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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI ORDINARI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ALESSANDRO DI GIACOMO Presidente dott. CLAUDIO COZZELLA Giudice dott. ANTONIA PALOMBELLA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione comunicata in data 20.03.2025, nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 73/2022, ed iscritto al n. r.g. 457/2025 promosso da:
C.F. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
RECLAMANTE contro
, C.F. CP_1 C.F._1
, C.F. Controparte_2 C.F._2
RECLAMATI – DEBITORI ESECUTATI
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
RECLAMATA – CREDITRICE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.06.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.04.2025. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva iscritta al n RGE 73/2022, pronunciata in data 17.03.2025 e comunicata in data 20.03.2025, deducendone la illegittimità e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo del Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, per tutti i motivi dedotti con il reclamo anche ex art. 630 terzo comma c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine per la notificazione, annullare e dichiarare nulla, revocare e riformare integralmente l'Ordinanza del Sig. G.E. del Tribunale di Tempio Pausania, Settore Esecuzioni Immobiliari, resa in data 17.3.2025, e comunicata il 20.3.2025, nella procedura esecutiva iscritta al R.G.E n. 73/2022, perché nulla, infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto disporre la prosecuzione esecuzione e delle operazioni di vendita del compendio immobiliare pignorato, con ogni pronunzia presupposta e conseguente. Con vittoria di spese di lite e spese generali 15%, oltre accessori di legge.” Con provvedimento collegiale del 14.04.2025, veniva fissata l'udienza in trattazione c.d. mista, anche in collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., in data 25.06.2025. Nessuna delle altre parti si costituiva. Con nota di deposito del 4.06.2025, il reclamante dava atto del sopravvenuto provvedimento di revoca da parte del G.e. del provvedimento impugnato, deducendo di non avere pertanto più interesse alla prosecuzione del procedimento.
Tanto premesso, appare evidente che il provvedimento successivo alla proposizione del presente reclamo abbia determinato una sopravvenuta carenza di interesse in capo a parte reclamante rispetto al presente procedimento. Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Non essendosi costituite le altre parti, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel presente procedimento;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonia Palombella dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
AFFARI CIVILI ORDINARI Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ALESSANDRO DI GIACOMO Presidente dott. CLAUDIO COZZELLA Giudice dott. ANTONIA PALOMBELLA Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione comunicata in data 20.03.2025, nella procedura esecutiva immobiliare n. RGE 73/2022, ed iscritto al n. r.g. 457/2025 promosso da:
C.F. , rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
RECLAMANTE contro
, C.F. CP_1 C.F._1
, C.F. Controparte_2 C.F._2
RECLAMATI – DEBITORI ESECUTATI
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
RECLAMATA – CREDITRICE INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.06.2025.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.04.2025. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva iscritta al n RGE 73/2022, pronunciata in data 17.03.2025 e comunicata in data 20.03.2025, deducendone la illegittimità e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo del Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, per tutti i motivi dedotti con il reclamo anche ex art. 630 terzo comma c.p.c., previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con termine per la notificazione, annullare e dichiarare nulla, revocare e riformare integralmente l'Ordinanza del Sig. G.E. del Tribunale di Tempio Pausania, Settore Esecuzioni Immobiliari, resa in data 17.3.2025, e comunicata il 20.3.2025, nella procedura esecutiva iscritta al R.G.E n. 73/2022, perché nulla, infondata in fatto ed in diritto;
per l'effetto disporre la prosecuzione esecuzione e delle operazioni di vendita del compendio immobiliare pignorato, con ogni pronunzia presupposta e conseguente. Con vittoria di spese di lite e spese generali 15%, oltre accessori di legge.” Con provvedimento collegiale del 14.04.2025, veniva fissata l'udienza in trattazione c.d. mista, anche in collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c., in data 25.06.2025. Nessuna delle altre parti si costituiva. Con nota di deposito del 4.06.2025, il reclamante dava atto del sopravvenuto provvedimento di revoca da parte del G.e. del provvedimento impugnato, deducendo di non avere pertanto più interesse alla prosecuzione del procedimento.
Tanto premesso, appare evidente che il provvedimento successivo alla proposizione del presente reclamo abbia determinato una sopravvenuta carenza di interesse in capo a parte reclamante rispetto al presente procedimento. Ne consegue che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Non essendosi costituite le altre parti, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere nel presente procedimento;
2. Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonia Palombella dott. Alessandro Di Giacomo
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