Articolo 7 della Legge 21 febbraio 1963, n. 359
Articolo 6Articolo 8
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3 aprile 1963
Art. 7.
All'onere di lire 880.000.000 derivante dalla esecuzione della presente legge si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 3 aprile 1963