Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6174/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. CASALONE CARLO, Parte_1 ricorrente
E
, CP_1 resistente
Motivi della decisione
All'esito della trattazione scritta, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, non essendo stata depositata la relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla parte convenuta che, peraltro, non risulta costituita.
La mancanza della vocatio in ius integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), precludendo l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali (cfr. SU.
20604/2008).
Si consideri che il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c. risulta comunicato al ricorrente da parte della Cancelleria e che, pertanto, non sussistono ragioni per disporre una rinnovazione della notifica al fine di salvaguardare l'effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. 1483/2015).
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In base alla relazione depositata, infatti, non sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità.
Le relative spese seguono la soccombenza e sono liquidate con parziale compensazione nella misura indicata in dispositivo alla luce delle patologie comunque riscontrate nella parte ricorrente ed alla relativa percentuale complessiva di invalidità. Le spese della CTU sono da porre a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda di merito;
-nulla per le spese processuali per il giudizio di merito,
- per l'effetto accerta l'insussistenza del requisito sanitario relativo all'assegno ordinario di invalidità;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese della fase di ATP per una somma parzialmente compensata di €
500,00 oltre accessori di legge,
- le spese della CTU sono a carico della parte ricorrente.
Trani, 21/05/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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