell'attività, il valore dell'avviamento di cui si è giovata CP_17
iniziando un'attività di ristorazione e di commercio al Persona_5 dettaglio presso i locali in cui la mamma esercitava la medesima attività.
pagina 22 di 25 10.10.- Orbene, rispetto alla prova del valore dell'avviamento dell'azienda agli inizi degli Anni Ottanta, risultano valutativi i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) cod. proc. civ. ed esplorative le istanze di esibizione formulate dall'attore ex art. 210 cod. proc. civ. (tese ad acquisire documenti risalenti a quarant'anni fa detenuti da soggetti terzi rispetto alla lite). Dette istanze sono, comunque, relative alla sola attività di rivendita dei tabacchi e non anche a quella di bar, di tal ché il loro eventuale accoglimento e l'eventuale attuazione dell'ordine di esibizione non consentirebbero, comunque, di determinare l'avviamento dell'azienda nella sua interezza, ma solo di una sua parte (avviamento che, comunque, potrebbe essere ridotto o escluso in ragione della diversa capacità di produrre reddito dell'attività di bar).
11.1.- Tanto premesso, la parziale soccombenza dell'attore e, inoltre, le ragioni della parziale soccombenza collegate ad una oggettiva difficoltà di provare i fatti costitutivi della propria domanda in considerazione del significativo lasso temporale intercorso tra la data della domanda e quella dei fatti rilevanti ai fini del decidere, giustifica, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
11.2.- Per analoghe ragioni si deve procedere anche all'integrale compensazione delle spese della c.t.u. svolta in corso di causa ai fini della decisione delle domande di riduzione degli atti dispositivi lesivi della quota di riserva (c.t.u. geom. ). CP_18
12.- All'accoglimento della domanda di riduzione della donazione per lesione della quota di riserva dell'attore consegue la necessità di procedere ai sensi dell'art. 2655 cod. civ. all'annotazione della sentenza a margine della donazione ridotta, in quanto sentenza avente effetti costitutivi sull'atto impugnato in accoglimento di una domanda anch'essa soggetta a trascrizione ex art. 2652 cod. civ. (cfr. art. 2652, comma 1°, n. 8) cod. civ.).
13.- Al rigetto delle altre domande trascritte segue, invece, l'ordine di cancellazione delle domande rigettate previste dall'art. 2668, comma secondo, cod. civ.
P.Q.M.
pagina 23 di 25 Il Tribunale, pronunciando sentenza parziale sulle cause riunite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta le domande di nullità del contratto di compravendita del 1994 della nuda proprietà della quota dei 2/3 dei beni meglio individuati in parte motiva;
b) ordina ex art. 2668, comma 2°, cod. civ. la cancellazione delle domande di nullità del contratto di compravendita trascritte;
c) rigetta la domanda di simulazione relativa del contratto di compravendita del 1994 della nuda proprietà della quota dei 2/3 dei beni meglio individuati in parte motiva e la consequenziale domanda di riduzione per lesione della legittima della donazione dissimulata;
d) ordina ex art. 2668, comma 2°, cod. civ. la cancellazione della domanda di simulazione del contratto di compravendita trascritta;
e) rigetta la domanda di riduzione per lesione della legittima del negotium mixtum cum donatione formulata con riferimento alla compravendita del
1994 della nuda proprietà della quota dei 2/3 dei beni meglio individuati in parte motiva;
f) ordina ex art. 2668, comma 2° cod. civ. la cancellazione della domanda di riduzione per lesione della legittima del contratto di compravendita trascritta;
g) accoglie la domanda di riduzione della donazione delle quote indivise della nuda proprietà del contratto del 14.9.1994 r.p. 34350/10093
Notaio dei beni e delle quote indivise come meglio indicati in Per_6 parte motiva e, per l'effetto, riduce e dichiara inefficace nei confronti dell'attore nei limiti della quota indivisa di 2/15 la donazione delle quote indivise dei beni meglio identificati in parte motiva;
h) ordina al conservatore dei registri immobiliari l'annotazione ex art. 2655 cod. civ. della presente sentenza a margine della trascrizione del contratto di donazione;
i) rigetta la domanda di nullità della donazione dell'azienda come meglio pagina 24 di 25 indicata in parte motiva;
j) rigetta la domanda di riduzione per lesione della legittima della donazione indiretta dell'azienda;
k) compensa interamente le spese legali;
l) pone le spese legali della c.t.u. del geom. a carico delle CP_18 dell'azione di riduzione in misura paritetica nei loro rapporti interni e, cioè, per ½ a carico dell'attore e per ½ a carico dei convenuti e, nei rapporti interni tra questi ultimi, in misura paritetica;
m) dispone con separata ordinanza la separazione delle cause riunite e la prosecuzione del processo per quel che riguarda le domande di divisione formulate dalle parti;
Così deciso. Verona, 10/04/2025
La Presidente
Monica Attanasio
Il Giudice estensore
Attilio Burti
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